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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/04/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5260/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei SInori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 5260/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Mele
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Trovatelli P_ C.F._2
CONVENUTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: separazione giudiziale
Conclusioni dell'attore: all'udienza del 27.3.2025 il difensore attoreo ha precisato le conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo e chiedendo la conferma delle misure adottate provvisoriamente dal
Tribunale; queste le conclusioni nel ricorso introduttivo:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, previe tutte le declaratorie del caso, così giudicare:
1) Dichiarare che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto:
pagina 1 di 18 2) Assegnare l'abitazione familiare sita in TR (VI) nella Via Romanin 120 di proprietà esclusiva della SI.ra alla stessa che la essa esistenti unitamente alla figlia minore P_
, qualora ciò dovesse risultare dall'espletanda C.T.U.; Persona_1
3) Disporre che la figlia minore rimanga affidata ad entrambi i genitori ai sensi Persona_1
e secondo le modalità e termini di cui alla Legge nr° 54/2006 ed avrà la sua collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, SI.ra , in TR (VI) nella Via Romanin nr° 120 o P_
disporre, diversamente, quei provvedimenti di collocazione prevalente, che risulteranno essere dall'espletanda C.T.U. più idonei a garantire, nel rispetto del c.d. principio della bigenitorialità, presso quale genitore la figlia minore debba trovare collocazione prevalente, ciò in ragione _1 delle capacità genitoriali, dall'attività lavorativa svolta, dell'ambiente di vita e delle relazioni in essere da parte di ciascun genitore, al fine di assicurare alla minore quelle migliori condizioni di vita più serene ed idonee a garantire la sua normale e regolare crescita, sviluppo e maturazione in un ambiente di vita e familiare normale e che abbia una continuità e normalità affettiva, riportando la minore a riprendere e conservare i rapporti con il suo ambiente familiare (nonna e zii paterni).
4) Disporre che il SI. concorrerà al mantenimento della figlia minore Parte_1
corrispondendo mensilmente sul conto corrente intestato alla SI.ra Persona_1 [...]
intestato alla stessa e noto alle parti, la somma di € 200,00, importo annualmente P_ rivalutabile in base agli indici ISTAT Famiglia, o diversamente disporre, all'esito dei provvedimenti di collocazione, visita ed affido che risulteranno dall'espletanda C.T.U. e dalle indagini peritali che saranno espletate sui redditi di ciascuno dei genitori, in capo a quale genitore ed in quale misura, lo stesso debba concorrere al mantenimento della figlia minore . Persona_1
5) Disporre che l'assegno unico universale mensile dell' per i figli a carico mensile sarà CP_2
integralmente percepito dalla SI.ra , che sarà tenuta a presentare prescritto ISEE, o P_ diversamente disporre, all'esito dei provvedimenti di collocazione, visita ed affido che risulteranno dall'espletanda C.T.U. e dalle indagini peritali che saranno espletate sui redditi di ciascuno dei genitori, in capo a quale genitore ed in quale misura, lo stesso vada percepito.
6) Disporre che il SI. sarà inoltre tenuto al concorso al pagamento nella misura Parte_1
del 50% di tutte le spese straordinarie a favore della figlia minore secondo il Persona_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
7) Disporre che il SI. salvo quanto diversamente venisse disposto Parte_1 dall'espletanda C.T.U. sull'affido, collocamento, tempi e diritti di visita, abbia la possibilità di poter vedere ed avere con sé la figlia minore a settimane alterne dal venerdì Persona_1
pomeriggio fino alle ore 21,00 della domenica sera, prelevando e riaccompagnando la figlia presso
pagina 2 di 18 l'abitazione della madre e/o in altro luogo che sarà preventivamente concordato;
8) Disporre che il SI. salvo quanto sarà eventualmente disposto Parte_1 dall'espletanda C.T.U. sulle capacità genitoriali, la collocazione ed i tempi di visita ed affido della minore, abbia la facoltà di poter vedere ed avere con sé durante la settimana la figlia minore il martedì ed il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 20,30, prelevando e Persona_1 riaccompagnando la figlia presso l'abitazione della madre e/o in altro luogo ove la minori si trovi o che sarà preventivamente concordato con la madre.
9) Disporre che il SI. salvo quanto sarà eventualmente disposto Parte_1 dall'espletanda C.T.U. sulle capacità genitoriali, la collocazione ed i tempi di visita ed affido della minore, abbia inoltre la facoltà di poter vedere ed avere con sé la figlia minore Persona_1
per 7 (sette) giorni consecutivi in occasione delle festività Natalizie, ad anni alterni il Natale (dal
24/12 al 30/12) o il Capodanno (dal 31/12 al 06/01), con facoltà per il solo giorno di Natale di trascorrerà il pranzo e/o la cena con l'altro genitore non affidatario;
per 3 (tre) giorni durante le festività pasquali (ad anni alterni comprensivi o del giorno di Pasqua o del Lunedì in albis), ed, infine, per giorni 15 (quindici) anche non consecutivi durante il periodo feriale estivo, previ accordi diretti con la SI.ra , che andranno presi entro il mese di giugno d'ogni anno;
P_
10) Disporre che, salvo quanto sarà eventualmente disposto dall'espletanda C.T.U. sulle capacità genitoriali, la collocazione ed i tempi di visita ed affido della minore, tutte le altre festività (Ognissanti,
Immacolata, Carnevale, 25 Aprile, I° Maggio, 2 Giugno, elezioni, ecc.) la figlia minore _1
le trascorrerà in modo alternato con la madre e con il padre, o, in caso di “ponte” con il
[...]
genitore con cui è previsto che sarà il fine settimana di pertinenza del “ponte” stesso;
11) Disporre che, salvo quanto sarà eventualmente disposto dall'espletanda C.T.U. sulle capacità genitoriali, la collocazione ed i tempi di visita ed affido della minore, la figlia minore _1
starà con il padre il giorno del compleanno del padre e la festa del papà, con la madre il
[...]
giorno del compleanno della madre e la festa della mamma;
12) Disporre che, salvo quanto sarà eventualmente disposto dall'espletanda C.T.U. sulle capacità genitoriali, la collocazione ed i tempi di visita ed affido della minore, la figlia minore _1
trascorrerà inoltre il suo compleanno, qualora non si giunga all'auspicata soluzione di
[...]
trascorrerlo insieme, ad anni alternati con la madre e con il padre, o, se possibile, metà giornata con
l'uno e metà con l'altro;
13) Disporre che, salvo quanto sarà eventualmente disposto dall'espletanda C.T.U. sulle capacità genitoriali, la collocazione ed i tempi di visita ed affido della minore, il genitore che ha con sé la figlia per periodi di vacanza, anche brevi, dovrà comunicare all'altro genitore l'indirizzo ove li porterà, e
pagina 3 di 18 curare che sentano telefonicamente l'altro genitore ogni sera;
14) Essendo i coniugi provvisti di redditi propri nessuna istanza viene reciprocamente svolta per il concorso al loro mantenimento.
15) Con vittoria di spese e competenze legali di causa in caso d'opposizione.”
Conclusioni della convenuta: all'udienza del 27.3.2025 il difensore della convenuta ha precisato le conclusioni riportandosi alla comparsa o comunque per la conferma delle misure già adottate dal
Tribunale e, quindi:
“1) Pronunciare la separazione personale tra i coniugi , ordinando Parte_2 all'Ufficiale di stato civile competente l'annotazione dell'emananda sentenza;
2) Autorizzare e disporre che i coniugi vivano separati, con l'obbligo del reciproco rispetto –il IG.
provvederà a spostare la propria residenza in diverso comune una volta reperita Parte_1
nuova soluzione di alloggio;
3) dichiarare lo scioglimento del regime di comunione dei beni;
4) assegnare l'abitazione sita in TR, Via Romanin n. 120 di proprietà esclusiva della IG.ra
[...]
, alla stessa IG.ra che continuerà ad abitarci assieme alla figlia minore P_ P_ _1
;
[...]
5) affidare la figlia in maniera congiunta ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1
prevalente della stessa presso la madre;
6) disporre che il IG. corrisponda, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, alla IG.ra Parte_1
la somma di € 300,00 a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore P_
, importo annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT Famiglia;
Persona_1
7) disporre che il IG. corrisponda, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, alla IG.ra Parte_1
la somma di € 200,00 a titolo di contributo nel mantenimento della medesima, importo P_
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT Famiglia;
8) disporre che il IG. potrà tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario: _1 _1
a) il martedì ed il giovedì dalle 17.00 alle 20.00, prelevando e riaccompagnando la figlia presso
l'abitazione della madre e/o in altro luogo che sarà preventivamente concordato;
b) ogni 15 (quindici) giorni, un venerdì dalle ore16.00 alle ore 20.00, un sabato dalle ore 10:00 alle ore 20:00, una domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00 presso l'abitazione eventualmente reperita dal IG. , in _1
ogni caso con divieto, al momento, di permanenza notturna della minore presso la casa _1
paterna, prelevando e riaccompagnando la figlia presso l'abitazione della madre e/o in altro luogo che sarà preventivamente concordato;
c) durate le vacanze natalizie, ad anni alterni il giorno di Natale o il giorno di Capodanno;
d) durante le festività pasquali, ad anni alterni, la Pasqua o il Lunedì
pagina 4 di 18 dell'Angelo;
9) disporre che la minore trascorra i seguenti periodi di vacanza/giorni festivi: a) Persona_1
festività dell'anno in maniera alternata tra i genitori con i limiti di orario di rientro presso la casa materna entro le ore 20:00 e con divieto, al momento, di permanenza notturna della minore _1 presso la casa paterna;
b) in caso di “ponte”, con il genitore con cui è previsto che sarà il fine settimana di pertinenza del “ponte” stesso, con i limiti di orario di rientro presso la casa materna entro le ore 20:00 e con divieto, al momento, di permanenza notturna della minore presso la _1
casa paterna;
c) il compleanno del padre e la festa del papà con il IG. , con i limiti Parte_1
di orario di rientro presso la casa materna entro le ore 20:00 e con divieto, al momento, di permanenza notturna della minore presso la casa paterna;
d) il compleanno della madre e la festa della _1
mamma con la IG.ra ; e) il compleanno della minore ad anni P_ Persona_1
alternati tra i genitori, laddove non sia possibile trascorrerlo tutti insieme, o se possibile metà giornata con l'uno e metà giornata con l'altro;
10) disporre altresì l'obbligo in capo al IG. di rifondere alla IG.ra Parte_1 P_
il 70% delle spese straordinarie effettuate dalla stessa in favore della figlia minore , così _1
come elencate nel Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Vicenza;
11) disporre che l'Assegno Unico Universale mensile dell' per i figli a carico sia integralmente CP_2
percepito dalla IG.ra ; P_
12) con vittoria di spese e compensi professionali per l'attività espletata, con l'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato nella misura del 30%, giusta modifica dell'articolo 4 del D.M. n.
55/2014, apportata dal recente D.M. n. 37/2018, con cui è stato disposto che, nel caso in cui l'atto digitale contenga dei collegamenti ipertestuali, ossia abbia il requisito della cd. “navigabilità”, il
Giudice possa disporre l'aumento in misura del 30%.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni formulate dal ricorrente
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in data 26.10.2023 l'attore – che aveva contratto il 27.8.2021 matrimonio con la convenuta in TR (Vi), unione da cui era nata la figlia (il 20.9.2021) - rappresentava che _1
il rapporto coniugale era entrato in crisi irreversibile.
Deduceva in particolare che i due coniugi si erano conosciuti tramite Facebook nel 2019, quando la era ancora legata ad altro uomo;
entrambi avevano in comune la passione per il paranormale. P_
all'epoca abitava in Malo (Vi) in appartamento condotto in locazione e lavorava come operaio _1 presso l'impresa del cognato (marito della di lui sorella), , da cui ritraeva uno stipendio di € Parte_3
pagina 5 di 18 1.500,00, occupazione cui affiancava quella amatoriale di illusionista e prestigiatore.
Dopo che la interruppe la precedente relazione, le due parti avviavano la loro, iniziando a P_ convivere presso l'abitazione del . La dopo un breve periodo di addetta alle pulizie, _1 P_
apriva un account per eseguire rituali magici su internet, attività che le iniziava a fruttare: in particolare offriva di eseguire rituali magici di morte, guarigione e amore, su commissione, dietro pagamento che veniva eseguito su una postepay o su carta prepagata. La inoltre collaborava con una IGnora P_
nella vendita di cosmetici nei mercati, pubblicava libri a tema stregonesco, magico ed esoterico e vendeva oggettistica d'occulto e libri. La coppia avrebbe pertanto deciso di aprire una casa dell'orrore o “horror house” in Malo e al fine accese un mutuo di € 10.000,00. _1
Quando la rimase incinta la coppia, su insistenza della convenuta, si trasferiva presso il di lei P_
padre, . La convivenza, iniziata nel dicembre 2020, non risultava percorribile, sicché nel marzo Per_2
2021 la coppia si trasferiva in una abitazione acquistata alla dalla madre, , per P_ Persona_3
la cui ristrutturazione si sarebbe fatto anticipare il TFR. _1
Nel frattempo, la avrebbe mutato il campo d'azione, dedicandosi al satanismo, sempre dietro P_
retribuzione, anche con la collaborazione del e delle sue attività di illusionista;
su richiesta _1 della dipingeva di nero varie pareti di casa, al fine di creare la giusta “atmosfera”. P_ _1
Il 26.8.2021 i due si sposavano, optando per la comunione dei beni e il 20.9.2021 nasceva . _1
Poco dopo il parto, la riprendeva i suoi rituali satanici;
, cattolico, chiedeva alla moglie P_ _1
di far battezzare la figlia, senza esito, apprendendo invece che la era intenzionata a sbattezzarsi. P_
La moglie collaborava pochissimo alle attività domestiche e all'accudimento della figlia, essendo del tutto assorbita dalla sua attività. Nell'ottobre 2021 la madre della si trasferiva a vivere con i due, P_ con l'iniziale favore del;
la coabitazione tuttavia non ri rilevava facile, stanti i continui _1
rimproveri della suocera circa la gestione economica del . Da lì si verificavano vari episodi _1 destabilizzanti: il 26.8.2022 la madre dell'attore, , si vedeva costretta a trovare Parte_4 ospitalità presso l'altra figlia, stante il rapporto teso con la consuocera. avrebbe inoltre cercato _1
di far desistere la moglie dalle sue pratiche, invano.
Nella coppia si era tuttavia creata una crepa e il 18.12.2022 dopo un reciproco scambio di offese per futili motivi, la querelava il marito per maltrattamenti in famiglia, chiedendo in via cautelare P_
l'allontanamento dalla casa familiare. così apprendeva che la moglie si era rivolta ad un legale, _1
registrando anche alcune delle loro conversazioni.
La nel frattempo veniva ricoverata per una infezione, trasferendosi quindi in un albergo, il Per_3 che comportava un rasserenarsi dei rapporti tra coniugi, tanto che la chiedeva l'archiviazione del P_
procedimento avviato a seguito della querela, in data 21.2.2023, salvo poi opporsi alla richiesta di pagina 6 di 18 archiviazione rappresentando di aver subito, durante una discussione, l'11.3.2023, un'aggressione dal marito, che le avrebbe pestato violentemente il piede.
In realtà quel giorno i due avevano discusso circa l'opportunità di far trascorrere le vacanze di Pasqua della minore al paese d'origine dell'attore: la in particolare avrebbe alzato la voce, per farsi P_
sentire dai vicini, nel corso della discussione avrebbe toccato il piede della Questa _1 P_ chiamava la madre che si presentava urlando dalla porta d'ingresso di aprire la porta;
si _1
sarebbe affacciato alla finestra, per rassicurare la suocera, avvedendosi della presenza del suocero, che lo avrebbe insultato pesantemente. L'attore impaurito chiamava il cognato, aprendo la porta e facendo uscire di casa la moglie e la figlia, per poi chiudersi in casa, preoccupato della sua incolumità.
Sopraggiungeva lo , quando i suoceri e la moglie si stavano allontanando. Parte_3
Dall'allontanamento dall'abitazione la moglie rientrava solo per prendere alcuni effetti personali. I tentativi di raggiungere una intesa conciliativa naufragavano, in particolare in ragione della pretesa del difensore della moglie di ottenere un contributo di € 200,00 per il mantenimento della figlia, che il avrebbe comunque sempre corrisposto. _1
Dal marzo 2023 il vedeva la figlia solamente alla presenza della madre e dei di lei genitori, per _1 un'ora, due volte a settimane, in luoghi pubblici. Dal giugno 2023 le visite sarebbero avvenute solo con modalità protetta, tramite l' nr.
8. Nel luglio 2023 il convenuto avrebbe subito una Parte_5 perquisizione da parte dei carabinieri, alla ricerca di un'arma, nell'ambito della quale l'attore spontaneamente avrebbe consegnato loro l'unica pistola detenuta, a gas.
Ciò premesso in fatto, chiedeva disporsi la separazione, da regolarsi secondo le modalità di cui _1
alle conclusioni riportarsi in epigrafe.
Fissata l'udienza del 6.2.2024, si costituiva la con comparsa del 5.10.2024, contrastando la P_
ricostruzione attorea circa le ragioni della crisi coniugale.
Allegava che in realtà i coniugi avrebbero inizialmente condiviso la passione per la scrittura, il fai da te e il fantasy, ma che fosse il ad avere una forte passione per l'horror e per il mondo legato ai riti _1 satanici, cosa di cui la era inizialmente “perplessa”. avrebbe inizialmente rappresentato P_ _1
di aver smesso di coltivare dette passioni e, dopo una prima fase, i due iniziavano a convivere nell'appartamento di lui, ove la convenuta constatava che l'attore continuasse a coltivare la sua passione per l'horror, in particolare manifestando la sua passione per una Horror house in un parco divertimenti di Lazise (Vr), ove rappresentava di voler lavorare, anche gratuitamente e ove iniziava effettivamente a prestare servizio (anche assistito dalla moglie), tanto che, per comprare il suo set di abiti e accessori per lavorarvi, avrebbe ottenuto un finanziamento di € 10.000,00. _1
avrebbe quindi maturato la decisione di aprire egli stesso una Escape Room, a tema horror, per _1
pagina 7 di 18 cui acquistava diversa attrezzattura, grazie a prestiti da parte del futuro suocero e di . Persona_4
Stante l'aumentare dei costi, avrebbe spinto la ad aprire una pagina su facebook _1 P_ chiamata “I rituali di Tarabas”, veicolando l'interesse della moglie per religioni e culture del mondo.
I due si trasferivano nell'abitazione donata alla dalla madre (i cui lavori sarebbero stati pagati P_
esclusivamente dalla madre) e nel 2021 la convenuta apriva una nuova pagina, su Tik Tok, per pubblicizzare i propri libri fantasy e la cultura Reiki.
Dopo il matrimonio, non avrebbe collaborato nel menage familiare ma si concentrava ancor di _1
più sulle sue passioni, illusionismo e magia e sul proposito di aprire una Horror House direttamente nell'abitazione coniugale, chiedendo a tal fine un ulteriore finanziamento di € 10.000,00 ad un istituto di credito, senza tuttavia informarsi sulle autorizzazioni richieste per detta attività, optando quindi per la realizzazione di una Horror House itinerante, per cui accendeva un ulteriore finanziamento.
Nel frattempo, nel 2022 si avvicinava al mondo del satanismo, pregando, comprando relative _1
statue etc. Il comportamento del verso la moglie mutava, spesso sfociando in comportamenti _1
minacciosi, violenti e umilianti, anche alla presenza della suocera, in particolare dopo la nascita della figlia.
Superato il limite della sopportazione, la convenuta querelava il marito, querela di cui chiedeva inizialmente l'archiviazione per la paura di reazioni del marito, informato dal cognato a Parte_3
seguito di escussione a SIT. Da lì la situazione peggiorava, sfociando nell'episodio dell'11.3.2023, di cui la convenuta dava una rappresentazione diversa rispetto a quella attorea: in particolare, durante una lite per futili motivi, la avrebbe minacciata, denigrata e offesa, colpendola prima alla testa e _1
poi schiacciandole con tutta la forza possibile il piede, di talché la convenuta avrebbe deciso di abbandonare la casa, con l'aiuto dei genitori.
I motivi delle liti erano futili: alla non era permesso uscire di casa, cercare una occupazione, P_
dedicava ogni risorsa economica alle sue “passioni”, non collaborando al menage domestico. _1
La convenuta rappresentava che l'attore avesse dilapidato consistenti importi per una enorme quantità di beni di discutibile utilità, tra cui vari animali (una capra, due camaleonti, un pappagallo RA, uno scorpione, un furetto adulto). Dava atto dell'impossibilità del raggiungimento di una soluzione consensuale della controversia, imputandola al marito.
In diritto, rappresentava che vi fossero state varie visite padre/figlia, sempre alla presenza di terzi dapprima - anche su richiesta del - e poi tramite i SS. Si opponeva alla richiesta di far dormire _1
la figlia col padre, non avendo mai trascorso prima del tempo da soli, e volendo la minore dormire solo con la madre. Contestava le allegazioni attoree circa la sua asserita inidoneità, collegata alle scelte religiose, negando di essere satanista, di aver mai svolto rituali in tal senso, ma di essersi avvicinata alle pagina 8 di 18 discipline olistiche e in particolare al Rieki, avendo acquisito vari diplomi, anche in cristalloterapia. A tali passioni avrebbe affiancato anche la scrittura, pubblicando vari libri a tema fantasy, ma anche guide di spiritualità, testi di stregoneria (intesa come antica tradizione indoeuropea). A ciò avrebbe affiancato, dal 2022, l'esecuzione di trattamenti Rieki a distanza, per cui avrebbe percepito dagli € 20 a 60 a trattamento, dietro ricevuta, o a con “offerta libera” in occasione delle giornate festive. Allegava pertanto di non aver rilasciato dichiarazioni dei redditi, perché non autosufficiente. Deduceva che ogni possibilità di cercare occupazioni più stabili le sarebbe stata impedita dal e che solo _1
sporadicamente unitamente al compagno avrebbe allestito dei gazebi in occasione di fiere.
Negava che fosse cattolico, deduceva di essersi sbattezzata ben prima della nascita di _1
per le sue diverse convinzioni religiose e allegava che la vera ragione della crisi coniugale _1
fosse da ravvisare negli atteggiamenti prima dispettosi, poi via via aggressivi minacciosi e violenti del marito, che – come appreso nelle occasioni in cui avrebbe nuovamente avuto accesso alla casa coniugale, successivamente all'episodio dell'11.3.2023 – avrebbe ivi nascosto varie telecamere.
Concludeva come in epigrafe.
All'udienza del 6.2.2024 la convenuta dichiarava di percepire l'assegno unico, allora pari ad € 176,00, per l'intero. Risultata impossibile la conciliazione, con ordinanza dell'11.2.2024 l'allora Relatore adottava i provvedimenti temporanei e urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando ad entrambi i genitori, con collocamento presso il domicilio materno e assegnando alla _1
madre la casa familiare, sita in TR, via Romanin, 120, disponendo che se ne allontanasse _1
entro il 25.3.2024.
Il Giudice disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sé la figlia: “a) il martedì ed il giovedì dalle 17.00 alle 20.00, prelevando e riaccompagnando la figlia presso l'abitazione della madre e/o in altro luogo che sarà preventivamente concordato;
b) ogni 15 (quindici) giorni, il venerdì dalle ore
16.00 alle ore 20.00, il sabato dalle ore 10:00 alle ore 20:00, la domenica dalle ore 10:00 alle ore
20:00 presso l'abitazione eventualmente reperita dal IG. , senza OT, prelevando e _1 riaccompagnando la figlia presso l'abitazione della madre e/o in altro luogo che sarà preventivamente concordato;
c) durate le vacanze natalizie, ad anni alterni il giorno di Natale o il giorno di Capodanno oltre ai giorni previsti dal calendario ordinario;
d) durante le festività pasquali, ad anni alterni, la
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo oltre ai giorni previsti da calendario ordinario;
e) il giorno del compleanno del padre e della festa del papà dalle 10.00 alle 20.00 mentre il giorno del compleanno della minore la stessa starà metà giornata con ciascun genitore f) le vacanze estive seguiranno il calendario ordinario salvo prevedere che la madre possa tenere la figlia per due settimane anche non consecutive fuori dal calendario ordinario e il padre abbia diritto a due weekend anche non
pagina 9 di 18 consecutivi in aggiunta all'ordinario diritto di visita, sempre senza OT, da concordarsi tra le parti entro il 30.05 di ogni anno.”
Il Giudice determinava il contributo dovuto dal ricorrente alla resistente per il mantenimento della figlia minore in € 250, ove l'assegno unico sia percepito per intero dalla IG.ra o in € 300 ove P_
l'assegno unico sia percepito a metà dalle parti, da corrispondersi al domicilio del creditore, entro il giorno 10 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da regolarsi come da Protocollo in materia del Tribunale di Vicenza.
Col medesimo provvedimento, il Relatore incaricava “i Servizi Sociali di monitorare gli atteggiamenti ed i comportamenti della coppia genitoriale, di esaminare entrambi i genitori ed i relativi contesti familiari e di vita e di valutare le capacità genitoriali delle parti, indicando: a) quali siano le migliori condizioni di affidamento della minore;
b) quale sia il più idoneo luogo di residenza della minore;
c)quali siano le più opportune modalità ed i tempi di visita da parte del genitore non collocatario”, assegnando ai SS termine fino al 10.9.2024 per il deposito della relazione, alle parti termine per note sulla relazione. Il Giudice assegnava alle parti giorni 30 per il deposito della documentazione di cui all'art. 473bis.12 c.p.c. La causa veniva rinviata all'udienza del 3.10.2024, riservando all'esito della relazione dei SS di provvedere sulle istanze istruttorie delle parti.
Con istanza del 19.2.2024 la segnalava che il marito avesse inizialmente optato per P_ corrispondere € 250,00, salvo poi cambiare idea – dopo che la moglie aveva comunicato che, in conformità, avrebbe trattenuto integralmente l'assegno unico. La convenuta chiedeva dunque “che
l'Ill.mo Giudice adito, stante la decisione del IG. per facta concludentia, determini la somma _1
dovuta dal IG. alla IG.ra a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 P_ della figlia minore in € 250,00, con ritenzione integrale da parte della stessa IG.ra Persona_1 dell'assegno unico percepito”. Con ordinanza del 20.2.2024 il Giudice disponeva che il IG. P_
comunichi formalmente alla controparte entro giorni 10 dalla comunicazione della presente _1 ordinanza se intende o meno ritenere la quota di spettanza dell'assegno unico dal mese corrente in poi così che sia esplicitata la scelta tra le due opzioni di cui alla ordinanza emessa, ove lo stesso non comunichi formalmente tale scelta dovrà ritenersi che non vi sia accordo sulla percezione dell'assegno unico e pertanto il dovuto sia pari alla somma di € 300 e l'assegno sarà percepito secondo legge al
50% ciascuno”. L'attore depositava nota comunicando di optare per il versamento di € 300,00, con percezione di metà dell'assegno unico.
I SS depositavano la relazione il 16.9.2024, confermando l'opportunità dell'affido condiviso, il calendario di visite adottato dal Giudice e suggerendo la possibilità di introdurre il OT. Le parti pagina 10 di 18 depositavano le note, in cui l'attore aderiva del tutto alla ricostruzione dei servizi;
la madre, pur contestando alcuni passaggi argomentativi, condivideva le conclusioni, salvo per quanto concerne il OT, assumendo che la figlia fosse troppo piccola. All'udienza del 3.10.2024 le parti insistevano sulle istanze istruttorie. Con ordinanza del 29.11.2024 il nuovo Relatore, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori stabiliva che “a fine settimana alternati, la bambina rimanga con il padre da sabato alle ore 10,00 fino alla domenica alle ore 20,00, compreso il OT” e rigettava le istanze istruttorie perché superflue alla luce delle domande svolte e della documentazione prodotta, rinviando la causa al 27.3.2025 per discussione orale, invitando le parti ad aggiornare le rispettive dichiarazioni dei redditi. Le parti depositavano le dichiarazioni con nota del 26.3.2025 e all'udienza del 27.3.2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, discutevano la causa e la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
2. Deve essere anzitutto confermato il rigetto di tutte le istanze istruttorie delle parti, perché superflue alla luce delle domande svolte – non avendo alcuna delle parti chiesto l'addebito, con conseguente irrilevanza di tutte le istanze dirette a dimostrare le ragioni che portarono alla rottura del legame coniugale – e comunque irrilevanti alla luce della documentazione prodotta/o perché aventi ad oggetto circostanze da dimostrarsi documentalmente o come si vedrà già provate per documenti, quanto alle richieste di prove orali concernenti le “attività” svolte dalle parti e la loro possibile valorizzazione economica.
3. La domanda di separazione proposta dalle parti va accolta, in conformità anche alle conclusioni del
PM, ricorrendo l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 151 c.c.
Non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di intollerabilità alla prosecuzione della convivenza prevista dalla norma, attese le deduzioni delle parti in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale e la circostanza, documentata in atti, che i coniugi conducono da tempo vite autonome e separate.
4. Quanto al regime di affido e collocamento, i SS nella relazione del 16.9.2024 (dando atto che il nucleo era già in carico al Servizio Protezione e tutela minori a seguito di reciproche segnalazioni, dal maggio all'ottobre 2023), redatta a seguito di colloqui individuali e un colloquio congiunto con i genitori e visite domiciliari con la presenza della bambina, presso le abitazioni di entrambi i genitori, hanno dato atto del regolare svolgimento delle visite padre/figlia, secondo il calendario disposto dal precedente Relatore.
Hanno altresì dato atto dell'idoneità delle abitazioni delle parti (quella del in locazione, quella _1 della donatale dalla madre) ad ospitare la minore , che è apparsa come una “bambina P_ _1 serena, attiva e vivace”, che si è rapportata agli operatori in modo “adeguato all'età” (cfr. relazione,
pagina 11 di 18 pag. 4). Gli operatori hanno rilevato che si rivolge alla madre con tranquillità ed appare a _1
proprio agio anche con il padre, presso la di lui abitazione, con cui ha dimostrato di avere un rapporto
“naturale e spontaneo” (pag. 5). Sulla scorta di tali elementi, come anticipato, i SS avevano ritenuto di confermare l'affido condiviso, il collocamento prevalente presso la madre e il calendario già implementato in corso di causa, prevedendo anche il OT (previsto dal precedente Relatore, a modifica dei provvisori, successivamente al deposito della relazione).
Sostanzialmente i SS hanno dunque riconosciuto l'idoneità e capacità di entrambi i genitori – e questo al di là delle contrapposte accuse circa le pratiche occultiste e sataniste, da cui per quanto qui può rilevare entrambi hanno preso le distanze in corso di causa (in parte addebitandole all'altra parte, in parte riconducendole ad un tentativo di sfruttamento economico, tramite l'attività online della convenuta, cui entrambi le parti avrebbero comunque partecipato – cfr. con riferimento alla convenuta, doc. 14 attoreo, foto a pag. 26 del file;
quanto all'attore, doc. 15 convenuto).
Le parti dal canto loro non hanno mosso sostanziali rilievi su tali aspetti. La ha unicamente P_
contestato la relazione, nel punto in cui ricostruiva le ragioni della crisi del rapporto (che in questa sede non assumono tuttavia particolare rilievo) e si ha continuato ad opporsi al OT, adducendo l'età della minore. Va tuttavia considerato che ormai la minore ha tre anni e mezzo e il rilievo non si confronta con le considerazioni dei SS, pienamente condivisibili, che hanno concluso per l'inserimento del OT anche alla luce della stabilizzazione e consolidamento, intervenuti in corso di causa, dei rapporti padre/figlia.
Deve dunque, non constando ragioni, anche in punto interesse delle minori, per provvedere diversamente, essere senz'altro disposto l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre e residenza presso l'abitazione familiare sita in TR (Vi) via Romanin, 120, che coerentemente deve essere assegnata alla madre.
Quanto al diritto di visita del padre non v'è ragione per discostarsi dai provvedimenti provvisori adottati in corso di causa, come da ultimo modificati;
considerato il buon esito del OT, concesso ormai a novembre e su cui all'udienza di discussione le parti non hanno mosso rilievi, paiono sussistere i presupposti, in parziale accoglimento delle domande attoree, per estenderlo anche al venerdì sera (nel fine settimana in cui il padre potrà tenere la minore) e prevedere dei giorni consecutivi in cui il padre potrà tenere la minore con sé, anche durante le feste, sicché: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo il seguente calendario:
a) il martedì ed il giovedì dalle 17.00 alle 20.00, prelevando e riaccompagnando la figlia presso l'abitazione della madre e/o in altro luogo che sarà preventivamente concordato;
b) ogni 15 (quindici) giorni, il venerdì dalle ore 16 fino alla domenica alle ore 20,00, compreso il OT presso pagina 12 di 18 l'abitazione del , prelevando e riaccompagnando la figlia presso l'abitazione della madre e/o in _1
altro luogo che sarà preventivamente concordato;
c) durate le vacanze natalizie, ad anni alterni per sette giorni consecutivi, OT compreso, comprensivi del Natale o del Capodanno, con la precisazione che il giorno del Natale la figlia trascorrerà il pranzo con l'altro genitore e con l'ulteriore precisazione che per l'anno 2025 la figlia resterà con la madre – fermo per il padre di tenerla a pranzo con sé il giorno di Natale e l'ordinario calendario per quanto concerne i fine settimana;
d) durante le festività pasquali, ad anni alterni, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo oltre ai giorni previsti da calendario ordinario – con la precisazione che nell'anno di spettanza della madre, laddove la Pasqua dovesse coincidere con il fine settimana di spettanza del padre, la madre potrà tenere con sé la bambina anche il sabato sera;
e) il giorno del compleanno del padre e della festa del papà dalle 10.00 alle 20.00 mentre il giorno del compleanno della minore la stessa starà metà giornata con ciascun genitore f) durante le vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per due settimane non consecutive, anche con OT, da concordarsi tra le parti entro il 30.5 di ogni anno.
5. Quanto al mantenimento della figlia, all'atto dei provvedimenti provvisori il precedente Giudice
Delegato aveva adottato le disposizioni su indicate sulla scorta delle seguenti considerazioni: l'attore percepiva uno stipendio mensile netto di € 1500,00, e ha contratto un finanziamento mensile con rata di
€ 450,00 (per motivi non attinenti alla famiglia: trattasi della rata del finanziamento contratto per la progettata apertura della horror house). All'epoca la convenuta percepiva € 380,00 l'anno dall'attività di insegnante Reiki e aveva aperto una partita IVA, ed era stato rilevato che la convenuta fosse comunque dotata di capacità lavorativa, quantomeno generica e fosse pertanto in grado di aumentare i propri introiti mensili.
Può per completezza osservarsi che in base al CUD 2022 (per l'anno 2025) percepiva redditi _1 lordi per € 21.573,58 e una imposta netta di € 1.748,08 per un reddito netto di € 19.831,50, ossia
1.652,62 al mese (considerando le 12 mensilità, 1.525,50 considerate le tredici mensilità, valutazione evidentemente posta alla base dei provvisori).
Stante la documentazione prodotta in corso di causa (cfr. all. 26.3.2025), per quanto riguarda , _1 in base al CUD 2025, l'attore percepisce redditi lordi per € 24.427,87 e una imposta netta di € 2.691,52, per un reddito netto di € 21.736,35 ossia 1.811,36 a mese (considerate 12 mensilità, 1.672,02 dividendo per tredici). Può dirsi che l'attore abbia subito un miglioramento delle sue condizioni reddituali
(avendo leggermente incrementato il reddito, rispetto a quello riportato nei 730 allegati al ricorso o anche rispetto al CUD 2024, per l'anno 2023, pure allegato alle note del 26.3.2025). Devono tuttavia considerarsi le spese per l'individuazione di una abitazione idonea ad ospitare anche la minore (nella propria relazione, i SS hanno chiarito come ora il abiti in un'immobile condotto in locazione), _1
pagina 13 di 18 per un costo non documentato, ma che, stante collocazione e caratteristiche dell'immobile locato, può stimarsi in almeno € 400/450,00.
Quanto alla alle note del 26.3.2025 ha allegato la dichiarazione del reddito persone fisiche P_
2024, in cui viene indicato un reddito complessivo di € 2.247,00.
Va tuttavia considerato che la convenuta pacificamente svolge anche attività di commercio/prestazione di servizi online, oltre a quella di insegnante Reiki, la cui valorizzazione economica è difficilmente ricostruibile, non avendo la convenuta svolto una adeguata ricostruzione in parte qua e una compiuta disamina della documentazione da essa stessa prodotta.
La posizione reddituale della presenta infatti delle opacità: unitamente alla comparsa di P_
costituzione la convenuta ha depositato gli estratti conti completi Hype e Postepay (cfr. doc. 11) che evidenziano degli accrediti su cui la convenuta non ha svolto chiarimenti in corso di causa: ad esempio, esaminando l'estratto conto Hype per l'anno 2021 (cfr. doc. 11, pag. 46-52 del file) emergono (oltre a due accrediti da € 4.000,00 in data 10.4.2021 e da € 2.000,00 in data 9.6.2021 dalla causale incerta) tutta una serie di accrediti di taglio minore (isolando l'analisi al marzo e maggio 2021, € 7,10 in data
1.3.2021, € 56,81 in data 1.3.2021 – verosimilmente trattasi di pagamento da € 185,30 per CP_3 diritti d'autore, in data 17.3.2021, € 200,00 per una causale incerta in data 26.3.2021; € 80,00 il
4.5.2021 per causale incerto, € 95,80 il 12.5.2021 per “diritto d'autore”, € 500 il 15.5.2021 per causale incerta, € 80,00 il 18.5.2021 per “rituale”, € 43,35 da il 31.5.2021); detti accrediti si ripetono, CP_3 per importo variabile, anche nei mesi successivi e anche nel 2022. Dall'estratto conto Poste collegato alla prepagata emergono poi tutta una serie di ricariche (sempre limitando l'analisi al 2021, per il periodo da luglio a settembre cfr. docc. 11, pagg. 104-106 del file risultano accrediti – versamenti/ricariche – da € 65,67 il 16.7.2021, da € 150,00 il 21.7.2021, da € 100,00 il 31.7.2021, da €
60,00 il 10.8.2021, da € 90,00 il 16.8.2021, da € 90 il 19.8.2021, da € 150 il 29.8.2021, da € 100,00
l'1.9.2021, da € 90 in pari data, da 100 il 6.9.2021, da 20 il 9.9.2021, da 120 il 10.9.2021, da 50 il
21.9.2021). Detti versamenti, costanti pur nella diversità dei tagli si ripetono in tutto il 2022 (docc. 11, pagg. 89 ss). Per il periodo successivo la convenuta non ha prodotto gli estratti.
Da tale documentazione può dunque dirsi confermato che le dichiarazioni prodotte dalla convenuta non siano complete, percependo la delle somme (verosimilmente, quale retribuzione per la sua P_ attività di commercio di beni e “servizi” online o in occasione di feste/sagre, attività che la non P_
ha contestato di svolgere, pur riconducendola al Reiki o a discipline mistiche diverse dal satanismo) non sempre dichiarate (in tal senso, gli accrediti sulla carta Postepay verosimilmente si poggiano su degli ulteriori versamenti in contanti da parte di taluni clienti della . P_
Anche a voler prescindere da ciò, resta poi valida la considerazione che trattasi di soggetto in giovane pagina 14 di 18 età, senz'altro dotato di capacità generica e in grado di aumentare i propri introiti mensili. La P_
non ha poi spese abitative, essendo proprietaria di una abitazione donatale dalla madre, o spese IGnificative (anche l'automobile risulta donatale dalla madre).
Tanto premesso, giacché formalmente parte convenuta (riportandosi alle conclusioni riportate in comparsa di risposta) ha insistito sul riconoscimento in via esclusiva dell'assegno unico, va osservato che esula dalla facoltà di questo collegio prevedere che gli assegni familiari vadano percepiti da uno o dall'altro coniuge: in linea di principio, per la loro percezione si guarda alla pertinente normativa (che prevede, di base, che gli assegni spettino ad entrambi i coniugi, se entrambi affidatari, o a quello affidatario in via esclusiva, salvo diverso accordo tra di essi). Il Tribunale può al più limitarsi a prendere atto e considerare chi sia (eventualmente anche in ragione di un diverso accordo) il soggetto che percepisce gli assegni familiari, e per quale ammontare e vagliare detto fattore unitamente agli ulteriori elementi reddituali/patrimoniali. Nel caso di specie, in base all'assetto raggiunto in base ai provvisori (per come modificati) e confermato dalla presente sentenza, si deve assumere che l'assegno venga e verrà percepito dai coniugi al 50%, essendo entrambi affidatari di . _1
Ciò chiarito, si rammenta che il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda Cassazione 13.12.2016 n. 25531).
Tutto ciò considerato, tenuto conto delle presumibili eIGenze della figlia correlate alla sua età, dei tempi paritari di permanenza della stessa presso i due genitori e degli altri parametri di cui all'art. 337 ter comma 4 c.c., anche in ragione delle sopravvenienze – e, quindi il ridottissimo aumento dei redditi percepiti dall'attore, ma anche l'insorgere a suo carico anche di spese abitative, connesse alla necessità di locare un immobile utilizzato anche per ospitare la figlia, nei periodi di competenza – si ritiene di confermare, in linea con i provvisori, la misura del contributo nella misura di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo del Tribunale adito, dandosi atto che l'assegno unico verrà percepito al 50% dai due genitori.
6. Resta a questo punto da esaminare la richiesta, avanzata da ai sensi dell'art. 156 c.c., P_
di vedersi riconoscere un assegno di mantenimento a carico del marito.
Secondo l'insegnamento costantemente espresso dalla Suprema Corte, che viene condiviso e fatto proprio dal Tribunale, la finalità precipua dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. attiene alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza e va riconosciuto in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, nel caso in cui quest'ultimo non disponga di redditi pagina 15 di 18 propri, sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge (Cassazione 15.1.2018 n. 770; Cassazione 12.1.2017 n. 605; Cassazione
13.2.2015 n. 2961; Cassazione 6.5.2014 n. 9658; Cassazione 23.10.2012 n. 18175).
Deve ribadirsi che pur essendo i redditi dichiarati della inferiori a quelli del marito, la posizione P_
della convenuta presenta le opacità su menzionate, di talché può ritenersi che in ogni caso gli effettivi redditi della siano maggiori a quelli dichiarati. P_
La convenuta non può in ogni caso dirsi priva di capacità reddituale, essendo dotata se non altro di capacità lavorativa generica che potrebbe consentirle di percepire un reddito se non pari a quello del marito comunque sufficiente a garantire il tenore di vita precedentemente goduto.
In questo contesto, anche considerato che la convenuta è comunque proprietaria dell'immobile ove abita e non ha spese abitative, non può dirsi provato che la sia il coniuge economicamente più P_
debole o comunque dalle potenzialità economico-patrimoniali più limitate.
Né d'altro canto la convenuta ha allegato la qualità dello stile di vita in costanza di matrimonio o che esso dipendesse dal contributo del marito (anzi la convenuta ha allegato che non contribuisse _1
affatto, sotto il profilo economico, al menage familiare, sperperando le sue risorse in attività imprenditoriali dallo scarso successo, tanto che la convenuta avrebbe dovuto far ricorso più volte al contributo della madre - cfr. in tal senso, memoria 473bis.17, n. 2 convenuta, cap. 63 e documenti allegati).
La convenuta non ha provato la sussistenza dei requisiti per aspirare legittimamente ad un assegno di mantenimento a carico del marito. La domanda dovrà dunque essere rigettata.
7. Stante la reciproca soccombenza (il marito in punto mantenimento della figlia aveva inizialmente proposto un assegno inferiore rispetto a quello concesso alla figlia;
in punto assegnazione casa coniugale, nonostante la disponibilità manifestata nelle conclusioni originariamente richieste dal marito
– condizionata agli esiti di una CTU - è stato necessaria l'adozione dei provvedimenti ex art. 473bis.22 per conseguire il rilascio dell'abitazione; quanto alla moglie, è stata rigettata la richiesta di assegno di mantenimento in suo favore e vi è una parziale soccombenza in punto regime di visita), sussistono congrue ragioni per compensare ex art. 92 c.p.c. le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
i) dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 P_
matrimonio in TR (Vi) il 27.8.2021, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 4, parte I, Ufficio 1, anno 2021;
pagina 16 di 18 ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 4, parte I, Ufficio 1, anno 2021;
iii) affida la figlia ad entrambi i genitori secondo la regola dell'affido condiviso, con Persona_1
collocamento prevalente della stessa presso la madre;
iv) assegna a la casa familiare, sita in TR (Vi), via Romanin, 120; P_
v) dispone che, salvo diverse intese tra le parti, il padre possa vedere e tenere con sé le figlie secondo le seguenti tempistiche:
a) il martedì ed il giovedì dalle 17.00 alle 20.00, prelevando e riaccompagnando la figlia presso l'abitazione della madre e/o in altro luogo che sarà preventivamente concordato;
b) ogni 15 (quindici) giorni, il venerdì dalle ore 16 fino alla domenica alle ore 20,00, compreso il OT presso l'abitazione del , prelevando e riaccompagnando la figlia presso l'abitazione della madre e/o in _1
altro luogo che sarà preventivamente concordato;
c) durate le vacanze natalizie, ad anni alterni, per sette giorni consecutivi, OT compreso, comprensivi del Natale o del Capodanno, con la precisazione che il giorno del Natale la figlia trascorrerà il pranzo con l'altro genitore e con l'ulteriore precisazione che per l'anno 2025 la figlia resterà con la madre – fermo per il padre il diritto di tenerla a pranzo con sé il giorno di Natale e l'ordinario calendario per quanto concerne i fine settimana;
d) durante le festività pasquali, ad anni alterni, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo oltre ai giorni previsti da calendario ordinario – con la precisazione che nell'anno di spettanza della madre, laddove la Pasqua dovesse coincidere con il fine settimana di spettanza del padre, la madre potrà tenere con sé la bambina anche il sabato sera;
e) il giorno del compleanno del padre e della festa del papà dalle 10.00 alle 20.00 mentre il giorno del compleanno della minore la stessa starà metà giornata con ciascun genitore f) durante le vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per due settimane non consecutive, anche con OT, da concordarsi tra le parti entro il 30.5 di ogni anno. vi) fa obbligo a di contribuire, con decorrenza dalla pubblicazione della presente Parte_6
sentenza e fermi gli effetti dei provvedimenti provvisori emessi in corso di causa, al mantenimento della figlia minore con l'importo mensile di € 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli _1
indici ISTAT, da corrispondersi a entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle P_
spese straordinarie come da vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza;
vii) rigetta per il resto le domande delle parti;
viii) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
pagina 17 di 18 Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConIGlio del 15 aprile 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei SInori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 5260/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Mele
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Trovatelli P_ C.F._2
CONVENUTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: separazione giudiziale
Conclusioni dell'attore: all'udienza del 27.3.2025 il difensore attoreo ha precisato le conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo e chiedendo la conferma delle misure adottate provvisoriamente dal
Tribunale; queste le conclusioni nel ricorso introduttivo:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, previe tutte le declaratorie del caso, così giudicare:
1) Dichiarare che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto:
pagina 1 di 18 2) Assegnare l'abitazione familiare sita in TR (VI) nella Via Romanin 120 di proprietà esclusiva della SI.ra alla stessa che la essa esistenti unitamente alla figlia minore P_
, qualora ciò dovesse risultare dall'espletanda C.T.U.; Persona_1
3) Disporre che la figlia minore rimanga affidata ad entrambi i genitori ai sensi Persona_1
e secondo le modalità e termini di cui alla Legge nr° 54/2006 ed avrà la sua collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, SI.ra , in TR (VI) nella Via Romanin nr° 120 o P_
disporre, diversamente, quei provvedimenti di collocazione prevalente, che risulteranno essere dall'espletanda C.T.U. più idonei a garantire, nel rispetto del c.d. principio della bigenitorialità, presso quale genitore la figlia minore debba trovare collocazione prevalente, ciò in ragione _1 delle capacità genitoriali, dall'attività lavorativa svolta, dell'ambiente di vita e delle relazioni in essere da parte di ciascun genitore, al fine di assicurare alla minore quelle migliori condizioni di vita più serene ed idonee a garantire la sua normale e regolare crescita, sviluppo e maturazione in un ambiente di vita e familiare normale e che abbia una continuità e normalità affettiva, riportando la minore a riprendere e conservare i rapporti con il suo ambiente familiare (nonna e zii paterni).
4) Disporre che il SI. concorrerà al mantenimento della figlia minore Parte_1
corrispondendo mensilmente sul conto corrente intestato alla SI.ra Persona_1 [...]
intestato alla stessa e noto alle parti, la somma di € 200,00, importo annualmente P_ rivalutabile in base agli indici ISTAT Famiglia, o diversamente disporre, all'esito dei provvedimenti di collocazione, visita ed affido che risulteranno dall'espletanda C.T.U. e dalle indagini peritali che saranno espletate sui redditi di ciascuno dei genitori, in capo a quale genitore ed in quale misura, lo stesso debba concorrere al mantenimento della figlia minore . Persona_1
5) Disporre che l'assegno unico universale mensile dell' per i figli a carico mensile sarà CP_2
integralmente percepito dalla SI.ra , che sarà tenuta a presentare prescritto ISEE, o P_ diversamente disporre, all'esito dei provvedimenti di collocazione, visita ed affido che risulteranno dall'espletanda C.T.U. e dalle indagini peritali che saranno espletate sui redditi di ciascuno dei genitori, in capo a quale genitore ed in quale misura, lo stesso vada percepito.
6) Disporre che il SI. sarà inoltre tenuto al concorso al pagamento nella misura Parte_1
del 50% di tutte le spese straordinarie a favore della figlia minore secondo il Persona_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
7) Disporre che il SI. salvo quanto diversamente venisse disposto Parte_1 dall'espletanda C.T.U. sull'affido, collocamento, tempi e diritti di visita, abbia la possibilità di poter vedere ed avere con sé la figlia minore a settimane alterne dal venerdì Persona_1
pomeriggio fino alle ore 21,00 della domenica sera, prelevando e riaccompagnando la figlia presso
pagina 2 di 18 l'abitazione della madre e/o in altro luogo che sarà preventivamente concordato;
8) Disporre che il SI. salvo quanto sarà eventualmente disposto Parte_1 dall'espletanda C.T.U. sulle capacità genitoriali, la collocazione ed i tempi di visita ed affido della minore, abbia la facoltà di poter vedere ed avere con sé durante la settimana la figlia minore il martedì ed il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 20,30, prelevando e Persona_1 riaccompagnando la figlia presso l'abitazione della madre e/o in altro luogo ove la minori si trovi o che sarà preventivamente concordato con la madre.
9) Disporre che il SI. salvo quanto sarà eventualmente disposto Parte_1 dall'espletanda C.T.U. sulle capacità genitoriali, la collocazione ed i tempi di visita ed affido della minore, abbia inoltre la facoltà di poter vedere ed avere con sé la figlia minore Persona_1
per 7 (sette) giorni consecutivi in occasione delle festività Natalizie, ad anni alterni il Natale (dal
24/12 al 30/12) o il Capodanno (dal 31/12 al 06/01), con facoltà per il solo giorno di Natale di trascorrerà il pranzo e/o la cena con l'altro genitore non affidatario;
per 3 (tre) giorni durante le festività pasquali (ad anni alterni comprensivi o del giorno di Pasqua o del Lunedì in albis), ed, infine, per giorni 15 (quindici) anche non consecutivi durante il periodo feriale estivo, previ accordi diretti con la SI.ra , che andranno presi entro il mese di giugno d'ogni anno;
P_
10) Disporre che, salvo quanto sarà eventualmente disposto dall'espletanda C.T.U. sulle capacità genitoriali, la collocazione ed i tempi di visita ed affido della minore, tutte le altre festività (Ognissanti,
Immacolata, Carnevale, 25 Aprile, I° Maggio, 2 Giugno, elezioni, ecc.) la figlia minore _1
le trascorrerà in modo alternato con la madre e con il padre, o, in caso di “ponte” con il
[...]
genitore con cui è previsto che sarà il fine settimana di pertinenza del “ponte” stesso;
11) Disporre che, salvo quanto sarà eventualmente disposto dall'espletanda C.T.U. sulle capacità genitoriali, la collocazione ed i tempi di visita ed affido della minore, la figlia minore _1
starà con il padre il giorno del compleanno del padre e la festa del papà, con la madre il
[...]
giorno del compleanno della madre e la festa della mamma;
12) Disporre che, salvo quanto sarà eventualmente disposto dall'espletanda C.T.U. sulle capacità genitoriali, la collocazione ed i tempi di visita ed affido della minore, la figlia minore _1
trascorrerà inoltre il suo compleanno, qualora non si giunga all'auspicata soluzione di
[...]
trascorrerlo insieme, ad anni alternati con la madre e con il padre, o, se possibile, metà giornata con
l'uno e metà con l'altro;
13) Disporre che, salvo quanto sarà eventualmente disposto dall'espletanda C.T.U. sulle capacità genitoriali, la collocazione ed i tempi di visita ed affido della minore, il genitore che ha con sé la figlia per periodi di vacanza, anche brevi, dovrà comunicare all'altro genitore l'indirizzo ove li porterà, e
pagina 3 di 18 curare che sentano telefonicamente l'altro genitore ogni sera;
14) Essendo i coniugi provvisti di redditi propri nessuna istanza viene reciprocamente svolta per il concorso al loro mantenimento.
15) Con vittoria di spese e competenze legali di causa in caso d'opposizione.”
Conclusioni della convenuta: all'udienza del 27.3.2025 il difensore della convenuta ha precisato le conclusioni riportandosi alla comparsa o comunque per la conferma delle misure già adottate dal
Tribunale e, quindi:
“1) Pronunciare la separazione personale tra i coniugi , ordinando Parte_2 all'Ufficiale di stato civile competente l'annotazione dell'emananda sentenza;
2) Autorizzare e disporre che i coniugi vivano separati, con l'obbligo del reciproco rispetto –il IG.
provvederà a spostare la propria residenza in diverso comune una volta reperita Parte_1
nuova soluzione di alloggio;
3) dichiarare lo scioglimento del regime di comunione dei beni;
4) assegnare l'abitazione sita in TR, Via Romanin n. 120 di proprietà esclusiva della IG.ra
[...]
, alla stessa IG.ra che continuerà ad abitarci assieme alla figlia minore P_ P_ _1
;
[...]
5) affidare la figlia in maniera congiunta ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1
prevalente della stessa presso la madre;
6) disporre che il IG. corrisponda, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, alla IG.ra Parte_1
la somma di € 300,00 a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore P_
, importo annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT Famiglia;
Persona_1
7) disporre che il IG. corrisponda, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, alla IG.ra Parte_1
la somma di € 200,00 a titolo di contributo nel mantenimento della medesima, importo P_
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT Famiglia;
8) disporre che il IG. potrà tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario: _1 _1
a) il martedì ed il giovedì dalle 17.00 alle 20.00, prelevando e riaccompagnando la figlia presso
l'abitazione della madre e/o in altro luogo che sarà preventivamente concordato;
b) ogni 15 (quindici) giorni, un venerdì dalle ore16.00 alle ore 20.00, un sabato dalle ore 10:00 alle ore 20:00, una domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00 presso l'abitazione eventualmente reperita dal IG. , in _1
ogni caso con divieto, al momento, di permanenza notturna della minore presso la casa _1
paterna, prelevando e riaccompagnando la figlia presso l'abitazione della madre e/o in altro luogo che sarà preventivamente concordato;
c) durate le vacanze natalizie, ad anni alterni il giorno di Natale o il giorno di Capodanno;
d) durante le festività pasquali, ad anni alterni, la Pasqua o il Lunedì
pagina 4 di 18 dell'Angelo;
9) disporre che la minore trascorra i seguenti periodi di vacanza/giorni festivi: a) Persona_1
festività dell'anno in maniera alternata tra i genitori con i limiti di orario di rientro presso la casa materna entro le ore 20:00 e con divieto, al momento, di permanenza notturna della minore _1 presso la casa paterna;
b) in caso di “ponte”, con il genitore con cui è previsto che sarà il fine settimana di pertinenza del “ponte” stesso, con i limiti di orario di rientro presso la casa materna entro le ore 20:00 e con divieto, al momento, di permanenza notturna della minore presso la _1
casa paterna;
c) il compleanno del padre e la festa del papà con il IG. , con i limiti Parte_1
di orario di rientro presso la casa materna entro le ore 20:00 e con divieto, al momento, di permanenza notturna della minore presso la casa paterna;
d) il compleanno della madre e la festa della _1
mamma con la IG.ra ; e) il compleanno della minore ad anni P_ Persona_1
alternati tra i genitori, laddove non sia possibile trascorrerlo tutti insieme, o se possibile metà giornata con l'uno e metà giornata con l'altro;
10) disporre altresì l'obbligo in capo al IG. di rifondere alla IG.ra Parte_1 P_
il 70% delle spese straordinarie effettuate dalla stessa in favore della figlia minore , così _1
come elencate nel Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Vicenza;
11) disporre che l'Assegno Unico Universale mensile dell' per i figli a carico sia integralmente CP_2
percepito dalla IG.ra ; P_
12) con vittoria di spese e compensi professionali per l'attività espletata, con l'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato nella misura del 30%, giusta modifica dell'articolo 4 del D.M. n.
55/2014, apportata dal recente D.M. n. 37/2018, con cui è stato disposto che, nel caso in cui l'atto digitale contenga dei collegamenti ipertestuali, ossia abbia il requisito della cd. “navigabilità”, il
Giudice possa disporre l'aumento in misura del 30%.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni formulate dal ricorrente
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in data 26.10.2023 l'attore – che aveva contratto il 27.8.2021 matrimonio con la convenuta in TR (Vi), unione da cui era nata la figlia (il 20.9.2021) - rappresentava che _1
il rapporto coniugale era entrato in crisi irreversibile.
Deduceva in particolare che i due coniugi si erano conosciuti tramite Facebook nel 2019, quando la era ancora legata ad altro uomo;
entrambi avevano in comune la passione per il paranormale. P_
all'epoca abitava in Malo (Vi) in appartamento condotto in locazione e lavorava come operaio _1 presso l'impresa del cognato (marito della di lui sorella), , da cui ritraeva uno stipendio di € Parte_3
pagina 5 di 18 1.500,00, occupazione cui affiancava quella amatoriale di illusionista e prestigiatore.
Dopo che la interruppe la precedente relazione, le due parti avviavano la loro, iniziando a P_ convivere presso l'abitazione del . La dopo un breve periodo di addetta alle pulizie, _1 P_
apriva un account per eseguire rituali magici su internet, attività che le iniziava a fruttare: in particolare offriva di eseguire rituali magici di morte, guarigione e amore, su commissione, dietro pagamento che veniva eseguito su una postepay o su carta prepagata. La inoltre collaborava con una IGnora P_
nella vendita di cosmetici nei mercati, pubblicava libri a tema stregonesco, magico ed esoterico e vendeva oggettistica d'occulto e libri. La coppia avrebbe pertanto deciso di aprire una casa dell'orrore o “horror house” in Malo e al fine accese un mutuo di € 10.000,00. _1
Quando la rimase incinta la coppia, su insistenza della convenuta, si trasferiva presso il di lei P_
padre, . La convivenza, iniziata nel dicembre 2020, non risultava percorribile, sicché nel marzo Per_2
2021 la coppia si trasferiva in una abitazione acquistata alla dalla madre, , per P_ Persona_3
la cui ristrutturazione si sarebbe fatto anticipare il TFR. _1
Nel frattempo, la avrebbe mutato il campo d'azione, dedicandosi al satanismo, sempre dietro P_
retribuzione, anche con la collaborazione del e delle sue attività di illusionista;
su richiesta _1 della dipingeva di nero varie pareti di casa, al fine di creare la giusta “atmosfera”. P_ _1
Il 26.8.2021 i due si sposavano, optando per la comunione dei beni e il 20.9.2021 nasceva . _1
Poco dopo il parto, la riprendeva i suoi rituali satanici;
, cattolico, chiedeva alla moglie P_ _1
di far battezzare la figlia, senza esito, apprendendo invece che la era intenzionata a sbattezzarsi. P_
La moglie collaborava pochissimo alle attività domestiche e all'accudimento della figlia, essendo del tutto assorbita dalla sua attività. Nell'ottobre 2021 la madre della si trasferiva a vivere con i due, P_ con l'iniziale favore del;
la coabitazione tuttavia non ri rilevava facile, stanti i continui _1
rimproveri della suocera circa la gestione economica del . Da lì si verificavano vari episodi _1 destabilizzanti: il 26.8.2022 la madre dell'attore, , si vedeva costretta a trovare Parte_4 ospitalità presso l'altra figlia, stante il rapporto teso con la consuocera. avrebbe inoltre cercato _1
di far desistere la moglie dalle sue pratiche, invano.
Nella coppia si era tuttavia creata una crepa e il 18.12.2022 dopo un reciproco scambio di offese per futili motivi, la querelava il marito per maltrattamenti in famiglia, chiedendo in via cautelare P_
l'allontanamento dalla casa familiare. così apprendeva che la moglie si era rivolta ad un legale, _1
registrando anche alcune delle loro conversazioni.
La nel frattempo veniva ricoverata per una infezione, trasferendosi quindi in un albergo, il Per_3 che comportava un rasserenarsi dei rapporti tra coniugi, tanto che la chiedeva l'archiviazione del P_
procedimento avviato a seguito della querela, in data 21.2.2023, salvo poi opporsi alla richiesta di pagina 6 di 18 archiviazione rappresentando di aver subito, durante una discussione, l'11.3.2023, un'aggressione dal marito, che le avrebbe pestato violentemente il piede.
In realtà quel giorno i due avevano discusso circa l'opportunità di far trascorrere le vacanze di Pasqua della minore al paese d'origine dell'attore: la in particolare avrebbe alzato la voce, per farsi P_
sentire dai vicini, nel corso della discussione avrebbe toccato il piede della Questa _1 P_ chiamava la madre che si presentava urlando dalla porta d'ingresso di aprire la porta;
si _1
sarebbe affacciato alla finestra, per rassicurare la suocera, avvedendosi della presenza del suocero, che lo avrebbe insultato pesantemente. L'attore impaurito chiamava il cognato, aprendo la porta e facendo uscire di casa la moglie e la figlia, per poi chiudersi in casa, preoccupato della sua incolumità.
Sopraggiungeva lo , quando i suoceri e la moglie si stavano allontanando. Parte_3
Dall'allontanamento dall'abitazione la moglie rientrava solo per prendere alcuni effetti personali. I tentativi di raggiungere una intesa conciliativa naufragavano, in particolare in ragione della pretesa del difensore della moglie di ottenere un contributo di € 200,00 per il mantenimento della figlia, che il avrebbe comunque sempre corrisposto. _1
Dal marzo 2023 il vedeva la figlia solamente alla presenza della madre e dei di lei genitori, per _1 un'ora, due volte a settimane, in luoghi pubblici. Dal giugno 2023 le visite sarebbero avvenute solo con modalità protetta, tramite l' nr.
8. Nel luglio 2023 il convenuto avrebbe subito una Parte_5 perquisizione da parte dei carabinieri, alla ricerca di un'arma, nell'ambito della quale l'attore spontaneamente avrebbe consegnato loro l'unica pistola detenuta, a gas.
Ciò premesso in fatto, chiedeva disporsi la separazione, da regolarsi secondo le modalità di cui _1
alle conclusioni riportarsi in epigrafe.
Fissata l'udienza del 6.2.2024, si costituiva la con comparsa del 5.10.2024, contrastando la P_
ricostruzione attorea circa le ragioni della crisi coniugale.
Allegava che in realtà i coniugi avrebbero inizialmente condiviso la passione per la scrittura, il fai da te e il fantasy, ma che fosse il ad avere una forte passione per l'horror e per il mondo legato ai riti _1 satanici, cosa di cui la era inizialmente “perplessa”. avrebbe inizialmente rappresentato P_ _1
di aver smesso di coltivare dette passioni e, dopo una prima fase, i due iniziavano a convivere nell'appartamento di lui, ove la convenuta constatava che l'attore continuasse a coltivare la sua passione per l'horror, in particolare manifestando la sua passione per una Horror house in un parco divertimenti di Lazise (Vr), ove rappresentava di voler lavorare, anche gratuitamente e ove iniziava effettivamente a prestare servizio (anche assistito dalla moglie), tanto che, per comprare il suo set di abiti e accessori per lavorarvi, avrebbe ottenuto un finanziamento di € 10.000,00. _1
avrebbe quindi maturato la decisione di aprire egli stesso una Escape Room, a tema horror, per _1
pagina 7 di 18 cui acquistava diversa attrezzattura, grazie a prestiti da parte del futuro suocero e di . Persona_4
Stante l'aumentare dei costi, avrebbe spinto la ad aprire una pagina su facebook _1 P_ chiamata “I rituali di Tarabas”, veicolando l'interesse della moglie per religioni e culture del mondo.
I due si trasferivano nell'abitazione donata alla dalla madre (i cui lavori sarebbero stati pagati P_
esclusivamente dalla madre) e nel 2021 la convenuta apriva una nuova pagina, su Tik Tok, per pubblicizzare i propri libri fantasy e la cultura Reiki.
Dopo il matrimonio, non avrebbe collaborato nel menage familiare ma si concentrava ancor di _1
più sulle sue passioni, illusionismo e magia e sul proposito di aprire una Horror House direttamente nell'abitazione coniugale, chiedendo a tal fine un ulteriore finanziamento di € 10.000,00 ad un istituto di credito, senza tuttavia informarsi sulle autorizzazioni richieste per detta attività, optando quindi per la realizzazione di una Horror House itinerante, per cui accendeva un ulteriore finanziamento.
Nel frattempo, nel 2022 si avvicinava al mondo del satanismo, pregando, comprando relative _1
statue etc. Il comportamento del verso la moglie mutava, spesso sfociando in comportamenti _1
minacciosi, violenti e umilianti, anche alla presenza della suocera, in particolare dopo la nascita della figlia.
Superato il limite della sopportazione, la convenuta querelava il marito, querela di cui chiedeva inizialmente l'archiviazione per la paura di reazioni del marito, informato dal cognato a Parte_3
seguito di escussione a SIT. Da lì la situazione peggiorava, sfociando nell'episodio dell'11.3.2023, di cui la convenuta dava una rappresentazione diversa rispetto a quella attorea: in particolare, durante una lite per futili motivi, la avrebbe minacciata, denigrata e offesa, colpendola prima alla testa e _1
poi schiacciandole con tutta la forza possibile il piede, di talché la convenuta avrebbe deciso di abbandonare la casa, con l'aiuto dei genitori.
I motivi delle liti erano futili: alla non era permesso uscire di casa, cercare una occupazione, P_
dedicava ogni risorsa economica alle sue “passioni”, non collaborando al menage domestico. _1
La convenuta rappresentava che l'attore avesse dilapidato consistenti importi per una enorme quantità di beni di discutibile utilità, tra cui vari animali (una capra, due camaleonti, un pappagallo RA, uno scorpione, un furetto adulto). Dava atto dell'impossibilità del raggiungimento di una soluzione consensuale della controversia, imputandola al marito.
In diritto, rappresentava che vi fossero state varie visite padre/figlia, sempre alla presenza di terzi dapprima - anche su richiesta del - e poi tramite i SS. Si opponeva alla richiesta di far dormire _1
la figlia col padre, non avendo mai trascorso prima del tempo da soli, e volendo la minore dormire solo con la madre. Contestava le allegazioni attoree circa la sua asserita inidoneità, collegata alle scelte religiose, negando di essere satanista, di aver mai svolto rituali in tal senso, ma di essersi avvicinata alle pagina 8 di 18 discipline olistiche e in particolare al Rieki, avendo acquisito vari diplomi, anche in cristalloterapia. A tali passioni avrebbe affiancato anche la scrittura, pubblicando vari libri a tema fantasy, ma anche guide di spiritualità, testi di stregoneria (intesa come antica tradizione indoeuropea). A ciò avrebbe affiancato, dal 2022, l'esecuzione di trattamenti Rieki a distanza, per cui avrebbe percepito dagli € 20 a 60 a trattamento, dietro ricevuta, o a con “offerta libera” in occasione delle giornate festive. Allegava pertanto di non aver rilasciato dichiarazioni dei redditi, perché non autosufficiente. Deduceva che ogni possibilità di cercare occupazioni più stabili le sarebbe stata impedita dal e che solo _1
sporadicamente unitamente al compagno avrebbe allestito dei gazebi in occasione di fiere.
Negava che fosse cattolico, deduceva di essersi sbattezzata ben prima della nascita di _1
per le sue diverse convinzioni religiose e allegava che la vera ragione della crisi coniugale _1
fosse da ravvisare negli atteggiamenti prima dispettosi, poi via via aggressivi minacciosi e violenti del marito, che – come appreso nelle occasioni in cui avrebbe nuovamente avuto accesso alla casa coniugale, successivamente all'episodio dell'11.3.2023 – avrebbe ivi nascosto varie telecamere.
Concludeva come in epigrafe.
All'udienza del 6.2.2024 la convenuta dichiarava di percepire l'assegno unico, allora pari ad € 176,00, per l'intero. Risultata impossibile la conciliazione, con ordinanza dell'11.2.2024 l'allora Relatore adottava i provvedimenti temporanei e urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando ad entrambi i genitori, con collocamento presso il domicilio materno e assegnando alla _1
madre la casa familiare, sita in TR, via Romanin, 120, disponendo che se ne allontanasse _1
entro il 25.3.2024.
Il Giudice disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sé la figlia: “a) il martedì ed il giovedì dalle 17.00 alle 20.00, prelevando e riaccompagnando la figlia presso l'abitazione della madre e/o in altro luogo che sarà preventivamente concordato;
b) ogni 15 (quindici) giorni, il venerdì dalle ore
16.00 alle ore 20.00, il sabato dalle ore 10:00 alle ore 20:00, la domenica dalle ore 10:00 alle ore
20:00 presso l'abitazione eventualmente reperita dal IG. , senza OT, prelevando e _1 riaccompagnando la figlia presso l'abitazione della madre e/o in altro luogo che sarà preventivamente concordato;
c) durate le vacanze natalizie, ad anni alterni il giorno di Natale o il giorno di Capodanno oltre ai giorni previsti dal calendario ordinario;
d) durante le festività pasquali, ad anni alterni, la
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo oltre ai giorni previsti da calendario ordinario;
e) il giorno del compleanno del padre e della festa del papà dalle 10.00 alle 20.00 mentre il giorno del compleanno della minore la stessa starà metà giornata con ciascun genitore f) le vacanze estive seguiranno il calendario ordinario salvo prevedere che la madre possa tenere la figlia per due settimane anche non consecutive fuori dal calendario ordinario e il padre abbia diritto a due weekend anche non
pagina 9 di 18 consecutivi in aggiunta all'ordinario diritto di visita, sempre senza OT, da concordarsi tra le parti entro il 30.05 di ogni anno.”
Il Giudice determinava il contributo dovuto dal ricorrente alla resistente per il mantenimento della figlia minore in € 250, ove l'assegno unico sia percepito per intero dalla IG.ra o in € 300 ove P_
l'assegno unico sia percepito a metà dalle parti, da corrispondersi al domicilio del creditore, entro il giorno 10 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da regolarsi come da Protocollo in materia del Tribunale di Vicenza.
Col medesimo provvedimento, il Relatore incaricava “i Servizi Sociali di monitorare gli atteggiamenti ed i comportamenti della coppia genitoriale, di esaminare entrambi i genitori ed i relativi contesti familiari e di vita e di valutare le capacità genitoriali delle parti, indicando: a) quali siano le migliori condizioni di affidamento della minore;
b) quale sia il più idoneo luogo di residenza della minore;
c)quali siano le più opportune modalità ed i tempi di visita da parte del genitore non collocatario”, assegnando ai SS termine fino al 10.9.2024 per il deposito della relazione, alle parti termine per note sulla relazione. Il Giudice assegnava alle parti giorni 30 per il deposito della documentazione di cui all'art. 473bis.12 c.p.c. La causa veniva rinviata all'udienza del 3.10.2024, riservando all'esito della relazione dei SS di provvedere sulle istanze istruttorie delle parti.
Con istanza del 19.2.2024 la segnalava che il marito avesse inizialmente optato per P_ corrispondere € 250,00, salvo poi cambiare idea – dopo che la moglie aveva comunicato che, in conformità, avrebbe trattenuto integralmente l'assegno unico. La convenuta chiedeva dunque “che
l'Ill.mo Giudice adito, stante la decisione del IG. per facta concludentia, determini la somma _1
dovuta dal IG. alla IG.ra a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 P_ della figlia minore in € 250,00, con ritenzione integrale da parte della stessa IG.ra Persona_1 dell'assegno unico percepito”. Con ordinanza del 20.2.2024 il Giudice disponeva che il IG. P_
comunichi formalmente alla controparte entro giorni 10 dalla comunicazione della presente _1 ordinanza se intende o meno ritenere la quota di spettanza dell'assegno unico dal mese corrente in poi così che sia esplicitata la scelta tra le due opzioni di cui alla ordinanza emessa, ove lo stesso non comunichi formalmente tale scelta dovrà ritenersi che non vi sia accordo sulla percezione dell'assegno unico e pertanto il dovuto sia pari alla somma di € 300 e l'assegno sarà percepito secondo legge al
50% ciascuno”. L'attore depositava nota comunicando di optare per il versamento di € 300,00, con percezione di metà dell'assegno unico.
I SS depositavano la relazione il 16.9.2024, confermando l'opportunità dell'affido condiviso, il calendario di visite adottato dal Giudice e suggerendo la possibilità di introdurre il OT. Le parti pagina 10 di 18 depositavano le note, in cui l'attore aderiva del tutto alla ricostruzione dei servizi;
la madre, pur contestando alcuni passaggi argomentativi, condivideva le conclusioni, salvo per quanto concerne il OT, assumendo che la figlia fosse troppo piccola. All'udienza del 3.10.2024 le parti insistevano sulle istanze istruttorie. Con ordinanza del 29.11.2024 il nuovo Relatore, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori stabiliva che “a fine settimana alternati, la bambina rimanga con il padre da sabato alle ore 10,00 fino alla domenica alle ore 20,00, compreso il OT” e rigettava le istanze istruttorie perché superflue alla luce delle domande svolte e della documentazione prodotta, rinviando la causa al 27.3.2025 per discussione orale, invitando le parti ad aggiornare le rispettive dichiarazioni dei redditi. Le parti depositavano le dichiarazioni con nota del 26.3.2025 e all'udienza del 27.3.2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, discutevano la causa e la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
2. Deve essere anzitutto confermato il rigetto di tutte le istanze istruttorie delle parti, perché superflue alla luce delle domande svolte – non avendo alcuna delle parti chiesto l'addebito, con conseguente irrilevanza di tutte le istanze dirette a dimostrare le ragioni che portarono alla rottura del legame coniugale – e comunque irrilevanti alla luce della documentazione prodotta/o perché aventi ad oggetto circostanze da dimostrarsi documentalmente o come si vedrà già provate per documenti, quanto alle richieste di prove orali concernenti le “attività” svolte dalle parti e la loro possibile valorizzazione economica.
3. La domanda di separazione proposta dalle parti va accolta, in conformità anche alle conclusioni del
PM, ricorrendo l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 151 c.c.
Non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di intollerabilità alla prosecuzione della convivenza prevista dalla norma, attese le deduzioni delle parti in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale e la circostanza, documentata in atti, che i coniugi conducono da tempo vite autonome e separate.
4. Quanto al regime di affido e collocamento, i SS nella relazione del 16.9.2024 (dando atto che il nucleo era già in carico al Servizio Protezione e tutela minori a seguito di reciproche segnalazioni, dal maggio all'ottobre 2023), redatta a seguito di colloqui individuali e un colloquio congiunto con i genitori e visite domiciliari con la presenza della bambina, presso le abitazioni di entrambi i genitori, hanno dato atto del regolare svolgimento delle visite padre/figlia, secondo il calendario disposto dal precedente Relatore.
Hanno altresì dato atto dell'idoneità delle abitazioni delle parti (quella del in locazione, quella _1 della donatale dalla madre) ad ospitare la minore , che è apparsa come una “bambina P_ _1 serena, attiva e vivace”, che si è rapportata agli operatori in modo “adeguato all'età” (cfr. relazione,
pagina 11 di 18 pag. 4). Gli operatori hanno rilevato che si rivolge alla madre con tranquillità ed appare a _1
proprio agio anche con il padre, presso la di lui abitazione, con cui ha dimostrato di avere un rapporto
“naturale e spontaneo” (pag. 5). Sulla scorta di tali elementi, come anticipato, i SS avevano ritenuto di confermare l'affido condiviso, il collocamento prevalente presso la madre e il calendario già implementato in corso di causa, prevedendo anche il OT (previsto dal precedente Relatore, a modifica dei provvisori, successivamente al deposito della relazione).
Sostanzialmente i SS hanno dunque riconosciuto l'idoneità e capacità di entrambi i genitori – e questo al di là delle contrapposte accuse circa le pratiche occultiste e sataniste, da cui per quanto qui può rilevare entrambi hanno preso le distanze in corso di causa (in parte addebitandole all'altra parte, in parte riconducendole ad un tentativo di sfruttamento economico, tramite l'attività online della convenuta, cui entrambi le parti avrebbero comunque partecipato – cfr. con riferimento alla convenuta, doc. 14 attoreo, foto a pag. 26 del file;
quanto all'attore, doc. 15 convenuto).
Le parti dal canto loro non hanno mosso sostanziali rilievi su tali aspetti. La ha unicamente P_
contestato la relazione, nel punto in cui ricostruiva le ragioni della crisi del rapporto (che in questa sede non assumono tuttavia particolare rilievo) e si ha continuato ad opporsi al OT, adducendo l'età della minore. Va tuttavia considerato che ormai la minore ha tre anni e mezzo e il rilievo non si confronta con le considerazioni dei SS, pienamente condivisibili, che hanno concluso per l'inserimento del OT anche alla luce della stabilizzazione e consolidamento, intervenuti in corso di causa, dei rapporti padre/figlia.
Deve dunque, non constando ragioni, anche in punto interesse delle minori, per provvedere diversamente, essere senz'altro disposto l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre e residenza presso l'abitazione familiare sita in TR (Vi) via Romanin, 120, che coerentemente deve essere assegnata alla madre.
Quanto al diritto di visita del padre non v'è ragione per discostarsi dai provvedimenti provvisori adottati in corso di causa, come da ultimo modificati;
considerato il buon esito del OT, concesso ormai a novembre e su cui all'udienza di discussione le parti non hanno mosso rilievi, paiono sussistere i presupposti, in parziale accoglimento delle domande attoree, per estenderlo anche al venerdì sera (nel fine settimana in cui il padre potrà tenere la minore) e prevedere dei giorni consecutivi in cui il padre potrà tenere la minore con sé, anche durante le feste, sicché: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo il seguente calendario:
a) il martedì ed il giovedì dalle 17.00 alle 20.00, prelevando e riaccompagnando la figlia presso l'abitazione della madre e/o in altro luogo che sarà preventivamente concordato;
b) ogni 15 (quindici) giorni, il venerdì dalle ore 16 fino alla domenica alle ore 20,00, compreso il OT presso pagina 12 di 18 l'abitazione del , prelevando e riaccompagnando la figlia presso l'abitazione della madre e/o in _1
altro luogo che sarà preventivamente concordato;
c) durate le vacanze natalizie, ad anni alterni per sette giorni consecutivi, OT compreso, comprensivi del Natale o del Capodanno, con la precisazione che il giorno del Natale la figlia trascorrerà il pranzo con l'altro genitore e con l'ulteriore precisazione che per l'anno 2025 la figlia resterà con la madre – fermo per il padre di tenerla a pranzo con sé il giorno di Natale e l'ordinario calendario per quanto concerne i fine settimana;
d) durante le festività pasquali, ad anni alterni, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo oltre ai giorni previsti da calendario ordinario – con la precisazione che nell'anno di spettanza della madre, laddove la Pasqua dovesse coincidere con il fine settimana di spettanza del padre, la madre potrà tenere con sé la bambina anche il sabato sera;
e) il giorno del compleanno del padre e della festa del papà dalle 10.00 alle 20.00 mentre il giorno del compleanno della minore la stessa starà metà giornata con ciascun genitore f) durante le vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per due settimane non consecutive, anche con OT, da concordarsi tra le parti entro il 30.5 di ogni anno.
5. Quanto al mantenimento della figlia, all'atto dei provvedimenti provvisori il precedente Giudice
Delegato aveva adottato le disposizioni su indicate sulla scorta delle seguenti considerazioni: l'attore percepiva uno stipendio mensile netto di € 1500,00, e ha contratto un finanziamento mensile con rata di
€ 450,00 (per motivi non attinenti alla famiglia: trattasi della rata del finanziamento contratto per la progettata apertura della horror house). All'epoca la convenuta percepiva € 380,00 l'anno dall'attività di insegnante Reiki e aveva aperto una partita IVA, ed era stato rilevato che la convenuta fosse comunque dotata di capacità lavorativa, quantomeno generica e fosse pertanto in grado di aumentare i propri introiti mensili.
Può per completezza osservarsi che in base al CUD 2022 (per l'anno 2025) percepiva redditi _1 lordi per € 21.573,58 e una imposta netta di € 1.748,08 per un reddito netto di € 19.831,50, ossia
1.652,62 al mese (considerando le 12 mensilità, 1.525,50 considerate le tredici mensilità, valutazione evidentemente posta alla base dei provvisori).
Stante la documentazione prodotta in corso di causa (cfr. all. 26.3.2025), per quanto riguarda , _1 in base al CUD 2025, l'attore percepisce redditi lordi per € 24.427,87 e una imposta netta di € 2.691,52, per un reddito netto di € 21.736,35 ossia 1.811,36 a mese (considerate 12 mensilità, 1.672,02 dividendo per tredici). Può dirsi che l'attore abbia subito un miglioramento delle sue condizioni reddituali
(avendo leggermente incrementato il reddito, rispetto a quello riportato nei 730 allegati al ricorso o anche rispetto al CUD 2024, per l'anno 2023, pure allegato alle note del 26.3.2025). Devono tuttavia considerarsi le spese per l'individuazione di una abitazione idonea ad ospitare anche la minore (nella propria relazione, i SS hanno chiarito come ora il abiti in un'immobile condotto in locazione), _1
pagina 13 di 18 per un costo non documentato, ma che, stante collocazione e caratteristiche dell'immobile locato, può stimarsi in almeno € 400/450,00.
Quanto alla alle note del 26.3.2025 ha allegato la dichiarazione del reddito persone fisiche P_
2024, in cui viene indicato un reddito complessivo di € 2.247,00.
Va tuttavia considerato che la convenuta pacificamente svolge anche attività di commercio/prestazione di servizi online, oltre a quella di insegnante Reiki, la cui valorizzazione economica è difficilmente ricostruibile, non avendo la convenuta svolto una adeguata ricostruzione in parte qua e una compiuta disamina della documentazione da essa stessa prodotta.
La posizione reddituale della presenta infatti delle opacità: unitamente alla comparsa di P_
costituzione la convenuta ha depositato gli estratti conti completi Hype e Postepay (cfr. doc. 11) che evidenziano degli accrediti su cui la convenuta non ha svolto chiarimenti in corso di causa: ad esempio, esaminando l'estratto conto Hype per l'anno 2021 (cfr. doc. 11, pag. 46-52 del file) emergono (oltre a due accrediti da € 4.000,00 in data 10.4.2021 e da € 2.000,00 in data 9.6.2021 dalla causale incerta) tutta una serie di accrediti di taglio minore (isolando l'analisi al marzo e maggio 2021, € 7,10 in data
1.3.2021, € 56,81 in data 1.3.2021 – verosimilmente trattasi di pagamento da € 185,30 per CP_3 diritti d'autore, in data 17.3.2021, € 200,00 per una causale incerta in data 26.3.2021; € 80,00 il
4.5.2021 per causale incerto, € 95,80 il 12.5.2021 per “diritto d'autore”, € 500 il 15.5.2021 per causale incerta, € 80,00 il 18.5.2021 per “rituale”, € 43,35 da il 31.5.2021); detti accrediti si ripetono, CP_3 per importo variabile, anche nei mesi successivi e anche nel 2022. Dall'estratto conto Poste collegato alla prepagata emergono poi tutta una serie di ricariche (sempre limitando l'analisi al 2021, per il periodo da luglio a settembre cfr. docc. 11, pagg. 104-106 del file risultano accrediti – versamenti/ricariche – da € 65,67 il 16.7.2021, da € 150,00 il 21.7.2021, da € 100,00 il 31.7.2021, da €
60,00 il 10.8.2021, da € 90,00 il 16.8.2021, da € 90 il 19.8.2021, da € 150 il 29.8.2021, da € 100,00
l'1.9.2021, da € 90 in pari data, da 100 il 6.9.2021, da 20 il 9.9.2021, da 120 il 10.9.2021, da 50 il
21.9.2021). Detti versamenti, costanti pur nella diversità dei tagli si ripetono in tutto il 2022 (docc. 11, pagg. 89 ss). Per il periodo successivo la convenuta non ha prodotto gli estratti.
Da tale documentazione può dunque dirsi confermato che le dichiarazioni prodotte dalla convenuta non siano complete, percependo la delle somme (verosimilmente, quale retribuzione per la sua P_ attività di commercio di beni e “servizi” online o in occasione di feste/sagre, attività che la non P_
ha contestato di svolgere, pur riconducendola al Reiki o a discipline mistiche diverse dal satanismo) non sempre dichiarate (in tal senso, gli accrediti sulla carta Postepay verosimilmente si poggiano su degli ulteriori versamenti in contanti da parte di taluni clienti della . P_
Anche a voler prescindere da ciò, resta poi valida la considerazione che trattasi di soggetto in giovane pagina 14 di 18 età, senz'altro dotato di capacità generica e in grado di aumentare i propri introiti mensili. La P_
non ha poi spese abitative, essendo proprietaria di una abitazione donatale dalla madre, o spese IGnificative (anche l'automobile risulta donatale dalla madre).
Tanto premesso, giacché formalmente parte convenuta (riportandosi alle conclusioni riportate in comparsa di risposta) ha insistito sul riconoscimento in via esclusiva dell'assegno unico, va osservato che esula dalla facoltà di questo collegio prevedere che gli assegni familiari vadano percepiti da uno o dall'altro coniuge: in linea di principio, per la loro percezione si guarda alla pertinente normativa (che prevede, di base, che gli assegni spettino ad entrambi i coniugi, se entrambi affidatari, o a quello affidatario in via esclusiva, salvo diverso accordo tra di essi). Il Tribunale può al più limitarsi a prendere atto e considerare chi sia (eventualmente anche in ragione di un diverso accordo) il soggetto che percepisce gli assegni familiari, e per quale ammontare e vagliare detto fattore unitamente agli ulteriori elementi reddituali/patrimoniali. Nel caso di specie, in base all'assetto raggiunto in base ai provvisori (per come modificati) e confermato dalla presente sentenza, si deve assumere che l'assegno venga e verrà percepito dai coniugi al 50%, essendo entrambi affidatari di . _1
Ciò chiarito, si rammenta che il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda Cassazione 13.12.2016 n. 25531).
Tutto ciò considerato, tenuto conto delle presumibili eIGenze della figlia correlate alla sua età, dei tempi paritari di permanenza della stessa presso i due genitori e degli altri parametri di cui all'art. 337 ter comma 4 c.c., anche in ragione delle sopravvenienze – e, quindi il ridottissimo aumento dei redditi percepiti dall'attore, ma anche l'insorgere a suo carico anche di spese abitative, connesse alla necessità di locare un immobile utilizzato anche per ospitare la figlia, nei periodi di competenza – si ritiene di confermare, in linea con i provvisori, la misura del contributo nella misura di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo del Tribunale adito, dandosi atto che l'assegno unico verrà percepito al 50% dai due genitori.
6. Resta a questo punto da esaminare la richiesta, avanzata da ai sensi dell'art. 156 c.c., P_
di vedersi riconoscere un assegno di mantenimento a carico del marito.
Secondo l'insegnamento costantemente espresso dalla Suprema Corte, che viene condiviso e fatto proprio dal Tribunale, la finalità precipua dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. attiene alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza e va riconosciuto in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, nel caso in cui quest'ultimo non disponga di redditi pagina 15 di 18 propri, sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge (Cassazione 15.1.2018 n. 770; Cassazione 12.1.2017 n. 605; Cassazione
13.2.2015 n. 2961; Cassazione 6.5.2014 n. 9658; Cassazione 23.10.2012 n. 18175).
Deve ribadirsi che pur essendo i redditi dichiarati della inferiori a quelli del marito, la posizione P_
della convenuta presenta le opacità su menzionate, di talché può ritenersi che in ogni caso gli effettivi redditi della siano maggiori a quelli dichiarati. P_
La convenuta non può in ogni caso dirsi priva di capacità reddituale, essendo dotata se non altro di capacità lavorativa generica che potrebbe consentirle di percepire un reddito se non pari a quello del marito comunque sufficiente a garantire il tenore di vita precedentemente goduto.
In questo contesto, anche considerato che la convenuta è comunque proprietaria dell'immobile ove abita e non ha spese abitative, non può dirsi provato che la sia il coniuge economicamente più P_
debole o comunque dalle potenzialità economico-patrimoniali più limitate.
Né d'altro canto la convenuta ha allegato la qualità dello stile di vita in costanza di matrimonio o che esso dipendesse dal contributo del marito (anzi la convenuta ha allegato che non contribuisse _1
affatto, sotto il profilo economico, al menage familiare, sperperando le sue risorse in attività imprenditoriali dallo scarso successo, tanto che la convenuta avrebbe dovuto far ricorso più volte al contributo della madre - cfr. in tal senso, memoria 473bis.17, n. 2 convenuta, cap. 63 e documenti allegati).
La convenuta non ha provato la sussistenza dei requisiti per aspirare legittimamente ad un assegno di mantenimento a carico del marito. La domanda dovrà dunque essere rigettata.
7. Stante la reciproca soccombenza (il marito in punto mantenimento della figlia aveva inizialmente proposto un assegno inferiore rispetto a quello concesso alla figlia;
in punto assegnazione casa coniugale, nonostante la disponibilità manifestata nelle conclusioni originariamente richieste dal marito
– condizionata agli esiti di una CTU - è stato necessaria l'adozione dei provvedimenti ex art. 473bis.22 per conseguire il rilascio dell'abitazione; quanto alla moglie, è stata rigettata la richiesta di assegno di mantenimento in suo favore e vi è una parziale soccombenza in punto regime di visita), sussistono congrue ragioni per compensare ex art. 92 c.p.c. le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
i) dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 P_
matrimonio in TR (Vi) il 27.8.2021, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 4, parte I, Ufficio 1, anno 2021;
pagina 16 di 18 ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 4, parte I, Ufficio 1, anno 2021;
iii) affida la figlia ad entrambi i genitori secondo la regola dell'affido condiviso, con Persona_1
collocamento prevalente della stessa presso la madre;
iv) assegna a la casa familiare, sita in TR (Vi), via Romanin, 120; P_
v) dispone che, salvo diverse intese tra le parti, il padre possa vedere e tenere con sé le figlie secondo le seguenti tempistiche:
a) il martedì ed il giovedì dalle 17.00 alle 20.00, prelevando e riaccompagnando la figlia presso l'abitazione della madre e/o in altro luogo che sarà preventivamente concordato;
b) ogni 15 (quindici) giorni, il venerdì dalle ore 16 fino alla domenica alle ore 20,00, compreso il OT presso l'abitazione del , prelevando e riaccompagnando la figlia presso l'abitazione della madre e/o in _1
altro luogo che sarà preventivamente concordato;
c) durate le vacanze natalizie, ad anni alterni, per sette giorni consecutivi, OT compreso, comprensivi del Natale o del Capodanno, con la precisazione che il giorno del Natale la figlia trascorrerà il pranzo con l'altro genitore e con l'ulteriore precisazione che per l'anno 2025 la figlia resterà con la madre – fermo per il padre il diritto di tenerla a pranzo con sé il giorno di Natale e l'ordinario calendario per quanto concerne i fine settimana;
d) durante le festività pasquali, ad anni alterni, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo oltre ai giorni previsti da calendario ordinario – con la precisazione che nell'anno di spettanza della madre, laddove la Pasqua dovesse coincidere con il fine settimana di spettanza del padre, la madre potrà tenere con sé la bambina anche il sabato sera;
e) il giorno del compleanno del padre e della festa del papà dalle 10.00 alle 20.00 mentre il giorno del compleanno della minore la stessa starà metà giornata con ciascun genitore f) durante le vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per due settimane non consecutive, anche con OT, da concordarsi tra le parti entro il 30.5 di ogni anno. vi) fa obbligo a di contribuire, con decorrenza dalla pubblicazione della presente Parte_6
sentenza e fermi gli effetti dei provvedimenti provvisori emessi in corso di causa, al mantenimento della figlia minore con l'importo mensile di € 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli _1
indici ISTAT, da corrispondersi a entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle P_
spese straordinarie come da vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza;
vii) rigetta per il resto le domande delle parti;
viii) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
pagina 17 di 18 Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConIGlio del 15 aprile 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
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