Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1259
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Vizio di notifica della cartella di pagamento presupposta

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha dimostrato la rituale notifica della cartella di pagamento, che non è stata impugnata dal contribuente. La mancata impugnazione di atti prodromici determina la cristallizzazione del credito erariale e preclude la possibilità di far valere vizi di notifica o prescrizioni maturate antecedentemente.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito fiscale

    Qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione, è preclusa se non tempestivamente dedotta, secondo il principio della non impugnabilità di un atto successivo per vizi di un atto precedente divenuto definitivo perché incontestato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1259
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1259
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo