Articolo 5 della Legge 29 marzo 1956, n. 288
Articolo 4Articolo 6
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11 maggio 1956
Art. 5.
Per l'espletamento dei compiti indicati nell'art. 1, gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dipendono dai propri superiori gerarchici e hanno le attribuzioni che le norme del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 , e successive modifiche, conferivano ai funzionari di pubblica sicurezza incaricati del comando dei reparti degli agenti di pubblica sicurezza ed ai dirigenti di altri uffici e servizi del Corpo stesso.
Entrata in vigore il 11 maggio 1956