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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 26/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 71/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO TALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Giada Rutili, ha pronunciato e ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 26 febbraio 2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 71 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da:
(c.f. ), quale esercente la potestà genitoriale sul minore Parte_1 C.F._1
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Elini, presso lo Persona_1 C.F._2 studio e la persona dell'avv. Marcello Murino, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione, attrice contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lanusei, presso lo studio dell'avv. Siro
Anedda, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Antonio Sanna in forza di procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta
e contro
, CP_2
convenuto-contumace
Oggetto: responsabilità extracontrattuale-risarcimento danni da sinistro stradale.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione ha convenuto in giudizio la società e Parte_1 Controparte_1 pagina 1 di 5 per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal figlio minore , CP_2 Persona_1
derivati da sinistro stradale.
L'attrice ha dedotto che in data 21 giugno 2019, nell'abitato di Ilbono, suo figlio Persona_1
veniva investito dall'autocarro Fiat 40 (Tg. NU168409), di proprietà di e
[...] CP_2 condotto nell'occasione dal padre di . Per_1 Persona_2
Si legge nell'atto di citazione che , mentre saliva a bordo del mezzo, “veniva Persona_1 colpito da un movimento improvviso dell'autocarro”, “il sinistro si verificava per esclusivo fatto e colpa del sig. il quale, per imprudenza, negligenza e/o distrazione, rilasciava la frizione Persona_2 facendo sobbalzare l'autocarro”.
In assenza di riscontro della Compagnia assicurativa alle richieste di risarcimento, , quale Parte_1
esercente la potestà genitoriale sul figlio minore, ha promosso il presente giudizio al fine di ottenere la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno sopportato dal minore.
si è costituita in giudizio e in via preliminare, ha Controparte_1 rilevato l'inammissibilità dell'azione ai sensi dell'art 141 e 142 ter del D.lgs. 209/2015.
Nel merito ha contestato:
- l'assenza di prova riguardo al verificarsi del sinistro secondo le modalità descritte da parte attrice;
- la riconducibilità delle lesioni all'evento denunciato;
- il quantum della pretesa.
regolarmente citato non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_2
La causa è stata istruita mediante prova documentale e per testi.
***
La domanda deve essere rigettata nei termini che seguono.
Sull'inammissibilità della domanda.
La società (d'ora in poi ) ha preliminarmente rilevato Controparte_1 CP_1
l'inammissibilità dell'azione ai sensi dell'art 141 e/o 142 ter del D.lgs. 209/2015; disposizioni richiamate dall'attore in fase di conclusioni.
Secondo la tesi di , l'art. 141 Cod. Ass. non troverebbe applicazione nelle ipotesi di sinistri CP_1 verificatisi “senza il coinvolgimento di ulteriori veicoli rispetto a quello del vettore”. Stessa considerazione per l'art. 142 ter, atteso che il sinistro avrebbe interessato il minore mentre “stava salendo sul mezzo” per cui non poteva essere qualificato come utente della strada (pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati).
Parte attrice ha ritenuto che l'azione diretta fosse, comunque, ammissibile ex art. 144, co. 1 Cod. Ass. secondo cui “Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i pagina 2 di 5 quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione”.
Ha richiamato il potere del Giudice, in applicazione del principio "jura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., di riqualificare giuridicamente il fatto e i rapporti dedotti in lite: il giudicante può individuare le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie, ponendo a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti.
La difesa di parte attrice è fondata.
Vero è che la domanda non può essere ricondotta nell'ambito dello schema dell'art. 141 Cod. Ass. in quanto ai fini della sua applicabilità è necessario che il sinistro si sia verificato almeno tra due veicoli
(Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza n. 35318/2022) e neppure può essere riportata nell'operatività dell'art. 142 ter Cod. Ass. in quanto, per la dinamica descritta, il minore non potrebbe qualificarsi come utente della strada.
Tuttavia, la fattispecie può essere sussunta sotto il disposto dell'art. 144 Cod. Ass. avendo parte attrice concluso per l'accertamento della responsabilità del responsabile civile in solido con la
[...]
. In tal senso si leggono le conclusioni di cui all'atto di citazione “condannare in solido tra CP_1
loro, ex art. 141 e/o 142 ter D.Lgs. 209 del 2005 e successive modifiche e/o integrazioni, la
[...]
, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Controparte_1 unitamente a ”. La domanda è chiara sul punto. CP_2
L'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda, proposta dalla convenuta , deve CP_1 essere rigettata e l'azione ammessa ex art. 144 Cod. Ass.
Nel merito.
Parte attrice, nel descrivere la dinamica del sinistro ha sostenuto che il minore Persona_1
veniva investito mentre saliva a bordo dell'autocarro e che lo stesso era colpito a causa di un
[...]
movimento improvviso del mezzo, che lo faceva rovinare al suolo. Il sinistro si verificava per esclusivo fatto e colpa di , il quale aveva rilasciato la frizione facendo sobbalzare l'autocarro. Persona_2
Dinamica puntualmente contestata da . CP_1
Questo Tribunale ritiene che la dinamica descritta da parte attrice non sia sufficientemente provata e non soddisfi “il criterio del più probabile che non”.
Questi gli elementi considerati.
1. Nell'immediatezza del fatto il minore si era recato, accompagnato dal padre Persona_2
(conducente che avrebbe fatto sobbalzare il veicolo), presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Lanusei.
pagina 3 di 5 Al medico veniva riferito che “mentre si trovava seduto sul furgone del padre, sarebbe caduto accidentalmente (rif. altezza circa 1.5 m)”: è testuale il riferimento alla presenza del bambino sul furgone, seduto, e alla caduta accidentale dal sedile del furgone verso l'esterno, diversamente non si spiegherebbe il richiamo a 1,5 mt di altezza (riferito alla caduta).
Nell'atto di citazione si è fatto riferimento alla caduta “mentre” il bambino saliva sul furgone.
Non è dato capire perché il minore avrebbe dovuto al Pronto Soccorso, nell'immediatezza dei fatti, riferire una dinamica diversa da quanto effettivamente accaduto.
Le dichiarazioni rese al medico assumono particolare rilevanza considerato il valore probatorio che assiste il verbale del Pronto Soccorso, che ha valore di pubblica fede fino a querela di falso, mai proposta in causa. Inoltre, particolare rilevanza assume la presenza del padre al PS – quale accompagnatore del bambino – che ben avrebbe potuto chiarire la diversa dinamica, se ve ne fosse stato bisogno.
Nel verbale non si fa riferimento al sobbalzo in avanti dell'autocarro, ad alcun colpo o investimento;
solo alla caduta del minore dal sedile del mezzo, a riprova che lo stesso era già salito. La caduta è stata
“accidentale” e, quindi, non provocata dal fatto di terzo.
Per quanto sopra, la ricostruzione della dinamica operata nell'atto di citazione è in palese contrasto con quanto riportato nel verbale di Pronto Soccorso.
2. Anche a voler ipotizzare che abbia improvvisamente rilasciato la frizione, facendo Persona_2 sobbalzare in avanti l'autocarro, non si comprende come a seguito di tale movimento il furgone avrebbe potuto colpire il ragazzino e farlo cadere.
Ancora, non è dato comprendere come si sarebbe verificata la caduta da 1,5 mt se il ragazzo stava ancora salendo.
La ricostruzione non collide ancora una volta con quanto dichiarato al PS nell'immediatezza del fatto.
3.. Nel corso del giudizio sono stati sentiti due testimoni di parte attrice, e Testimone_1 Tes_2
(udienza del 27 ottobre 2023). Dalla data del sinistro - durato verosimilmente pochi attimi -
[...]
erano passati 4 anni. ha riferito: “è vero ho visto il bambino che saliva sul camion, un piede era già dentro, quando ho Pt_1 visto la macchina fare un sobbalzo e il bambino cadere” e ha precisato: “il bambino era in fase di salita, non era seduto e non posso rispondere su dove fosse l'altro piede”.
La dichiarazione del teste risulta essere in palese contrasto con quanto riferito al Pronto Soccorso: se il bambino aveva un piede dentro il furgone non è possibile che sia caduto dall'altezza di 1,5 mt.
Singolare poi che il testimone, a distanza di 4 anni, ricordasse dove si trovava un piede (già dentro il furgone) ma non l'altro.
pagina 4 di 5 dà una versione ancora una volta in contrasto con quanto dichiarato dal minore – Testimone_2
alla presenza del padre – al Pronto Soccorso.
Questo Tribunale ritiene inverosimile che a distanza di 4 anni i testi siano in grado di riferire esattamente su dove si trovasse il piede del bambino.
Le dichiarazioni dei testi si pongono in contrasto con la dinamica riferita al Pronto Soccorso: questo
Tribunale ritiene di dare prevalenza probatoria al verbale di Pronto Soccorso, non solo per la pubblica fede che riveste, ma perché contenete dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza dei fatti dal soggetto leso alla presenza del padre, che era il conducente del mezzo.
Per quanto sopra, si ritiene la dinamica dei fatti proposta da parte attrice non sufficientemente provata e la domanda è rigettata.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento per i giudizi di cognizione, dello scaglione di valore tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 con applicazione dei valori tariffari medi per tutte le fasi del giudizio.
***
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:
1. rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da quale esercente la potestà Parte_1
genitoriale sul figlio minore;
Persona_1
2. condanna a rifondere alla le spese Parte_1 Controparte_1
del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3. nulla sulle spese nei confronti di non costituito in giudizio. CP_2
Lanusei, 26 febbraio 2025.
Il Giudice dott.ssa Giada Rutili
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO TALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Giada Rutili, ha pronunciato e ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 26 febbraio 2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 71 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da:
(c.f. ), quale esercente la potestà genitoriale sul minore Parte_1 C.F._1
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Elini, presso lo Persona_1 C.F._2 studio e la persona dell'avv. Marcello Murino, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione, attrice contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lanusei, presso lo studio dell'avv. Siro
Anedda, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Antonio Sanna in forza di procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta
e contro
, CP_2
convenuto-contumace
Oggetto: responsabilità extracontrattuale-risarcimento danni da sinistro stradale.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione ha convenuto in giudizio la società e Parte_1 Controparte_1 pagina 1 di 5 per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal figlio minore , CP_2 Persona_1
derivati da sinistro stradale.
L'attrice ha dedotto che in data 21 giugno 2019, nell'abitato di Ilbono, suo figlio Persona_1
veniva investito dall'autocarro Fiat 40 (Tg. NU168409), di proprietà di e
[...] CP_2 condotto nell'occasione dal padre di . Per_1 Persona_2
Si legge nell'atto di citazione che , mentre saliva a bordo del mezzo, “veniva Persona_1 colpito da un movimento improvviso dell'autocarro”, “il sinistro si verificava per esclusivo fatto e colpa del sig. il quale, per imprudenza, negligenza e/o distrazione, rilasciava la frizione Persona_2 facendo sobbalzare l'autocarro”.
In assenza di riscontro della Compagnia assicurativa alle richieste di risarcimento, , quale Parte_1
esercente la potestà genitoriale sul figlio minore, ha promosso il presente giudizio al fine di ottenere la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno sopportato dal minore.
si è costituita in giudizio e in via preliminare, ha Controparte_1 rilevato l'inammissibilità dell'azione ai sensi dell'art 141 e 142 ter del D.lgs. 209/2015.
Nel merito ha contestato:
- l'assenza di prova riguardo al verificarsi del sinistro secondo le modalità descritte da parte attrice;
- la riconducibilità delle lesioni all'evento denunciato;
- il quantum della pretesa.
regolarmente citato non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_2
La causa è stata istruita mediante prova documentale e per testi.
***
La domanda deve essere rigettata nei termini che seguono.
Sull'inammissibilità della domanda.
La società (d'ora in poi ) ha preliminarmente rilevato Controparte_1 CP_1
l'inammissibilità dell'azione ai sensi dell'art 141 e/o 142 ter del D.lgs. 209/2015; disposizioni richiamate dall'attore in fase di conclusioni.
Secondo la tesi di , l'art. 141 Cod. Ass. non troverebbe applicazione nelle ipotesi di sinistri CP_1 verificatisi “senza il coinvolgimento di ulteriori veicoli rispetto a quello del vettore”. Stessa considerazione per l'art. 142 ter, atteso che il sinistro avrebbe interessato il minore mentre “stava salendo sul mezzo” per cui non poteva essere qualificato come utente della strada (pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati).
Parte attrice ha ritenuto che l'azione diretta fosse, comunque, ammissibile ex art. 144, co. 1 Cod. Ass. secondo cui “Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i pagina 2 di 5 quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione”.
Ha richiamato il potere del Giudice, in applicazione del principio "jura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., di riqualificare giuridicamente il fatto e i rapporti dedotti in lite: il giudicante può individuare le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie, ponendo a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti.
La difesa di parte attrice è fondata.
Vero è che la domanda non può essere ricondotta nell'ambito dello schema dell'art. 141 Cod. Ass. in quanto ai fini della sua applicabilità è necessario che il sinistro si sia verificato almeno tra due veicoli
(Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza n. 35318/2022) e neppure può essere riportata nell'operatività dell'art. 142 ter Cod. Ass. in quanto, per la dinamica descritta, il minore non potrebbe qualificarsi come utente della strada.
Tuttavia, la fattispecie può essere sussunta sotto il disposto dell'art. 144 Cod. Ass. avendo parte attrice concluso per l'accertamento della responsabilità del responsabile civile in solido con la
[...]
. In tal senso si leggono le conclusioni di cui all'atto di citazione “condannare in solido tra CP_1
loro, ex art. 141 e/o 142 ter D.Lgs. 209 del 2005 e successive modifiche e/o integrazioni, la
[...]
, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Controparte_1 unitamente a ”. La domanda è chiara sul punto. CP_2
L'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda, proposta dalla convenuta , deve CP_1 essere rigettata e l'azione ammessa ex art. 144 Cod. Ass.
Nel merito.
Parte attrice, nel descrivere la dinamica del sinistro ha sostenuto che il minore Persona_1
veniva investito mentre saliva a bordo dell'autocarro e che lo stesso era colpito a causa di un
[...]
movimento improvviso del mezzo, che lo faceva rovinare al suolo. Il sinistro si verificava per esclusivo fatto e colpa di , il quale aveva rilasciato la frizione facendo sobbalzare l'autocarro. Persona_2
Dinamica puntualmente contestata da . CP_1
Questo Tribunale ritiene che la dinamica descritta da parte attrice non sia sufficientemente provata e non soddisfi “il criterio del più probabile che non”.
Questi gli elementi considerati.
1. Nell'immediatezza del fatto il minore si era recato, accompagnato dal padre Persona_2
(conducente che avrebbe fatto sobbalzare il veicolo), presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Lanusei.
pagina 3 di 5 Al medico veniva riferito che “mentre si trovava seduto sul furgone del padre, sarebbe caduto accidentalmente (rif. altezza circa 1.5 m)”: è testuale il riferimento alla presenza del bambino sul furgone, seduto, e alla caduta accidentale dal sedile del furgone verso l'esterno, diversamente non si spiegherebbe il richiamo a 1,5 mt di altezza (riferito alla caduta).
Nell'atto di citazione si è fatto riferimento alla caduta “mentre” il bambino saliva sul furgone.
Non è dato capire perché il minore avrebbe dovuto al Pronto Soccorso, nell'immediatezza dei fatti, riferire una dinamica diversa da quanto effettivamente accaduto.
Le dichiarazioni rese al medico assumono particolare rilevanza considerato il valore probatorio che assiste il verbale del Pronto Soccorso, che ha valore di pubblica fede fino a querela di falso, mai proposta in causa. Inoltre, particolare rilevanza assume la presenza del padre al PS – quale accompagnatore del bambino – che ben avrebbe potuto chiarire la diversa dinamica, se ve ne fosse stato bisogno.
Nel verbale non si fa riferimento al sobbalzo in avanti dell'autocarro, ad alcun colpo o investimento;
solo alla caduta del minore dal sedile del mezzo, a riprova che lo stesso era già salito. La caduta è stata
“accidentale” e, quindi, non provocata dal fatto di terzo.
Per quanto sopra, la ricostruzione della dinamica operata nell'atto di citazione è in palese contrasto con quanto riportato nel verbale di Pronto Soccorso.
2. Anche a voler ipotizzare che abbia improvvisamente rilasciato la frizione, facendo Persona_2 sobbalzare in avanti l'autocarro, non si comprende come a seguito di tale movimento il furgone avrebbe potuto colpire il ragazzino e farlo cadere.
Ancora, non è dato comprendere come si sarebbe verificata la caduta da 1,5 mt se il ragazzo stava ancora salendo.
La ricostruzione non collide ancora una volta con quanto dichiarato al PS nell'immediatezza del fatto.
3.. Nel corso del giudizio sono stati sentiti due testimoni di parte attrice, e Testimone_1 Tes_2
(udienza del 27 ottobre 2023). Dalla data del sinistro - durato verosimilmente pochi attimi -
[...]
erano passati 4 anni. ha riferito: “è vero ho visto il bambino che saliva sul camion, un piede era già dentro, quando ho Pt_1 visto la macchina fare un sobbalzo e il bambino cadere” e ha precisato: “il bambino era in fase di salita, non era seduto e non posso rispondere su dove fosse l'altro piede”.
La dichiarazione del teste risulta essere in palese contrasto con quanto riferito al Pronto Soccorso: se il bambino aveva un piede dentro il furgone non è possibile che sia caduto dall'altezza di 1,5 mt.
Singolare poi che il testimone, a distanza di 4 anni, ricordasse dove si trovava un piede (già dentro il furgone) ma non l'altro.
pagina 4 di 5 dà una versione ancora una volta in contrasto con quanto dichiarato dal minore – Testimone_2
alla presenza del padre – al Pronto Soccorso.
Questo Tribunale ritiene inverosimile che a distanza di 4 anni i testi siano in grado di riferire esattamente su dove si trovasse il piede del bambino.
Le dichiarazioni dei testi si pongono in contrasto con la dinamica riferita al Pronto Soccorso: questo
Tribunale ritiene di dare prevalenza probatoria al verbale di Pronto Soccorso, non solo per la pubblica fede che riveste, ma perché contenete dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza dei fatti dal soggetto leso alla presenza del padre, che era il conducente del mezzo.
Per quanto sopra, si ritiene la dinamica dei fatti proposta da parte attrice non sufficientemente provata e la domanda è rigettata.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento per i giudizi di cognizione, dello scaglione di valore tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 con applicazione dei valori tariffari medi per tutte le fasi del giudizio.
***
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:
1. rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da quale esercente la potestà Parte_1
genitoriale sul figlio minore;
Persona_1
2. condanna a rifondere alla le spese Parte_1 Controparte_1
del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3. nulla sulle spese nei confronti di non costituito in giudizio. CP_2
Lanusei, 26 febbraio 2025.
Il Giudice dott.ssa Giada Rutili
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