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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/07/2025, n. 3109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3109 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
30/06/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 10048/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GULOTTA ANTONIO WALTER) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L.
104/1992 dal 15/04/2024;
◊ rigetta, per il resto, l'opposizione;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento CP_1
tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separati decreti di pagamento.
◊ compensa le restanti spese di lite.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 1/07/2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio l' per verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti, CP_1
oltre che la condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/1992 già
riconosciutale dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio con decorrenza dal 15/04/2024, anche l'erogazione dell'indennità di accompagnamento;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_2
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva variamente l'infondatezza;
rilevato che la presente fase di cognizione ordinaria deve reputarsi tempestiva traendo origine dal dissenso manifestato il 24/06/2024 dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU;
ritenuto, tuttavia, ch'essa sia nel merito infondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato ha negato la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione della prestazione richiesta, sulla scorta di una accurata disamina della ricorrente e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
ritenuto che, in ragione della decorrenza della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/1992 successiva alla domanda, si rende necessaria la
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro integrale compensazione delle spese di lite, ponendo a carico esclusivo dell' CP_1
solo le spese delle due CCTTUU, come liquidate in atti;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 3 luglio 2025
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
30/06/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 10048/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GULOTTA ANTONIO WALTER) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L.
104/1992 dal 15/04/2024;
◊ rigetta, per il resto, l'opposizione;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento CP_1
tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separati decreti di pagamento.
◊ compensa le restanti spese di lite.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 1/07/2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio l' per verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti, CP_1
oltre che la condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/1992 già
riconosciutale dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio con decorrenza dal 15/04/2024, anche l'erogazione dell'indennità di accompagnamento;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_2
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva variamente l'infondatezza;
rilevato che la presente fase di cognizione ordinaria deve reputarsi tempestiva traendo origine dal dissenso manifestato il 24/06/2024 dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU;
ritenuto, tuttavia, ch'essa sia nel merito infondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato ha negato la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione della prestazione richiesta, sulla scorta di una accurata disamina della ricorrente e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
ritenuto che, in ragione della decorrenza della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/1992 successiva alla domanda, si rende necessaria la
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro integrale compensazione delle spese di lite, ponendo a carico esclusivo dell' CP_1
solo le spese delle due CCTTUU, come liquidate in atti;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 3 luglio 2025
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro