Decreto cautelare 27 dicembre 2019
Ordinanza cautelare 17 gennaio 2020
Sentenza 5 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 05/03/2021, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/03/2021
N. 00304/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01449/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1449 del 2019, proposto da
DE GH, AR UR, KH GH, ET UR, HA GH, ER UR, RP GH, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Frigotto, Francesco Vicenzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Chiampo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Meneguzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Malo, via Gorizia n.18;
nei confronti
Corpo Intercomunale di Polizia Locale “Vicenza Ovest " non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della ordinanza comunale n. 146/2019 del 28.10.2019, avente ad oggetto demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, con la quale è stata disposta la demolizione dell'edificio condominiale catastalmente identificato al foglio n. 7, mappale n. 691 e della tettoia per ricovero legna entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente, ripristinando così lo stato originario dei luoghi; nonchè, per quanto occorrer possa, della relazione tecnica di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico comunale del 13.07.2017 prot. n. 12620; della comunicazione del Corpo di Polizia locale intercomunale del 18.07.2017 prot. n. 12974; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Chiampo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono proprietari di tre unità immobiliari facenti parte del complesso condominiale, sito nel Comune di Chiampo (VI), in via Franco Agello n. 16, catastalmente identificato al foglio 7, mappale n. 691, del catasto fabbricati.
Il fabbricato condominiale è stato realizzato in forza di una licenza edilizia rilasciata dal Comune in data 15.05.1968. All’esito dei lavori (avviati nel 1968 e conclusi nel 1970), è stato rilasciato il permesso di abitabilità (in data 24.02.1970).
Nel 2013 una delle unità immobiliari comprese nel complesso condominiale è stata fatta oggetto di procedura esecutiva, instaurata innanzi al Tribunale di Vicenza (n. 662/2013 R.E.I.), nel corso della quale è stata disposta una CT per la stima del valore dell’immobile.
Il consulente ha rilevato una serie di difformità dell’edificio realizzato rispetto al titolo ed, in particolare:
- la “diversa identificazione catastale del fabbricato condominiale” e la “diversa localizzazione del fabbricato, ubicato in Via Franco Agello e non in Via Maddalena come indicato nella licenza edilizia” , difformità che il consulente ha ritenuto “riconducibili al tempo in cui fu rilasciata la licenza edilizia n. 7/5 del 15.05.1968 e costruito il fabbricato” ;
- la non corrispondenza della titolarità dei mappali indicati nella licenza con quelli di proprietà del richiedente (sig. Rovizzi) e la non contiguità degli stessi, dalla quale si evince che essi non avrebbero potuto ospitare un complesso edilizio unitario. Ad avviso del consulente “la difformità dei dati catastali potrebbe ascriversi ad un errore materiale da parte del tecnico incaricato del progetto. La licenza di costruire parrebbe riferibile al terreno ora p.lla 691, effettivamente in proprietà al titolare della licenza stessa, piuttosto che ai terreni indicati nei titoli edilizi rinvenuti, che non erano in proprietà al titolare e che, non essendo contigui, non avrebbero potuto formare un lotto edificatorio”.
All’esito di ulteriori accertamenti compiuti dai tecnici comunali, il Comune di Chiampo ha adottato l’ordinanza n. 146/2019 del 28.10.2019 con cui ha disposto la demolizione dell’intero edificio condominiale, ritenendo essenziali le difformità riscontrate.
Il provvedimento è così motivato: “dalla verifica sono emerse delle difformità rispetto a quanto originariamente autorizzato con licenza edilizia n. 41/R del 15.5.1968 in particolare:
1) nella planimetria catastale come pure nella licenza stessa, il fabbricato è stato richiesto ed autorizzato in Via U. Maddalena anziché in Via F. Agello, presso i mappali n. 288/n, 292/a e 295/c, del foglio 1, sezione B (attualmente foglio 7), mentre, invece è stato realizzato sul mappale 691;
2) risulta presente una rototraslazione di tutto il condominio, tenuto conto che, oltre alla diversa posizione rispetto ai confini di proprietà, nella planimetria agli atti il lato più lungo del fabbricato risulta posto lungo la via pubblica, mentre, sul posto, lungo la via pubblica risulta posizionato il lato più corto e, quindi, l’immobile nel suo complesso è stato costruito ruotato di circa 90° rispetto a quanto concessionato.
Nella licenza 41/R era stata prescritta una distanza pari a m. 3,50 dai confini e pari a m. 3,00 dalle strade. Le distanze rilevate sono risultate invece le seguenti: circa 10,60 dal confine sud-ovest, m. 2,50 dal confine sud-est, m. 2,50 dal confine nord-est (muro di contenimento) e m. 2,05 dalla strada comunale di Via F. Agello, posta lungo il confine nord-ovest;
3) il fabbricato risulta più alto rispetto a quanto autorizzato, tenuto conto che il piano seminterrato, previsto in sede progettuale, è stato rilevato completamente fuori terra. Le altezze misurate sul posto variano da un minimo di circa m. 11,70 ad un massimo di circa m. 12,20. Negli elaborati grafici allegati all’istanza n. 41/R era invece prevista un’altezza sotto cornice del coperto pari a m. 10,30;
4) risultano presenti evidenti differenze riguardanti tutti i prospetti dell’edificio (forometrie, poggioli, ecc.);
5) sul prospetto nord-est è stata rilevata la presenza di una tettoia, utilizzata come deposito legna, avente struttura portante in metallo e copertura in ondulato plastico, delle seguenti dimensioni: circa m. 3,10 x 1,30 e altezza media pari a circa m. 2,16. Tale struttura non risulta essere mai stata autorizzata”.
I ricorrenti impugnano l’ordinanza per i seguenti motivi.
Il primo ed il secondo motivo, mirano a contestare la natura essenziale della difformità consistente nella traslazione dell’edificio:
1) Violazione di legge per falsa e/o errata applicazione degli artt. 31 e 32 del T.U.Ed. (d.P.R. n. 380/2001); eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, manifesta ingiustizia, contraddittorietà, manifeste illogicità ed irragionevolezza. L’ordinanza impugnata risulta illegittima dal momento che ravvisa, nella fattispecie in esame, un abuso edilizio anziché un mero errore materiale del progettista. L’edificio risulta di dimensioni corrispondenti a quello autorizzato, è stato rilasciato dallo stesso Comune il permesso di abitabilità e vi è continuità nelle indicazioni catastali. Per tali ragioni, la traslazione dell’edificio (che assorbirebbe la rotazione) non configura un abuso, ma è frutto dell’errore materiale nella identificazione dei mappali.
2) Violazione di legge per falsa e/o errata applicazione degli artt. 31 e 32 del T.U.Ed. (d.P.R. n. 380/2001); violazione di legge per mancata e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 92, comma 3, lett. c) della L.R.V. n. 61/1985; violazione di legge per mancata e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 34 del T.U.Ed. (d.P.R. n. 380/2001); eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, disparità di trattamento (quanto alle distanze, rispetto agli edifici contigui), contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza. L’ordinanza impugnata sarebbe illegittima perchè, contrariamente a quanto assume il Comune resistente, la traslazione totale dell’edificio, rispetto ad uno stato autorizzato nel 1968, avrebbe dovuto qualificarsi come difformità non essenziale, suscettibile di “fiscalizzazione” , alla stregua di quanto disposto dall’articolo 92 L.R. 61/1985. La diversa localizzazione del fabbricato non ha violato limiti di distanza in modo tale da arrecare sensibile pregiudizio né alle esigenze della zona sotto il profilo igienico-sanitario, né degli allineamenti previsti, né dell’ordinata distribuzione dei volumi, come ha affermato il CT incaricato dal Tribunale di Vicenza di periziare l’immobile, il quale ha osservato: “il condominio è in allineamento con i fabbricati esistenti posti anch’essi ad una distanza inferiore a quella minima, considerato poi che la strada è di tipo locale a fondo cieco, si ritiene che l’avanzamento non rechi sensibile pregiudizio alle esigenze della zona e che tale abuso non rientri tra le variazioni essenziali”.
Con l’ordinanza impugnata il Comune di Chiampo, pur rilevando che “per quanto riguarda le dimensioni di massima inerenti l’impronta a terra dell’edificio, le stesse sono risultate pressoché conformi a quanto autorizzato in origine”, ha ritenuto che “le difformità evidenziate, determinando una violazione delle distanze dai confini e dalle strade e, per di più, una differente localizzazione catastale, integrino una variazione essenziale ai sensi dell’art. 32 d.P.R. 380/2001”, dando atto che “l’immobile è stato costruito su un lotto diverso rispetto a quanto originariamente autorizzato”, che esso “presenta una rototraslazione” e che, pertanto, “è difficile individuare le parti dell’edificio che possono dirsi conformi all’assentito”.
Il terzo motivo, mira a contestare le “difformità” di cui ai punti nn. 3, 4 e 5 dell’ordinanza, ossia la maggiore altezza del fabbricato, le modifiche prospettiche, la legnaia:
3) violazione di legge per falsa e/o errata applicazione degli artt. 31 e 32 del T.U.Ed. (d.P.R. n. 380/2001); violazione di legge per mancata e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 92, comma 3, lett. b) della L.R.V. n. 61/1985; violazione di legge per mancata e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 34 del T.U.Ed. (d.P.R. n. 380/2001); eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza.
Nessuna delle contestate difformità integra una variazione essenziale capace di giustificare la sanzione demolitoria. Rispetto al punto n. 3 dell’ordinanza, già il CT incaricato dal Tribunale di Vicenza ha rilevato che “in termini percentuali l’aumento di altezza è inferiore ad 1/3 e quindi non rientra tra le variazioni essenziali ai sensi dell’art. 92 comma 3 lett. b) della L.R. Veneto n. 61/1985”. Rispetto al punto n. 4 dell’ordinanza, si deve rilevare, innanzitutto, l’assoluta genericità della contestazione ( “differenze riguardanti tutti i prospetti dell’edificio” ) perché non è dato nemmeno di comprendere se le “differenze” contestate riguardino la tipologia (ad es. finestra/portafinestra), le dimensioni o la collocazione di forometrie e poggioli.
Si deve, inoltre, rilevare che né la norma statale (art. 32 del T.U.Ed.) né la legge regionale (art. 92 della L.R.V. n. 61/1985) consentono di ritenere variazioni essenziali le modifiche prospettiche.
Rispetto al punto n. 5 dell’ordinanza, si deve precisare che, già molto tempo prima dell’adozione dell’ordinanza impugnata, il manufatto in parola è stato smantellato dai condomini per ragioni estetiche.
Si è costituito il Comune di Chiampo, contestando nel merito le avverse censure, pur dando atto della sussistenza di taluni precedenti giurisprudenziali che hanno ritenuto fattispecie non dissimili da quella in esame - per risalenza e tipologia di abuso - non ascrivibili al novero delle difformità essenziali.
La domanda cautelare proposta con il ricorso all’esame è stata accolta.
All’udienza del 14 gennaio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La sanzione demolitoria è stata irrogata in quanto il Comune ha ritenuto essenziali le difformità riscontrate nell’edificio rispetto al titolo edilizio in forza del quale esso è stato costruito.
Nell’ordinanza, infatti, si legge che le difformità sono state ritenute essenziali in quanto “ l’immobile è stato costruito su un lotto diverso rispetto a quanto originariamente autorizzato”, “presenta una rototraslazione” e, “per tale motivo, è difficile individuare le parti dell’edificio che possano dirsi “conformi” all’assentito”.
Anzitutto il Collegio ritiene plausibile l’assunto posto a fondamento del primo motivo di ricorso, secondo cui l’indicazione dei mappali contenuta nella licenza edilizia n. 41/R del 15.5.1968 (sui quali avrebbe dovuto essere costruito l’edificio condominiale) è frutto di errore materiale, atteso che incontestatamente quei mappali, oltre ad appartenere ad altro proprietario, non sono contigui e non sono, quindi, suscettibili di ospitare un unico complesso edilizio. Inoltre, è parimenti incontestato che vi sia stata continuità catastale.
Ciò posto, è da escludersi che l’edificio sia stato oggetto di una radicale traslazione su un’area di sedime del tutto diversa rispetto a quella autorizzata nella licenza.
Esclusa tale circostanza, le residue difformità rispetto al titolo non appaiono qualificabili come essenziali.
Ed, infatti, la sola rotazione della pianta dell’edificio sul suo asse non è sufficiente ad escludere l’individuabilità di parti dell’edificio conformi al titolo, come, peraltro, lo stesso Comune riconosce nell’ordinanza di demolizione, laddove afferma che “per quanto riguarda le dimensioni di massima inerenti l’impronta a terra dell’edificio, le stesse sono risultate pressochè conformi a quanto autorizzato in origine” e come il CT suggerisce nella sua relazione.
Né la parziale modifica dell’area di sedime, benchè abbia determinato la violazione delle distanze previste dal titolo, è sufficiente ad integrare i presupposti normativamente previsti dall’articolo 92, terzo comma, lettera c), L.R. 61/1985 per affermare la natura essenziale della difformità.
Alla stregua della suddetta disposizione sono essenziali le difformità “c) che comportino l'alterazione della sagoma della costruzione o la sua localizzazione nell'area di pertinenza, in modo da violare i limiti di distanza, anche a diversi livelli di altezza, recando sensibile pregiudizio alle esigenze della zona sotto il profilo igienico-sanitario, degli allineamenti previsti e dell'ordinata distribuzione dei volumi”.
La norma dà attuazione alla disposizione di principio di cui all’articolo 8 l. 47/1985 che, nel rimettere alla potestà regionale l’individuazione delle variazioni essenziali, affermava testualmente – per quanto qui interessa - che “l’essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni: (…) c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza” .
Alla stregua del suddetto parametro normativo, non è sufficiente la violazione delle distanze, a qualificare la modifica dell’area di sedime come variazione essenziale, occorrendo verificare che vi sia stata un’alterazione sostanziale della localizzazione e che la violazione delle distanze abbia determinato “sensibile pregiudizio alle esigenze della zona sotto il profilo igienico-sanitario, degli allineamenti previsti e dell'ordinata distribuzione dei volumi” .
L’istruttoria su tali profili non è stata condotta e – fatta salva ogni ulteriore valutazione che il Comune potrà eventualmente compiere nell’esercizio degli ordinari poteri di vigilanza – essi non emergono dagli atti, tenuto conto della risalenza dell’edificio nell’assenza di contestazioni da parte del Comune, o di privati confinanti, dell’avvenuto rilascio da parte del Comune del permesso di abitabilità, dell’esistenza – risultante dalla consulenza tecnica depositata agli atti – nella medesima area di altri edifici posti in allineamento con quello in esame.
Le residue difformità (altezza e forometrie) non sono di per sé suscettibili di sanzione demolitoria, mentre la tettoia risulta spontaneamente demolita.
Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, essendo fondate le censure di difetto di istruttoria e violazione dell’articolo 92, terzo comma, lettera c) L.R. 61/1985.
Tenuto conto della peculiarità della fattispecie, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 14 gennaio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO