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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9724 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 27242 /2024
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 19/06/2025 sono presenti tramite collegamento da remoto Microsoft teams: l'avv. SCAGLIONE ALBERTA, per che si riporta ai propri scritti CP_1
difensivi e conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello; l'avv. CORSETTI
JESSICA, per il quale si riporta alla comparsa e chiede il rigetto dell'appello; CP_2
l'avv. Aurora Francesca Sitzia per capitale che si riporta alla propria comparsa CP_3
e chiede l'accoglimento dell'appello.
È presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
L'avv. Scaglione rappresenta che non è stato possibile rinvenire presso il giudice di pace il verbale dell'udienza a cui la causa è stata posta in decisione.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
(IA De BE)
All'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori delle parti allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(IA De BE)
N. R.G. 27242/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. IA De BE;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 27242 /2024
PROMOSSA DA
, (C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t.; rappresentato e difeso dall'avv. SCAGLIONE ALBERTA giusta procura in atti, indirizzo pec per le comunicazioni
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_4 C.F._1
dall'avv. CORSETTI JESSICA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, indirizzo pec per le comunicazioni Email_2
APPELLATA E
(C.F. ), in persona del sindaco p.t., rappresentato e CP_5 P.IVA_2
difeso dall'avv. Aurora Francesca Sitzia dell'avvocatura capitolina, presso i cui uffici
è elettivamente domiciliato, indirizzo pec per le comunicazioni
. oma.it. Email_3 Email_4 CP_6
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che con ricorso del 23.07.2023 ha proposto opposizione Controparte_4
ex art.615 cpc avverso il credito recato nella cartella di pagamento n. 097 2020
00045418 27 000 (dell'importo complessivo di € 1.480,58, emessa sulla scorta di 10 verbali di violazione del CdS: V: 33170252603 del 13.04.2017, V:13170077628 del
24.01.2017, V:13170170350 del 14.02.2017, V: 13170214249 del 16.02.2017, V:
13170263431 del 28.02.2017, V: 13170398755 del 23.03.2017, V:13170405578 del
25.03.2017, V: 13170569961 del 19.04.2017, V: 14170663116 del 11.05.2017 e
V:13170719993 del 16.05.2017) lamentando: l'omessa notifica dei detti notifica dei verbali, l'intervenuta decadenza dell'agente per la riscossione dal diritto di procedere a riscossione forzata, l'intervenuta prescrizione del credito;
rilevato che con sentenza n. 3884/2024 il giudice di pace di ha accolto CP_3
l'opposizione così proposta con la seguente motivazione: “Nel merito, risalendo i verbali sottesi agli anni 2016 e 2017 e la notifica della cartella è del giugno 2023, il credito sotteso alla stessa deve ritenersi prescritto, per il decorso del termine quinquennale, di cui all'art. 28 L. 689/81, che si applica al caso di specie. Il credito si prescrive secondo i termini di prescrizione previsti dalla materia. Trattandosi di sanzioni amministrative si prescrive in cinque anni come ritenuto definitivamente dalla
Corte di Cassazione con la sentenza S.U. n. 23397/16. La domanda va pertanto accolta, e dichiarata la cartella opposta inefficace e prescritto il credito sotteso”;
rilevato che l' ha appellato l'indicata sentenza Controparte_7
lamentandone l'erroneità: “nella parte in cui dichiara la non esigibilità delle somme per intervenuta prescrizione non considerando, nel computo, il periodo di sospensione per causa COVID che ha interessato l'intervallo di tempo tra l'8.03.2020 ed il
31.08.2021”;
rilevato che l'appello così conclude: “in riforma della sentenza impugnata, rigettare la
domanda poiché infondata stante la mancata maturazione del termine prescrizionale del credito sotteso alla cartella n. 09720200004541827000. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”;
rilevato che si è costituito lamentando -fra le altre cose-: Controparte_4
1. “si contesta il diritto di ad agire e Controparte_8 CP_5
procedere esecutivamente nei confronti dell'odierna appellante atteso che, nel caso di specie, manca in atti la prova di un valido titolo esecutivo sotteso al provvedimento opposto. Ed infatti, si rileva che ha depositato in CP_5
atti i verbali sottesi alla cartella impugnata ma come si può evincere la notificazione non è da ritenersi valida. Si contesta la conformità all'originale della documentazione prodotta in mera copia fotostatica da che CP_5
risulta, in assenza della relativa attestazione che non si rinviene in atti, priva di qualsivoglia valenza probatoria ai sensi e per gli effetti degli artt. 2714 e 2719
c.c, dei documenti allegati in primo grado. Pur volendo considerare la documentazione prodotta da tutte le notifiche dei verbali di CP_5
accertamento risultano nulle ed improduttive di qualsivoglia efficacia giuridica.
Ed infatti, la notifica di tutti i VAV sottesi risulta manifestamente nulla per violazione della procedura prevista e disciplinata dall'art. 139 c.p.c e dall'art.
60 dall'art. 60, lett. b) bis, del DPR 600/73 Con la recente sentenza n.
2868/2017, la Suprema Corte, ha affermato che in tema di notifica dell'atto tributario, nella fattispecie di consegna del provvedimento a mani di persona diversa dal destinatario (nel caso in parola, si trattava addirittura del coniuge),
a mente dell'art. 60, lett. b-bis, D.P.R. n. 602/73, “il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata. Il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica (…) nella copia delle relate depositata da risulta del tutto assente sia CP_5
l'attestazione dell'assenza del destinatario e delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, così come espressamente stabilito dall'art. 139 c.p.c., che, soprattutto, l'attestazione o la prova della spedizione dell'ulteriore raccomandata prevista sia dall'art. 139, comma 4,
c.p.c. che dall'art. 60, lett. b) bis, del DPR 600/73. si limita a CP_5
depositare comunicazione di avvenuta notificazione ma senza allegare nessuna prova di spedizione della raccomandata. Né, sotto quest'ultimo punto di vista, potrebbe obiettarsi che abbia depositato in atti una stampata, CP_5
presumibilmente riferibile a Poste Italiane, relativa all'asserita spedizione delle raccomandate informative ex art. 139/140 c.p.c. esercizio (sulla stampata è infatti presente solo un timbro postale che al più potrebbe fare prova della data ma non anche del contenuto e/o della veridicità del documento). In assenza di una paternità formalmente riconducibile a Poste Italiane, il documento risulta quindi privo di valore probatorio anche perché proveniente da CP_5
ovvero dalla stessa parte processuale che intende avvalersene. Tale documento, la cui riferibilità a Poste Italiane si contesta specificatamente, non risulta probante in quanto privo di sottoscrizione alcuna che, ai fini della fidefacenza, ne riconduca la paternità ad un pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico”;
2. “Del tutto infondata risulta l'avversa tesi secondo cui il termine di prescrizione risulterebbe nella fattispecie sospeso in virtù della disciplina emergenziale dettata dal COVID-19. Ciò perché la sospensione opera esclusivamente con riferimento ai carichi affidati all' durante il periodo di sospensione”; CP_1
rilevato che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza Controparte_4
impugnata e la distrazione delle spese di soccombenza in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
rilevato che si è costituita deducendo -fra le altre cose- la corretta CP_5
esecuzione della notifica dei verbali e, in caso di rigetto dell'appello, di disporre la condanna alle spese nei confronti del solo agente per la riscossione;
rilevato che agli atti del fascicolo di primo grado di capitale sono presenti le CP_3
notifiche dei verbali posti a fondamento della cartella opposta eseguite con le seguenti modalità:
- il verbale di accertamento n. 13170077628 del 24.1.2017, emesso per violazione dell'art. 158 commi 2 e 6 del Codice della Strada, stato notificato con accesso dell'agente notificatore preso il domicilio di e con consegna al Controparte_4 portiere e successivo invio di Raccomandata informativa consegnata al portiere dello stabile asseritamente in data 21.3.2017;
- il verbale di accertamento n. 13170170350 del 14.2.2017, emesso per violazione dell'art. 158 commi 2 e 6 del Codice della Strada, è stato notificato mediante accesso dell'agente notificatore preso il domicilio di e con consegna al Controparte_4
portiere e successivo invio di Raccomandata informativa consegnata al portiere dello stabile asseritamente in data 3.4.2017;
- il verbale di accertamento n. 13170214249 del 16.2.2017, emesso per violazione dell'art. 158 commi 2 e 6 del C.d.S., è stato notificato mediante accesso dell'agente notificatore preso il domicilio di e con consegna al portiere Controparte_4
Raccomandata e successivo invio di Raccomandata informativa consegnata al portiere dello stabile asseritamente in data 10.4.2017;
- il verbale di accertamento n. 13170263431 del 28.2.2017, emesso per violazione dell'art. 158 commi 2 e 6 del Codice della Strada, è stato notificato mediante accesso dell'agente notificatore preso il domicilio di e con consegna al Controparte_4
portiere e successivo invio di Raccomandata informativa consegnata al portiere dello stabile asseritamente in data 10.4.2017;
- il verbale di accertamento n. 13170398755 del 23.3.2017, emesso per violazione dell'art. 158 commi 2 e 6 del Codice della Strada, è stato notificato mediante accesso dell'agente notificatore preso il domicilio di e con consegna al Controparte_4
portiere e successivo invio di Raccomandata informativa consegnata al portiere dello stabile asseritamente in data 10.5.2017;
- il verbale di accertamento n. 13170405578 del 25.3.2017, emesso per violazione dell'art. 158 commi 2 e 6 del Codice della Strada, è stato notificato mediante accesso dell'agente notificatore preso il domicilio di e con consegna al Controparte_4
portiere e successivo invio di Raccomandata informativa consegnata al portiere dello stabile asseritamente in data 10.5.2017;
- il verbale di accertamento n. 13170569961 del 19.4.2017, emesso per violazione dell'art. 158 commi 2 e 6 del Codice della Strada, è stato notificato mediante accesso dell'agente notificatore preso il domicilio di e con consegna al Controparte_4
portiere e successivo invio di Raccomandata informativa consegnata al portiere dello stabile asseritamente in data 5.6.2017;
- il verbale di accertamento n. 13170663116 dell'11.5.2017, emesso per violazione dell'art. 158 commi 2 e 6 del Codice della Strada, è stato notificato mediante accesso dell'agente notificatore preso il domicilio di e con consegna al Controparte_4
portiere e successivo invio di Raccomandata informativa consegnata al portiere dello stabile asseritamente in data 3.7.2017;
- il verbale di accertamento n. 13170719993 del 16.5.2017, emesso per violazione dell'art. 158 commi 2 e 6 del Codice della Strada, è stato notificato con accesso dell'agente notificatore preso il domicilio di e con consegna al Controparte_4
portiere e successivo invio di Raccomandata informativa consegnata al portiere dello stabile asseritamente in data 3.7.2017;
- il verbale di accertamento n. 33170252603 del 13.4.2017, emesso per violazione dell'art. 7 comma 1 del C.d.S., è stato notificato con accesso dell'agente notificatore preso il domicilio di e con consegna al portiere e successivo invio Controparte_4
di Raccomandata informativa consegnata al portiere dello stabile asseritamente in data
5.6.2017; rilevato che quale prova dell'invio della raccomandata ha prodotto CP_5
documenti denominati: “Comunicazione di avvenuta notificazione ai sensi dell'art.139 co.4 del cpc” provenienti dal direttore del Dipartimento delle risorse economiche di
CP_5
ritenuto che siffatti documenti non appaiono idonei a provare l'effettivo invio della raccomanda informativa, trattandosi di documento proveniente dalla capitale CP_3
ossia dalla parte che intende valersi del suo valore probatorio;
ritenuto quindi che -anche a prescindere da considerazioni in ordine alla tempestività e genericità delle contestazioni mosse in ordine alla conformità degli atti prodotti da non è stata offerta prova del perfezionamento del procedimento di CP_5
notifica dei verbali sottesi alla cartella di pagamento n. 097 2020 00045418 27 000;
ritenuto che la notificazione del verbale di accertamento non è un presupposto di esistenza del titolo esecutivo, bensì fatto costitutivo del (mantenimento del) diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, in quanto l'omessa notificazione estingue questo diritto;
ritenuto che si tratta di un fatto estintivo del diritto di credito che, pur operando sul piano sostanziale, non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione, impedendo non tanto la formazione del titolo esecutivo stragiudiziale quanto il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria e che consente la riscossione coattiva (v., in questi termini, Cass., Sez. Un., 22.09.2017,
n. 22080, secondo cui “Che la notificazione tempestiva non sia un requisito di esistenza, ma soltanto di validità nei termini appena esposti, è reso più evidente dalla considerazione dell'ipotesi della notificazione del verbale di accertamento effettuata oltre il termine di legge. In questa situazione, non essendo stata impedita la conoscenza della contestazione da parte del destinatario della sanzione, la mancata proposizione del ricorso al prefetto ed il mancato pagamento in misura ridotta non potrebbero non dare luogo all'esecutività del provvedimento sanzionatorio, non solo esistente ma anche notificato;
laddove l'eventuale ricorso al giudice di pace per fare valere la tardività della notificazione non impedirebbe, di per sé, come detto sopra, l'efficacia esecutiva del titolo stragiudiziale, pur invalidamente formato”);
ritenuto che in difetto di notifica va appurata l'estinzione del diritto e, quindi,
l'illegittimità della cartella impugnata;
ritenuto che l'appello va quindi rigettato, pur se la sentenza impugnata va confermata con diversa motivazione;
ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda, nonché dell'esiguità dell'attività processuale e della semplicità delle questioni in diritto trattate, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario;
ritenuto che: “nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione diretto avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva tanto in capo all che all'ente impositore che ebbe ad Controparte_7
emettere gli atti presupposti alla cartella, va distinta, ai fini del governo delle spese di lite, l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata
l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto -nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione- dal diverso caso in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione. Mentre nel primo caso il
Giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione, poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità. Di conseguenza, è corretta la decisione del giudice di merito, di compensare le spese nei confronti dell'ente impositore, limitando la condanna a carico della sola parte alla cui condotta sia, in concreto, addebitabile l'accoglimento dell'opposizione" (Cassazione civile sez. VI, 09/03/2022, n.7716);
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA l'appello;
ND e Roma capitale in solido alla Controparte_7
refusione delle spese di lite in favore di che liquida in euro 900,00 Controparte_4
per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 19/06/2025
IL GIUDICE
IA De BE
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 19/06/2025 sono presenti tramite collegamento da remoto Microsoft teams: l'avv. SCAGLIONE ALBERTA, per che si riporta ai propri scritti CP_1
difensivi e conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello; l'avv. CORSETTI
JESSICA, per il quale si riporta alla comparsa e chiede il rigetto dell'appello; CP_2
l'avv. Aurora Francesca Sitzia per capitale che si riporta alla propria comparsa CP_3
e chiede l'accoglimento dell'appello.
È presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
L'avv. Scaglione rappresenta che non è stato possibile rinvenire presso il giudice di pace il verbale dell'udienza a cui la causa è stata posta in decisione.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
(IA De BE)
All'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori delle parti allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(IA De BE)
N. R.G. 27242/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. IA De BE;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 27242 /2024
PROMOSSA DA
, (C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t.; rappresentato e difeso dall'avv. SCAGLIONE ALBERTA giusta procura in atti, indirizzo pec per le comunicazioni
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_4 C.F._1
dall'avv. CORSETTI JESSICA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, indirizzo pec per le comunicazioni Email_2
APPELLATA E
(C.F. ), in persona del sindaco p.t., rappresentato e CP_5 P.IVA_2
difeso dall'avv. Aurora Francesca Sitzia dell'avvocatura capitolina, presso i cui uffici
è elettivamente domiciliato, indirizzo pec per le comunicazioni
. oma.it. Email_3 Email_4 CP_6
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che con ricorso del 23.07.2023 ha proposto opposizione Controparte_4
ex art.615 cpc avverso il credito recato nella cartella di pagamento n. 097 2020
00045418 27 000 (dell'importo complessivo di € 1.480,58, emessa sulla scorta di 10 verbali di violazione del CdS: V: 33170252603 del 13.04.2017, V:13170077628 del
24.01.2017, V:13170170350 del 14.02.2017, V: 13170214249 del 16.02.2017, V:
13170263431 del 28.02.2017, V: 13170398755 del 23.03.2017, V:13170405578 del
25.03.2017, V: 13170569961 del 19.04.2017, V: 14170663116 del 11.05.2017 e
V:13170719993 del 16.05.2017) lamentando: l'omessa notifica dei detti notifica dei verbali, l'intervenuta decadenza dell'agente per la riscossione dal diritto di procedere a riscossione forzata, l'intervenuta prescrizione del credito;
rilevato che con sentenza n. 3884/2024 il giudice di pace di ha accolto CP_3
l'opposizione così proposta con la seguente motivazione: “Nel merito, risalendo i verbali sottesi agli anni 2016 e 2017 e la notifica della cartella è del giugno 2023, il credito sotteso alla stessa deve ritenersi prescritto, per il decorso del termine quinquennale, di cui all'art. 28 L. 689/81, che si applica al caso di specie. Il credito si prescrive secondo i termini di prescrizione previsti dalla materia. Trattandosi di sanzioni amministrative si prescrive in cinque anni come ritenuto definitivamente dalla
Corte di Cassazione con la sentenza S.U. n. 23397/16. La domanda va pertanto accolta, e dichiarata la cartella opposta inefficace e prescritto il credito sotteso”;
rilevato che l' ha appellato l'indicata sentenza Controparte_7
lamentandone l'erroneità: “nella parte in cui dichiara la non esigibilità delle somme per intervenuta prescrizione non considerando, nel computo, il periodo di sospensione per causa COVID che ha interessato l'intervallo di tempo tra l'8.03.2020 ed il
31.08.2021”;
rilevato che l'appello così conclude: “in riforma della sentenza impugnata, rigettare la
domanda poiché infondata stante la mancata maturazione del termine prescrizionale del credito sotteso alla cartella n. 09720200004541827000. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”;
rilevato che si è costituito lamentando -fra le altre cose-: Controparte_4
1. “si contesta il diritto di ad agire e Controparte_8 CP_5
procedere esecutivamente nei confronti dell'odierna appellante atteso che, nel caso di specie, manca in atti la prova di un valido titolo esecutivo sotteso al provvedimento opposto. Ed infatti, si rileva che ha depositato in CP_5
atti i verbali sottesi alla cartella impugnata ma come si può evincere la notificazione non è da ritenersi valida. Si contesta la conformità all'originale della documentazione prodotta in mera copia fotostatica da che CP_5
risulta, in assenza della relativa attestazione che non si rinviene in atti, priva di qualsivoglia valenza probatoria ai sensi e per gli effetti degli artt. 2714 e 2719
c.c, dei documenti allegati in primo grado. Pur volendo considerare la documentazione prodotta da tutte le notifiche dei verbali di CP_5
accertamento risultano nulle ed improduttive di qualsivoglia efficacia giuridica.
Ed infatti, la notifica di tutti i VAV sottesi risulta manifestamente nulla per violazione della procedura prevista e disciplinata dall'art. 139 c.p.c e dall'art.
60 dall'art. 60, lett. b) bis, del DPR 600/73 Con la recente sentenza n.
2868/2017, la Suprema Corte, ha affermato che in tema di notifica dell'atto tributario, nella fattispecie di consegna del provvedimento a mani di persona diversa dal destinatario (nel caso in parola, si trattava addirittura del coniuge),
a mente dell'art. 60, lett. b-bis, D.P.R. n. 602/73, “il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata. Il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica (…) nella copia delle relate depositata da risulta del tutto assente sia CP_5
l'attestazione dell'assenza del destinatario e delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, così come espressamente stabilito dall'art. 139 c.p.c., che, soprattutto, l'attestazione o la prova della spedizione dell'ulteriore raccomandata prevista sia dall'art. 139, comma 4,
c.p.c. che dall'art. 60, lett. b) bis, del DPR 600/73. si limita a CP_5
depositare comunicazione di avvenuta notificazione ma senza allegare nessuna prova di spedizione della raccomandata. Né, sotto quest'ultimo punto di vista, potrebbe obiettarsi che abbia depositato in atti una stampata, CP_5
presumibilmente riferibile a Poste Italiane, relativa all'asserita spedizione delle raccomandate informative ex art. 139/140 c.p.c. esercizio (sulla stampata è infatti presente solo un timbro postale che al più potrebbe fare prova della data ma non anche del contenuto e/o della veridicità del documento). In assenza di una paternità formalmente riconducibile a Poste Italiane, il documento risulta quindi privo di valore probatorio anche perché proveniente da CP_5
ovvero dalla stessa parte processuale che intende avvalersene. Tale documento, la cui riferibilità a Poste Italiane si contesta specificatamente, non risulta probante in quanto privo di sottoscrizione alcuna che, ai fini della fidefacenza, ne riconduca la paternità ad un pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico”;
2. “Del tutto infondata risulta l'avversa tesi secondo cui il termine di prescrizione risulterebbe nella fattispecie sospeso in virtù della disciplina emergenziale dettata dal COVID-19. Ciò perché la sospensione opera esclusivamente con riferimento ai carichi affidati all' durante il periodo di sospensione”; CP_1
rilevato che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza Controparte_4
impugnata e la distrazione delle spese di soccombenza in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
rilevato che si è costituita deducendo -fra le altre cose- la corretta CP_5
esecuzione della notifica dei verbali e, in caso di rigetto dell'appello, di disporre la condanna alle spese nei confronti del solo agente per la riscossione;
rilevato che agli atti del fascicolo di primo grado di capitale sono presenti le CP_3
notifiche dei verbali posti a fondamento della cartella opposta eseguite con le seguenti modalità:
- il verbale di accertamento n. 13170077628 del 24.1.2017, emesso per violazione dell'art. 158 commi 2 e 6 del Codice della Strada, stato notificato con accesso dell'agente notificatore preso il domicilio di e con consegna al Controparte_4 portiere e successivo invio di Raccomandata informativa consegnata al portiere dello stabile asseritamente in data 21.3.2017;
- il verbale di accertamento n. 13170170350 del 14.2.2017, emesso per violazione dell'art. 158 commi 2 e 6 del Codice della Strada, è stato notificato mediante accesso dell'agente notificatore preso il domicilio di e con consegna al Controparte_4
portiere e successivo invio di Raccomandata informativa consegnata al portiere dello stabile asseritamente in data 3.4.2017;
- il verbale di accertamento n. 13170214249 del 16.2.2017, emesso per violazione dell'art. 158 commi 2 e 6 del C.d.S., è stato notificato mediante accesso dell'agente notificatore preso il domicilio di e con consegna al portiere Controparte_4
Raccomandata e successivo invio di Raccomandata informativa consegnata al portiere dello stabile asseritamente in data 10.4.2017;
- il verbale di accertamento n. 13170263431 del 28.2.2017, emesso per violazione dell'art. 158 commi 2 e 6 del Codice della Strada, è stato notificato mediante accesso dell'agente notificatore preso il domicilio di e con consegna al Controparte_4
portiere e successivo invio di Raccomandata informativa consegnata al portiere dello stabile asseritamente in data 10.4.2017;
- il verbale di accertamento n. 13170398755 del 23.3.2017, emesso per violazione dell'art. 158 commi 2 e 6 del Codice della Strada, è stato notificato mediante accesso dell'agente notificatore preso il domicilio di e con consegna al Controparte_4
portiere e successivo invio di Raccomandata informativa consegnata al portiere dello stabile asseritamente in data 10.5.2017;
- il verbale di accertamento n. 13170405578 del 25.3.2017, emesso per violazione dell'art. 158 commi 2 e 6 del Codice della Strada, è stato notificato mediante accesso dell'agente notificatore preso il domicilio di e con consegna al Controparte_4
portiere e successivo invio di Raccomandata informativa consegnata al portiere dello stabile asseritamente in data 10.5.2017;
- il verbale di accertamento n. 13170569961 del 19.4.2017, emesso per violazione dell'art. 158 commi 2 e 6 del Codice della Strada, è stato notificato mediante accesso dell'agente notificatore preso il domicilio di e con consegna al Controparte_4
portiere e successivo invio di Raccomandata informativa consegnata al portiere dello stabile asseritamente in data 5.6.2017;
- il verbale di accertamento n. 13170663116 dell'11.5.2017, emesso per violazione dell'art. 158 commi 2 e 6 del Codice della Strada, è stato notificato mediante accesso dell'agente notificatore preso il domicilio di e con consegna al Controparte_4
portiere e successivo invio di Raccomandata informativa consegnata al portiere dello stabile asseritamente in data 3.7.2017;
- il verbale di accertamento n. 13170719993 del 16.5.2017, emesso per violazione dell'art. 158 commi 2 e 6 del Codice della Strada, è stato notificato con accesso dell'agente notificatore preso il domicilio di e con consegna al Controparte_4
portiere e successivo invio di Raccomandata informativa consegnata al portiere dello stabile asseritamente in data 3.7.2017;
- il verbale di accertamento n. 33170252603 del 13.4.2017, emesso per violazione dell'art. 7 comma 1 del C.d.S., è stato notificato con accesso dell'agente notificatore preso il domicilio di e con consegna al portiere e successivo invio Controparte_4
di Raccomandata informativa consegnata al portiere dello stabile asseritamente in data
5.6.2017; rilevato che quale prova dell'invio della raccomandata ha prodotto CP_5
documenti denominati: “Comunicazione di avvenuta notificazione ai sensi dell'art.139 co.4 del cpc” provenienti dal direttore del Dipartimento delle risorse economiche di
CP_5
ritenuto che siffatti documenti non appaiono idonei a provare l'effettivo invio della raccomanda informativa, trattandosi di documento proveniente dalla capitale CP_3
ossia dalla parte che intende valersi del suo valore probatorio;
ritenuto quindi che -anche a prescindere da considerazioni in ordine alla tempestività e genericità delle contestazioni mosse in ordine alla conformità degli atti prodotti da non è stata offerta prova del perfezionamento del procedimento di CP_5
notifica dei verbali sottesi alla cartella di pagamento n. 097 2020 00045418 27 000;
ritenuto che la notificazione del verbale di accertamento non è un presupposto di esistenza del titolo esecutivo, bensì fatto costitutivo del (mantenimento del) diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, in quanto l'omessa notificazione estingue questo diritto;
ritenuto che si tratta di un fatto estintivo del diritto di credito che, pur operando sul piano sostanziale, non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione, impedendo non tanto la formazione del titolo esecutivo stragiudiziale quanto il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria e che consente la riscossione coattiva (v., in questi termini, Cass., Sez. Un., 22.09.2017,
n. 22080, secondo cui “Che la notificazione tempestiva non sia un requisito di esistenza, ma soltanto di validità nei termini appena esposti, è reso più evidente dalla considerazione dell'ipotesi della notificazione del verbale di accertamento effettuata oltre il termine di legge. In questa situazione, non essendo stata impedita la conoscenza della contestazione da parte del destinatario della sanzione, la mancata proposizione del ricorso al prefetto ed il mancato pagamento in misura ridotta non potrebbero non dare luogo all'esecutività del provvedimento sanzionatorio, non solo esistente ma anche notificato;
laddove l'eventuale ricorso al giudice di pace per fare valere la tardività della notificazione non impedirebbe, di per sé, come detto sopra, l'efficacia esecutiva del titolo stragiudiziale, pur invalidamente formato”);
ritenuto che in difetto di notifica va appurata l'estinzione del diritto e, quindi,
l'illegittimità della cartella impugnata;
ritenuto che l'appello va quindi rigettato, pur se la sentenza impugnata va confermata con diversa motivazione;
ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda, nonché dell'esiguità dell'attività processuale e della semplicità delle questioni in diritto trattate, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario;
ritenuto che: “nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione diretto avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva tanto in capo all che all'ente impositore che ebbe ad Controparte_7
emettere gli atti presupposti alla cartella, va distinta, ai fini del governo delle spese di lite, l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata
l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto -nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione- dal diverso caso in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione. Mentre nel primo caso il
Giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione, poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità. Di conseguenza, è corretta la decisione del giudice di merito, di compensare le spese nei confronti dell'ente impositore, limitando la condanna a carico della sola parte alla cui condotta sia, in concreto, addebitabile l'accoglimento dell'opposizione" (Cassazione civile sez. VI, 09/03/2022, n.7716);
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA l'appello;
ND e Roma capitale in solido alla Controparte_7
refusione delle spese di lite in favore di che liquida in euro 900,00 Controparte_4
per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 19/06/2025
IL GIUDICE
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