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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 16/07/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2918 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promosso da:
, nato a [...], il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Terralba, alla via Manzoni n. 17, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Frau che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso congiunto;
e
nata a [...], il [...] (C.F. Parte_2
), elettivamente domiciliata in Oristano, alla via degli Artigiani n. 8/b, presso C.F._2 lo studio dell'Avv. Annalisa Serra che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano;
INTERVENUTO PER LEGGE
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti:
Pagina 1 “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la SInora andrà a dimorare, unitamente al figlio minore, , in Parte_2 Per_1
Sassari, in un immobile ospite di una amica;
3) il figlio minore, , rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, dai quali Per_1 continuerà a ricevere cura, educazione, istruzione, e con ciascuno dei quali dovranno continuare a mantenere rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti SInificativi;
4) i genitori, che continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il minore, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative, l'acquisto e
l'uso di mezzi di trasporto personali;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente;
5) il minore rimarrà collocato con la madre, anche ai fini delle registrazioni anagrafiche;
a) Il padre potrà tenerlo con sé ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente alle eSIenze scolastiche ed extrascolastiche dello stesso minore ed agli impegni lavorativi del padre e della madre, previo accordo con la madre. In difetto di accordo, tenuto conto del domicilio del minore in Sassari con la madre, compatibilmente con gli impegni dei genitori, il padre starà con il minore tutti i fine settimana, dal pomeriggio del sabato sino alla domenica alle ore 20.30 in inverno e 21.30 d'estate; b) La IG.ra
si impegna a condurlo a Campeda ed a riprenderlo da siffatta località, ogni Parte_2 qualvolta deve consegnarlo al padre e riprenderlo per rientrare a Sassari. Analogamente, il IG.
si impegna a recarsi a Campeda ogni qualvolta deve prendere il figlio per stare con lui Parte_1
e ricondurlo in tale località per riportarlo dalla madre, salvo diversi accordi;
c) le festività, Natale,
Capodanno, Santo Stefano ed Epifania, intendendo con ciò il 24, 25, 26, 31 dicembre, 1 e 6 gennaio, verranno trascorse alternativamente con il padre e con la madre, così come il giorno di Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo, dalle ore 10.30 alle ore 21,30, salvo diversi accordi;
d) nelle vacanze estive: il minore trascorrerà con ciascun genitore, dalla chiusura della scuola e sino al rientro, un numero uguale di giorni nel mese di giugno, metà mese ciascuno a luglio ed agosto, ed un numero pari di giorni nel mese di settembre, sino al rientro a scuola, salvo accordi diversi e con il criterio dell'alternanza per la giornata del Ferragosto;
6) il IG. verserà sul conto corrente intestato alla IG.ra , quale contributo Pt_1 Parte_2 per il mantenimento del minore , la somma mensile di Euro 300,00, entro il giorno cinque di Per_1 ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, ludiche e mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche (tasse, libri, quaderni,
Pagina 2 attrezzatura, spese mensa, pulmino scolastico ecc.), ricreative (gite scolastiche) e di svago, parascolastiche (ad es. iscrizione palestra, piscina, scuola calcio ed eventuale attrezzatura), previamente concordate e documentate, tranne quelle urgenti e indifferibili;
7) le parti convengono che l'assegno unico (o eventuale altra analoga misura sostitutiva che dovesse essere introdotta) verrà percepito interamente dalla SI.ra ; Parte_2
8) il SI. provvederà all'estinzione dei prestiti in atto sino alla scadenza;
Parte_1
9) la vettura Nissan Qashqai, Tg. FP097SS, intestata ed in uso al IG. rimane nella Parte_1 disponibilità del medesimo;
la vettura Peugeot 2008, Tg ET118HP intestata ed in uso alla IG.ra
, rimane nella disponibilità di quest'ultima; Parte_2
10) i coniugi si danno l'assenso al rilascio del passaporto del figlio minore.
11) considerata la condizione personale, reddituale e patrimoniale delle parti, dichiarare che le stesse provvederanno ciascuna al proprio mantenimento;
12) spese di lite compensate”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“il Tribunale voglia omologare la separazione fra e , alle Parte_1 Parte_2 condizioni indicate dalle parti nel ricorso congiuntamente da loro proposto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 18.09.2024, i ricorrenti e hanno Parte_1 Parte_2
congiuntamente adito il Tribunale di Oristano allo scopo di ottenere la pronuncia della separazione personale tra i coniugi, nonché l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione Per_1
prevalente presso la madre e con la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in ricorso.
Sotto il profilo economico, inoltre, le parti hanno domandato che venisse posto a carico del Pt_1
l'obbligo di corrispondere, in favore della Carta, la somma mensile pari a euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore (oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate, tranne quelle urgenti e indifferibili).
A fondamento di quanto domandato, le parti hanno premesso che:
- dalla loro relazione sentimentale era nato, in Oristano, il figlio minore di età Per_1
(24.08.2017);
- in data 16.09.2017, le parti avevano contratto matrimonio civile, in regime di comunione legale dei beni, in Palmas Arborea (trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di
Palmas Arborea, atto n. 3, parte I, serie, anno 2017);
Pagina 3 - la casa coniugale era stata stabilita in un'abitazione di proprietà esclusiva del ubicata Pt_1
in Palmas Arborea, alla via Brigata Sassari n. 48;
- con il passare del tempo, a causa di sopravvenute divergenze caratteriali, la vita matrimoniale dei coniugi non si era rivelata felice e i relativi rapporti si erano progressivamente deteriorati, al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- a far data dal mese di luglio 2024, la Carta si era inizialmente trasferita in Solarussa, presso un immobile condotto in locazione;
- successivamente, a far data dal 06.09.2024 e con il consenso del marito, la si era Pt_2 trasferita, ospite di un'amica, in Sassari – unitamente al figlio minore – mentre il era Pt_1
rimasto a vivere nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà sita in Palmas Arborea.
Tutto ciò premesso, essendo venuta meno tra i coniugi la comunione materiale e spirituale posta alla base del matrimonio, le parti hanno congiuntamente concluso chiedendo che venisse dichiarata la separazione personale alle condizioni sopra trascritte.
Entrambe le parti, unitamente al ricorso introduttivo, hanno depositato apposita dichiarazione sottoscritta mediante la quale hanno ribadito di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire personalmente in udienza, chiedendo che la stessa venisse sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza del 06.03.2025 – tenutasi nelle forme del deposito di note sostitutive – la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, per l'effetto, è stata trattenuta in decisione dal Giudice con riserva di riferire al Collegio.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e, per l'effetto, deve essere accolta.
Dalle risultanze processuali e, in specie, dal tenore degli atti di parte, nonché dalla dichiarata impossibilità di una riconciliazione delle parti, è emerso chiaramente il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
. Parte_2
Questo Collegio ritiene, inoltre, che debbano essere integralmente recepite anche le residue condizioni congiuntamente stabilite dalle parti, in quanto eque e conformi a tutelare l'interesse prevalente del minore e degli stessi coniugi.
In particolare, con riguardo al regime di affidamento e collocamento del figlio minore di età, le parti hanno concordemente concluso affinché venisse affidato in via condivisa a entrambi i Per_1
Pagina 4 genitori, con collocazione prevalente presso la madre, la quale dimorerà in Sassari – unitamente al figlio minore – in un immobile ove si trova ospite.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, le parti hanno convenuto che il padre – previo accordo con la madre – possa tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con le eSIenze scolastiche ed extrascolastiche del minore e con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori. In difetto di accordo tra i genitori, tuttavia, le parti hanno convenuto affinché il padre possa stare col minore tutti i fine settimana (dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera) secondo le modalità e gli orari sopra trascritti.
Le suddette condizioni, per l'appunto, devono ritenersi idonee a soddisfare l'interesse prevalente del figlio minore di età, con specifico riguardo al suo diritto di coltivare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali, nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità sancito dall'art. 337 ter c.c.
Tale principio, difatti, rappresenta ormai la regola generale in materia di affidamento dei figli minori, in quanto garantisce il diritto di questi ultimi di poter stabilire, e coltivare nel tempo, un rapporto costante con entrambe le figure genitoriali, al fine di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale anche qualora gli stessi genitori abbiano deciso – come nel caso di specie – di non proseguire la loro relazione sentimentale.
La collocazione del minore presso la madre in Sassari, sebbene abbia comportato il distacco del minore dalla casa ove era cresciuto e nonostante l'immobile ove attualmente convive con la madre sia di proprietà di terzi, presso cui la e il figlio risultano essere ospiti (con conseguente precarietà Pt_2
della situazione abitativa) risulta, in realtà, una soluzione già sperimentata a partire dal 06.09.2024 e, stante l'accordo delle parti e l'assenza di valide motivazioni per disporre diversamente, deve ritenersi allo stato conforme agli interessi del minore, nonché adeguata a garantire la continuità delle sue abitudini di vita, anche in quanto conferma uno stato di fatto già consolidatosi.
Anche le modalità di esercizio del diritto di visita, così come convenute dalle parti, devono ritenersi senz'altro condivisibili e adeguate ad assicurare la presenza costante di entrambi i genitori nel percorso di crescita e di sviluppo del piccolo . Per_1
Sul punto, in particolare, deve rilevarsi che la volontà delle parti di predisporre un regime di esercizio del diritto di visita del padre improntato su modalità libere e flessibili, nonché scevre da rigidi schemi
– seppure condizionate di volta in volta all'accordo dei genitori – sia senz'altro idoneo ad agevolare la libera frequentazione del padre col figlio, nonché a garantire un'adeguata partecipazione del Pt_1
al percorso di crescita di , anche in prospettiva futura, tenendo conto delle peculiari eSIenze Per_1
di vita del minore connesse alla sua giovane età, degli impegni lavorativi dei genitori nonché delle distanze di percorrenza tra Palmas Arborea e Sassari.
Pagina 5 Le parti, inoltre, hanno sostanzialmente formulato tali conclusioni sin dall'inizio del giudizio, dimostrando di essere ampiamente in grado di organizzarsi e accordarsi liberamente in ordine alle modalità di esercizio del diritto di visita del padre, senza la necessità di stabilire un calendario rigido e vincolante.
Peraltro, laddove venisse eccezionalmente meno l'accordo delle parti in ordine all'applicazione delle suddette modalità di esercizio del diritto di visita libero, deve ritenersi che anche le residue modalità di frequentazione del col figlio, articolate nel fine settimana così come regolamentate dalle Pt_1 parti in via subordinata nell'accordo, siano comunque adeguate a tutelare gli interessi del minore, nonché ad assicurare un'adeguata e stabile partecipazione del padre alla vita del figlio.
Quanto agli aspetti economici concordati dalle parti, deve ritenersi che la misura dell'assegno mensile quantificata in complessivi euro 300,00 – dovuta dal in favore della a titolo di contributo Pt_1 Pt_2
per il mantenimento del figlio – sia equa e idonea a soddisfare le ordinarie eSIenze di vita Per_1
del minore, tenuto conto della sua età e della capacità reddituale emersa e rappresentata dalle parti nell'odierno giudizio.
Al riguardo, le parti hanno congiuntamente dichiarato di voler provvedere ciascuna al proprio mantenimento, stante le rispettive condizioni personali, reddituali e patrimoniali.
In particolare, le stesse hanno dato atto nel ricorso introduttivo che il a far data dal 02.04.2024, Pt_1
lavora come conduttore di mezzi meccanici (palista) alle dipendenze della Società E-Work di Cagliari
(con sede attuale di lavoro in Oristano) tramite contratto di lavoro a tempo indeterminato, conseguendo un reddito lordo annuo pari euro di circa euro 23.000.
Quanto alla condizione lavorativa della , nel ricorso introduttivo le parti hanno pacificamente Pt_2
dato atto che ella per tutta la durata del rapporto matrimoniale, oltre a occuparsi della cura della casa e della famiglia, ha svolto saltuariamente attività lavorative presso call center tramite contratti di lavoro a termine, percependo compensi quantificabili in circa euro 400,00/500,00 mensili.
Dalla documentazione prodotta agli atti, tuttavia, deve rilevarsi che è stata depositata la sola documentazione reddituale del mentre non risulta documentata la condizione reddituale della Pt_1
Carta. Dalla suddetta documentazione, in effetti, è emerso che il ha conseguito i seguenti Pt_1 redditi: a) nel periodo di imposta relativo all'anno 2020 un reddito lordo pari a euro 24.873,00; b) nel periodo di imposta relativo all'anno 2021 un reddito lordo pari a euro 27.834,00; c) nel periodo di imposta relativo all'anno 2022 un reddito lordo pari a euro 31.167,00 (cfr. doc. 4 allegato al ricorso introduttivo).
A fronte di tali entrate, sebbene il non sostenga alcun canone di locazione mensile, egli è Pt_1
gravato dal pagamento di finanziarie Findomestic per un esborso mensile complessivo pari a euro
300,00.
Pagina 6 Alla luce dei suddetti importi reddituali, tenuto altresì conto delle circostanze pacifiche rappresentate congiuntamente nel ricorso introduttivo in ordine alle rispettive condizioni economiche e lavorative delle parti, deve ritenersi che il quantum dell'assegno di mantenimento – stabilito nella misura di complessivi euro 300,00 mensili – sia congruo e proporzionato alla capacità reddituale dei coniugi, nonché adeguata a soddisfare le eSIenze di vita del minore.
La misura concordata, inoltre, deve ritenersi condivisibile anche alla luce della volontà delle parti di riconoscere l'integrale percezione dell'assegno unico universale in favore della Carta.
Sulla base di tali constatazioni, pertanto, deve ritenersi sussistano valide ragioni per recepire l'accordo delle parti anche sotto il profilo economico.
Quanto alle residue previsioni concordate dalle parti, poiché trattasi di diritti disponibili, non si ravvisano valide ragioni per non accogliere quanto spontaneamente pattuito e richiesto.
Sulla base di tali argomentazioni, pertanto, devono essere integralmente recepite da questo Collegio tutte le condizioni congiuntamente formulate dalle parti.
L'accordo delle parti, infine, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
03.05.1983 e nata a [...] il [...], Parte_2
mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza
(atto n. 3, parte I, serie, anno 2017 – Comune di Palmas Arborea);
2. dispone che i coniugi vivranno separati di letto e di mensa, con l'obbligo del reciproco rispetto;
Sull'accordo delle parti:
3. dispone l'affidamento condiviso a entrambi i genitori del figlio minore di età , dai Per_1
quali continuerà a ricevere cura, educazione, istruzione, e con ciascuno dei quali dovranno continuare a mantenere rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti SInificativi;
i genitori, che continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il minore, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente;
Pagina 7 4. dispone che il minore rimanga collocato presso la madre, anche ai fini delle registrazioni anagrafiche, presso l'attuale domicilio della medesima;
5. dispone, con riguardo al diritto di visita, che il padre possa tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente alle eSIenze scolastiche ed extrascolastiche dello stesso minore e agli impegni lavorativi del padre e della madre, previo accordo con la madre. In difetto di accordo, tenuto conto del domicilio del minore in Sassari con la madre, compatibilmente con gli impegni dei genitori, il padre starà con il minore tutti i fine settimana, dal pomeriggio del sabato sino alla domenica alle ore 20.30 in inverno e 21.30 d'estate; la IG.ra Parte_2
si impegna a condurlo a Campeda ed a riprenderlo da siffatta località, ogni qualvolta
[...]
deve consegnarlo al padre e riprenderlo per rientrare a Sassari. Analogamente, il IG. Pt_1
si impegna a recarsi a Campeda ogni qualvolta deve prendere il figlio per stare con lui
[...]
e ricondurlo in tale località per riportarlo dalla madre, salvo diversi accordi;
le festività,
Natale, Capodanno, Santo Stefano ed Epifania, intendendo con ciò il 24, 25, 26, 31 dicembre,
1 e 6 gennaio, verranno trascorse alternativamente con il padre e con la madre, così come il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, dalle ore 10.30 alle ore 21,30, salvo diversi accordi;
nelle vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore, dalla chiusura della scuola e sino al rientro, un numero uguale di giorni nel mese di giugno, metà mese ciascuno a luglio ed agosto, ed un numero pari di giorni nel mese di settembre, sino al rientro a scuola, salvo accordi diversi e con il criterio dell'alternanza per la giornata del Ferragosto;
6. dispone che versi sul conto corrente intestato a , quale Parte_1 Parte_2
contributo per il mantenimento del minore , la somma mensile di Euro 300,00, entro Per_1
il giorno cinque di ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, ludiche e mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche (tasse, libri, quaderni, attrezzatura, spese mensa, pulmino scolastico ecc.), ricreative (gite scolastiche) e di svago, parascolastiche (ad es. iscrizione palestra, piscina, scuola calcio ed eventuale attrezzatura), previamente concordate e documentate, tranne quelle urgenti e indifferibili;
7. prende atto della volontà delle parti affinché l'assegno unico (o eventuale altra analoga misura sostitutiva che dovesse essere introdotta) venga percepitointeramente dalla SI.ra Parte_2
;
[...]
8. prende atto dell'impegno del di provvedere all'estinzione dei prestiti in atto sino alla Pt_1
scadenza;
9. prende atto della volontà delle parti affinché la vettura Nissan Qashqai, Tg. FP097SS, intestata ed in uso al IG. rimanga nella disponibilità del medesimo e che la vettura Peugeot Parte_1
Pagina 8 2008, Tg ET118HP intestata ed in uso alla IG.ra rimanga nella Parte_2 disponibilità di quest'ultima;
10. prende atto della volontà dei coniugi di dare l'assenso al rilascio del passaporto del figlio minore;
11. prende atto della volontà delle parti, considerata la loro condizione personale, reddituale e patrimoniale, di provvedere ciascuna al proprio mantenimento;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, in data
15.7.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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