Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/04/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3544/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3544/2024, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. SCANDELLA DANIELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. SCANDELLA DANIELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“-i coniugi, che dichiarano di aver preventivamente definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione di carattere patrimoniale o relativa a beni comuni tra gli stessi eventualmente pendente e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra, vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda;
-il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra quale assegno di divorzio, l'importo di Parte_1 CP_1 euro 400,00= mensili, non essendo la stessa economicamente autosufficiente e non disponendo di redditi propri;
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-la sig.ra si impegna ad attivarsi per reperire una occupazione, anche su segnalazione del sig. Parte_1 CP_ Per_
-il sig. si obbliga, altresì, a versare alla sig.ra per il mantenimento della figlia Parte_1
l'importo di euro 200,00= oltre ad euro 200,00= mensili per spese scolastiche, extra-scolastiche, di istruzione, mediche, sanitarie, specialistiche, extra mutua, dentistiche, ludiche, sportive di svago e straordinarie in genere, preventivamente concordate e successivamente documentate e fatta salva la previsione di un conguaglio semestrale, finchè non sarà autosufficiente;
-i suddetti assegni di mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, verranno versati entro il CP_ giorno 15 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, su conto corrente intestato alla sig.ra a decorrere dal giorno della sottoscrizione del presente ricorso;
Per_
-l'assegno unico famigliare, in favore di e pari a circa euro 70,00= continuerà ad essere percepito dalla sig.ra CP_
maggiorenne, potrà liberamente ed autonomamente decidere dove vivere ed avere la propria residenza;
Per_1 CP_
-entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e la sig.ra perderà il cognome del marito;
conseguentemente dato atto di quanto sopra DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile il 02.07.2005.”
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Romentino Parte_1 CP_1
(NO) in data 02.07.2005 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 7, parte I, anno 2005. Per_ Dall'unione matrimoniale è nata la figlia (24.06.2005) maggiorenne non economicamente indipendente;
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
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P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede: 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Romentino (NO) in data 02.07.2005 da e con atto trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 CP_1 predetto comune al n. 7, parte I, anno 2005;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 28.3.2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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