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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/10/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2820/2024
Udienza del 23/10/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2820/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Parentela
- RICORRENTE / OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE / OPPOSTO -
avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione.
Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 2820/2024
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 07/11/2024, , nella sua Parte_1 qualità di titolare della omonima ditta individuale, ha convenuto in giudizio l' al fine di impugnare l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI-000494654 relativa CP_1 ad atto di accertamento n. .2200.08/11/2021.0276370 del 08/11/2021 CP_1 riferito all'anno 2018, emessa dall' di Catanzaro (Protocollo n.: CP_1
.2200.01/10/2024.0268046) e notificatale in data 10/10/2024. CP_1
1.1. Con la suddetta ordinanza-ingiunzione era stato ordinato alla ricorrente il pagamento della somma di € 16.562,50 a titolo di sanzioni amministrative irrogate per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali [Art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023,
n. 85] dovute per l'anno 2018.
1.2. A supporto dell'opposizione la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1) la prescrizione del diritto dell'Ente impositore;
2) la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per omessa notifica del verbale di accertamento;
3) l'intervenuta decadenza ex art. 14 della legge n. 689/1981.
1.3. La ricorrente ha quindi concluso, in via principale, per l'annullamento, la revoca e, comunque, la declaratoria di inefficacia dell'ordinanza- ingiunzione opposta e, in via subordinata, per la riduzione dell'importo della sanzione al minimo edittale stabilito dalla legge.
2. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia, CP_1
“rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa riunione del presente giudizio a quelli di RG 2810/2024, 2840/2024, 2841/2024, respingere il ricorso avverso in quanto inammissibile e/o improponibile, nonché infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni in epigrafe, con
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conseguente conferma e dichiarazione di esecutorietà dell'ordinanza opposta”.
3. Il ricorso deve essere accolto risultando fondato, in via assorbente, il motivo sub 3 ivi formulato, nel quale si deduce la decadenza dal potere sanzionatorio per violazione del termine di giorni 90 (fissato dall'art. 14 della legge n. 689/1981), tenuto conto che il dies a quo per il suo esercizio può essere individuato e fatto coincidere con l'epoca della scadenza dei contributi omessi e che si tratta, pertanto, di violazioni facilmente rilevabili dall'
[...]
, che non implicano particolari aggravi istruttori. CP_2
4. Come è noto, l'art. 14, comma 2, della legge n. 689/1981 stabilisce che
«se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni …».
4.1. Tale termine è stato costantemente interpretato dalla Suprema Corte come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria
(ex multis: Cass. n. 9456 del 2004 e, da ultimo, Cass. n. 4345 del 2024).
4.2. In tema di illeciti depenalizzati, la Suprema Corte ha infine ribadito che «il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8 del 2016,
l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa CP_1 concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo,
è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. nr. 8 del 2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto,
l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna CP_1 attività istruttoria» (Cass. n. 8075/2025).
4.3. La Suprema Corte ha, poi, più volte chiarito che «in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito, in relazione alla quale
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collocare il dies a quo del termine per la notifica degli estremi della violazione, non può coincidere con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità, nella fattispecie, delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione;
compete, poi, al giudice di merito - cui è consentito di esaminare tutti gli atti relativi all'accertamento e di richiedere che l'autorità specifichi quali accertamenti, indispensabili ai fini delle indagini sopra indicate, abbia eseguito e quale ne sia stata la durata - determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, in modo da individuare il dies a quo di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità, comunque, che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo;
il relativo giudizio, conseguendo a un apprezzamento di fatto, è sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione» (Cass. n.
2363/2005).
5. Nel caso di specie (che verte in tema di illecito amministrativo commesso dopo la depenalizzazione parziale), l' ha documentato che CP_1
l'accertamento della violazione (doc. n. 2 allegato alla memoria di costituzione) relativo all'omesso versamento dei contributi per l'anno 2018
(da 12/2017 a 11/2018) è stato notificato (“consegnato”) alla ricorrente in data 07/12/2021 (si veda la stampa “centralizzata di postalizzazione” - doc.
n.
2.1 allegato alla memoria difensiva).
Occorre, dunque, verificare se tale atto possa ritenersi tempestivo e rispettoso del termine decadenziale di 90 giorni fissato dalla legge (art. 14 cit.).
Orbene, la violazione degli omessi versamenti dei contributi per l'anno
2018 riguarda i mesi di dicembre 2017 (12/2017) e tutti i mesi del 2018 fino
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a novembre (11/2018), con la sola esclusione di giugno 2018 (06/2018, che infatti non figura nel “Prospetto inadempienze ”), come si evince CP_3 dallo stesso avviso di accertamento (doc. n. 2 allegato alla memoria di costituzione, pag. 4 del PDF).
Dall'avviso di accertamento stesso si evince, poi, che le contribuzioni omesse erano state ricavate dalle comunicazioni obbligatorie dei dati retributivi effettuate mensilmente dal datore di lavoro (c.d. flusso
). CP_3
Nell'avviso di accertamento nulla si riferisce, poi, in ordine a eventuali ritardi nella presentazione delle denunce contributive nonché in ordine a eventuali atti istruttori compiuti, sicché si deve desumere che le denunce siano state effettuate tempestivamente dalla datrice di lavoro, ovvero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.
Così, la denuncia relativa al mese di novembre 2018 (11/2018), ovvero quella più recente, si deve ritenere sia stata effettuata (tempestivamente) entro il mese di dicembre 2018.
Lo stesso ha, d'altronde, specificato, nel medesimo avviso di CP_1 accertamento (recante il protocollo .2200.08/11/2021.0276370 - doc. CP_1
n. 2 allegato alla memoria difensiva di costituzione), che la violazione era emersa “da una verifica nei nostri archivi”, ammettendo così che i dati erano già in suo possesso (essendo pacificamente ricavabili dai flussi mensili
Uniemens), sicché l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria (per casi analoghi, si vedano Cass. n. 8075/2025 cit. e n.
7641/2025).
5.1. Tenuto conto, quindi, della data di comunicazione del flusso Uniemens del mese di novembre 2018 (eseguito a dicembre 2018) e del fatto che i contributi si sarebbero dovuti versare entro il 16 dicembre 2018, sono decorsi quasi tre anni fino al momento della notificazione dell'accertamento della violazione (eseguita in data 07/12/2021), termine manifestamente (di gran lunga) superiore ai 90 giorni fissati dalla legge ove si consideri - come già sopra rilevato - che l' non aveva necessità di svolgere alcuna attività CP_1 istruttoria, essendo in possesso (sin dal mese di dicembre 2018) di tutti i dati
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necessari per un rapido e tempestivo accertamento della violazione (ovvero l'omesso versamento dei contributi).
6. L'ordinanza-ingiunzione opposta deve essere, in conclusione, annullata, essendo l' decaduto dal potere sanzionatorio in ragione della violazione CP_1 del termine di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 689/1981.
6.1. È appena il caso di osservare che la natura del motivo di annullamento
(la decadenza dal potere sanzionatorio, che deve essere valutata distintamente per ogni singola annualità) renderebbe, poi, eccessivamente gravosa la riunione delle cause invocata dall' e comporterebbe un CP_1 notevole ritardo nella definizione della presente controversia (già di pronta, agevole e immediata soluzione).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione
n. OI-000494654 (Protocollo n.: .2200.01/10/2024.0268046) CP_1 relativa ad atto di accertamento n. .2200.08/11/2021.0276370 CP_1 del 08/11/2021 riferito all'anno 2018, emessa dall' a carico CP_1 della ricorrente Parte_1
- condanna l al pagamento delle spese di lite che si liquidano CP_1 nella somma di € 3.500,00 per soli compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Rita Parentela.
Così deciso in Catanzaro, in data 23 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 23/10/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2820/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Parentela
- RICORRENTE / OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE / OPPOSTO -
avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione.
Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 2820/2024
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 07/11/2024, , nella sua Parte_1 qualità di titolare della omonima ditta individuale, ha convenuto in giudizio l' al fine di impugnare l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI-000494654 relativa CP_1 ad atto di accertamento n. .2200.08/11/2021.0276370 del 08/11/2021 CP_1 riferito all'anno 2018, emessa dall' di Catanzaro (Protocollo n.: CP_1
.2200.01/10/2024.0268046) e notificatale in data 10/10/2024. CP_1
1.1. Con la suddetta ordinanza-ingiunzione era stato ordinato alla ricorrente il pagamento della somma di € 16.562,50 a titolo di sanzioni amministrative irrogate per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali [Art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023,
n. 85] dovute per l'anno 2018.
1.2. A supporto dell'opposizione la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1) la prescrizione del diritto dell'Ente impositore;
2) la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per omessa notifica del verbale di accertamento;
3) l'intervenuta decadenza ex art. 14 della legge n. 689/1981.
1.3. La ricorrente ha quindi concluso, in via principale, per l'annullamento, la revoca e, comunque, la declaratoria di inefficacia dell'ordinanza- ingiunzione opposta e, in via subordinata, per la riduzione dell'importo della sanzione al minimo edittale stabilito dalla legge.
2. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia, CP_1
“rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa riunione del presente giudizio a quelli di RG 2810/2024, 2840/2024, 2841/2024, respingere il ricorso avverso in quanto inammissibile e/o improponibile, nonché infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni in epigrafe, con
Pagina 2 di 6 R.G. LAV. N. 2820/2024
conseguente conferma e dichiarazione di esecutorietà dell'ordinanza opposta”.
3. Il ricorso deve essere accolto risultando fondato, in via assorbente, il motivo sub 3 ivi formulato, nel quale si deduce la decadenza dal potere sanzionatorio per violazione del termine di giorni 90 (fissato dall'art. 14 della legge n. 689/1981), tenuto conto che il dies a quo per il suo esercizio può essere individuato e fatto coincidere con l'epoca della scadenza dei contributi omessi e che si tratta, pertanto, di violazioni facilmente rilevabili dall'
[...]
, che non implicano particolari aggravi istruttori. CP_2
4. Come è noto, l'art. 14, comma 2, della legge n. 689/1981 stabilisce che
«se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni …».
4.1. Tale termine è stato costantemente interpretato dalla Suprema Corte come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria
(ex multis: Cass. n. 9456 del 2004 e, da ultimo, Cass. n. 4345 del 2024).
4.2. In tema di illeciti depenalizzati, la Suprema Corte ha infine ribadito che «il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8 del 2016,
l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa CP_1 concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo,
è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. nr. 8 del 2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto,
l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna CP_1 attività istruttoria» (Cass. n. 8075/2025).
4.3. La Suprema Corte ha, poi, più volte chiarito che «in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito, in relazione alla quale
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collocare il dies a quo del termine per la notifica degli estremi della violazione, non può coincidere con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità, nella fattispecie, delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione;
compete, poi, al giudice di merito - cui è consentito di esaminare tutti gli atti relativi all'accertamento e di richiedere che l'autorità specifichi quali accertamenti, indispensabili ai fini delle indagini sopra indicate, abbia eseguito e quale ne sia stata la durata - determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, in modo da individuare il dies a quo di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità, comunque, che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo;
il relativo giudizio, conseguendo a un apprezzamento di fatto, è sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione» (Cass. n.
2363/2005).
5. Nel caso di specie (che verte in tema di illecito amministrativo commesso dopo la depenalizzazione parziale), l' ha documentato che CP_1
l'accertamento della violazione (doc. n. 2 allegato alla memoria di costituzione) relativo all'omesso versamento dei contributi per l'anno 2018
(da 12/2017 a 11/2018) è stato notificato (“consegnato”) alla ricorrente in data 07/12/2021 (si veda la stampa “centralizzata di postalizzazione” - doc.
n.
2.1 allegato alla memoria difensiva).
Occorre, dunque, verificare se tale atto possa ritenersi tempestivo e rispettoso del termine decadenziale di 90 giorni fissato dalla legge (art. 14 cit.).
Orbene, la violazione degli omessi versamenti dei contributi per l'anno
2018 riguarda i mesi di dicembre 2017 (12/2017) e tutti i mesi del 2018 fino
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a novembre (11/2018), con la sola esclusione di giugno 2018 (06/2018, che infatti non figura nel “Prospetto inadempienze ”), come si evince CP_3 dallo stesso avviso di accertamento (doc. n. 2 allegato alla memoria di costituzione, pag. 4 del PDF).
Dall'avviso di accertamento stesso si evince, poi, che le contribuzioni omesse erano state ricavate dalle comunicazioni obbligatorie dei dati retributivi effettuate mensilmente dal datore di lavoro (c.d. flusso
). CP_3
Nell'avviso di accertamento nulla si riferisce, poi, in ordine a eventuali ritardi nella presentazione delle denunce contributive nonché in ordine a eventuali atti istruttori compiuti, sicché si deve desumere che le denunce siano state effettuate tempestivamente dalla datrice di lavoro, ovvero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.
Così, la denuncia relativa al mese di novembre 2018 (11/2018), ovvero quella più recente, si deve ritenere sia stata effettuata (tempestivamente) entro il mese di dicembre 2018.
Lo stesso ha, d'altronde, specificato, nel medesimo avviso di CP_1 accertamento (recante il protocollo .2200.08/11/2021.0276370 - doc. CP_1
n. 2 allegato alla memoria difensiva di costituzione), che la violazione era emersa “da una verifica nei nostri archivi”, ammettendo così che i dati erano già in suo possesso (essendo pacificamente ricavabili dai flussi mensili
Uniemens), sicché l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria (per casi analoghi, si vedano Cass. n. 8075/2025 cit. e n.
7641/2025).
5.1. Tenuto conto, quindi, della data di comunicazione del flusso Uniemens del mese di novembre 2018 (eseguito a dicembre 2018) e del fatto che i contributi si sarebbero dovuti versare entro il 16 dicembre 2018, sono decorsi quasi tre anni fino al momento della notificazione dell'accertamento della violazione (eseguita in data 07/12/2021), termine manifestamente (di gran lunga) superiore ai 90 giorni fissati dalla legge ove si consideri - come già sopra rilevato - che l' non aveva necessità di svolgere alcuna attività CP_1 istruttoria, essendo in possesso (sin dal mese di dicembre 2018) di tutti i dati
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necessari per un rapido e tempestivo accertamento della violazione (ovvero l'omesso versamento dei contributi).
6. L'ordinanza-ingiunzione opposta deve essere, in conclusione, annullata, essendo l' decaduto dal potere sanzionatorio in ragione della violazione CP_1 del termine di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 689/1981.
6.1. È appena il caso di osservare che la natura del motivo di annullamento
(la decadenza dal potere sanzionatorio, che deve essere valutata distintamente per ogni singola annualità) renderebbe, poi, eccessivamente gravosa la riunione delle cause invocata dall' e comporterebbe un CP_1 notevole ritardo nella definizione della presente controversia (già di pronta, agevole e immediata soluzione).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione
n. OI-000494654 (Protocollo n.: .2200.01/10/2024.0268046) CP_1 relativa ad atto di accertamento n. .2200.08/11/2021.0276370 CP_1 del 08/11/2021 riferito all'anno 2018, emessa dall' a carico CP_1 della ricorrente Parte_1
- condanna l al pagamento delle spese di lite che si liquidano CP_1 nella somma di € 3.500,00 per soli compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Rita Parentela.
Così deciso in Catanzaro, in data 23 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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