Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/06/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza
Nella causa recante N.R.G 1958/2024 promossa da
Parte_1 come rappresentata/o e difesa/o in atti;
Contro
CP_1, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia CP_1 o equivalente - altre ipotesi
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in cancelleria il 23/02/2024, parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Taranto al fine di vedersi riconoscere la malattia professionale, inutilmente denunciata in sede amministrativa, “ernie e discopatie lombari associate a radicolopatia degli arti inferiori" che, a suo dire, gli avrebbe cagionato un danno biologico pari al 7%.
Si costituiva in giudizio l' CP_1 chiedendo il rigetto della domanda.
La controversia veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU.
All'odierna udienza, le parti discutevano la causa, così decisa nella presente sentenza.
*******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
I testi escussi all'udienza del 03.10.2024 hanno descritto e confermato la tipologia di attività lavorativa nonché mansioni svolte da parte ricorrente, operaio edile e successivamente artigiano autonomo, come articolate nell'atto introduttivo del giudizio.
Dall'espletata CTU è emerso che Parte_1 è affetto da:
"protrusioni discali multiple della colonna lombare (con riferimento alla tabella delle menomazioni del D.M. del 12/07/2000 la suddetta patologia è da ascrivere al codice 213: ernie discali lombari con disturbi trofico sensitivi persistenti con valutazione tabellare fino a 12)".
Tale patologia, di cui il nominato consulente riconosce la derivazione professionale, determina una menomazione fisica dell'assicurato valutabile con il 6% con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso anche in sede di indagine peritale) costituiscono elementi non contrastati da alcuna circostanza di segno in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine "professionale" dellacontrario patologia.
Conseguentemente, deve dichiararsi il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale derivante da malattia professionale, nella misura del 6% con decorrenza dalla domanda amministrativa.
L' CP_1, dunque, deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto, maturato e maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e dichiara il diritto della stessa all'indennizzo in capitale per malattia professionale nella misura complessiva del 6%, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
Per l'effetto, condanna l' CP_1 al pagamento delle differenze del dovuto maturato e
-
maturando, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati come per legge;
Condanna altresì l' CP_1 alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida complessivamente in € 1.300,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
Taranto, 05.06.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone