TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 31/03/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il giorno 20.03.2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 3478 dell'anno 2022
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Luciano Lotito, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente –
CONTRO
, in persona della direttrice generale pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Scarpellini Camilli, giusta procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione e risposta;
- resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta disposta per l'udienza del 20.03.2025, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.06.2022, domandava che, accertato e Parte_1 dichiarato lo svolgimento di mansioni superiori in favore della quest'ultima fosse CP_2 condannata al pagamento della somma pari ad € 27.514,29 a titolo di differenze retributive. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
A tal fine, il ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze dell' Controparte_3
dal 15.12.1980 al 31.08.2018, data di pensionamento, dapprima con la qualifica di portiere -
[...]
ruolo profilo professionale resso la portineria del P.O. di Trani. CP_4
Poi, a seguito di selezione interna indetta in forza dell'art. 12 CCNL 20.09.2001, veniva promosso a
Coadiutore amministrativo cat. B posizione economica B, a partire dal 01.11.2006, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
1
In seguito, all'esito di altra selezione interna, in forza del contratto di lavoro a tempo indeterminato del 30.12.2009, con decorrenza dal 01.01.2010, veniva promosso a Coadiutore amministrativo esperto categoria e livello economico BS, con assegnazione provvisoria presso P.O. di Trani.
Successivamente, dal 2015 veniva inquadrato nel livello BS1.
Tuttavia, rappresentava che dall'01.11.2013 aveva svolto mansioni superiori di Assistente/Istruttore
Amministrativo cui al livello C presso la Direzione Amministrativa del P.O. di Bisceglie presso cui era stato assegnato medio tempore. Tanto avveniva fino al 31.08.2018.
A riguardo deduceva: che dall'01.11.2013 egli si era occupato di ricezione e istruttoria di documenti, segreteria e liquidazione fatture del settore farmaceutico, mediante l'utilizzo di programmi informatici, aggiungendo che il predetto ultimo compito risultava da autorizzazione alui conferita da parte del Direttore Amministrativo del P.O. dott. , con atto datato 01.11.2013; Per_1
che egli aveva svolto la sua prestazione per 36 ore settimanali dal lunedì al venerdì; che tali compiti erano sussumibili entro la qualifica di Assistente/Istruttore Amministrativo cui al livello C, anziché in quella entro cui era stato inquadrato;
che tale circostanza aveva configurato una violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, determinando così il suo diritto a percepire le differenze retributive maturate.
Con memoria del 20.10.2022, si costituiva in giudizio la domandando il rigetto del ricorso CP_2
in quanto infondato.
Nella specie eccepiva: che il ricorrente non avrebbe provato lo svolgimento delle mansioni dedotte in giudizio;
che le stesse non gli sarebbero mai state formalmente attribuite da parte del
Cont Responsabile né avrebbe superato apposita procedura selettiva. Per cui, la sosteneva che, in mancanza di un atto formale di incarico, non sussisterebbe il diritto del ricorrente alle differenze retributive per mansioni superiori.
L contestava poi i conteggi in quanto errati ed escludeva il diritto del ricorrente alla CP_1
rivalutazione monetaria in base agli artt. 16 L. 412/1991 e 22 co. 36 l. 724/1994.
All'udienza del 03.11.2022, formulava proposta di definizione bonaria della Parte_1 controversia, dichiarandosi disponibile ad accettare la somma netta pari ad € 15.000,00, comprensiva di spese legali. Tuttavia, la la rifiutava. CP_2
Pertanto, la causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante l'ascolto di un solo teste per conto di parte ricorrente.
*******
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che di seguito si espongono.
Le odierne parti in causa controvertono in ordine allo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni superiori di cui alla categoria C – profilo assistente/istruttore amministrativo, anziché
2
quelle proprie della categoria B – profilo coadiutore amministrativo, nel periodo 01.11.2013 –
31.08.2018.
In particolare, deduce di aver svolto le mansioni di cui alla categoria C, in aggiunta a Parte_1
quelle proprie della categoria inferiore di inquadramento, sulla scorta di un provvedimento di autorizzazione all'espletamento delle procedure di liquidazione di fatture del settore farmaceutico sottoscritto dal direttore amministrativo dei presidi ospedalieri, dott. . Per_1
L'Azienda, dal canto proprio, nega la sussistenza di un conferimento di incarico formale e sostiene che il ricorrente abbia svolto unicamente le mansioni di cui al contratto di assunzione.
Per cui, ai fini della decisione, occorre accertare se l'attore abbia svolto le mansioni superiori come dedotte in ricorso ed il corrispondente inquadramento contrattuale.
Per quanto riguarda tale accertamento, tenuto conto della documentazione in atti e dell'istruttoria espletata, può ritenersi che il ricorrente abbia fornito la prova, su di lui incombente ex art. 2697 c.c., delle superiori mansioni prestate in favore della . CP_2
A tal fine appare opportuno richiamare la contrattazione collettiva applicabile al contratto di lavoro sia in relazione al livello attribuito al ricorrente dall'Azienda sia in relazione ai livelli richiesti.
Secondo la declaratoria del contratto collettivo Comparto Sanità, appartiene alla categoria B – coadiutore amministrativo, il lavoratore che “Svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, la attività di sportello”.
Sempre all'interno della stessa categoria, appartiene al livello economico Bs (ultimo attribuito al ricorrente), il dipendente che “Svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative di una certa complessità, quali, ad esempio, la compilazione di documenti e modulistica, con
l'applicazione di schemi anche non predeterminati, operazioni di natura contabile con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi - anche di autonoma elaborazione - mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, la attività di sportello”.
Il CCNL applicato al rapporto riconduce alla categoria C “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per
l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”.
Con particolare riguardo al personale tecnico, rientra in tale categoria l'assistente amministrativo che “Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario - quali, ad esempio, ricezione e
3
l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca”.
Ciò detto, dall'istruttoria è emerso che il ricorrente ha eseguito mansioni amministrative e contabili, utilizzando i programmi informatici dedotti in ricorso.
In particolare, in relazione all'attività di liquidazione delle fatture, è emerso che l'attore ha verificato la corrispondenza dei costi in esse riportati e, in caso di difformità, ha provveduto ad emettere note di credito o di debito. É pure emerso che egli si è occupato di verificare eventuali difformità di prezzi e quantità di prodotti farmaceutici.
Tanto è stato affermato dall'unico teste escusso per conto dell' avendo rinunciato Parte_1 all'altro teste citato.
Nella specie, il teste , dipendente della con la qualifica di coadiutore Testimone_1 CP_2 presso il P.O. di Bisceglie e adibito all'ufficio contabilità insieme al ricorrente, ha confermato che nel periodo dal 01.11.2013 (la testimonianza contiene un refuso perché indica 2023 anziché 2013) al 31.08.2018, il ricorrente ha svolto le mansioni di istruttore amministrativo, in aggiunta a quelle di coadiutore.
Ha poi affermato che è “Vero che il sig. , in qualità di istruttore Parte_1
amministrativo, procedeva alla liquidazione delle fatture del settore farmaceutico utilizzando i sistemi informatici AREAS-CLAVUS”.
Ha inoltre precisato che “le funzioni di istruttore amministrativo sono: liquidazioni fatture, determine e proposte di liquidazione”.
Ha aggiunto che “È vero che il sig. in qualità di istruttore amministrativo, aveva Parte_1
anche il compito di verificare la rispondenza dei costi riportati negli ordini farmaceutici con quelli indicati nelle fatture”, che redigeva note di credito o di debito in caso di errori nelle fatture e che controllava difformità di prezzo o di quantità.
In ultima battuta ha confermato che “le determine venivano firmate dal sig. in qualità Parte_1 di istruttore amministrativo e controfirmate dal dott. ”. Persona_2
Ebbene, le mansioni svolte dall' come sopra dimostrate, possono essere sussunte Parte_1
entro quelle proprie della categoria C, posto che esse sono consistite in operazioni amministrativo- contabili svolte mediante l'utilizzo di apparecchi elettronici, sulla base di conoscenze teoriche specialistiche di base, in linea con la declaratoria contrattuale innanzi esposta.
Dunque, alla luce dell'istruttoria svolta, è possibile ritenere che parte ricorrente ha dimostrato lo svolgimento del rapporto secondo le modalità spiegate in ricorso nel periodo 01.11.2013 –
31.08.2018, avendo provato di aver eseguito le mansioni di istruttore amministrativo di cui alla categoria C del CCNL applicato al rapporto. Di conseguenza, era onere della resistente provare ai sensi del 2697 co.2 c.c. la sussistenza di fatti estintivi del diritto fatto valere dall'attore.
4
Detto onere probatorio, al contrario, non è stato assolto, dal momento che l' non ha CP_1
dimostrato le modalità di svolgimento del rapporto dedotte nella propria memoria difensiva. Per giunta, alcun teste è stato escusso per suo conto, avendo anch'essa rinunciato all'escussione dell'unico testimone indicato nella memoria di costituzione e risposta.
In ordine alla tutela applicabile va rilevato che, a mente dell'art. 52 co. 5 d.lgs. 165/2001,
l'accertamento dello svolgimento di fatto in via stabile e prevalente di mansioni superiori da parte del dipendente di un soggetto pubblico determina l'insorgenza del diritto del prestatore a percepire le differenze retributive e non anche il diritto a conseguire il superiore inquadramento (nel caso di specie non richiesto). Tanto in ragione della previsione di cui all'art. 97 co. 3 Cost, secondo cui al pubblico impiego si accede solo tramite concorso, salvo i casi previsti dalla legge.
Pertanto, sulla scorta di tutto quanto esposto, va dichiarata la sussistenza in capo all' Parte_1
del diritto a percepire le differenze retributive maturate per la cui quantificazione è stata disposta
CTU contabile a mezzo della dott.ssa la quale ha ritenuto che al ricorrente spetti la Persona_3 somma pari ad € 26.642,86, di cui € 25.509,26 a titolo di differenze retributive e € 1.133,60 per
TFR (cfr. CTU in atti e alla quale si rinvia).
Atteso che a tali conclusioni appaiono esenti da vizi logici e che nessuna delle parti ha formulato osservazioni in merito, esse sono completamente condivise da questo Giudicante, che le fa proprie ai fini della decisione.
In definitiva, la domanda deve essere accolta e, per l'effetto, la deve essere condannata al CP_2 pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 26.642,86, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla maturazione dei singoli crediti e sino al soddisfo.
Le spese processuali, comprese le spese di CTU, seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico della resistente nella misura liquidata nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
PQM
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
07.06.2022 da nei confronti della , rigettata Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 26.642,86, di cui € 25.509,26 a titolo di differenze retributive e €
1.133,60 a titolo di differenza TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT dalla maturazione dei singoli crediti e sino al soddisfo;
5
2) condanna la resistente al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente che liquida in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in € 4.629,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
6