TRIB
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 08/09/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3275/2019
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 3275/2019 promosso da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Moretti ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Cassino via Cimarosa n. 52……...…Attore
contro c.f. .……………..…..…Convenuto contumace CP_1 CodiceFiscale_2
e c.f. ..……………...Convenuto contumace Controparte_2 CodiceFiscale_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 19 aprile 2025
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, ha dichiarato che, insieme con fratelli e è Parte_1 CP_2 CP_1
succeduto per legge alla madre, deceduta il 31 dicembre 2008 nel Comune di Villa Persona_1
Latina, dove era nata il [...], senza lasciare testamento. Egli ha riferito che al momento del decesso, il patrimonio relitto era costituito dalla piena proprietà di un immobile con terreno annesso,
sito in Villa Latina alla via Roma n. 87, catastalmente censito al Foglio 1, particelle nn. 670 e 545, pagina 1 di 5 nonché da disponibilità economiche giacenti su un conto corrente e un dossier titoli, come risultante dalla dichiarazione di successione presentata in data 19 maggio 2009. Il ricorrente ha anche rappresentato che, nel gennaio 2009, egli e i fratelli si recarono in Italia per avviare le pratiche successorie e che, con l'assistenza dell'Avv. Silvia Tusei, si presentarono presso la filiale della
[...]
di Villa Latina al fine di aprire un conto corrente destinato alla gestione delle Controparte_3
spese ereditarie, degli oneri relativi all'immobile e, successivamente, all'accredito del ricavato della vendita del bene, la cui alienazione era nelle intenzioni comuni. Il ricorrente ha però evidenziato che la banca rifiutò l'apertura del conto, giustificando il diniego con la cittadinanza straniera e la residenza estera di tutti e tre gli eredi. ha poi riferito che, a seguito di tale impedimento, i fratelli Parte_1
e gli affidarono il compito di curare in prima persona tutte le operazioni relative alla CP_2 CP_1
successione, alla gestione del compendio ereditario e all'eventuale vendita dell'immobile,
autorizzandolo ad anticipare le spese necessarie, con l'intesa che esse sarebbero state rimborsate in un secondo momento, secondo le rispettive quote. In virtù di tale incarico, il ricorrente ha spiegato di essersi occupato personalmente del pagamento delle spese funerarie, del completamento della pratica di successione, del versamento delle imposte e delle utenze connesse all'immobile, della selezione del personale per la custodia e manutenzione del bene, nonché della gestione dei contatti con eventuali acquirenti. Il medesimo ricorrente ha inoltre, specificato che l'attività comportò numerosi viaggi dall'estero in Italia, affrontati nonostante la sua età (72 anni all'epoca), e che egli si fece carico in modo esclusivo, anche nell'interesse dei fratelli, di tutti gli oneri connessi alla gestione del patrimonio ereditario. Il ha perciò lamentato di aver anticipato complessivamente la somma di € 15.471,61, Pt_1
senza ricevere alcun contributo economico da parte dei fratelli, salvo due bonifici effettuati a favore dell'Avv. Tusei per un importo complessivo di € 2.929,00 (pari a € 1.464,50 ciascuno) e ha dichiarato che nel novembre 2018 trasmise ai fratelli un rendiconto delle spese sostenute, richiedendo formalmente il rimborso delle rispettive quote. Il ha aggiunto che, a fronte del loro rifiuto, si Pt_1
vide costretto a inoltrare una lettera di messa in mora e, successivamente, ad attivare una procedura di pagina 2 di 5 negoziazione assistita, rimasta senza esito. Alla luce di quanto esposto, ha concluso di Parte_1
vantare un credito nei confronti dei fratelli e pari a € 8.361,74, quale somma CP_2 CP_1
corrispondente alla quota di spese anticipate e non rimborsate, oltre a € 2.000,00 richiesti in via equitativa a titolo di compenso per l'attività di gestione svolta nell'interesse comune. Su tali presupposti il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “… accertare e dichiarare le attività
compiute dal ricorrente nell'interesse dell'asse ereditario e per l'effetto: - condannare i IG.ri
e , in solido fra loro, a pagare al Sig. la somma di € 8.361,74 a CP_2 CP_1 Parte_1
titolo di rimborso delle spese vive anticipate nell'interesse della massa ereditaria, oltre interessi dalla
data della domanda all'effettivo soddisfo;
- condannare altresì i IG.ri e , in CP_2 CP_1
solido fra loro, a pagare al ricorrente la somma di € 2.000,00, a titolo di corrispettivo per l'attività
svolta nell'interesse della massa ereditaria, ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta
di giustizia, da liquidarsi in via equitativa;
- condannare i resistenti, in solido fra loro, al pagamento
delle spese ed onorari del presente giudizio”.
Instauratosi il giudizio i resistenti non si sono costituiti, il Giudice ha disposto il mutamento del rito e ha concesso i termini per il deposito delle memorie 183 cpc, ha ammesso l 'interrogatorio formale da svolgersi nei riguardi dei resistenti e ha rilevato che dalle relazioni di notificazione internazionali dell'interpello ai convenuti, è emerso che la notifica fatta in Svezia indirizzata a è Controparte_2
valida perché fatta a mani proprie: non era però rassicurante la notificazione a e ha Persona_2
ritenuto opportuno un approfondimento per la notificazione ai sensi dell'art. 14 della legge 218/1995.
Per tali motivi il medesimo Giudice ha disposto una CTU per avere chiarimenti sulla notificazione sulla validità ed efficacia della notificazione fatta a nel Regno Unito nominando l'avv. CP_1
Charlotte Oliver e, a seguito del deposito della consulenza, ha ammesso le prove orali e dopo l'audizione dei testi ha ritenuto la causa matura per la decisione.
All'udienza del 2 aprile 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande di parte attrice meritano accoglimento. pagina 3 di 5 Preliminarmente deve essere rilevato che la notificazione effettuata a è valida ed efficace, CP_1
così come accertato dal CTU.
Nel merito le domande sono fondate: i testimoni escussi nel corso del giudizio hanno sostenuto le dichiarazioni attoree.
, dipendente della ha confermato che la Controparte_4 Controparte_3
mamma delle parti era una correntista e dopo il suo decesso, avvenuto nel gennaio 2009, i tre fratelli si recarono in Italia per avviare le pratiche ereditarie, assistiti dall'avvocato Silvia Tusei, per Pt_1
aprire un conto corrente. Tale conto doveva servire sia per gestire le spese legate alla successione e alla manutenzione dell'immobile di Villa Latina, sia, successivamente, per ricevere il ricavato dalla vendita della proprietà, che i fratelli intendevano alienare a terzi. Il ha anche riferito che i fratelli _4
, gemelli di cui non ricordava i nomi di battesimo, erano in procinto di lasciare l'Italia entro un Pt_1
paio di giorni e manifestarono la necessità di concludere rapidamente le formalità, tuttavia, non disponevano della documentazione indispensabile per l'apertura del conto corrente, in particolare del codice fiscale estero, che non avevano portato con sé.
L'altra testimone l'avv. Tusei Silvia ha riferito che ricevette incarico da parte dell'attore, con il consenso degli altri fratelli, di occuparsi della gestione della successione della madre, nonché delle operazioni connesse alla vendita dell'immobile sito in Via Roma, nel comune di Villa Latina. La
professionista ha riferito che i fratelli si recarono insieme alla banca per aprire un conto corrente, ma i gemelli, i fratelli dell'attore, non avevano con sé il codice fiscale e dovevano ripartire lo stesso giorno:
di conseguenza, e affidarono al fratello la gestione delle pratiche successorie e CP_2 CP_1 Pt_1
della vendita, con l'assistenza legale dell'avv. Tusei. Inoltre, la teste ha confermato che l'attore anticipò
le spese, chiedendo poi il rimborso pro quota ai fratelli tramite una rendicontazione che l'avvocato verificò. Infine, l'avv. Tusei ha riferito di aver agito sempre nell'interesse di tutti e tre i fratelli e, per ragioni deontologiche, non ha potuto assistere una parte contro l'altra nel presente giudizio. Ancora,
pagina 4 di 5 agli atti vi sono documenti dai quali si desume la legittimità delle richieste attoree e risulta provato l'esborso delle somme richieste: l'attore ha quindi fornito piena prova delle sue pretese.
La richiesta di risarcimento danni ex articolo 96 del codice di procedura civile non è meritevole di accoglimento. La semplice soccombenza della parte convenuta e la mancata partecipazione al procedimento di negoziazione assistita, in assenza di comportamenti processuali che configurino un abuso del processo, non sono sufficienti a giustificare una condanna per lite temeraria. Nella fattispecie i convenuti risiedono all'estero e la partecipazione alla mediazione era notevolmente difficoltosa per lo svolgimento delle trattative che necessariamente dovevano intercorrere tra le parti.
Circa la richiesta di condanna della somma di ulteriori € 2.000 in via equitativa poiché l'attore non ha fornito elementi utili per quantificare l'attività svolta essendosi limitato a una mera richiesta generica.
Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate in conformità alla tabella n. 2 sul fondamento del valore dichiarato.
P.Q.M.
- definitivamente pronunciando;
CONDANNA
e , in solido fra loro, a pagare a la somma di € 8.361,74, Controparte_2 CP_1 Parte_1
oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Condanna e , in solido fra loro al pagamento delle spese di questo Controparte_2 CP_1
giudizio che si quantificano in complessivi € 5195,50 di cui € 118,50 per esborsi ed € 5077,00 per compensi professionali oltre iva e cpa e rimborso forfettario come per legge.
Pone definitivamente le spese di CTU a carico di e . Controparte_2 CP_1
Cassino, 8 settembre 2025
Il Giudice Unico
dott. Federico Eramo pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 3275/2019 promosso da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Moretti ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Cassino via Cimarosa n. 52……...…Attore
contro c.f. .……………..…..…Convenuto contumace CP_1 CodiceFiscale_2
e c.f. ..……………...Convenuto contumace Controparte_2 CodiceFiscale_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 19 aprile 2025
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, ha dichiarato che, insieme con fratelli e è Parte_1 CP_2 CP_1
succeduto per legge alla madre, deceduta il 31 dicembre 2008 nel Comune di Villa Persona_1
Latina, dove era nata il [...], senza lasciare testamento. Egli ha riferito che al momento del decesso, il patrimonio relitto era costituito dalla piena proprietà di un immobile con terreno annesso,
sito in Villa Latina alla via Roma n. 87, catastalmente censito al Foglio 1, particelle nn. 670 e 545, pagina 1 di 5 nonché da disponibilità economiche giacenti su un conto corrente e un dossier titoli, come risultante dalla dichiarazione di successione presentata in data 19 maggio 2009. Il ricorrente ha anche rappresentato che, nel gennaio 2009, egli e i fratelli si recarono in Italia per avviare le pratiche successorie e che, con l'assistenza dell'Avv. Silvia Tusei, si presentarono presso la filiale della
[...]
di Villa Latina al fine di aprire un conto corrente destinato alla gestione delle Controparte_3
spese ereditarie, degli oneri relativi all'immobile e, successivamente, all'accredito del ricavato della vendita del bene, la cui alienazione era nelle intenzioni comuni. Il ricorrente ha però evidenziato che la banca rifiutò l'apertura del conto, giustificando il diniego con la cittadinanza straniera e la residenza estera di tutti e tre gli eredi. ha poi riferito che, a seguito di tale impedimento, i fratelli Parte_1
e gli affidarono il compito di curare in prima persona tutte le operazioni relative alla CP_2 CP_1
successione, alla gestione del compendio ereditario e all'eventuale vendita dell'immobile,
autorizzandolo ad anticipare le spese necessarie, con l'intesa che esse sarebbero state rimborsate in un secondo momento, secondo le rispettive quote. In virtù di tale incarico, il ricorrente ha spiegato di essersi occupato personalmente del pagamento delle spese funerarie, del completamento della pratica di successione, del versamento delle imposte e delle utenze connesse all'immobile, della selezione del personale per la custodia e manutenzione del bene, nonché della gestione dei contatti con eventuali acquirenti. Il medesimo ricorrente ha inoltre, specificato che l'attività comportò numerosi viaggi dall'estero in Italia, affrontati nonostante la sua età (72 anni all'epoca), e che egli si fece carico in modo esclusivo, anche nell'interesse dei fratelli, di tutti gli oneri connessi alla gestione del patrimonio ereditario. Il ha perciò lamentato di aver anticipato complessivamente la somma di € 15.471,61, Pt_1
senza ricevere alcun contributo economico da parte dei fratelli, salvo due bonifici effettuati a favore dell'Avv. Tusei per un importo complessivo di € 2.929,00 (pari a € 1.464,50 ciascuno) e ha dichiarato che nel novembre 2018 trasmise ai fratelli un rendiconto delle spese sostenute, richiedendo formalmente il rimborso delle rispettive quote. Il ha aggiunto che, a fronte del loro rifiuto, si Pt_1
vide costretto a inoltrare una lettera di messa in mora e, successivamente, ad attivare una procedura di pagina 2 di 5 negoziazione assistita, rimasta senza esito. Alla luce di quanto esposto, ha concluso di Parte_1
vantare un credito nei confronti dei fratelli e pari a € 8.361,74, quale somma CP_2 CP_1
corrispondente alla quota di spese anticipate e non rimborsate, oltre a € 2.000,00 richiesti in via equitativa a titolo di compenso per l'attività di gestione svolta nell'interesse comune. Su tali presupposti il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “… accertare e dichiarare le attività
compiute dal ricorrente nell'interesse dell'asse ereditario e per l'effetto: - condannare i IG.ri
e , in solido fra loro, a pagare al Sig. la somma di € 8.361,74 a CP_2 CP_1 Parte_1
titolo di rimborso delle spese vive anticipate nell'interesse della massa ereditaria, oltre interessi dalla
data della domanda all'effettivo soddisfo;
- condannare altresì i IG.ri e , in CP_2 CP_1
solido fra loro, a pagare al ricorrente la somma di € 2.000,00, a titolo di corrispettivo per l'attività
svolta nell'interesse della massa ereditaria, ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta
di giustizia, da liquidarsi in via equitativa;
- condannare i resistenti, in solido fra loro, al pagamento
delle spese ed onorari del presente giudizio”.
Instauratosi il giudizio i resistenti non si sono costituiti, il Giudice ha disposto il mutamento del rito e ha concesso i termini per il deposito delle memorie 183 cpc, ha ammesso l 'interrogatorio formale da svolgersi nei riguardi dei resistenti e ha rilevato che dalle relazioni di notificazione internazionali dell'interpello ai convenuti, è emerso che la notifica fatta in Svezia indirizzata a è Controparte_2
valida perché fatta a mani proprie: non era però rassicurante la notificazione a e ha Persona_2
ritenuto opportuno un approfondimento per la notificazione ai sensi dell'art. 14 della legge 218/1995.
Per tali motivi il medesimo Giudice ha disposto una CTU per avere chiarimenti sulla notificazione sulla validità ed efficacia della notificazione fatta a nel Regno Unito nominando l'avv. CP_1
Charlotte Oliver e, a seguito del deposito della consulenza, ha ammesso le prove orali e dopo l'audizione dei testi ha ritenuto la causa matura per la decisione.
All'udienza del 2 aprile 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande di parte attrice meritano accoglimento. pagina 3 di 5 Preliminarmente deve essere rilevato che la notificazione effettuata a è valida ed efficace, CP_1
così come accertato dal CTU.
Nel merito le domande sono fondate: i testimoni escussi nel corso del giudizio hanno sostenuto le dichiarazioni attoree.
, dipendente della ha confermato che la Controparte_4 Controparte_3
mamma delle parti era una correntista e dopo il suo decesso, avvenuto nel gennaio 2009, i tre fratelli si recarono in Italia per avviare le pratiche ereditarie, assistiti dall'avvocato Silvia Tusei, per Pt_1
aprire un conto corrente. Tale conto doveva servire sia per gestire le spese legate alla successione e alla manutenzione dell'immobile di Villa Latina, sia, successivamente, per ricevere il ricavato dalla vendita della proprietà, che i fratelli intendevano alienare a terzi. Il ha anche riferito che i fratelli _4
, gemelli di cui non ricordava i nomi di battesimo, erano in procinto di lasciare l'Italia entro un Pt_1
paio di giorni e manifestarono la necessità di concludere rapidamente le formalità, tuttavia, non disponevano della documentazione indispensabile per l'apertura del conto corrente, in particolare del codice fiscale estero, che non avevano portato con sé.
L'altra testimone l'avv. Tusei Silvia ha riferito che ricevette incarico da parte dell'attore, con il consenso degli altri fratelli, di occuparsi della gestione della successione della madre, nonché delle operazioni connesse alla vendita dell'immobile sito in Via Roma, nel comune di Villa Latina. La
professionista ha riferito che i fratelli si recarono insieme alla banca per aprire un conto corrente, ma i gemelli, i fratelli dell'attore, non avevano con sé il codice fiscale e dovevano ripartire lo stesso giorno:
di conseguenza, e affidarono al fratello la gestione delle pratiche successorie e CP_2 CP_1 Pt_1
della vendita, con l'assistenza legale dell'avv. Tusei. Inoltre, la teste ha confermato che l'attore anticipò
le spese, chiedendo poi il rimborso pro quota ai fratelli tramite una rendicontazione che l'avvocato verificò. Infine, l'avv. Tusei ha riferito di aver agito sempre nell'interesse di tutti e tre i fratelli e, per ragioni deontologiche, non ha potuto assistere una parte contro l'altra nel presente giudizio. Ancora,
pagina 4 di 5 agli atti vi sono documenti dai quali si desume la legittimità delle richieste attoree e risulta provato l'esborso delle somme richieste: l'attore ha quindi fornito piena prova delle sue pretese.
La richiesta di risarcimento danni ex articolo 96 del codice di procedura civile non è meritevole di accoglimento. La semplice soccombenza della parte convenuta e la mancata partecipazione al procedimento di negoziazione assistita, in assenza di comportamenti processuali che configurino un abuso del processo, non sono sufficienti a giustificare una condanna per lite temeraria. Nella fattispecie i convenuti risiedono all'estero e la partecipazione alla mediazione era notevolmente difficoltosa per lo svolgimento delle trattative che necessariamente dovevano intercorrere tra le parti.
Circa la richiesta di condanna della somma di ulteriori € 2.000 in via equitativa poiché l'attore non ha fornito elementi utili per quantificare l'attività svolta essendosi limitato a una mera richiesta generica.
Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate in conformità alla tabella n. 2 sul fondamento del valore dichiarato.
P.Q.M.
- definitivamente pronunciando;
CONDANNA
e , in solido fra loro, a pagare a la somma di € 8.361,74, Controparte_2 CP_1 Parte_1
oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Condanna e , in solido fra loro al pagamento delle spese di questo Controparte_2 CP_1
giudizio che si quantificano in complessivi € 5195,50 di cui € 118,50 per esborsi ed € 5077,00 per compensi professionali oltre iva e cpa e rimborso forfettario come per legge.
Pone definitivamente le spese di CTU a carico di e . Controparte_2 CP_1
Cassino, 8 settembre 2025
Il Giudice Unico
dott. Federico Eramo pagina 5 di 5