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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 730/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
SS IO, AT
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4444/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - C/o Avv Difensore_2 82100 Benevento BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 464/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 25/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 IMU 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 TARES 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 TARI 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 I.C.I. 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 I.C.I. 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 I.C.I. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 I.C.I. 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720150003880359000 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720160000796176000 TARES 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720160005511781000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720160007857207000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720170000142634000 CON. UNIF. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720180001461702000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720180001998973000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720180001998973000 TARES 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720180001998973000 TARES 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720190002735676000 CON. UNIF, 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720190005597248000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720190005761315000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720190005761315000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720190006434349000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720200000272068000 TARI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720210002436022000 TARI 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TFMIPRNOO2312015 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720170002911711000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 313/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riforma dell'impugnata sentenza
Resistente/Appellato: conferma dell'impugnata sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17/2/2024 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 017 2023 9001978961000, avente ad oggetto le seguenti cartelle esattoriali: 1) n. 01720150003880359000; 2) n.
01720160000796176000; 3) n. 01720160005511781000; 4) n. 01720160007857207000; 5) n.
01720170000142634000; 6) n. 01720170002911711000; 7) n. 01720180001461702000; 8) n.
01720180001998973000; 9) n. 01720190002735676000; 10) n. 01720190005597248000; 11) n.
01720190005761315000; 12) n. 01720190006434349000; 13) n. 01720200000272068000; 14) n. 01720210002436022000; 15) n. TFMIPRN002312015. Deduceva, in particolare, la mancata notifica degli atti presupposto e l'intervenuta prescrizione, la sproporzione delle sanzioni, l'omesso contraddittorio endoprocedimentale e l'omesso sgravio delle cartelle per importi inferiori ad euro 5.000,00. Chiedeva inoltre la condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Benevento al pagamento delle spese giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Benevento che chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto.
Con sentenza n.464/2025 depositata in data 25/3/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Benevento dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla cartella n.017/2017000042634000
(avente ad oggetto il recupero delle spese di giustizia) in favore del Giudice Ordinario;
nonché la propria incompetenza territoriale in ordine alla cartella n. 017/2016/0007857207000 per omesso versamento della tassa automobilistica in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli (essendo la Regione
Campania l'Ente Impositore). Infine, rigettava il ricorso (ritenendo ritualmente notificati gli atti presupposto e non maturate la decadenza e la prescrizione dedotte dal ricorrente) e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate nell'importo di euro 3.500,00.
Avverso la predetta sentenza presentava appello Ricorrente_1, chiedendone la riforma, con vittoria di spese. In particolare, censurava l'impugnata decisione laddove aveva dichiarato la propria l'incompetenza territoriale. Nel resto ribadiva i motivi di fatto e di diritto posti a fondamento del ricorso di primo grado, chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza.
Si costituiva in appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Benevento che chiedeva il rigetto dell'impugnazione perché infondata in fatto e diritto.
All'udienza del 19/1/2026 la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che l'appellante ha censurato la decisione impugnata laddove ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in ordine alla cartella n. 017/2016/0007857207000 per omesso versamento della tassa automobilistica in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli (essendo la
Regione Campania l'Ente Impositore).
Le doglianze dell'appellante non meritano accoglimento in quanto se è vero che la predetta cartella è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Benevento, è altrettanto vero che l'Ente impositore è la
Regione Campania. Al riguardo, giova evidenziare che con la sentenza n. 44/2016 della Corte Costituzionale
è stata dichiarata l'illegittimità dell'art.4 D. Lvo 504/1992, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la CTP nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'Ente locale concedente. Deve pertanto confermarsi l'impugnata decisione laddove ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in ordine alla cartella n. 017/2016/0007857207000 per omesso versamento della tassa automobilistica emessa dalla Regione Campania.
Anche gli altri motivi di appello sono infondati e vanno pertanto rigettati.
La parte appellata, mediante la documentazione prodotta, ha fornito la prova di aver ritualmente completato l'iter notificatorio delle cartelle esattoriali sottese all'impugnata intimazione di pagamento e di aver anche validamente interrotto il termine di prescrizione della pretesa.
In particolare, dall'esame degli atti è emerso che: 1) la cartella n. 01720150003880359000 è stata notificata all'appellante in data 08/06/2015; 2) la cartella n. 01720160000796176000 è stata notificata all'appellante il 20/06/2016; 3) la cartella n. 01720160005511781000 è stata notificata all'appellante in data 03/02/2017;
4) la cartella n. 01720160007857207000 è stata notificata all'appellante in data 08/02/2017; 5) la cartella n.
01720170000142634000 è stata notificata all'appellante in data 15/03/2017; 6) la cartella n.
01720170002911711000 è stata notificata all'appellante in data 30/10/2017; 7) la cartella n.
01720180001461702000 è stata notificata all'appellante in data il 25/07/2018; 8) la cartella n.
01720180001998973000 è stata notificata all'appellante in data 30/10/2018; 9) la cartella n.
01720190002735676000 è stata notificata all'appellante in data 16/04/2019; 10) la cartella n.
01720190005597248000 è stata notificata all'appellante in data 03/07/2019; 11) la cartella n.
01720190005761315000 è stata notificata all'appellante in data 23/10/2019; 12) la cartella di pagamento n.
01720190006434349000 è stata notificata in data 26/09/2019; 13) la cartella di pagamento n.
01720200000272068000 è stata notificata all'appellante in data 09/09/2021; 14) la cartella di pagamento n.
01720210002436022000 è stata notificata all'appellante in data 12/07/2022; 15) l'atto n.
TFMIPRN002312015 è stato notificato all'appellante in data 18/05/2015.
A ciò si aggiunga il periodo di sospensione legato all'emergenza Covid 19 ed il fatto che l'Ufficio ha anche dimostrato di aver notificato al contribuente validi atti idonei ad interrompere la prescrizione.
L'appellante dal canto suo ha contestato la conformità all'originale delle copie degli atti impositivi e delle relate di notifica prodotte dall'Ufficio.
Al riguardo giova richiamare l'indirizzo consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
7775 del 03/04/2014) secondo cui “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”. Il predetto indirizzo è stato ribadito della Suprema
Corte anche nelle successive sentenze n. 7105 del 12/04/2016 e n.12730 del 21/06/2016.
Ebbene, nella fattispecie, l'appellante ha operato il disconoscimento della conformità delle copie dei predetti atti agli originali in maniera del tutto generica, senza specifica puntuale indicazione dei motivi.
Deve pertanto riconoscersi la piena utilizzabilità della copia delle relate di notifica, prodotte dalla parte appellata, che ha quindi provato la rituale notifica degli atti presupposto sottesi all'impugnata ingiunzione di pagamento.
Dimostrata l'intervenuta rituale notifica delle cartelle e dei sopraindicati atti interruttivi, il contribuente avrebbe dovuto tempestivamente impugnarli, anziché attendere la successiva notifica dell'impugnata intimazione di pagamento.
Pertanto, anche la questione della presunta sproporzionalità delle sanzioni non poteva essere sollevata in sede di impugnazione di una intimazione di pagamento quando oramai la pretesa per le sanzioni risultava del tutto consolidata, non essendo state impugnate le cartelle con cui sono state irrogate le sanzioni stesse.
Una volta fornita la prova dell'intervenuta rituale notifica degli atti presupposto, deve escludersi la possibilità di valutare l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dal contribuente, da un lato in quanto inidonea ad incidere sulla validità della cartella, dall'altro, per l'inammissibilità in sede tributaria di azioni di accertamento negativo del credito.
A questo proposito, giova richiamare l'indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez.3, Sentenza n.22946 del 10/11/2016) secondo cui “L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio”.
Va rigettata l'eccezione di mancato esperimento del contraddittorio endoprocedimentale, sia perché trattasi di eccezione nuova non sollevata nel ricorso di primo grado, sia perché infondata, essendo stata impugnata un'intimazione di pagamento avente ad oggetto tributi non armonizzati.
Né può ritenersi violato, come sostenuto dall'appellante, il divieto della doppia imposizione, in quanto nella specie l'Ufficio ha notificato l'impugnata intimazione di pagamento per preannunciare al contribuente l'avvio di un'esecuzione esattoriale per crediti erariali oggetto delle predette cartelle di pagamento, ritualmente notificate e non ancora pagate.
La parte appellante ha poi censurato la sentenza di primo grado laddove non ha valutato l'eccezione relativa al mancato stralcio, da parte dell'Agenzie delle Entrate Riscossione, delle cartelle fino ad euro 5.000,00 previsto dal Decreto “Sostegni” (D.L. 41/2021). Ebbene, nella specie, dall'esame della complessiva documentazione agli atti è emerso che all'intimazione impugnata non risultano sottesi ruoli esattoriali emessi e consegnati all'Agente della Riscossione dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, in quanto il ruolo più vecchio, che è quello oggetto della prima cartella avente n.01720150003880359000, è stato emesso il 2015 ed è costituito dal ruolo n. 2015/808 del Comune di S. Angelo a Cupolo. Deve quindi escludersi l'applicabilità del beneficio invocato dall'appellante.
Infine, va respinta la doglianza dell'appellante relativa alla mancata cancellazione automatica delle cartelle di importo fino a euro 1.000,00 previsto dalla legge finanziaria 2023 (L. 197/22) risultanti dai carichi affidati all'Agenzia dele Entrate Riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2015. Nel caso di specie, l'unico ruolo affidato alla parte appellata nel sopraindicato intervallo temporale previsto è risultato quello portato dalla cartella n.
01720150003880359000, che però è di importo superiore all'importo di 1.000,00 euro.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rigetta l'appello.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 5.000,00 oltre accessori da attribuirsi all'avv. Difensore_2.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
SS IO, AT
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4444/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - C/o Avv Difensore_2 82100 Benevento BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 464/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 25/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 IMU 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 TARES 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 TARI 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 I.C.I. 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 I.C.I. 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 I.C.I. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 I.C.I. 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239001978961000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720150003880359000 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720160000796176000 TARES 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720160005511781000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720160007857207000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720170000142634000 CON. UNIF. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720180001461702000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720180001998973000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720180001998973000 TARES 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720180001998973000 TARES 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720190002735676000 CON. UNIF, 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720190005597248000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720190005761315000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720190005761315000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720190006434349000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720200000272068000 TARI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720210002436022000 TARI 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TFMIPRNOO2312015 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720170002911711000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 313/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riforma dell'impugnata sentenza
Resistente/Appellato: conferma dell'impugnata sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17/2/2024 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 017 2023 9001978961000, avente ad oggetto le seguenti cartelle esattoriali: 1) n. 01720150003880359000; 2) n.
01720160000796176000; 3) n. 01720160005511781000; 4) n. 01720160007857207000; 5) n.
01720170000142634000; 6) n. 01720170002911711000; 7) n. 01720180001461702000; 8) n.
01720180001998973000; 9) n. 01720190002735676000; 10) n. 01720190005597248000; 11) n.
01720190005761315000; 12) n. 01720190006434349000; 13) n. 01720200000272068000; 14) n. 01720210002436022000; 15) n. TFMIPRN002312015. Deduceva, in particolare, la mancata notifica degli atti presupposto e l'intervenuta prescrizione, la sproporzione delle sanzioni, l'omesso contraddittorio endoprocedimentale e l'omesso sgravio delle cartelle per importi inferiori ad euro 5.000,00. Chiedeva inoltre la condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Benevento al pagamento delle spese giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Benevento che chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto.
Con sentenza n.464/2025 depositata in data 25/3/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Benevento dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla cartella n.017/2017000042634000
(avente ad oggetto il recupero delle spese di giustizia) in favore del Giudice Ordinario;
nonché la propria incompetenza territoriale in ordine alla cartella n. 017/2016/0007857207000 per omesso versamento della tassa automobilistica in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli (essendo la Regione
Campania l'Ente Impositore). Infine, rigettava il ricorso (ritenendo ritualmente notificati gli atti presupposto e non maturate la decadenza e la prescrizione dedotte dal ricorrente) e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate nell'importo di euro 3.500,00.
Avverso la predetta sentenza presentava appello Ricorrente_1, chiedendone la riforma, con vittoria di spese. In particolare, censurava l'impugnata decisione laddove aveva dichiarato la propria l'incompetenza territoriale. Nel resto ribadiva i motivi di fatto e di diritto posti a fondamento del ricorso di primo grado, chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza.
Si costituiva in appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Benevento che chiedeva il rigetto dell'impugnazione perché infondata in fatto e diritto.
All'udienza del 19/1/2026 la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che l'appellante ha censurato la decisione impugnata laddove ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in ordine alla cartella n. 017/2016/0007857207000 per omesso versamento della tassa automobilistica in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli (essendo la
Regione Campania l'Ente Impositore).
Le doglianze dell'appellante non meritano accoglimento in quanto se è vero che la predetta cartella è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Benevento, è altrettanto vero che l'Ente impositore è la
Regione Campania. Al riguardo, giova evidenziare che con la sentenza n. 44/2016 della Corte Costituzionale
è stata dichiarata l'illegittimità dell'art.4 D. Lvo 504/1992, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la CTP nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'Ente locale concedente. Deve pertanto confermarsi l'impugnata decisione laddove ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in ordine alla cartella n. 017/2016/0007857207000 per omesso versamento della tassa automobilistica emessa dalla Regione Campania.
Anche gli altri motivi di appello sono infondati e vanno pertanto rigettati.
La parte appellata, mediante la documentazione prodotta, ha fornito la prova di aver ritualmente completato l'iter notificatorio delle cartelle esattoriali sottese all'impugnata intimazione di pagamento e di aver anche validamente interrotto il termine di prescrizione della pretesa.
In particolare, dall'esame degli atti è emerso che: 1) la cartella n. 01720150003880359000 è stata notificata all'appellante in data 08/06/2015; 2) la cartella n. 01720160000796176000 è stata notificata all'appellante il 20/06/2016; 3) la cartella n. 01720160005511781000 è stata notificata all'appellante in data 03/02/2017;
4) la cartella n. 01720160007857207000 è stata notificata all'appellante in data 08/02/2017; 5) la cartella n.
01720170000142634000 è stata notificata all'appellante in data 15/03/2017; 6) la cartella n.
01720170002911711000 è stata notificata all'appellante in data 30/10/2017; 7) la cartella n.
01720180001461702000 è stata notificata all'appellante in data il 25/07/2018; 8) la cartella n.
01720180001998973000 è stata notificata all'appellante in data 30/10/2018; 9) la cartella n.
01720190002735676000 è stata notificata all'appellante in data 16/04/2019; 10) la cartella n.
01720190005597248000 è stata notificata all'appellante in data 03/07/2019; 11) la cartella n.
01720190005761315000 è stata notificata all'appellante in data 23/10/2019; 12) la cartella di pagamento n.
01720190006434349000 è stata notificata in data 26/09/2019; 13) la cartella di pagamento n.
01720200000272068000 è stata notificata all'appellante in data 09/09/2021; 14) la cartella di pagamento n.
01720210002436022000 è stata notificata all'appellante in data 12/07/2022; 15) l'atto n.
TFMIPRN002312015 è stato notificato all'appellante in data 18/05/2015.
A ciò si aggiunga il periodo di sospensione legato all'emergenza Covid 19 ed il fatto che l'Ufficio ha anche dimostrato di aver notificato al contribuente validi atti idonei ad interrompere la prescrizione.
L'appellante dal canto suo ha contestato la conformità all'originale delle copie degli atti impositivi e delle relate di notifica prodotte dall'Ufficio.
Al riguardo giova richiamare l'indirizzo consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
7775 del 03/04/2014) secondo cui “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”. Il predetto indirizzo è stato ribadito della Suprema
Corte anche nelle successive sentenze n. 7105 del 12/04/2016 e n.12730 del 21/06/2016.
Ebbene, nella fattispecie, l'appellante ha operato il disconoscimento della conformità delle copie dei predetti atti agli originali in maniera del tutto generica, senza specifica puntuale indicazione dei motivi.
Deve pertanto riconoscersi la piena utilizzabilità della copia delle relate di notifica, prodotte dalla parte appellata, che ha quindi provato la rituale notifica degli atti presupposto sottesi all'impugnata ingiunzione di pagamento.
Dimostrata l'intervenuta rituale notifica delle cartelle e dei sopraindicati atti interruttivi, il contribuente avrebbe dovuto tempestivamente impugnarli, anziché attendere la successiva notifica dell'impugnata intimazione di pagamento.
Pertanto, anche la questione della presunta sproporzionalità delle sanzioni non poteva essere sollevata in sede di impugnazione di una intimazione di pagamento quando oramai la pretesa per le sanzioni risultava del tutto consolidata, non essendo state impugnate le cartelle con cui sono state irrogate le sanzioni stesse.
Una volta fornita la prova dell'intervenuta rituale notifica degli atti presupposto, deve escludersi la possibilità di valutare l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dal contribuente, da un lato in quanto inidonea ad incidere sulla validità della cartella, dall'altro, per l'inammissibilità in sede tributaria di azioni di accertamento negativo del credito.
A questo proposito, giova richiamare l'indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez.3, Sentenza n.22946 del 10/11/2016) secondo cui “L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio”.
Va rigettata l'eccezione di mancato esperimento del contraddittorio endoprocedimentale, sia perché trattasi di eccezione nuova non sollevata nel ricorso di primo grado, sia perché infondata, essendo stata impugnata un'intimazione di pagamento avente ad oggetto tributi non armonizzati.
Né può ritenersi violato, come sostenuto dall'appellante, il divieto della doppia imposizione, in quanto nella specie l'Ufficio ha notificato l'impugnata intimazione di pagamento per preannunciare al contribuente l'avvio di un'esecuzione esattoriale per crediti erariali oggetto delle predette cartelle di pagamento, ritualmente notificate e non ancora pagate.
La parte appellante ha poi censurato la sentenza di primo grado laddove non ha valutato l'eccezione relativa al mancato stralcio, da parte dell'Agenzie delle Entrate Riscossione, delle cartelle fino ad euro 5.000,00 previsto dal Decreto “Sostegni” (D.L. 41/2021). Ebbene, nella specie, dall'esame della complessiva documentazione agli atti è emerso che all'intimazione impugnata non risultano sottesi ruoli esattoriali emessi e consegnati all'Agente della Riscossione dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, in quanto il ruolo più vecchio, che è quello oggetto della prima cartella avente n.01720150003880359000, è stato emesso il 2015 ed è costituito dal ruolo n. 2015/808 del Comune di S. Angelo a Cupolo. Deve quindi escludersi l'applicabilità del beneficio invocato dall'appellante.
Infine, va respinta la doglianza dell'appellante relativa alla mancata cancellazione automatica delle cartelle di importo fino a euro 1.000,00 previsto dalla legge finanziaria 2023 (L. 197/22) risultanti dai carichi affidati all'Agenzia dele Entrate Riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2015. Nel caso di specie, l'unico ruolo affidato alla parte appellata nel sopraindicato intervallo temporale previsto è risultato quello portato dalla cartella n.
01720150003880359000, che però è di importo superiore all'importo di 1.000,00 euro.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rigetta l'appello.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 5.000,00 oltre accessori da attribuirsi all'avv. Difensore_2.