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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1259/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
LA TORRE MARIA ENZA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5418/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N. 126 Is. 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Siciliana - 02711070827
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249013797523000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 114/2026 depositato il 15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
5418 Ricorrente_1 propone opposizione avverso l'avviso di intimazione n. 29520249013797523000, notificato l'11/09/2024, tramite a/r, con il quale l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ha rinnovato l'intimazione ad adempiere al pagamento della somma di € 294,21, dovuta per la cartella di pagamento n.
29520210027999488000, ad esso sottesa, a suo tempo debitamente notificata e scaduta, iscritta a ruolo dalla DIR.PROV.LE DI MESSINA - UFF.TERRITORIALE DI MESSINA, non dalla Regione Sicilia, come erroneamente citato dal ricorrente, a titolo di Tassa Auto, anno 2015.
Si costituisce AD che eccepisce che la cartella di pagamento n. 29520210027999488000 è stata ritualmente notificata in data 02/11/2022, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, con raccomandata a/ rn.057286833380-5 del28.10.2022 (allega Estratto ruolo e copia avviso di ricevimento) non opposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, visti gli atti di causa statuisce quanto segue.
AD ha dimostrato la rituale notifica della cartella di pagamento che ha preceduto l'intimazione opposta col presente ricorso, cartella che non è stata impugnata, così cristallizando il credito tributario, non essendo possibile, in base alla più recente giurispriudenza, far valere la prescrizione eventualmente maturata ma non tempestivamente dedotta.
La mancata impugnazione di atti tributari prodromici (come cartelle o avvisi di accertamento) determina la
"cristallizzazione" del credito erariale, rendendo definitiva la pretesa, precludendo al contribuente di far valere vizi di notifica o prescrizioni maturate antecedentemente, con la conseguenza che, nel relativo giudizio, non possono essere fatti valere vizi riconducibili ad atti presupposti regolarmente notificati e ormai divenuti definitivi.
Va sul punto confermata la giurisprudenza (Cass. 2024 n. 22108) secondo cui in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Il ricorso va conseguentemente respinto;
i recenti approdi giurisprudenziali sul tema giustificano la compensazione delle spese
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
LA TORRE MARIA ENZA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5418/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N. 126 Is. 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Siciliana - 02711070827
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249013797523000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 114/2026 depositato il 15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
5418 Ricorrente_1 propone opposizione avverso l'avviso di intimazione n. 29520249013797523000, notificato l'11/09/2024, tramite a/r, con il quale l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ha rinnovato l'intimazione ad adempiere al pagamento della somma di € 294,21, dovuta per la cartella di pagamento n.
29520210027999488000, ad esso sottesa, a suo tempo debitamente notificata e scaduta, iscritta a ruolo dalla DIR.PROV.LE DI MESSINA - UFF.TERRITORIALE DI MESSINA, non dalla Regione Sicilia, come erroneamente citato dal ricorrente, a titolo di Tassa Auto, anno 2015.
Si costituisce AD che eccepisce che la cartella di pagamento n. 29520210027999488000 è stata ritualmente notificata in data 02/11/2022, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, con raccomandata a/ rn.057286833380-5 del28.10.2022 (allega Estratto ruolo e copia avviso di ricevimento) non opposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, visti gli atti di causa statuisce quanto segue.
AD ha dimostrato la rituale notifica della cartella di pagamento che ha preceduto l'intimazione opposta col presente ricorso, cartella che non è stata impugnata, così cristallizando il credito tributario, non essendo possibile, in base alla più recente giurispriudenza, far valere la prescrizione eventualmente maturata ma non tempestivamente dedotta.
La mancata impugnazione di atti tributari prodromici (come cartelle o avvisi di accertamento) determina la
"cristallizzazione" del credito erariale, rendendo definitiva la pretesa, precludendo al contribuente di far valere vizi di notifica o prescrizioni maturate antecedentemente, con la conseguenza che, nel relativo giudizio, non possono essere fatti valere vizi riconducibili ad atti presupposti regolarmente notificati e ormai divenuti definitivi.
Va sul punto confermata la giurisprudenza (Cass. 2024 n. 22108) secondo cui in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Il ricorso va conseguentemente respinto;
i recenti approdi giurisprudenziali sul tema giustificano la compensazione delle spese
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese