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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/06/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3467/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-SEZ. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3467/2022 promoSA da:
La “ ” in persona del l.r.p.t., con l'Avv. Francesco Controparte_1 Controparte_2
Caroli Casavola (PEC: Email_1 contro
ATTRICE
in persona dell'amministratore delegato e l.r.p.t., con l'Avv. Vito Rizzi (PEC: Controparte_3 pec Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza del 20/06/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La evocava in giudizio la per ivi, accertata la responsabilità Parte_1 Controparte_4 di quest'ultima nella verificazione del decesso di tre vacche di razza "Frisona italiana", rimaste folgorate a seguito della rottura di un cavo della linea elettrica che attraversa il fondo agricolo di sua proprietà, sentirla condannare al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali subìti, nella misura di €. 16.797,80.
Con atto depositato il 07/02/2024 si costituiva la , contestando sia nell'an che nel Controparte_4 quantum la pretesa attorea, respingendo ogni addebito e richiesta risarcitoria.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale ed assunzione di testi. Veniva, altresì, disposta
CT, al fine di accertare ogni elemento tecnico in ordine alla riconducibilità del decesso delle tre bovine all'evento denunciato dall'attrice e il loro valore di mercato.
Precisate le conclusioni, il giudizio veniva assegnato a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Con ordinanza resa in data 04/06/2025, il giudizio veniva rimesso sul ruolo per chiarimenti sui fatti di causa.
Agli esposti fini e, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fiSAta l'udienza del 20/06/2025.
All'udienza odierna, acquisiti i chiarimenti richiesti ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura alle parti ex art. 281 sexies c.p.c.
In ordine agli assunti delle parti, si osserva quanto segue.
Come noto, la produzione dell'energia elettrica costituisce attività pericolosa, che genera responsabilità ex articolo 2050 c.c., per i rischi cui espone e implicati dalla materia trattata. (1)
Il soggetto tenuto a prevenire/impedire l'insorgenza di pericoli che mettano a repentaglio l'incolumità di terzi nel servizio di trasporto/consegna dell'energia elettrica è il distributore (2), il quale ha il potere di gestione e di intervento sulla rete di distribuzione in sua esclusiva proprietà, sul quale grava la prova dell'efficiente stato di conservazione e manutenzione degli impianti (3).
In ipotesi di malfunzionamento della rete, rottura di cavi elettrici (ecc.) va, pertanto, ritenuta la responsabilità ex artt. 2050 – 2051 c.c. del distributore per i conseguenti danni subìti dal privato, qualora non sia prodotta la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. In realtà, trattandosi di responsabilità oggettiva, la prova consiste nella ricorrenza del caso fortuito quanto imprevedibile.
Per liberarsi dalla responsabilità prevista dall'art. 2050, non è sufficiente la sola prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre – per l'appunto - quella positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso, in modo che anche il fatto del danneggiato o del terzo poSA produrre effetti liberatori solo se, per la sua incidenza e per la sua rilevanza, sia tale da escludere il nesso causale tra l'attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce un elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate.
Grava, invece, sul danneggiato la prova del fatto storico prospettato, del nesso eziologico con l'evento dannoso e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli. (4)
Nel caso in esame, il tenore della domanda attorea denuncia senz'altro una richiesta di accertamento della responsabilità risarcitoria di natura extracontrattuale di cui agli art. 2050 - 2051 c.c. derivante dall'esercizio di attività pericolosa, qual è appunto la produzione e il trasporto di energia elettrica su reti di distribuzione sottoposte alla custodia del gestore.
Ad eSA la società convenuta ha replicato deducendo sostanzialmente che, attesa l'estensione, la complessità delle linee elettriche e la conseguente impossibilità di effettuare in tempo reale un efficace e continuo controllo su ogni singolo traliccio, cabina o chilometro di conduttore, non può essere il mero accadimento del fatto dannoso, la cui prevenzione totale si sottrae ai parametri della condotta esigibile, ad integrare la responsabilità risarcitoria del distributore;
che, deve ritenersi indimostrato il fatto storico prospettato dall'attrice; che,
l'evento dedotto non è imputabile ad esso gestore della rete;
che, la richiesta risarcitoria è esorbitante e priva di fondamento.
Ciò premesso, inquadrato il caso in esame nell'ambito delle fattispecie previste dagli artt. 2050 – 20521 cod. civ., la domanda attorea è risultata fondata nell'an e solo in parte nel quantum, sicché va accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
L'istruttoria ha effettivamente dimostrato che, il decesso delle tre bovine di razza "Frisona italiana", è causalmente riconducibile a folgorazione da contatto con un cavo elettrico della rete di distribuzione che attraversa il fondo agricolo di proprietà dell'attrice.
In tal senso depone la documentazione versata in atti (cfr. verbale di constatazione del decesso n. 13 del
12/01/2022 dell' redatto dal TT. , Medico Veterinario Dirigente di I livello Pt_2 Persona_1
U.P.G. dell'Azienda Sanitaria Locale TA;
DDT n. 12/B del 13.01.2022 della di prelievo e Controparte_5 trasporto delle carcasse), corroborata dalle dichiarazioni rese dai testi escussi dr. (redattore della Tes_1 perizia tecnica di parte attrice) e (che ha confermato di aver provveduto alla rimozione e Testimone_2 smaltimento delle carcasse).
L'esito delle operazioni peritali espletate dalla nominata CT TT.SA , come descritti nella Persona_2 relazione tecnica dell'ausiliaria, ai cui più specifici contenuti si rinvia, ha sostanzialmente confermato quanto esposto dall'attrice con riguardo alle cause dell'evento dannoso.
In tale contesto, alcuna prova liberatoria ha allegato né fornito la società convenuta circa la ricorrenza di un caso fortuito, dimostrando (ad es.) di aver diligentemente messo in sicurezza i cavi sottoposti alla propria custodia ovvero di aver posto in essere tutte le misure tecniche idonee ad evitare il danno, e che ciononostante l'evento dannoso sia stato causato da un fattore estraneo, imprevedibile e inevitabile, da solo sufficiente a determinarlo. A tal fine non è sufficiente che i cavi elettrici siano stati oggetto di regolare manutenzione (che, peraltro, la steSA società assume quasi impossibile effettuare su tutta la rete, in ragione della sua estensione) ma risultare altresì, in concreto, protetti da meccanismi idonei e adeguati al caso concreto che garantiscano l'assenza di rischi per i terzi.
All'esito della corretta esplicitazione dei rilievi di C.T.U., anche alla luce dell'apparato probatorio in atti (v. altresì reperto fotografico) non possono, pertanto, essere condivise le contestazioni della società convenuta in ordine al verificarsi del fatto storico ed al profilo eziologico dei fattori di danno.
In ordine al quantum del risarcimento, vanno invece disattesi i rilievi mossi dall'attrice.
La nominata CT ha stimato l'ammontare del valore di mercato delle tre bovine decedute (al prezzo di €.
1.700,00 ciascuna), più lo smaltimento delle stesse, nell'importo di €. 4.691,80 Iva esclusa.
Lamenta l'attrice l'inesatta determinazione, da parte della CT, del danno risarcibile, nelle sue componenti del danno emergente e del lucro ceSAnte, come quantificato dal proprio tecnico nella relazione di parte.
Sul punto va detto che, non è configurabile alcuna omissione, lacuna e/o incertezza espositiva da parte della
CT, tale da giustificare la sua riconvocazione a chiarimenti, posto che l'ausiliaria ha puntualmente risposto al quesito posto (… quantifichi il valore di mercato di ognuna delle tre bovine di proprietà dell'azienda attrice…), in relazione al quale alcuna osservazione né richiesta di integrazione è stata avanzata dall'attrice, né in sede di formulazione del quesito né in sede di osservazioni alla bozza redatta e trasmeSA alle parti dall'ausiliaria, ritenendo evidentemente satisfattivo del danno patrimoniale patito (comprensivo delle predette voci di danno) il valore di mercato delle tre bovine (determinato tenendo conto di fattori come: razza, età, stato di salute, produttività, ecc.).
Si osserva, inoltre, che, l'attrice, anche nella relazione del proprio tecnico di fiducia, non ha affatto specificato e distinto, nelle due citate componenti, il danno patrimoniale lamentato né, comunque, ha fornito la prova, specifica e documentata (ad esempio, con dati sull'attività dell'allevamento, precedenti produzioni, preventivi e ordini già confermati, contratti, report di vendita, piani aziendali, corrispondenza, comunicazioni interrotte, offerte che non si è potuto accettare, ecc.), della presumibile perdita del guadagno futuro che avrebbe potuto ottenere grazie ai già menzionati animali.
In siffatto contesto, alle carenze probatorie di parte attrice non può supplire l'invocato supplemento di indagine
(meramente esplorativa) al CT, diretta alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Sulla scorta della valutazione dell'esperto, quindi, all'attrice può riconoscersi e liquidarsi, a titolo di ristoro del conseguente danno patrimoniale risarcibile, la complessiva somma di €. 4.691,80.
Non essendo revocabile in dubbio che il risarcimento del danno patrimoniale debba comprendere anche gli oneri accessori e conseguenziali, detta somma va maggiorata dell'IVA nonché degli interessi legali, da calcolarsi sul già menzionato importo devalutato alla data del sinistro (12/01/2022) e via via rivalutato sino alla data di pubblicazione della sentenza, che rende liquido il credito, da cui decorreranno gli interessi legali sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base del decisum e dei parametri di cui all'art. 4 D.M. n. 55/2014, nell'importo indicato in dispositivo.
Le spese di CT restano a carico delle parti, in solido, in eguale misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
- Accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto,
- condanna la società convenuta in persona dell'amministratore delegato e Controparte_3
l.r.p.t., a pagare all'attrice in persona del l.r.p.t., la Parte_3 somma di €. 4.691,80, oltre l'I.V.A. e gli interessi legali nei termini esplicitati nonché alla refusione delle spese di lite che si liquidano in €. 1.800,00, per compensi, oltre r.f.s.g. 15%, C.p.a. ed I.v.a. come per legge, se ed in quanto dovuta, nonché alla ripetizione delle spese documentate di iscrizione a ruolo.
- pone definitivamente a carico delle parti, in solido ed in eguale misura, le spese di CT.
Così deciso in Taranto, il 20/06/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì
Sentenza resa mediante lettura ex art. 281 sexies c.p.c.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. Cass. 04/04/1995, n. 3935. 2 Il D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (cd. decreto Bersani) definisce il distributore come il soggetto che effettua il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e baSA tensione per la consegna ai clienti finali. 3 Cass Civ. n. 14700 del 05/07/2011 4 Cass. n. 2306/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-SEZ. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3467/2022 promoSA da:
La “ ” in persona del l.r.p.t., con l'Avv. Francesco Controparte_1 Controparte_2
Caroli Casavola (PEC: Email_1 contro
ATTRICE
in persona dell'amministratore delegato e l.r.p.t., con l'Avv. Vito Rizzi (PEC: Controparte_3 pec Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza del 20/06/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La evocava in giudizio la per ivi, accertata la responsabilità Parte_1 Controparte_4 di quest'ultima nella verificazione del decesso di tre vacche di razza "Frisona italiana", rimaste folgorate a seguito della rottura di un cavo della linea elettrica che attraversa il fondo agricolo di sua proprietà, sentirla condannare al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali subìti, nella misura di €. 16.797,80.
Con atto depositato il 07/02/2024 si costituiva la , contestando sia nell'an che nel Controparte_4 quantum la pretesa attorea, respingendo ogni addebito e richiesta risarcitoria.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale ed assunzione di testi. Veniva, altresì, disposta
CT, al fine di accertare ogni elemento tecnico in ordine alla riconducibilità del decesso delle tre bovine all'evento denunciato dall'attrice e il loro valore di mercato.
Precisate le conclusioni, il giudizio veniva assegnato a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Con ordinanza resa in data 04/06/2025, il giudizio veniva rimesso sul ruolo per chiarimenti sui fatti di causa.
Agli esposti fini e, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fiSAta l'udienza del 20/06/2025.
All'udienza odierna, acquisiti i chiarimenti richiesti ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura alle parti ex art. 281 sexies c.p.c.
In ordine agli assunti delle parti, si osserva quanto segue.
Come noto, la produzione dell'energia elettrica costituisce attività pericolosa, che genera responsabilità ex articolo 2050 c.c., per i rischi cui espone e implicati dalla materia trattata. (1)
Il soggetto tenuto a prevenire/impedire l'insorgenza di pericoli che mettano a repentaglio l'incolumità di terzi nel servizio di trasporto/consegna dell'energia elettrica è il distributore (2), il quale ha il potere di gestione e di intervento sulla rete di distribuzione in sua esclusiva proprietà, sul quale grava la prova dell'efficiente stato di conservazione e manutenzione degli impianti (3).
In ipotesi di malfunzionamento della rete, rottura di cavi elettrici (ecc.) va, pertanto, ritenuta la responsabilità ex artt. 2050 – 2051 c.c. del distributore per i conseguenti danni subìti dal privato, qualora non sia prodotta la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. In realtà, trattandosi di responsabilità oggettiva, la prova consiste nella ricorrenza del caso fortuito quanto imprevedibile.
Per liberarsi dalla responsabilità prevista dall'art. 2050, non è sufficiente la sola prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre – per l'appunto - quella positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso, in modo che anche il fatto del danneggiato o del terzo poSA produrre effetti liberatori solo se, per la sua incidenza e per la sua rilevanza, sia tale da escludere il nesso causale tra l'attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce un elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate.
Grava, invece, sul danneggiato la prova del fatto storico prospettato, del nesso eziologico con l'evento dannoso e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli. (4)
Nel caso in esame, il tenore della domanda attorea denuncia senz'altro una richiesta di accertamento della responsabilità risarcitoria di natura extracontrattuale di cui agli art. 2050 - 2051 c.c. derivante dall'esercizio di attività pericolosa, qual è appunto la produzione e il trasporto di energia elettrica su reti di distribuzione sottoposte alla custodia del gestore.
Ad eSA la società convenuta ha replicato deducendo sostanzialmente che, attesa l'estensione, la complessità delle linee elettriche e la conseguente impossibilità di effettuare in tempo reale un efficace e continuo controllo su ogni singolo traliccio, cabina o chilometro di conduttore, non può essere il mero accadimento del fatto dannoso, la cui prevenzione totale si sottrae ai parametri della condotta esigibile, ad integrare la responsabilità risarcitoria del distributore;
che, deve ritenersi indimostrato il fatto storico prospettato dall'attrice; che,
l'evento dedotto non è imputabile ad esso gestore della rete;
che, la richiesta risarcitoria è esorbitante e priva di fondamento.
Ciò premesso, inquadrato il caso in esame nell'ambito delle fattispecie previste dagli artt. 2050 – 20521 cod. civ., la domanda attorea è risultata fondata nell'an e solo in parte nel quantum, sicché va accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
L'istruttoria ha effettivamente dimostrato che, il decesso delle tre bovine di razza "Frisona italiana", è causalmente riconducibile a folgorazione da contatto con un cavo elettrico della rete di distribuzione che attraversa il fondo agricolo di proprietà dell'attrice.
In tal senso depone la documentazione versata in atti (cfr. verbale di constatazione del decesso n. 13 del
12/01/2022 dell' redatto dal TT. , Medico Veterinario Dirigente di I livello Pt_2 Persona_1
U.P.G. dell'Azienda Sanitaria Locale TA;
DDT n. 12/B del 13.01.2022 della di prelievo e Controparte_5 trasporto delle carcasse), corroborata dalle dichiarazioni rese dai testi escussi dr. (redattore della Tes_1 perizia tecnica di parte attrice) e (che ha confermato di aver provveduto alla rimozione e Testimone_2 smaltimento delle carcasse).
L'esito delle operazioni peritali espletate dalla nominata CT TT.SA , come descritti nella Persona_2 relazione tecnica dell'ausiliaria, ai cui più specifici contenuti si rinvia, ha sostanzialmente confermato quanto esposto dall'attrice con riguardo alle cause dell'evento dannoso.
In tale contesto, alcuna prova liberatoria ha allegato né fornito la società convenuta circa la ricorrenza di un caso fortuito, dimostrando (ad es.) di aver diligentemente messo in sicurezza i cavi sottoposti alla propria custodia ovvero di aver posto in essere tutte le misure tecniche idonee ad evitare il danno, e che ciononostante l'evento dannoso sia stato causato da un fattore estraneo, imprevedibile e inevitabile, da solo sufficiente a determinarlo. A tal fine non è sufficiente che i cavi elettrici siano stati oggetto di regolare manutenzione (che, peraltro, la steSA società assume quasi impossibile effettuare su tutta la rete, in ragione della sua estensione) ma risultare altresì, in concreto, protetti da meccanismi idonei e adeguati al caso concreto che garantiscano l'assenza di rischi per i terzi.
All'esito della corretta esplicitazione dei rilievi di C.T.U., anche alla luce dell'apparato probatorio in atti (v. altresì reperto fotografico) non possono, pertanto, essere condivise le contestazioni della società convenuta in ordine al verificarsi del fatto storico ed al profilo eziologico dei fattori di danno.
In ordine al quantum del risarcimento, vanno invece disattesi i rilievi mossi dall'attrice.
La nominata CT ha stimato l'ammontare del valore di mercato delle tre bovine decedute (al prezzo di €.
1.700,00 ciascuna), più lo smaltimento delle stesse, nell'importo di €. 4.691,80 Iva esclusa.
Lamenta l'attrice l'inesatta determinazione, da parte della CT, del danno risarcibile, nelle sue componenti del danno emergente e del lucro ceSAnte, come quantificato dal proprio tecnico nella relazione di parte.
Sul punto va detto che, non è configurabile alcuna omissione, lacuna e/o incertezza espositiva da parte della
CT, tale da giustificare la sua riconvocazione a chiarimenti, posto che l'ausiliaria ha puntualmente risposto al quesito posto (… quantifichi il valore di mercato di ognuna delle tre bovine di proprietà dell'azienda attrice…), in relazione al quale alcuna osservazione né richiesta di integrazione è stata avanzata dall'attrice, né in sede di formulazione del quesito né in sede di osservazioni alla bozza redatta e trasmeSA alle parti dall'ausiliaria, ritenendo evidentemente satisfattivo del danno patrimoniale patito (comprensivo delle predette voci di danno) il valore di mercato delle tre bovine (determinato tenendo conto di fattori come: razza, età, stato di salute, produttività, ecc.).
Si osserva, inoltre, che, l'attrice, anche nella relazione del proprio tecnico di fiducia, non ha affatto specificato e distinto, nelle due citate componenti, il danno patrimoniale lamentato né, comunque, ha fornito la prova, specifica e documentata (ad esempio, con dati sull'attività dell'allevamento, precedenti produzioni, preventivi e ordini già confermati, contratti, report di vendita, piani aziendali, corrispondenza, comunicazioni interrotte, offerte che non si è potuto accettare, ecc.), della presumibile perdita del guadagno futuro che avrebbe potuto ottenere grazie ai già menzionati animali.
In siffatto contesto, alle carenze probatorie di parte attrice non può supplire l'invocato supplemento di indagine
(meramente esplorativa) al CT, diretta alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Sulla scorta della valutazione dell'esperto, quindi, all'attrice può riconoscersi e liquidarsi, a titolo di ristoro del conseguente danno patrimoniale risarcibile, la complessiva somma di €. 4.691,80.
Non essendo revocabile in dubbio che il risarcimento del danno patrimoniale debba comprendere anche gli oneri accessori e conseguenziali, detta somma va maggiorata dell'IVA nonché degli interessi legali, da calcolarsi sul già menzionato importo devalutato alla data del sinistro (12/01/2022) e via via rivalutato sino alla data di pubblicazione della sentenza, che rende liquido il credito, da cui decorreranno gli interessi legali sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base del decisum e dei parametri di cui all'art. 4 D.M. n. 55/2014, nell'importo indicato in dispositivo.
Le spese di CT restano a carico delle parti, in solido, in eguale misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
- Accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto,
- condanna la società convenuta in persona dell'amministratore delegato e Controparte_3
l.r.p.t., a pagare all'attrice in persona del l.r.p.t., la Parte_3 somma di €. 4.691,80, oltre l'I.V.A. e gli interessi legali nei termini esplicitati nonché alla refusione delle spese di lite che si liquidano in €. 1.800,00, per compensi, oltre r.f.s.g. 15%, C.p.a. ed I.v.a. come per legge, se ed in quanto dovuta, nonché alla ripetizione delle spese documentate di iscrizione a ruolo.
- pone definitivamente a carico delle parti, in solido ed in eguale misura, le spese di CT.
Così deciso in Taranto, il 20/06/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì
Sentenza resa mediante lettura ex art. 281 sexies c.p.c.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. Cass. 04/04/1995, n. 3935. 2 Il D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (cd. decreto Bersani) definisce il distributore come il soggetto che effettua il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e baSA tensione per la consegna ai clienti finali. 3 Cass Civ. n. 14700 del 05/07/2011 4 Cass. n. 2306/2016