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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 8499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8499 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA 3° SEZIONE LAVORO - V.le G. Cesare n. 54
Il giudice designato dott.ssa AN RR all'udienza del 16/07/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18682/2025: tra con Parte_1 Parte_2
l'avv. PARPAGLIONI MARA e FLAVIA BRUSCHI
Parte ricorrente contro con l'avv. TAMBURRO LUCIANO Controparte_1
Parte convenuta ai sensi dell'art. 429 c.p.c ha pronunziato la presente SENTENZA dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio OGGETTO: retribuzione CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto
Letto l'art. 111 Cost nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
letto l'art. 132 n. 4 cpc;
letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att cpc
-1-
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti indicati in epigrafe e Parte_3
hanno convenuto in giudizio la società Parte_4 Controparte_1 chiedendo il riconoscimento ed il pagamento delle voci economiche variabili durante le ferie così concludendo:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, accertato e dichiarato quanto sopra, in accoglimento della domanda proposta, contrariis reiectis:
1. Previo, se del caso, annullamento / disapplicazione, per una interpretazione conforme al diritto Comunitario (art. 7 Direttiva 2003/88 CE) come sopra richiamato, del combinato disposto degli artt. 34 punto 8, punto 4 del ccnl
2003 e degli artt. 31.5 e 31.6 del ccal 2012 e 2016, nonché dell'art. 72.2 del ccnl 2003 e degli artt.77.2. 2.4 ccnl 2012 e 2016 e degli artt. 36.5, 14 del ccal
2012 e 2016 e 75.2 del ccnl 2003, nella parte in cui limitano e/o escludono dal computo della retribuzione dei giorni di ferie tutte le indennità come sopra rivendicate in ricorso e specificamente indicate nei conteggi, parte integrante del presente ricorso;
2. accertare e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente all'inserimento nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali negli anni a partire dal 1 Luglio 2007 o in subordine e, comunque, dalla data iniziale indicata nei conteggi per ciascun ricorrente e sino alla data di posizione della sentenza (e Parte per il sig. fino alla data di pensionamento del 31/12/2021, come da conteggi), di tutte le indennità indicate in ricorso e di cui agli articoli sopra citati, in quanto rientranti nella normale retribuzione percepita nelle giornate di presenza in servizio e comunque intrinsecamente collegate all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi ricorrenti in base al contratto di lavoro;
3. condannare, per l'effetto, la parte convenuta al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, delle differenze retributive, per i titoli indicati, maturate dal 01.07.2007, o dalle date e per i periodi indicati nei conteggi, pari alle seguenti somme lorde risultanti dai conteggi facenti parte integrante del presente atto e allegati:
€ 2.974,65 Parte_1
€ 14.269,12 Parte_1
€ 15.466,51 Parte_2
o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi
e rivalutazione come per legge, ai sensi degli artt. 421 c.p.c. e 150 disp. att.
c.p.c.; salve le successive ulteriori somme maturate e maturande agli stessi titoli, in ipotesi di mancato spontaneo adempimento all'esito dell'accertamento in questa sede richiesto e azionato.
4. con condanna della convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite da distrarsi alle procuratrici antistatarie e da liquidarsi ai sensi ai sensi del D.M. n. 147 del 15.82022, considerata la complessità alta della materia (o, in subordine, media) il valore della causa, il numero delle parti e con maggiorazione del 30% prevista dal d.m. 8 marzo 2015 per effetto dei collegamenti ipertestuali o, comunque, nel rispetto dei valori minimi inderogabili e in considerazione del numero di 3 parti aventi la medesima posizione, pari a € 7.406,00, oltre oneri e accessori come per legge;
la
Cassazione ha infatti costantemente affermato, che il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate ai decreti parametrici (si veda Cass. 19 aprile 2023, n. 10438, Cass. 5 maggio 2023 n.11788; Cass. 13 aprile 2023 n. 9815; Cass. 22 gennaio 2021,
n. 1421; Cass. 13 aprile 2021 n. 9690);
5. dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge.”
A tal fine hanno esposto di essere dipendenti della società convenuta e di percepire in ragione delle mansioni e con carattere di continuità, durante i giorni di effettivo servizio, oltre alle voci retributive “fisse”, le seguenti indennità economiche accessorie variabili: (i) “indennità di assenza dalla residenza” [art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Attività Ferroviarie (di seguito, anche CCNL AF) 2012 e 2016; art. 72, punto 2, CCNL Mobilità AF 2003]; (ii)
“indennità di utilizzazione professionale” [art. 31, Contratto Aziendale
Gruppo FS (di seguito, anche CA) 2016; art. 31, CA 2012 ed art. 34, CA 2003],
a propria volta composta dalle voci: “condotta” e “chilometrica” (per i
Macchinisti) o “scorta” (per i Capi Treno) e “riserva”, quest'ultima corrisposta in ipotesi di disponibilità del lavoratore presso l'impianto di appartenenza senza servizi assegnati, ovvero in attività di traghettamento o di formazione ed aggiornamenti professionali;
(iii) “indennità per scorta vetture eccedenti”
(art. 32, CA 2012 e 2016 ed art. 35 CA 2003); (iv) “provvigioni per controlleria e vendita biglietti” (art. 36.5 CA 2012 e 2016; art. 75.2 CCNL
2003), quest'ultime due per il solo personale con qualifica di Capo Treno;
c) di non avere, invece, mai visto riconosciute dette voci durante i giorni di ferie retribuite, ad eccezione della parte fissa della “indennità di utilizzazione condotta” ─ erogata anche in tale periodo ─, pari ad € 12,80= (per i
Macchinisti) ed € 4.50= (per i Capi Treno ─ cfr. art. 31, punto 5, CA 2012 e
2016; art. 34, punto 8.4, CA 2003). Hanno dedotto che durante i giorni di ferie avevano percepito il trattamento retributivo previsto dal CCNL applicato sensibilmente inferiore a quella ordinaria, argomentando che le suddette indennità rappresentano emolumenti intrinsecamente collegati alla prestazione di lavoro del Macchinista e/o del capo treno, sicché esse erano previste e dovute in maniera continuativa in quanto connesse alla prestazione tipica dei suddetti profilo professionali ed incidenti significativamente sul totale della retribuzione percepita mensilmente, segnatamente in misura compresa tra un terzo e la metà.
Hanno specificato che la loro mancata inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale è in contrasto con il diritto eurounitario ed, in particolare, con l'art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'art. 7 della direttiva 2003/88/Ce, come interpretato dalla Corte di
Giustizia UE, dedotto che l'art. 10 del D.lgs. n. 66/2003, che aveva recepito la
Direttiva 2003/88/CE e che aveva previsto un periodo minimo di ferie retribuite di almeno quattro settimane, doveva essere interpretato alla luce dell'evoluzione del diritto europeo di cui costituiva attuazione.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la società convenuta contestando la fondatezza di tutte le domande e rassegnanto le seguenti conclusioni: -
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
a) in rito, riscontrata la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva dei giudizi chiamati all'udienza del 16/07/2025, disporre la riunione ex art. 274
c.p.c. del presente procedimento a quello ritenuto portante;
b) nel merito, rigettare il ricorso, per tutti i motivi di cui in narrativa.
Con clausola e vittoria di spese e compensi.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza di cui veniva data lettura all'esito della camera di consiglio.
-2-
Occorre premettere che la nozione di retribuzione, da applicare durante il periodo di godimento delle ferie, sul piano del diritto interno, è regolata dall'art. 36, comma 3, Cost. (“Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite”), dall'art. 2109, comma 2, c.c. (“Ha anche diritto (...) ad un periodo annuale di ferie retribuito”) e dall'art. 10 d.lgs. n. 66/2003 (“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”).
Tale nozione è fortemente influenzata dall'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, la quale, sin dalla sentenza del Persona_1
2006, ha precisato che, con l'espressione “ferie annuali retribuite”, contenuta nell'art. 7, n. 1), della direttiva n. 88/2003, si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire, nel suddetto periodo di riposo, la retribuzione ordinaria (v., nello stesso senso, C.G.U.E. 20/1/2009, C-
350/06 e C-520/06 e altri). CP_2
Si è inteso assicurare, quindi, una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (v. C.G.U.E.
13/12/2018, C-155/10 e altri, nonché 13/12/2018, C-385/17 Per_2 Pt_5
).
[...]
In questa prospettiva, qualsiasi incentivo o sollecitazione, che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie, è incompatibile, infatti, con gli obiettivi del legislatore europeo, il quale si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (v., in questo senso, anche la recente C.G.U.E 13/1/2022, C-
514/20).
Di tali principi si è fatta interprete la Suprema Corte, la quale, in più occasioni, ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE - con cui sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio del 23/11/1993, v. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n.
66/2003 - per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore
(v. Cass., sez. lav., 17/5/2019, n. 13425).
Anche riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione, da utilizzare come parametro, debba comprendere qualsiasi importo pecuniario, che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (v., altresì, Cass., sez. lav., 30/11/2021, n.
37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. europea di retribuzione, nell'àmbito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, si è, poi, chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”.
I suddetti principi enunciati dalla Corte di giustizia sono stati successivamente recepiti dalla giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione (Cass.
23/6/2022, n. 20216, ma, in precedenza, v. già Cass. 15/10/2020, n.
22401/2020 e Cass. 17/5/2019, n. 13425/2019), nonché dalle numerose decisioni di merito richiamate dai ricorrenti in ricorso, emesse in cause analoghe a quella in esame.
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In punto di fatto, è incontestato che gli odierni ricorrenti, dipendenti di in qualità di capotreno e/o macchinisti, hanno svolto attività CP_1 lavorativa sia a bordo dei treni (il macchinista e il capotreno -c.d. scorta treno), di cui hanno la responsabilità e sul quale effettuano tutte le operazioni sia tecniche - ove previste, come per il capo treno la prova freno, compilazione documenti di viaggio, aiuto al macchinista ove richiesto, interventi d'emergenza di sblocco porte o arresto del treno - sia commerciali - come assistenza ai passeggeri, controllo dei titoli di viaggio, emissione biglietti e incasso somme, redazione verbali di sanzione, ecc. - restando anche a disposizione nella struttura di appartenenza per effettuare eventuali servizi sui treni in caso di improvvisa necessità (c.d. riserva).
E', altresì, incontestato che essi viaggiano sempre a bordo treno (tranne quando sono in turno di riserva) con assenza, per un certo tempo, dalla sua struttura di appartenenza (c.d. assenza dalla residenza), e che, quando tale assenza include i pasti o il pernottamento, le relative spese sono sempre a carico della Società (l'eventuale pasto è, infatti, pagato a parte con un “buono pasto”, mentre gli eventuali pernottamenti fuori sede, quando avvengono, sono sempre a spese della medesima Società, che stipula convenzioni con alberghi).
Secondo quanto previsto dal CCNL di settore - CCNL Mobilità - Attività
Ferroviarie del 20/7/2012 e del 16/12/2016, come integrati dai coevi accordi integrativi aziendali del Gruppo FS - la retribuzione di ciascun capotreno e/ o macchinista è composta da una parte fissa, ossia spettantegli indipendentemente dalle ore di scorta effettuate e dalle tratte coperte nel mese di riferimento, e da una parte variabile, correlata, invece, alle ore di scorta del treno, agli orari effettuati e all'attività effettivamente prestata.
In particolare: 1) l'art. 77, punto 2, del CCNL prevede il compenso denominato
“assenza dalla residenza”, che varia rispetto al servizio svolto da € 1,30 a €
2,20 orarie (e sino a € 3,20 orarie nel caso di servizi all'estero o in zone di confine); 2) l'art. 31 del Contratto integrativo Gruppo FS prevede la
“indennità di utilizzazione”, che, per i capotreno, si compone delle voci:
“scorta diurna”, “scorta notturna”, “scorta diurna con equipaggi ad agente solo” e “scorta notturna con equipaggio ad agente solo” (punto 4 dell'art. 31, tabella B) e “riserva” (punto 5 del medesimo art. 31); 3) l'art. 32 del Contratto integrativo Gruppo FS (“indennità per scorta vetture eccedenti”), confermando quando previsto dal CCA del 16/4/2003, prevede una maggiorazione retributiva che scatta, a seconda della tipologia di treno, quando lo stesso è composto da un numero di carrozze maggiore di quello ordinario, secondo le previsioni e la tabella di cui all'art. 35 del CCA del
16/4/2003; 4) l'art. 36, punto 5, del Contratto integrativo Gruppo FS
(“provvigioni per vendita di titoli di viaggio a bordo treno”), in applicazione dell'art. 80.2 del CCNL, attribuisce ai capitreno: a) una percentuale del 35% delle somme riscosse a titolo di sovrattassa, o b) una percentuale del 10% sul prezzo dei biglietti rilasciati ai viaggiatori in partenza da località sprovviste di punti vendita.
Orbene, durante i giorni di ferie, la Società, per un verso, ha erogato ai lavoratori, sulla base dell'art. 30, punto 6, del CCNL, la retribuzione tabellare, gli aumenti periodici di anzianità, gli eventuali assegni ad personam, nonché il salario professionale e l'indennità di turno, e, sulla base dall'art. 31, punto 5, del Contratto integrativo FS, un ulteriore importo fisso di € 4,50 per ogni giorno di ferie, ma, per altro verso, non ha erogato gli elementi variabili e accessori della retribuzione di cui sopra, sicché ciascun giorno di ferie goduto dagli odierni appellati risulta retribuito, in buona sostanza, con una frazione del corrispondente salario medio che gli stessi percepiscono durante le giornate di lavoro.
Tutte le voci retributive anzidette risultano prive del carattere dell'occasionalità, venendo corrisposte con continuità, come del resto emerge dall'esame delle buste paga allegate, e non hanno una funzione di rimborso spese, essendo volte a compensare il personale mobile dal disagio intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico delle proprie mansioni, che lo portano ad essere perennemente in viaggio, lontano dalla propria residenza e dalla sede di lavoro.
Le medesime voci retributive sono, poi, connesse in modo intrinseco allo stato professionale del lavoratore e all'esecuzione delle mansioni che lo stesso è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, da includersi, dunque, obbligatoriamente nel trattamento spettante durante le ferie annuali.
Parte resistente non ha contestato in maniera specifica le deduzioni di parte ricorrente, inerenti le specifiche attività del macchinista e/o capo treno, articolate per sostenerne l'intrinseca connessione con il suo status professionale e con le mansioni svolte. Parte resistente ha infatti incentrato le sue difese sul fatto che il succedersi dei
Contratti Collettivi intervenuti nel corso del tempo, che hanno disciplinato in vario modo l'indennità di utilizzazione professionale nella sua parte fissa e variabile unitamente al salario di produttività, dimostrerebbe che le parti sociali hanno attentamente ponderato il valore di tale indennità e le modalità con cui esso potesse incidere nelle giornate di ferie, tanto da aver mantenuto nella retribuzione feriale sia il salario di produttività (ex IUP fissa), che la IUP giornaliera (ex IUP media di impianto), manifestando così la consapevolezza e la loro volontà di “valutare con precisione entro quali limiti il computo della IUP potesse escludere ogni effetto dissuasivo o penalizzante per il lavoratore in ferie”, esprimendo in tal modo una valutazione che, anche secondo la giurisprudenza della CGUE, è di stretta competenza delle normative e delle prassi nazionali, e quindi della contrattazione collettiva, con l'unico limite che da una valutazione siffatta non deve derivare alcun effetto di dissuasione per la fruizione delle ferie da parte del lavoratore. Non sarebbe, pertanto, censurabile la circostanza che la normativa contrattuale abbia previsto la forfettizzazione dell'indennità di utilizzazione professionale da corrispondersi nelle giornate di ferie, limitandola ad una cifra fissa ben precisa, ed escluso il compenso per l'assenza dalla residenza dal computo della retribuzione feriale (art. 31.5 dei
Contratti Aziendali 2012 e 2016 del e art. 77.2.4 Controparte_3 ccnl della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2012 e del 2016).
Tali argomentazioni non risultano condivisibili.
Da un punto di vista generale deve tenersi conto di quanto stabilito nella sentenza della CGUE 13.12.2018, C-358/17 ), secondo cui Parte_5
“sebbene la direttiva 2003/88 non osti a che le parti sociali adottino, con contratto collettivo in forza di una normativa nazionale, norme dirette a contribuire in modo generale al miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti, le modalità di applicazione di tali norme devono, tuttavia, rispettare i limiti derivanti da tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, Persona_3 punto 57). A tale riguardo, un'estensione dei diritti alle ferie annuali retribuite oltre il minimo richiesto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 o la possibilità di ottenere un diritto a ferie annuali retribuite continuative sono misure favorevoli ai lavoratori che vanno oltre i requisiti minimi previsti a tale disposizione e, pertanto, non sono disciplinate da quest'ultima. Tali misure non possono servire a compensare l'effetto negativo, per il lavoratore, di una riduzione della retribuzione dovuta per tali ferie, a pena di rimettere in discussione il diritto alle ferie annuali retribuite a titolo di detta disposizione, di cui è parte integrante il diritto per il lavoratore di godere, durante il suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”.
Il fatto che la materia delle ferie e della retribuzione da corrispondere durante tale periodo sia stata oggetto di contrattazione collettiva non vale, quindi, a sottrarre le pattuizioni raggiunte dalle parti sociali da una verifica circa la loro conformità alle disposizioni della Direttiva 2003/88, in particolare per quanto concerne la possibilità che le misure contenute in tali pattuizioni, in ipotesi anche migliorative sotto altri profili, comportino una riduzione della retribuzione corrisposta durante il periodo feriale rispetto a quella percepita durante i periodi lavorativi.
In consonanza con tali principi, la giurisprudenza di merito ha rilevato che “La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale. Tale vaglio… prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina
l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente. In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento” (v. Corte Appello Milano, sez. lav,
n.1470/2021 del 2/12/2021 e n. 397/2022 del 5/7/2022).
Per quanto riguarda invece il compenso per assenza dalla residenza, la stessa giurisprudenza ha sottolineato come tale voce è “volta a compensare – non già una modalità temporanea o un esborso occasionale – bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede. Giova, infatti, rammentare come l'art. 77 c. 2
CCNL riconosca detta voce al “personale mobile”, in ragione dell' residenza di lavoro>, in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo “misure orarie” specificamente indicate. Né rilevano, in senso contrario, l'omologazione del relativo regime fiscale a quello del trattamento di trasferta e l'esclusione dell'elemento in esame dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto, stabilite dai punti nn. 3 e
4 del citato art. 77 co. 2, in quanto inidonee ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione.” (v. Corte Appello di Milano nn. 1470/2021
e 397/2022).
Tali considerazioni sono condivise dal Tribunale, che rileva inoltre come l'anzidetto art. 77 CCNL distingue in maniera espressa e molto netta l'indennità di trasferta dal compenso in discussione, specificamente previsto al punto 2 per il “ personale mobile ” , il quale proprio perché è sempre “in viaggio”, è destinatario di altra normativa rispetto a quella prevista al punto 1, disciplinante l'indennità di trasferta, e che contempla il riconoscimento di un emolumento distinto per la peculiare fattispecie della “assenza dalla residenza”, la cui definizione si rinviene nell'art. 28, punto 2, lett. d) del CCNL.
Da tale definizione, oltre che dalla disciplina che lo riguarda, si può ricavare la natura retributiva e non già indennitaria del compenso in esame, in quanto esso non risulta erogato a titolo di rimborso di spese occasionali e accessorie, essendo legato alle ore di lavoro prestate in luogo lontano dalla sede di servizio, e non compensa alcuna spesa, giacché il personale mobile parte e fa ritorno nel suo impianto, venendogli comunque garantiti il cd buono pasto e l'eventuale pernottamento fuori sede (v. quanto previsto dall'art. 48 CCNL con riferimento al RFR – Riposo Fuori Residenza).
Gli emolumenti in questione presentano quindi i requisiti fissati dalla giurisprudenza della CGUE perché essi siano inclusi nella retribuzione da corrispondere durante i periodi feriali. la Società ha, inoltre, specificamente contestato che vi sia un nesso intrinseco con le mansioni svolte dai ricorrenti e con la loro qualificazione professionale degli emolumenti denominati “indennità scorta vetture eccedenti” e
“provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno”, deducendo che la loro corresponsione sarebbe del tutto occasionale, e tutt'altro che continuativa.
Al riguardo, si osserva, invece, che la prima indennità vale a compensare il disagio di dover effettuare il controllo di un numero maggiore di vetture, e si configura così quale maggiorazione dell'indennità di scorta, mentre le seconde consistono in un'indennità inerente ad una mansione tipica del capotreno, che controlla i titoli di viaggio e cura la regolarizzazione degli stessi con emissioni di eventuali nuovi biglietti e sanzioni, essendo volte a compensare il disagio di dover procedere all'emissione dei titoli di viaggio di cui i passeggeri risultano sprovvisti, non limitando la propria attività al mero controllo.
L'aleatorietà o l'occasionalità - riferita dalla Società - è forse meglio contenuta nella nozione di variabilità della voce, non prevedibile ex ante, ma nondimeno rientrante nelle mansioni ordinarie del capotreno, sicchè entrambe tali voci, alla luce dei principi in precedenza evidenziati, devono includersi nella retribuzione feriale, trovando tale variabilità adeguata considerazione nel conteggio secondo il criterio medio di calcolo da adottarsi, per come più in appresso illustrato.
In conclusione, tutti gli emolumenti sopra esaminati presentano, quindi, i requisiti fissati dalla giurisprudenza della C.G.U.E. perché essi siano inclusi nella retribuzione da corrispondere durante i periodi feriali.
-4-
Resta da verificare se le disposizioni collettive che riguardano le anzidette voci e ne regolano la loro computabilità ai fini della retribuzione feriale siano compatibili con le indicazioni fornite dai giudici dell'Unione, in relazione alla necessità che tale retribuzione sia determinata “ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”.
E' questo il parametro con cui verificare, infatti, il rispetto del limite della
“dissuasività”, su cui la Società ha svolto ampie ed approfondite argomentazioni al fine di escludere che le disposizioni collettive che regolano alla materia de qua siano in contrasto con il diritto europeo.
In proposito, si rileva, in primo luogo, che non possono essere valorizzate, in tal senso, argomentazioni basate sull'esistenza nel nostro ordinamento del principio di irrinunciabilità alle ferie annuali, che sarebbe assente, invece, negli ordinamenti di altri Stati membri dell'Unione Europea
Tale conclusione risulta, peraltro, coerente con le conclusioni cui è pervenuta la
Suprema Corte confermando sentenze del giudice di merito che avevano ritenuto da includere nella base di computo delle retribuzione feriale erogata ai lavoratori con mansioni di macchinista l'incentivo per attività di condotta e l'indennità di riserva, la cui mancata inclusione aveva dato luogo ad una diminuzione tra 13,50% ed il 19% di tale retribuzione ( v. Cass.
N.19663/2023, cit;
Cass 26/6/2023, n. 18160).
Resta da verificare se le disposizioni collettive che riguardano gli emolumenti in parola e ne regolano la loro computabilità ai fini della retribuzione feriale siano compatibili con le indicazioni fornite dai Giudici dell'Unione in relazione alla necessità che tale retribuzione sia determinata “ ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”.
E' questo il parametro con cui verificare quindi il rispetto del limite della
“dissuasività” .
A tal riguardo, rileva in primo luogo il Tribunale che non può attribuirsi rilievo ostativo all'esistenza nel nostro ordinamento del principio di irrinunciabilità alle ferie annuali, che sarebbe invece assente negli ordinamenti di altri stati membri dell'U.E.
Come ribadito più volte dalla Corte di Giustizia U.E. la norma di cui all'art. 7 n.
1 della direttiva 2003/88 è inderogabile, e il diritto alle ferie annuali retribuite
“deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario”, il quale è espressamente sancito all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti dell'unione europea, alla quale l'articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce lo stesso valore giuridico dei Trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, Per_4 Per_5
EU:C:2012:693, punto 22; del 29 novembre 2017, , C-214/16, Per_6
EU:C:2017:914, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, Per_7
EU:C:2018:799, punto 25), cosicchè esso deve trovare comunque applicazione e garanzia, anche se per ipotesi nel singolo ordinamento nazionale non fosse prevista in maniera esplicita l'irrinunciabilità delle ferie. Il fatto che nel nostro ordinamento vi sia una previsione siffatta non significa che automaticamente non si possano verificare in concreto situazioni in cui il lavoratore possa essere indotto a non fruire delle ferie per non subire una decurtazione della retribuzione percepita durante i periodi di lavoro.
Né può avere rilievo dirimente il fatto che i lavoratori abbiano regolarmente fruito delle ferie nei periodi considerati, o che – da un punto di vista generale – comunque potrebbero goderne anche in un momento successivo all'anno di riferimento, così da escludere ogni effetto dissuasivo dal prendere le ferie connesso alla percezione di una retribuzione inferiore.
Come evidenziato dalla Suprema Corte ( v. Cass. 23/6/2022, n. 20216), sulla scorta di quanto stabilito dalla sentenza della CGUE 13.1.2022, C-514/20 (DS
c/ ) e dalla precedente giurisprudenza dello stesso Consesso, “il diritto alle Per_8 ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, e Iccrea Banca Controparte_4
SpA, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, e CP_2
a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23)”.
Se sono queste le esigenze che il riconoscimento del diritto alle ferie retribuite annuali intende salvaguardare, deve allora ritenersi che “ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto anche solo potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è incompatibile con tali esigenze (v. sentenza del 6 novembre 2018, Per_9
C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata)”.
“Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione
(sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 Pt_5
e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto
21)”.
Nella prospettiva presa in considerazione dalla giurisprudenza della CGUE e dei giudici nazionali di legittimità, rileva il Tribunale ciò che occorre andare ad indagare è che per effetto di prassi, comportamenti datoriali e disposizioni contrattuali ci sia un serio rischio di induzione del lavoratore a non fruire delle ferie annuali retribuite spettantegli perché l'ammontare della retribuzione corrispostagli durante le ferie, inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di lavoro effettivo, può avere un effetto potenzialmente dissuasivo.
Sotto tale profilo non può allora essere condivisa la deduzione secondo cui con riferimento alle voci retributive oggetto di giudizio non ci potrebbe essere alcun effetto dissuasivo in considerazione della scarsa incidenza percentuale che esse hanno sulla retribuzione. Tale deduzione si basa infatti su un calcolo di tale incidenza che pone a raffronto la perdita subita dal lavoratore durante i giorni di ferie goduti con il totale della sua retribuzione annua.
Un approccio siffatto non risulta però condivisibile perché pone in comparazione dati non omogenei;
anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive (quali la 13ª e la 14ª), idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, la suddetta comparazione di per sé non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo, perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie (v. Trib. Roma n. 4221/2022 e 58/2022 e Corte App. Milano n.
1470/2021).
Più idoneo a valutare la predetta convenienza risulta essere invece il criterio di calcolo utilizzato dalla parte ricorrente, i cui conteggi sono stati sviluppati determinando la somma, prima mensile e poi annuale, degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, e dividendo la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicandolo poi per i giorni di ferie fruiti,
e sottraendo infine l'importo già corrisposto dalla datrice di lavoro per ogni giornata di ferie goduta.
Un criterio di calcolo siffatto ha evidenziato un'incidenza sulla retribuzione feriale degli elementi variabili anzidetti tutt'altro che insignificante e irrisoria, e quindi potenzialmente dissuasiva secondo la Corte di Giustizia, non potendosi negare che dalle buste paga prodotte in giudizio emerge come tali emolumenti sono stati corrisposti in importi significativi nei giorni lavorati.
Detto criterio di calcolo, inoltre, appare in linea con le indicazioni in proposito fornite dalla Corte di Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, avendo essa stabilito in particolare che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (così a CGUE, sentenza 13.12.2018, C-
385/17, ). Parte_5
A diverse conclusioni, infine, non può condure la deduzione datoriale secondo cui i conteggi dovrebbero essere fatti prendendo in considerazione un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, e cioè 4 settimane “di calendario”, tale da ridursi così a 20 giorni in relazione al fatto che la prestazione lavorativa si articola da lunedì al venerdì.
Premesso che l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì non sembra essere obbligatoria per tutti, e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle 4 settimane in modo uniforme, atteso che le giornate di riposo, non essendo considerate “ferie”, non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, si osserva che, nella direttiva 2003/88, non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre, nella stessa decisione del Supremo Collegio (v. la citata
Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28.
In ogni caso, deve rilevarsi che, dalla documentazione fornita, si può evincere che il numero di giorni di ferie annuali fruite da ciascuno dei ricorrenti si è mantenuto al di sotto della soglia dei 28 giorni annuali, ed i conteggi elaborati dagli stessi lavoratori sono stati sviluppati secondo tale numero.
Per converso, non risulta dimostrato il godimento di un numero di giorni di ferie diverso da quello risultante dalle buste paga prodotte dai ricorrenti.
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Rileva, infine, il Tribunale che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente è infondata, atteso che deve prendersi atto di quanto affermato dalla
Suprema Corte in ordine all'incidenza sul corso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro, ancorché rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 18 legge n. 300/1970, delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 42, della legge n.92/2012. I Giudici di legittimità hanno asserito che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n.
23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” ( v. Cass. 6/9/2022 n. 26246) Cass.
20/10/2022, n. 30957).
A tale principio, successivamente ribadito (v., tra le altre, Cass. 20/10/2022,
n. 30957 e Cass.11/7/2023, n. 19663), il Tribunale ritiene di doversi uniformare, attesa la natura di “ diritto vivente” dell'interpretazione delle disposizioni coinvolte, fornita dai Giudici di legittimità, che costituisce il reale parametro di effettività di un enunciato normativo ed, al contempo, il risultato di un bilanciamento tra il pluralismo ermeneutico, la dimensione creativa del diritto giurisprudenziale e le esigenze di prevedibilità e uniformità delle opzioni interpretative e delle decisioni giudiziali.
In applicazione di tale principio, ritiene il Tribunale che potrebbero al più considerarsi prescritte le sole pretese creditorie azionate per il quinquennio anteriore al 18/7/2012, data di entrata in vigore della Legge Fornero, mentre per quelle per le quali alla data anzidetta non risulta decorso il termine quinquennale non risulta maturata la fattispecie estintiva. In tali termini sono stati elaborati i conteggi, che quantificano le differenze rivendicate dai ricorrenti a decorrere dal 2007.
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Alla luce delle sopra svolte argomentazioni, in accoglimento del ricorso, deve pertanto essere dichiarata la nullità, per contrasto con l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE e con l'interpretazione di tale norma assunta dalla Corte Europea di Giustizia, delle disposizioni della contrattazione collettiva ed aziendale nella parte in cui non prevedono l'inclusione delle indicate indennità nel calcolo della retribuzione da corrispondere durante le ferie. Alla luce di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, deve pertanto essere dichiarata la nullità, per contrasto alle disposizioni imperative dianzi richiamate, delle clausole contenute negli artt. 34 punto 8, punto 4 del ccnl
2003 e degli artt. 31.5 e 31.6 del ccal 2012 e 2016, nonché dell'art. 72.2 del ccnl 2003 e degli artt.77.2. 2.4 ccnl 2012 e 2016 e degli artt. 36.5, 14 del ccal
2012 e 2016 e 75.2 del ccnl 2003, laddove limitano e/o escludono dal computo della retribuzione dei giorni di ferie tutte le indennità come sopra indicate e specificamente calcolate nei conteggi depositati in atti.
Di conseguenza deve essere accertato e dichiarato il diritto di ciascun ricorrente all'inserimento nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali negli anni a partire dalla data iniziale indicata nei conteggi per ciascun ricorrente e sino alla data odierna della sentenza, di tutte le indennità sopra indicate in quanto rientranti nella normale retribuzione percepita nelle giornate di presenza in servizio e intrinsecamente collegate all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi ricorrenti in base al contratto di lavoro
Sulla base dei conteggi depositati che sono stati elaborati tenendo conto dei criteri già condivisi con C.T.U. del Tribunale di Milano in RG n. 5681/2017 dichiara tenuta e condanna la società convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti, le differenze retributive tutte risultanti dovute all'esito della corretta rideterminazione della retribuzione dei giorni di ferie,
€ 2.974,65 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal Parte_1 dovuto al soddisfo
€ 14.269,12 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al Parte_1 soddisfo
€ 15.466,51 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto Parte_2 al soddisfo
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo tenendo conto dei criteri dettati dal D.M. n. 55 del 2014 e 147 del 2022, seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: Accerta la nullità, per contrasto con l'art.7 della direttiva 2003/88/CE e con l'interpretazione di tale norma offerta dalla Corte Europea di Giustizia, delle norme della contrattazione collettiva ed aziendale nella parte in cui non prevedono l'inclusione delle indennità per cui è causa nel calcolo della retribuzione da corrispondere durante le ferie, e, di conseguenza condanna la società convenuta a corrispondere a
€ 2.974,65 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal Parte_1 dovuto al soddisfo
€ 14.269,12 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al Parte_1 soddisfo
€ 15.466,51 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto Parte_2 al soddisfo
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi € 3.374,40 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% e oltre al rimborso del contributo unificato, da distrarsi.
Roma, 16/07/2025
Il Giudice
AN RR