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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
26 composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente –
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3269 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2023, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Jacopo Arcangeli e Giandomenico Parte_1
D'Ambra, elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini CP_1
Quirini, elettivamente domiciliato come in atti;
Appellato Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6833/2023 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data 28/06/2023.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
premesso di aver notificato in data 05/07/2022 all' il decreto del Tribunale Parte_1 CP_1 di Roma del 07/06/2022 di omologa dell'accertamento del requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento art. 1 legge n. 18/1980, ha agito in giudizio contro il predetto rassegnando CP_2 le seguenti conclusioni: “1) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che la ricorrente ha diritto al riconoscimento delle provvidenze di cui all'art. 1 L. 18780 ( indennità di CP_ accompagnamento ) con decorrenza dall'1 settembre 2021; 2) condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento maturati e maturandi, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo”, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma, rilevato come l'istituto previdenziale aveva provveduto in data 1/6/2023 al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento spettanti alla ricorrente, successivamente alla proposizione dell'azione in giudizio, ha dichiarato la cessazione della CP_ materia del contendere e, accertata la soccombenza virtuale dell' ha condannato l'Istituto al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.100,00, da distrarsi.
Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello lamentando l'erroneità Parte_1
della gravata sentenza nella parte in cui ha liquidato le spese di lite di primo grado, in misura inferiore ai minimi di legge pari ad € 1863,00, in violazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014, e per non avere incrementato l'importo del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 1 bis, D.M. n. 55/2014, per essere gli atti depositati in primo grado redatti con tecniche informatiche, idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione.
Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Parte appellante riconduce, condivisibilmente, il valore della controversia nella fascia compresa tra €
5.201-26.000,00, di cui alle tabelle allegate al DM n. 55/2015
L'art. 4 del D.M. 55/2014, applicabile ratione temporis al presente caso di specie, dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all' 80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.”
La causa di primo grado rientrava per valore nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, considerata l'entità dei ratei della prestazione controversa;
era da classificare tra le controversie di previdenza ed assistenza;
ha comportato le fasi di studio, di introduzione e di decisione, non invece la fase istruttoria;
si presentava di particolare semplicità come si desume dall'oggetto della domanda ( riconoscimento dei requisiti di una prestazione pacificamente dovuta all'appellante, senza l'esame di particolari questioni di fatto e/o diritto) e dallo svolgimento del processo ( trattazione svoltasi in una sola udienza). Non può essere liquidato nessun compenso, invece, per la c.d. fase istruttoria e/o di trattazione, non essendo stata compiuta nessuna delle attività processuali di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) D.M. 55/2014 (“le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti
d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private”).
Risultano, pertanto, applicabili i valori minimi, determinati dalla riduzione al 50% dei valori medi ai sensi dell'art. 4 comma 1 dm 55/2014 ( D.M. 13/08/2022, in vigore dal 23/10/2022), come convenuto dallo stesso appellante, la somma da liquidare non poteva comunque essere inferiore alla somma di
€ 1.863,00. Ed invero, tenuto conto dei valori minimi e della fascia di valore indicata nel gravame competono: € 464,50 per la fase di studio, € 388,50 per la fase introduttiva ed € 1.010,00 per la fase decisionale, oltre accessori, importo superiore a quello liquidato dal Tribunale, al netto delle spese generali, in violazione dei minimi tariffari.
Non accoglibile, invece, è la richiesta dell'odierna parte appellante di liquidazione della maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014 (“Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”), in ordine alla quale invero il giudice di prime cure non ha pronunciato. Trattasi di un aumento comunque rimesso all'esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, orientato da un apprezzamento di fatto sulle tecniche informatiche in concreto adoperate dal difensore nel deposito telematico: si osserva in proposito che la parte non ha indicato in modo sufficientemente specifico le tecniche informatiche eventualmente utilizzate per agevolare la consultazione e/o fruizione del ricorso di primo grado, idonee a consentire la ricerca testuale e la navigazione all'interno dello stesso, limitandosi ad allegare genericamente di aver redatto l'atto introduttivo con le modalità di cui all'art. 4, comma 1 bis, D.M.
n. 55/2014.
Si consideri, ancora sul punto, che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare in materia che, da un lato, “il procedimento di che trattasi è caratterizzato da notevole semplicità e snellezza rispetto alle quali è coerente una motivazione che liquida le competenze senza motivazione espressa sulla mancata applicazione di aumenti tariffari discrezionali (implicitamente esclusi), e, dall'altro lato, che non è configurabile la violazione in questione ove alla base della deroga vi è un potere discrezionale del giudice di concedere o meno l'aumento tariffario” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
35753 del 06/12/2022); inoltre, che “In tema di spese processuali, l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative
e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023), circostanze non ravvisabili nel caso di specie, caratterizzato, come si è detto, dall'assoluta semplicità della controversia.
Le spese del primo grado devono quindi essere rideterminate nei sensi di cui sopra, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez.
L., Ordinanza n. 602 del 14/01/2019) e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al d.m. 55/2014, della semplicità della lite e del suo valore determinato dalla maggiore somma riconosciuta nella presente fase di impugnazione, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' a rifondere all'appellante, a titolo di spese di primo grado, l'importo di € 1.863,00, CP_1 anziché quello di € 1.100,00, oltre rimborso 15%, Iva e Cpa, da distrarsi. Condanna l appellato CP_2 al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del grado, liquidate in € 250,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, da distrarsi.
Roma, 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa