TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/12/2025, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 18.12.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato il 22.12.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2264 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
1. nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
callenti snc., elettivamente domiciliato in Cagliari, via Logudoro n. 35, presso lo
Studio dell'Avv. Valeria ZE, dell'Avv. Guido PRUNEDDU e dell'Avv.
DI ZE, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_2
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
pagina 1 Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela CABIDDU, in forza di procura generale, rogito Notaio del 05.04.2016; Per_1
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“1) Dichiari tenuto l' a liquidare in favore dell'attore l'indennizzo per le CP_3
denunciate malattie professionali nella misura corrispondente al danno biologico
che risulterà in corso di causa, con la decorrenza che verrà accertata in corso di
causa.
2) Condanni l' al pagamento degli importi dovuti e scaduti con gli interessi CP_3
legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, dal 121° giorno dopo
la domanda o da quell'altra decorrenza che risulterà in corso di causa.
3) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dei difensori
antistatari”.
Nell'interesse del resistente:
“Piaccia all'adito Tribunale, contrariis reiectis, rigettare la domanda poichè
infondata.
Con vittoria di spese e competenze”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei confronti CP_1
dell' Controparte_2
, al fine di domandare la condanna al pagamento di un
[...]
indennizzo per malattia professionale.
pagina 2 In particolare, egli ha esposto:
− di ha lavorato come operaio alle dipendenze di diverse società e come artigiano edile, esposto, di media per circa 4 ore al giorno, alla movimentazione manuale di pesanti carichi, quali sacchi di cemento del peso di 25 kg, mattoni,
blocchetti, confezioni di pianelle, puntelli in ferro da 25/30 kg per il sostegno dei solai, putrelle, posa in opera dei travetti di cemento del peso variabile tra i 30 e 60
kg a seconda della lunghezza, elementi di ponteggio del peso di 20/40 kg, pannelli del peso di 30 kg, puntelli del peso di 20 kg e travi in ferro cd. Trieste del peso di
25/30 kg, travi di legno, rotoli di guaina impermeabilizzante e trasporto di cemento e sabbia con la carriola carica per un peso di 50/60 kg con sovraccarico della colonna;
− di avere utilizzato, di media per circa 3-4 ore al giorno, strumenti vibranti che trasmettono vibrazioni al sistema mano braccio e all'intero corpo quali martello pneumatico, trapano a percussione e perforatore, mola smeriglio,
compattatore e vibratore per il cemento, in base alle esigenze aziendali;
− di utilizzare, di media per un'ora al giorno, la carrucola, che provvede ad azionare a mano, mediante la forza delle braccia e delle spalle, per il trasporto in quota dei materiali da costruzione sui vari livelli dei ponteggi;
− di essere impegnato, in base alle esigenze aziendali, nella posa in opera dei massetti e dei pavimenti, e nella realizzazione dei tetti e della rigonatura (che consiste nel passare, dopo il getto del calcestruzzo, una riga sopra il cemento appena gettato per renderlo piano), per eseguire i quali deve stare prolungatamente inginocchiato, con la schiena e il collo piegati in avanti per intere giornate di lavoro, a seconda della lavorazione e della superficie da trattare;
pagina 3 − di salire e scendere ripetutamente attraverso le scale a pioli dei ponteggi per raggiungere i vari livelli della struttura, trasportando manualmente vari materiali quali, sacchi di intonaco e barattoli di vernice, e durante l'armatura dei solai, di essere solito utilizzare una scala alta 3 metri, con le ginocchia parzialmente flesse durante il montaggio della carpenteria e la legatura dei ferri;
− di avere sempre utilizzato le scarpe antinfortunistiche e di essere stato esposto per l'intero orario di lavoro al rumore generato dagli strumenti di lavoro utilizzati da lui direttamente o dai colleghi di lavoro, ovvero dalla betoniera con motore a scoppio, sempre in funzione durante le diverse fasi di lavorazione;
− di avere, nell'esercizio delle proprie mansioni, contratto lesioni alla colonna, alle ginocchia, alle spalle, uno sperone osso calcaneare e un'ipoacusia da rumore di origine professionale per cui il 23.09.2021 e 20.12.2022 aveva presentato domande di indennizzo all' ma che domande e opposizioni CP_3
non erano state accolte.
2. La causa è stata istruita con prova per testi, consulenza tecnica e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
3. La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito indicati.
L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte del ricorrente delle lavorazioni menzionate nel ricorso introduttivo: si veda la deposizione del teste e del teste Testimone_1 Testimone_2
colleghi di lavoro del ricorrente, sentiti nell'udienza del 09.04.2024, i quali hanno dichiarato che aveva svolto le mansioni dedotte nei capi di Parte_1
prova, secondo le modalità specificamente indicate.
Tenendo conto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, dell'esito della prova orale e delle produzioni documentali, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio
pagina 4 al fine di accertare e valutare il danno biologico e l'incidenza sulla capacità
lavorativa in conseguenza dell'asserita malattia professionale.
Il Consulente dell'Ufficio, con relazione depositata il 03.11.2025, ha ritenuto che
“Sulla base della certificazione in atti ed armonicamente con quanto rilevato in
occasione dell'attuale accertamento medico-legale è affetto da spina CP_1
calcaneare monolaterale e patologia degenerativa bilaterale del ginocchio per
cui non può essere affermata la natura professionale e da ipoacusia
neurosensoriale, tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori e discopatia
lombare multilivello per le quali deve essere affermata la natura professionale in
rapporto alla sussistenza dell'esposizione a rischi specifici non occasionali
correlati al sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del tronco e di una
curva audiometrica compatibile con l'esposizione a rumore otolesivo.
Sulla base dei barèmes medico-legali di riferimento è possibile affermare che le
attuali condizioni in capo al SALIS siano valutabili in termini di danno biologico
nel modo seguente: 7% (sette per cento) per tendinopatia bilaterale della cuffia
dei rotatori sn>dx (con riferimento e le dovute proporzioni rispetto alle voci 224-
Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi: 3
e 227-Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili
strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione
funzionale: fino a 4); 8% (otto per cento) per discopatie lombari L3-L4 e L4-L5
associate a radicolopatia L4-L5 bilaterale e L5-S1 destra in spondilodiscoartrosi
(con riferimento e le dovute proporzioni rispetto alla voce tabellare 213-Ernia
discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti); 3,5% per
ipoacusia percettiva neurosensoriale sn>dx (secondo tabella ). CP_4
pagina 5 Le suddette percentuali computate insieme portano ad una valutazione
complessiva del danno biologico nella misura del 18% (diciotto per cento)”.
Le conclusioni del C.T.U. devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Pertanto, può indicarsi un danno biologico complessivo del 18% con decorrenza del 15% (danno complessivo: 7% per tendinopatia bilaterale della cuffia;
8% per discopatie lombari L3-L4 e L4-L5, entrambe con decorrenza dal 23.09.2021) e del
18% dal 22.12.2022 (tenuto conto del 3,5% per ipoacusia percettiva neurosensoriale).
Le conclusioni del C.T.U. devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce delle osservazioni formulate del Consulente
tecnico di parte a cui il Consulente dell'ufficio ha puntualmente replicato nei seguenti termini “Lette attentamente le contestazioni si ritiene di dover rispondere
alle stesse nel modo che segue.
Con riferimento alla spina calcaneare si ricorda che la stessa è un'entesopatia
degenerativa caratterizzata dalla formazione di un osteofita all'inserzione
dell'aponeurosi RE (forma inferiore) o del tendine di HI (forma
posteriore). È una condizione comune nella popolazione generale, spesso
asintomatica, con eziologia multifattoriale: degenerativa, posturale, metabolica,
o correlata a microtraumatismi non specifici. Nel caso degli artigiani edili il
lavoro comporta sì stazione eretta prolungata, ma non un impatto diretto o
ripetuto localizzato al tallone (come potrebbe avvenire, ad esempio, per un atleta
o un operaio che esegue salti o impatti frequenti). Con riferimento al caso
specifico è importante sottolineare che la presenza monolaterale suggerisce cause
pagina 6 biomeccaniche individuali, non professionali riferibili ad alterazioni
dell'appoggio RE e sovrappeso.
Con riferimento al mancato riconoscimento della gonartrosi ricordiamo che
trattasi di patologia degenerativa, multifattoriale, legata soprattutto a: età e
processi degenerativi fisiologici, predisposizione individuale, obesità e
sovrappeso, alterazioni posturali o assi articolari (varo/valgo), pregresse lesioni
traumatiche del ginocchio. Può essere valutata come non tabellata solo se vi sia
una dimostrata esposizione a rischio specifico, diretto e continuo (ad es. lavori in
posizione inginocchiata o accovacciata prolungata per molti anni). Tuttavia, per
la generalità dei muratori, la postura di lavoro è variabile (in piedi, piegata, in
movimento), e non assimilabile a quella di categorie professionali con carichi
articolari mirati (es. piastrellisti, pavimentisti, minatori).
Il lavoro del muratore comporta infatti attività prevalentemente in stazione eretta,
movimentazione di carichi con alternanza di flessioni e movimenti articolari,
occasionale inginocchiamento, ma non prolungato o sistematico, esposizione a
sollecitazioni meccaniche diffuse e non selettive sul ginocchio. Questi elementi
non configurano un rischio diretto e specifico per l'insorgenza di gonartrosi.
L'attività in questione, pur comportando sollecitazioni meccaniche generiche, non
determina microtraumatismi articolari localizzati o posture prolungate in
flessione forzata tali da configurare un rischio professionale qualificato.
Pertanto, la decisione di non riconoscere l'origine professionale appare congrua
e conforme ai criteri medico-legali e tabellari attualmente vigenti in quanto la
bilateralità del quadro clinico e l'età del soggetto depongono per una genesi
degenerativa, in assenza di elementi oggettivi idonei a dimostrare un nesso
causale con l'attività lavorativa.
pagina 7 Infine, per quanto concerne la quantificazione della patologia di spalla si rileva
anzitutto che la richiesta di riconoscimento riguarda esclusivamente la
tendinopatia come da certificato mod. 5 SS bis del dott. del 23 Per_2
settembre 2021. Ai fini della stima del danno biologico si ritiene di dover fare
riferimento necessariamente all'obiettività emersa in occasione dell'attuale
accertamento peritale, direttamente constatata anche alla presenza della CTP,
ritenendo che quadri funzionali pregressi maggiormente compromessi siano
riferibili a momenti di riacutizzazione sintomatologica correlati all'esposizione a
sovraccarico funzionale.
Per quanto descritto si confermano interamente le considerazioni e conclusioni
valutative formulate nella bozza di consulenza”.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo, in CP_3
favore del ricorrente, in capitale, rapportato a un danno biologico del 15%, con decorrenza dal 23.09.2021, e in rendita, rapportato a un danno biologico del 18%
dal 22.12.2022.
In ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' CP_3
deve essere condannato a rifondere delle spese del presente CP_1
giudizio, che si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55,
tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
Devono essere definitivamente poste a carico dell' resistente le spese di CP_5
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
pagina 8
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale, CP_1
rapportato a un danno biologico del 15%, con decorrenza dal 23.09.2021, e in rendita, rapportato a un danno biologico del 18% dal 22.12.2022;
2. condanna l' Controparte_2
, in persona del Presidente pro tempore, alla
[...]
costituzione dell'indennizzo in capitale e in rendita, come da punto che precede,
in favore di con gli interessi legali di mora e rivalutazione CP_1
monetaria nei limiti di legge, con le decorrenze indicate al punto che precede;
3. condanna l'
[...]
, in persona del Controparte_2
Presidente pro tempore, a rifondere delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 4.974,75 per compensi professionali di Avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, da corrispondersi direttamente in favore dell' Avv. Valeria ZE, dell'Avv. Guido PRUNEDDU e dell'Avv.
DI ZE, dichiaratisi antistatari;
4. pone definitivamente a carico dell'
[...]
, in persona del Controparte_2
Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 22.12.2025
IL GIUDICE Dott. Giuseppe CARTA
pagina 9