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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/11/2025, n. 4718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4718 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8549/2025 R.G. promossa da:
con l'avv. AMATO RAFFAELE e con gli avv. Parte_1
AMATO NT Via Francesco Acri, 67 88100 Catanzaro Italia;
e C.F._1
contro:
con l'avv. ROVELLI STEFANO e gli avv. Controparte_1
AF RA VIA SODERINI, 24 20146 MILANO;
e C.F._2
P.Q.M.
Rigettato nel resto il ricorso, riconosce il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute alla parte ricorrente per i seguenti anni, con condanna della parte convenuta al versamento del valore corrispondente, con l'aggiunta della maggior somma tra rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo:
per 1,54 giorni per l'anno 2016/17
per 4 giorni per l'anno 2017/18
per 3,7 giorni per l'anno 2018/2019.
per 4,63 giorni per l'anno 2019/2020.
per 6,56 giorni per l'anno 2023/2024.
Già operata una compensazione per il 70%, condanna il convenuto a versare le CP_1
spese di lite alla parte ricorrente per la residua somma di euro 300, oltre 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA e contributo unificato se versato e dovuto, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva
Milano, 04/11/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8549/2025 R.G. promossa da:
con l'avv. AMATO RAFFAELE e con gli avv. Parte_1
AMATO NT Via Francesco Acri, 67 88100 Catanzaro Italia;
e C.F._1
contro:
con l'avv. ROVELLI STEFANO e gli avv. Controparte_1
AF RA VIA SODERINI, 24 20146 MILANO;
e C.F._2
P.Q.M.
Rigettato nel resto il ricorso, riconosce il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute alla parte ricorrente per i seguenti anni, con condanna della parte convenuta al versamento del valore corrispondente, con l'aggiunta della maggior somma tra rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo:
per 1,54 giorni per l'anno 2016/17
per 4 giorni per l'anno 2017/18
per 3,7 giorni per l'anno 2018/2019.
per 4,63 giorni per l'anno 2019/2020.
per 6,56 giorni per l'anno 2023/2024.
Già operata una compensazione per il 70%, condanna il convenuto a versare le CP_1
spese di lite alla parte ricorrente per la residua somma di euro 300, oltre 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA e contributo unificato se versato e dovuto, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva
Milano, 04/11/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo