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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 21/11/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice est.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n 2201/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il
19/11/2025, promossa dai signori , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
e , nata a [...] l'[...], c.f. , CodiceFiscale_1 Controparte_1 CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Christian Franchitti, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE Controparte_ Con ricorso del il 22/10/2025 i signori e , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario il 31/10/1993 a PO (FR) e di aver avuto, durante la convivenza la figlia
(nata il [...]), hanno riferito d essersi separati consensualmente in forza di accordo Persona_1 del 9/10/2024, firmato e confermato dinanzi all'Ufficiale dello stato civile di Cassino (FR). Hanno evidenziato, inoltre, che dopo la sottoscrizione del patto, iscritto nei relativi registri, non si è più ricostituita alcuna comunione materiale e spirituale tra i consorti. In forza di quanto precede hanno chiesto che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti del matrimonio e disciplini gli istituti connessi alle condizioni riportate nell'atto.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito per la pronuncia del divorzio congiunto.
***
Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori e Parte_1 CP_1 meritino di essere accolte. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di PO (FR) dell'anno 1993 al numero 81, parte II, serie A, e che si sono separati consensualmente con accordo del 9/10/2024, firmato dinanzi all'ufficiale dello stato civile di Cassino (FR), poi iscritto nei registri dello stato civile di tale Comune.
Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno in maniera definitiva. Sussistono le condizioni contemplate dall'art. 3, Parte_1 CP_1
c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Le intese dei signori e sulle questioni connesse al divorzio sono conformi alla legge e all' Parte_1 CP_1 interesse della prole. Anche in questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n.2219/2025 R.G.V.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
⮚ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a PO (FR) il 31/10/1993 tra Controparte_
e , trascritto nel registro degli atti dello stato civile di PO (FR) dell'anno Parte_1
1993 al numero 81, parte II, serie A;
⮚ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di PO (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
⮚ riconosce le ulteriori intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
⮚ compensa le spese di lite.
Cassino, 19/11/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice est.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n 2201/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il
19/11/2025, promossa dai signori , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
e , nata a [...] l'[...], c.f. , CodiceFiscale_1 Controparte_1 CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Christian Franchitti, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE Controparte_ Con ricorso del il 22/10/2025 i signori e , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario il 31/10/1993 a PO (FR) e di aver avuto, durante la convivenza la figlia
(nata il [...]), hanno riferito d essersi separati consensualmente in forza di accordo Persona_1 del 9/10/2024, firmato e confermato dinanzi all'Ufficiale dello stato civile di Cassino (FR). Hanno evidenziato, inoltre, che dopo la sottoscrizione del patto, iscritto nei relativi registri, non si è più ricostituita alcuna comunione materiale e spirituale tra i consorti. In forza di quanto precede hanno chiesto che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti del matrimonio e disciplini gli istituti connessi alle condizioni riportate nell'atto.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito per la pronuncia del divorzio congiunto.
***
Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori e Parte_1 CP_1 meritino di essere accolte. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di PO (FR) dell'anno 1993 al numero 81, parte II, serie A, e che si sono separati consensualmente con accordo del 9/10/2024, firmato dinanzi all'ufficiale dello stato civile di Cassino (FR), poi iscritto nei registri dello stato civile di tale Comune.
Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno in maniera definitiva. Sussistono le condizioni contemplate dall'art. 3, Parte_1 CP_1
c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Le intese dei signori e sulle questioni connesse al divorzio sono conformi alla legge e all' Parte_1 CP_1 interesse della prole. Anche in questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n.2219/2025 R.G.V.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
⮚ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a PO (FR) il 31/10/1993 tra Controparte_
e , trascritto nel registro degli atti dello stato civile di PO (FR) dell'anno Parte_1
1993 al numero 81, parte II, serie A;
⮚ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di PO (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
⮚ riconosce le ulteriori intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
⮚ compensa le spese di lite.
Cassino, 19/11/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi