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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/10/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor NT DI, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1837/2021 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Piernicola De Paola Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato
e AR CE
-RESISTENTE-
e nei confronti di in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco De Cesare
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 22.12.2021, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e proponendo opposizione CP_1 Controparte_3 all'intimazione di pagamento n. 03420219002960528000, notificatale in data 07.12.2021.
L'intimazione de qua recava i seguenti avvisi di addebito:
- n. 33420120000498113000, asseritamente notificato in data 20/04/2012;
- n. 33420120003627660000, asseritamente notificato in data 18/12/2012;
- n. 33420130000018233000, asseritamente notificato in data 14/03/2013;
- n. 33420130002308053000, asseritamente notificato in data 13/12/2013;
- n. 33420140002100709000, asseritamente notificato in data 19/09/2014,
relativi al mancato pagamento di contributi (IVS). CP_1
Parte ricorrente eccepiva l'avvenuta prescrizione quinquennale del credito previdenziale maturata successivamente alla notifica dei citati avvisi di addebito. Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento dell'intimazione impugnata, vinte le spese di lite da distrarsi.
Instauratosi il contraddittorio, le parti convenute si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deducevano variamente l'inammissibilità e infondatezza.
Sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dei titoli opposti, acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
2.1. Va premesso che avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere contributi e premi dovuti agli enti previdenziali sono esperibili l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (sottratta pertanto al termine decadenziale di impugnazione), nel caso in cui si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, ovvero l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi
2 strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. n. 26745 del 2006).
2.2. L'eccezione di prescrizione del credito successiva alla data di notifica dei titoli è fondata per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione versata in atti dall risulta che il termine prescrizionale CP_2 quinquennale, decorrente dalla data di notifica dei titoli, è stato interrotto per tutti gli avvisi di addebito opposti con la notifica di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (notifica avvenuta il 07.08.2015, cfr. all. 4 . CP_2
Da tale data, per tutti gli avvisi di addebito citati, è iniziata a decorrere nuovamente il termine prescrizionale quinquennale e, alla luce della documentazione versata in atti dalle parti, risulta che il primo atto interruttivo della prescrizione è proprio l'intimazione di pagamento opposta, notificata il 07.12.2021 (cfr. all. 1 ricorso).
2.2.1. Orbene, quanto all'esatto calcolo del termine prescrizionale, valga quanto segue.
Nel caso de quo, occorre tener conto di due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali. Il primo previsto dall'art. 37 del d.l. n.
18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, che dispone, al comma
2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per
182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021,
n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno
3 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Dunque, da quanto precede risulta che la prescrizione quinquennale si sarebbe perfezionata in data 07.08.2020, e che, tenuto conto dei due periodi di sospensione covid,
a tale data vanno aggiunti ulteriori 311 giorni, sicché la prescrizione si è definitivamente perfezionata in data 14.06.2021, ovvero prima della notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta, avvenuta il 07.12.2021, senza che le parti resistenti abbiano prodotto altri atti interruttivi intermedi antecedenti idonei ad interromperla.
L'applicabilità, nel caso di specie, della prescrizione quinquennale del diritto di cui all'art. 3, l. n. 335/1995, è stata affermata dalla pronuncia del 17 novembre 2016 n. 23397 delle
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, in motivato dissenso rispetto al precedente contrario affermato a Sezioni semplici.
In tale occasione la Corte ha, dunque, sancito la regola generale della durata pari a cinque anni – non dieci anni ex art. 2953 c.c. – della prescrizione di tutte le somme per le quali disposizioni di legge consentono l'esecuzione agevolata mediante iscrizione a ruolo ed emissione di cartella esattoriale. Tale principio è, in definitiva, di generale applicazione a tutti i crediti pubblici intimati in forza di titoli esecutivi paragiudiziali.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso, tutti i crediti previdenziali recati dagli avvisi di addebito opposti essendosi estinti per intervenuta prescrizione.
3. Le spese di lite devono essere compensate tra parte ricorrente e Controparte_4
e vengono poste a carico dell' quale parte soccombente e si liquidano
[...] CP_1
come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura del procedimento
(controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione € 5.201 –
26.000) e dell'assenza di un'autonoma fase istruttoria, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c..
4
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto:
a) dichiara prescritti i crediti previdenziali recati dagli avvisi di addebito n.
33420120000498113000, n. 33420120003627660000, n. 33420130000018233000,
n. 33420130002308053000 e n. 33420140002100709000;
b) annulla gli avvisi di addebito n. 33420120000498113000, n.
33420120003627660000, n. 33420130000018233000, n. 33420130002308053000
e n. 33420140002100709000, e, consequenzialmente, annulla l'intimazione di pagamento n. 03420219002960528000 nella parte in cui ad essi si riferisce;
2) Compensa le spese di lite tra parte ricorrente e CP_2
3) Condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € CP_1
43 per esborsi, € 1.865,00 per onorario, oltre 15% di spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo.
Si comunichi.
Paola, 10.10.2025.
Il Giudice
NT DI
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass.19985/2024: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione”.