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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Caterina Baisi CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 267/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to CANIGLIA COGLIOLO MATTEO, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
Bonicioli Lilia Rebecca, Pietro Capurso, Cinzia Lolli e
Christian Lo Scalzo in virtù di mandati generali alle liti
APPELLATO
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI Le parti concludono come nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Genova il Sig. ha Parte_1
chiesto accertarsi il proprio diritto all'indennità NASPI negata in via amministrativa da , per insussistenza dei requisiti di CP_1
legge, essendosi il lavoratore dimesso volontariamente.
Il ricorrente ha sostenuto che le sue dimissioni furono motivate da giusta causa, in quanto rassegnate a seguito del provvedimento del 16/05/2023 disposto dal proprio datore di lavoro (la alle dipendenze della quale aveva lavorato Parte_2
dal 10.10.2022) che lo aveva trasferito dalla sede di Genova a quella di Catania, e quindi ben oltre i 50 km rispetto alla sua residenza dallo stesso individuati nelle varie circolari (nn. CP_1
108/2006 e 142/2015 a cui ha fatto seguito il successivo messaggio del 26.1.2018 n. 369) relative alla disciplina di questo sussidio previdenziale.
L' si è difeso sostenendo, con le stesse argomentazioni CP_1
sollevate in via amministrativa, che il dipendente era stato trasferito per ragioni tecnico-organizzative dell'impresa e che lo stesso, non avendo impugnato il trasferimento, aveva rinunziato all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento datoriale e quindi della giusta causa delle dimissioni.
Il giudice ha aderito alla prospettazione dell' , rilevando CP_2
che il ricorrente non aveva, come suo onere, dimostrato di essere stato illegittimamente trasferito e quindi il grave inadempimento
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datoriale che consente al lavoratore di dimettersi per giusta causa. Inoltre, la legge riconosceva il diritto alla Naspi, oltre al caso di dimissioni per giusta causa, quando vi sia una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge n.604/1966, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della L.n.92/2012; situazioni entrambe insussistenti.
Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione della presenza di giurisprudenza contrastante.
Il Sig. appella la sentenza, richiamando la giurisprudenza a Pt_1
sé favorevole e le stesse circolari che prevedono il diritto CP_1
all'indennità NASPI proprio in situazioni similari a quella oggetto di causa.
L' si difende eccependo preliminarmente l' inammissibilità CP_1
dell'appello per violazione degli artt.434 e 342 c.p.c. che impongono la specificità dei motivi di impugnazione.
Secondo l'appellato, nel caso in esame, tra i motivi di appello e la motivazione della sentenza vi è un evidente scollegamento, non avendo l'appellante censurato il ragionamento logico- giuridico del primo giudice che lo ha indotto a respingere il ricorso per insussistenza della involontarietà della perdita del lavoro;
la mancanza di una specifica impugnazione della motivazione contenuta in sentenza rendeva le statuizioni in essa contenute incontrovertibili. .
Nel merito ha insistito nella propria tesi, essendosi il lavoratore dimesso per propri motivi personali che, seppur oggettivamente
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gravi ed apprezzabili, non integrano gli estremi della giusta causa che presuppone necessariamente un grave inadempimento datoriale tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
grave inadempimento che nella fattispecie in esame non era stato dimostrato.
La causa, discussa dai difensori delle parti all'udienza del
17/02/2025, viene decisa dalla Corte come da separato dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità del ricorso in appello non è fondata e va pertanto respinta.
Il principio di diritto richiamato dall' è corretto e va CP_1
condiviso: la Corte di Cassazione ha infatti sancito che “il vigente art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”
(Cass.n.7675/2019).
Nel caso in esame, è pur vero che l'appellante ha ribadito la propria tesi argomentativa prospettata in primo grado, ma ciò
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deve ritenersi sufficiente per rendere inammissibile il ricorso in appello, trattandosi di argomentazioni giuridicamente contrastanti con quelle sostenute nella sentenza impugnata.
Non è dunque vero - come sostenuto dall'appellato - che le motivazioni del giudice, in quanto non oggetto di specifica censura, siano divenute incontrovertibili, avendo al contrario l'appellante proposto una diversa interpretazione della disciplina che regola l'istituto della NASPI.
E questa prospettazione difensiva deve ritenersi condivisibile, alla luce dei principi recentemente sanciti dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 23039/2024, secondo la quale “la perdita del diritto di percepire l'indennità di disoccupazione ordinaria prevista in caso di dimissioni opera ogni qualvolta il lavoratore rinunci spontaneamente al posto, pur avendo la possibilità di proseguire il proprio rapporto di lavoro e si è chiarito che si tratta di ipotesi che ricorre anche nel caso di risoluzione consensuale atteso che non vi è differenza fra la dichiarazione unilaterale di recesso e quella manifestata nell'ambito di un accordo consensuale sempre che l' adesione alla proposta risolutiva non sia avvenuta in presenza di una giusta causa di recesso (cfr. Cass. 24/08/2016 n. 17303).”
Ha dunque errato il primo giudice a tenere distinte le due ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, dovendosi assimilare – a tal fine - le dimissioni alla risoluzione consensuale.
Si legge inoltre nella motivazione della sentenza sopra richiamata che “In questa prospettiva si è ritenuto, ad esempio, che le
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dimissioni rassegnate dalla lavoratrice madre durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento possono dar titolo all'indennità ordinaria di disoccupazione, agricola e non agricola (in questo senso lo stesso con la circolare n. 128 CP_1
del 2000). Così pure l'indennità è riconosciuta nel caso di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che sia però da ricondurre ad una notevole variazione delle condizioni di lavoro conseguente ad una cessione dell'azienda ad altre persone fisiche
o giuridiche ovvero ad un trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda situata a notevole distanza dal luogo originario di lavoro o dalla residenza del lavoratore. Anche le dimissioni per motivi di salute possono integrare una causa oggettiva di improseguibilità del rapporto che determina uno stato di disoccupazione involontario ai sensi dell'art. 38 Cost., idoneo a fondare il diritto alla percezione della relativa indennità (cfr. Cass. 28/05/2015 n. 11051, v. tuttavia in senso contrario Cass. 18/05/2017 n. 12565).
Alla luce di questi principi di diritto, deve dunque ritenersi che l'involontarietà della disoccupazione, presupposto imprescindibile richiesto dall'art.1 del D.Lgs. n. 22/2015 per usufruire del beneficio in questione, non è strettamente collegata ad un grave inadempimento datoriale, come sostenuto dal primo giudice, secondo cui nel caso in esame il disoccupato avrebbe dovuto dimostrare l'illegittimità del trasferimento;
rileva invece esclusivamente la sussistenza di una grave situazione oggettiva
(e non soggettiva) che non consenta la prosecuzione del rapporto
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di lavoro, quale per l'appunto, un mutamento così rilevante delle condizioni di lavoro quale appunto il trasferimento presso una sede aziendale molto distante dal luogo di residenza, che renda impossibile la prosecuzione del rapporto lavorativo a prescindere dalla sussistenza di un inadempimento datoriale.
Ciò è quanto accaduto nel caso in esame, in cui il sig. , Pt_1
trasferito da Genova a Catania, ha deciso di risolvere il rapporto di lavoro proprio per l'impossibilità di prestare attività lavorativa in un luogo così lontano dalla propria residenza effettiva;
risoluzione del rapporto avvenuta mediante dimissioni che – per i motivi sopra esposti – vanno equiparate ad una risoluzione consensuale e configurano – ai soli fini del diritto all'indennità previdenziale – una giusta causa di recesso a prescindere dall'inadempimento datoriale.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, va dichiarato il diritto del
Sig. a fruire dell'indennità NASpI con la decorrenza e Pt_1
nella misura di legge, con gli interessi sugli arretrati dalle maturazioni al saldo.
Le spese di lite di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
in accoglimento dell'appello, dichiara il diritto del Sig. a Pt_1
fruire dell'indennità NASpI con la decorrenza e nella misura di legge, con gli interessi sugli arretrati dalle maturazioni al saldo.
Condanna l' a rimborsare all' appellante le spese di lite CP_1
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sostenute da quest'ultimo in entrambi i gradi di giudizio che liquida – per ciascun grado - in €. 2.000,00, oltre spese generali,
IVA e CPA, con distrazione delle stesse a favore del difensore antistatario.
Così deciso in Genova, all'udienza del 13/02/2025
IL PRESIDENTE est.
Giuliana Melandri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Caterina Baisi CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 267/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to CANIGLIA COGLIOLO MATTEO, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
Bonicioli Lilia Rebecca, Pietro Capurso, Cinzia Lolli e
Christian Lo Scalzo in virtù di mandati generali alle liti
APPELLATO
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI Le parti concludono come nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Genova il Sig. ha Parte_1
chiesto accertarsi il proprio diritto all'indennità NASPI negata in via amministrativa da , per insussistenza dei requisiti di CP_1
legge, essendosi il lavoratore dimesso volontariamente.
Il ricorrente ha sostenuto che le sue dimissioni furono motivate da giusta causa, in quanto rassegnate a seguito del provvedimento del 16/05/2023 disposto dal proprio datore di lavoro (la alle dipendenze della quale aveva lavorato Parte_2
dal 10.10.2022) che lo aveva trasferito dalla sede di Genova a quella di Catania, e quindi ben oltre i 50 km rispetto alla sua residenza dallo stesso individuati nelle varie circolari (nn. CP_1
108/2006 e 142/2015 a cui ha fatto seguito il successivo messaggio del 26.1.2018 n. 369) relative alla disciplina di questo sussidio previdenziale.
L' si è difeso sostenendo, con le stesse argomentazioni CP_1
sollevate in via amministrativa, che il dipendente era stato trasferito per ragioni tecnico-organizzative dell'impresa e che lo stesso, non avendo impugnato il trasferimento, aveva rinunziato all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento datoriale e quindi della giusta causa delle dimissioni.
Il giudice ha aderito alla prospettazione dell' , rilevando CP_2
che il ricorrente non aveva, come suo onere, dimostrato di essere stato illegittimamente trasferito e quindi il grave inadempimento
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datoriale che consente al lavoratore di dimettersi per giusta causa. Inoltre, la legge riconosceva il diritto alla Naspi, oltre al caso di dimissioni per giusta causa, quando vi sia una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge n.604/1966, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della L.n.92/2012; situazioni entrambe insussistenti.
Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione della presenza di giurisprudenza contrastante.
Il Sig. appella la sentenza, richiamando la giurisprudenza a Pt_1
sé favorevole e le stesse circolari che prevedono il diritto CP_1
all'indennità NASPI proprio in situazioni similari a quella oggetto di causa.
L' si difende eccependo preliminarmente l' inammissibilità CP_1
dell'appello per violazione degli artt.434 e 342 c.p.c. che impongono la specificità dei motivi di impugnazione.
Secondo l'appellato, nel caso in esame, tra i motivi di appello e la motivazione della sentenza vi è un evidente scollegamento, non avendo l'appellante censurato il ragionamento logico- giuridico del primo giudice che lo ha indotto a respingere il ricorso per insussistenza della involontarietà della perdita del lavoro;
la mancanza di una specifica impugnazione della motivazione contenuta in sentenza rendeva le statuizioni in essa contenute incontrovertibili. .
Nel merito ha insistito nella propria tesi, essendosi il lavoratore dimesso per propri motivi personali che, seppur oggettivamente
3
gravi ed apprezzabili, non integrano gli estremi della giusta causa che presuppone necessariamente un grave inadempimento datoriale tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
grave inadempimento che nella fattispecie in esame non era stato dimostrato.
La causa, discussa dai difensori delle parti all'udienza del
17/02/2025, viene decisa dalla Corte come da separato dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità del ricorso in appello non è fondata e va pertanto respinta.
Il principio di diritto richiamato dall' è corretto e va CP_1
condiviso: la Corte di Cassazione ha infatti sancito che “il vigente art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”
(Cass.n.7675/2019).
Nel caso in esame, è pur vero che l'appellante ha ribadito la propria tesi argomentativa prospettata in primo grado, ma ciò
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deve ritenersi sufficiente per rendere inammissibile il ricorso in appello, trattandosi di argomentazioni giuridicamente contrastanti con quelle sostenute nella sentenza impugnata.
Non è dunque vero - come sostenuto dall'appellato - che le motivazioni del giudice, in quanto non oggetto di specifica censura, siano divenute incontrovertibili, avendo al contrario l'appellante proposto una diversa interpretazione della disciplina che regola l'istituto della NASPI.
E questa prospettazione difensiva deve ritenersi condivisibile, alla luce dei principi recentemente sanciti dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 23039/2024, secondo la quale “la perdita del diritto di percepire l'indennità di disoccupazione ordinaria prevista in caso di dimissioni opera ogni qualvolta il lavoratore rinunci spontaneamente al posto, pur avendo la possibilità di proseguire il proprio rapporto di lavoro e si è chiarito che si tratta di ipotesi che ricorre anche nel caso di risoluzione consensuale atteso che non vi è differenza fra la dichiarazione unilaterale di recesso e quella manifestata nell'ambito di un accordo consensuale sempre che l' adesione alla proposta risolutiva non sia avvenuta in presenza di una giusta causa di recesso (cfr. Cass. 24/08/2016 n. 17303).”
Ha dunque errato il primo giudice a tenere distinte le due ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, dovendosi assimilare – a tal fine - le dimissioni alla risoluzione consensuale.
Si legge inoltre nella motivazione della sentenza sopra richiamata che “In questa prospettiva si è ritenuto, ad esempio, che le
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dimissioni rassegnate dalla lavoratrice madre durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento possono dar titolo all'indennità ordinaria di disoccupazione, agricola e non agricola (in questo senso lo stesso con la circolare n. 128 CP_1
del 2000). Così pure l'indennità è riconosciuta nel caso di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che sia però da ricondurre ad una notevole variazione delle condizioni di lavoro conseguente ad una cessione dell'azienda ad altre persone fisiche
o giuridiche ovvero ad un trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda situata a notevole distanza dal luogo originario di lavoro o dalla residenza del lavoratore. Anche le dimissioni per motivi di salute possono integrare una causa oggettiva di improseguibilità del rapporto che determina uno stato di disoccupazione involontario ai sensi dell'art. 38 Cost., idoneo a fondare il diritto alla percezione della relativa indennità (cfr. Cass. 28/05/2015 n. 11051, v. tuttavia in senso contrario Cass. 18/05/2017 n. 12565).
Alla luce di questi principi di diritto, deve dunque ritenersi che l'involontarietà della disoccupazione, presupposto imprescindibile richiesto dall'art.1 del D.Lgs. n. 22/2015 per usufruire del beneficio in questione, non è strettamente collegata ad un grave inadempimento datoriale, come sostenuto dal primo giudice, secondo cui nel caso in esame il disoccupato avrebbe dovuto dimostrare l'illegittimità del trasferimento;
rileva invece esclusivamente la sussistenza di una grave situazione oggettiva
(e non soggettiva) che non consenta la prosecuzione del rapporto
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di lavoro, quale per l'appunto, un mutamento così rilevante delle condizioni di lavoro quale appunto il trasferimento presso una sede aziendale molto distante dal luogo di residenza, che renda impossibile la prosecuzione del rapporto lavorativo a prescindere dalla sussistenza di un inadempimento datoriale.
Ciò è quanto accaduto nel caso in esame, in cui il sig. , Pt_1
trasferito da Genova a Catania, ha deciso di risolvere il rapporto di lavoro proprio per l'impossibilità di prestare attività lavorativa in un luogo così lontano dalla propria residenza effettiva;
risoluzione del rapporto avvenuta mediante dimissioni che – per i motivi sopra esposti – vanno equiparate ad una risoluzione consensuale e configurano – ai soli fini del diritto all'indennità previdenziale – una giusta causa di recesso a prescindere dall'inadempimento datoriale.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, va dichiarato il diritto del
Sig. a fruire dell'indennità NASpI con la decorrenza e Pt_1
nella misura di legge, con gli interessi sugli arretrati dalle maturazioni al saldo.
Le spese di lite di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
in accoglimento dell'appello, dichiara il diritto del Sig. a Pt_1
fruire dell'indennità NASpI con la decorrenza e nella misura di legge, con gli interessi sugli arretrati dalle maturazioni al saldo.
Condanna l' a rimborsare all' appellante le spese di lite CP_1
7
sostenute da quest'ultimo in entrambi i gradi di giudizio che liquida – per ciascun grado - in €. 2.000,00, oltre spese generali,
IVA e CPA, con distrazione delle stesse a favore del difensore antistatario.
Così deciso in Genova, all'udienza del 13/02/2025
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