Ordinanza cautelare 24 gennaio 2018
Sentenza 26 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 26/09/2022, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/09/2022
N. 01450/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01542/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1542 del 2017, proposto da
AD SO, Associazione di Volontariato Gaia, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Gubello, Mario Antonio Stoppa, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Gubello in Lecce, via C. De Giorgi n. 7;
contro
Comune di Corsano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato DO Maruotti, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, Vico del Tufo n. 9;
Comune di Salve, Comune di Tiggiano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione del Comune di Corsano n. 62 del 12 ottobre 2017 (n. 359/17 R.G.);
- del provvedimento del Comune di Corsano prot. n. 6781 del 19 settembre 2017;
- della deliberazione della Giunta Comunale di Corsano n. 138 del 5 ottobre 2017;
- della nota prot. n. 7899 del 31 ottobre 2017;
- della nota prot. 7943 del 2 novembre 2017;
- della p.e.c. del 30 novembre 2017;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
nonché per il risarcimento dei danni, ai sensi degli artt. 2043, 1175 e 1375 c.c., degli artt. 2 e 2-bis l. 241/1990 nonché dell’art. 30 d.lgs. 104/2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Corsano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 settembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Sono impugnati gli atti in epigrafe, tra cui la determinazione n. 62 del 12.10.2017 (n. 359/17 R.G.), avente ad oggetto: “ Risoluzione per grave inadempimento contrattuale della convenzione/contratto per l'affidamento della gestione del CEA ubicato presso la struttura Torre Specchia Grande ”.
A sostegno del ricorso, i ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione dell’art. 10 della Convenzione; violazione degli artt. 1456 c.c, 3 l. n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili; 2) violazione degli artt. 1456 c.c, 3 l. n. 241/90, sotto altri profili; eccesso di potere sotto vari profili; 3) violazione dell’art. 3 l. n. 241/90 sotto altro profilo; eccesso di potere sotto vari profili.
Hanno chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, instando altresì per il risarcimento dei danni da loro subiti nella vicenda in esame. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Corsano ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Nella camera di consiglio del 23.1.2018 è stata rigettata la domanda di tutela cautelare.
All’udienza pubblica del 22.9.2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Va anzitutto rigettata l’eccezione preliminare di parte resistente, di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ciò in quanto trattasi, nella specie, di concessione del pubblico servizio di educazione ambientale (che si configura quale oggetto prevalente dell’affidamento, svolto direttamente in favore di specifiche categorie di utenti, senza corrispettivo a carico del Comune concedente), e risultando, peraltro, la proprietà del bene pubblico acquisita nel 2016 dal Comune di Corsano.
Per tali ragioni, sussiste senz’altro la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a.
3. Nel merito, il ricorso è infondato. Ciò esime il Collegio dall’esame dell’ulteriore eccezione preliminare di parte resistente, di di difetto di legittimazione attiva della ricorrente Associazione Gaia.
4. Con i vari motividi gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, i ricorrenti deducono l’illegittimità degli atti impugnati, stante l’insussistenza di ipotesi di inadempimenti ad essi imputabili, avuto riguardo altresì al difetto di motivazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il ripudio unilaterale della convenzione stipulata con l’Amministrazione resistente.
Le censure sono infondate.
4.1. L’ATS ricorrente è risultata aggiudicataria della gara avente ad oggetto l’affidamento in gestione del Centro di Educazione Ambientatale dei Comuni di Corsano, Tiggiano e Salve.
A seguito di tale aggiudicazione, in data 7.11.2012 è stato stipulato il relativo contratto tra l’Associazione ricorrente e l’Amministrazione resistente.
4.2. Tanto premesso, si legge nell’atto impugnato che in data 13.7.2017 tale sig. DO UR – dichiarando di avere concluso un contratto verbale con il Sig. SO e di aver pagato una somma in contanti senza ricevuta, per l’utilizzo del bene gestito dall’A.T.S. per una propria festa privata prevista per il giorno 27 giugno 2017 – si è recato presso gli uffici del Comune di Corsano, segnalando di non avere potuto utilizzare la struttura, e volendo riconsegnare le chiavi direttamente negli uffici comunali, e non al Sig. SO.
I dirigenti del Comune hanno allora chiesto al Sig. UR come mai lui fosse in possesso delle chiavi, venendo a conoscenza che lo stesso le ha: “… ricevute il pomeriggio del giorno 27/06/2017, dal Sig. AD SO, rappresentante legale dell’Associazione GAIA, previo pagamento di una somma di denaro e senza alcuna ricevuta ”, al fine di “ farsi una mangiata ”, e specificando che: “ tali occasioni di ritrovo erano usuali e che aveva già festeggiato il proprio compleanno con le stesse modalità e senza controllo o sorveglianza alcuna ”.
4.3. Orbene, tale condotta costituisce senz’altro grave inadempimento degli obblighi gravanti sul concessionario, in quanto la cessione in uso per fini privatistici, e/o svago/ludici, della struttura in esame – fattispecie adeguatamente dimostrata dall’Amministrazione con l’indicazione delle circostanze puntualmente riferite negli atti gravati, supportata dalla sussistenza di effettivi e oggettivi fatti materiali, vale a dire il possesso e la consegna, da parte del suddetto sig. UR, delle chiavi della struttura – si appalesa in patente contrasto con le specifiche finalità di pubblico servizio cui detta struttura assolve.
4.4. In particolare, non colgono nel segno le difese di parte ricorrente, nella parte in cui riferiscono di avventori che – apparentemente senza motivo – si sarebbero recati presso la struttura in esame allo scopo di “ farsi una mangiata tra amici ”. Trattasi, all’evidenza, di giustificazione del tutto illogica, non comprendendo il Collegio la ragione per la quale, senza alcuna apparente ragione, terzi soggetti debbano radunarsi spontaneamente all’esterno di un determinato locale, in possesso di viveri da utilizzare per una “ mangiata tra amici ”, chiedendo di entrare all’interno di un locale costituente oggetto di uso esclusivo da parte del concessionario.
4.5. Pertanto, l’evidente illogicità della spiegazione fornita da parte ricorrente, in uno al documentato possesso delle chiavi della struttura da parte del predetto sig. UR, consentono senz’altro di ritenere provata la cessione della struttura per fini privatistici operata dall’Associazione ricorrente. La qual cosa costituisce grave inadempimento agli obblighi derivanti dall’accordo negoziale, giustificando pertanto la risoluzione operata dall’Amministrazione resistente.
5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto, ivi inclusa, per ovvie ragioni di simmetria giuridica, l’ulteriore azione risarcitoria proposta dai ricorrenti.
6. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO