Decreto 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, decreto 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA
Il Consigliere delegato dott. Michele De Maria ha pronunciato il seguente
DECRETO Nel procedimento camerale iscritto al n.194/2025 R.G.V.G. promossa d a
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Caputo Parte_1 contro
, in persona del Ministro pro tempore. Controparte_1
------------------------------ Letto il ricorso depositato il 12 maggio 2025 con il quale Parte_1 domanda - ai sensi della Legge 89/2001, come modificata ed integrata dall'art.1, comma 777, della Legge n.208/2015 - l'indennizzo per la non ragionevole durata del procedimento penale di opposizione a decreto penale di condanna pendente innanzi al Tribunale di
Sciacca, di cui al n. 217/2021 R.G.N.R nel quale nel l'istante ha rivestito la qualità di imputata, conclusosi con sentenza dell'8 maggio 2025 di revoca del decreto penale di condanna n. 107/2021 R.G.D.P. emesso il 5/5/2021 e declaratoria di “non doversi procedere” per remissione della querela;
Esaminati gli atti e la documentazione allegata;
Ritenuta la tempestività del ricorso in relazione al termine di cui all'art. 4 legge n. 89/2001;
Ritenuto che già con provvedimento n. 358/2021, reso in seno al procedimento n.480/21 R.G.V.G., a firma di altro Consigliere di Codesta Corte, è stata liquidata la somma di € 1.200,00 a titolo di equo indennizzo per il medesimo procedimento penale presupposto, nonché con ulteriore decreto n. cronol. n. 267/2023 del 25/09/2023, reso in seno al procedimento di opposizione ex art. 5 L. n.89/01 n. 196/2023 R.G.V.G., a firma del Presidente di questa Corte, è stata liquidata altresì la somma di € 780,00 per l'ulteriore ritardo maturato;
Considerato che il procedimento penale presupposto alla presente richiesta di equa riparazione si è protratto per altri 2 anni, 1 mese e 28 giorni (arrotondati ad anni 2), calcolati dalla data di deposito del ricorso per equa riparazione n.r.g. 135/2023 del 14/03/2023 (rigettato e successivamente accolto inseguito alla promossa opposizione ex art. 5 L 89/01 n. 196/2023 R.G.V.G.) alla data di deposito del dispositivo della sentenza conclusiva del procedimento presupposto (08/05/2025);
Liquidate le spese come in dispositivo tenuto conto, con riferimento ai criteri di cui al DM n. 37/18, che:
-il procedimento ha natura contenziosa e si svolge in modo sovrapponibile al procedimento per decreto ingiuntivo (al cui archetipo il legislatore si è dichiaratamente ispirato) con il quale il giudizio ex lege Pinto condivide la prima fase monitoria (Cass. N. 26851/16);
-la complessità del procedimento è bassa, non comporta la valutazione di particolari questioni di fatto o di diritto e pertanto vanno applicati i valori minimi, sulla base delle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, già da tempo applicata da questo Ufficio, trova ora anche l'autorevole avallo della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n . 16512/2020) e vanno poste a carico del soccombente;
CP_1
P.Q.M.
visti ed applicati gli artt.1 bis e ss. della legge n.89/2001 INGIUNGE al il pagamento, senza dilazione, autorizzando in mancanza la Controparte_1 provvisoria esecuzione, in favore di della somma di € 960,00 Parte_1 oltre interessi legali calcolati come in motivazione, dalla data di deposito del ricorso sino al pagamento e delle spese legali liquidate in € 237,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, ed € 27,00 per esborsi, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Giuseppe Caputo dichiaratosi antistatario. DISPONE che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ed al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Palermo, 9 giugno 2025 Il Consigliere delegato
Michele De Maria