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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/06/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 1122/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di RI, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1122 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione con provvedimento del giorno 08.05.2025, sulla separazione personale dei coniugi con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
RI (RC), alla via M. Murdaca n. 67, presso lo studio legale dell'Avv. Anna
Cavallaro, che la rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato in Firenze, alla via Senese n. 31, presso lo studio dell'Avv. Gabriella
Piccolo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Pag. 1 a 13 NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di RI
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da note di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il giorno 14.11.2023, ha Parte_1
introdotto ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 04.09.1999 con
, chiedendo, oltre alla pronuncia sullo status, l'addebito Controparte_1
della separazione a carico del coniuge, la previsione di un assegno di mantenimento in suo favore e a carico del marito quantificato in € 300,00 mensili, l'affidamento condiviso delle figlie minorenni nata il [...], e nata il Per_1 Per_2
14.07.2008, con collocazione abitativa presso di sé e assegnazione della casa coniugale, la previsione di incontri liberi tra padre e figlie, la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento per le figlie minori, nonché per la figlia , nata il Per_3
22.10.2002, maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, per un importo di € 400,00 mensili per ciascuna, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50 % e alle spese universitarie nella misura del 100%.
Parte resistente, costituendosi in giudizio, da un lato, non si è opposta alla domanda di separazione giudiziale dei coniugi con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e a quella volta a ottenere i provvedimenti relativamente all'affidamento condiviso delle figlie minori e Per_1 Per_2
chiedendo la regolamentazione del diritto di visita tra il padre e le figlie, dall'altro, ha avanzato domanda di addebito della separazione a carico della ricorrente, si è opposta alla previsione dell'assegno di mantenimento a favore della moglie, ha manifestato la disponibilità ad elargire l'assegno di mantenimento a favore delle figlie per un importo di € 100,00 ciascuno, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Pag. 2 a 13 All'udienza del giorno 14.02.2024, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione dei coniugi, il Giudice delegato si è riservato di provvedere e, a scioglimento della riserva, ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separatamente, affidando le figlie minori della coppia a entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso e disponendo il loro collocamento prevalente presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, disponendo la contribuzione del padre al mantenimento delle figlie con il versamento di un assegno mensile di € 750,00 0 (€ 250,00 per ogni figlia), oltre alla contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50%. Quanto alle richieste istruttorie avanzate dalle parti, il Giudice delegato ha rigettato le richieste di prova orale formulate dalle stesse e ha delegato alla Guardia di Finanza e/o (secondo le rispettive competenze) all'Agenzia delle Entrate lo svolgimento di indagini patrimoniali sulle parti, rinviando la causa all'udienza del 26.06.2024. Dopo un ulteriore rinvio della causa necessitato dall'integrazione dell'attività demandata alla
Guardia di Finanza, con ordinanza del 24.10.2024, il Giudice delegato ha rinviato la causa per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 473 bis.28
c.p.c..
Dopo riassegnazione della causa alla scrivente e fissazione di una nuova udienza per la rimessione in decisione della causa, con ordinanza del giorno 08.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione dinnanzi al Collegio, ai sensi dell'art. 473 bis.28 ult. co. c.p.c..
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
§ 2. Sulla domanda di separazione e sulla domanda di addebito il Tribunale osserva quanto segue.
La domanda di separazione, proposta da entrambe le parti, è fondata e va, pertanto, accolta.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Pag. 3 a 13 In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, la perdurante cessazione della convivenza (che si protrae dal giorno 10 maggio 2023, come pacificamente allegato dalle parti) e le concordanti affermazioni dei coniugi circa l'impossibilità di una riconciliazione, sono tutti elementi che provano la cessazione di ogni interesse tra i coniugi, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Va pertanto pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., atteso che la domanda di addebito avanzata reciprocamente dalle parti non ha trovato il necessario riscontro probatorio e deve pertanto essere rigettata.
Sul punto, si osserva che la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che la irreversibile crisi coniugale sia stata cagionata esclusivamente dal comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi. Deve sussistere, in altri termini, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Ai fini dell'accertamento del predetto nesso causale, il giudice deve valutare il comportamento di entrambi i coniugi nel suo complesso, tenendo conto che la violazione dei doveri matrimoniali deve essere la causa, e non l'effetto, della crisi del rapporto coniugale, restando in linea di principio irrilevanti, ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione, i comportamenti successivi alla rottura del rapporto,
e cioè quando sia provata l'esistenza di un'eventuale preesistente crisi già irrimediabilmente in atto.
In punto di onere probatorio, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà o più in generale per violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, la prova della relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (Cass. Civ. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 3923 del 19.02.2018).
Pag. 4 a 13 Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato che la causa della separazione sia da ricondurre alla condotta del resistente che avrebbe avuto un atteggiamento aggressivo verso la moglie, nonché un comportamento irrispettoso nei confronti della stessa, trasformatosi in indifferenza verso la famiglia, con abbandono della casa coniugale e inizio di una relazione extraconiugale. Le allegazioni di tale comportamento, tuttavia, sono state riportate in modo generico dalla ricorrente, senza riferimento a episodi specifici sintomatici di un comportamento posto in violazione dei doveri coniugali, così come in modo generico sono stati formulati i relativi capitoli di prova, contenenti altresì valutazioni demandate al teste, con conseguente inammissibilità della richiesta istruttoria, così come valutata dal giudice delegato alla cui ordinanza del 15.02.2024 si rinvia e che il Collegio fa propria.
Va aggiunto, inoltre, che l'addebito della separazione richiesto dalla ricorrente non può trovare fondamento nell'abbandono della casa coniugale, atteso che dalla stessa prospettazione di al momento del trasferimento del Parte_1
resistente in altra abitazione, la crisi coniugale era già in atto, con conseguente impossibilità di far discendere dalla violazione della coabitazione la causa della rottura matrimoniale.
Per quanto invece riguarda le allegazioni di parte resistente, quest'ultimo ha dedotto la violazione del dovere di assistenza morale e materiale da parte della moglie.
Tale violazione non ha trovato riscontro probatorio in giudizio, attesa l'inammissibilità delle richieste di prova orali per come motivato nell'ordinanza del giudice delegato su richiamata. Del resto, sebbene le deduzioni di parte resistente offrano riscontro al quadro conflittuale allegato dalla ricorrente, le stesse non fanno altro che confermare il clima di intolleranza registratosi nella coppia e non appaiono utili a chiarire quale sia stata la genesi della rottura coniugale.
Ciò posto, rileva il Tribunale che non è emerso un sicuro indice di addebitabilità della crisi matrimoniale ad uno dei coniugi.
§ 3. Sul regime di affidamento della figlia minore.
Pag. 5 a 13 È noto che con la l. 54/2006 il legislatore ha ribadito e ampliato il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio a un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione o del divorzio dei coniugi o si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio in una coppia di genitori non più conviventi more uxorio. Tale principio è stato introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n. 176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori. Successivamente nella Risoluzione dell'Unione europea per una Carta europea dei diritti del fanciullo (1992) si stabilisce, fra l'altro, che il fanciullo, in caso di separazione o divorzio dei genitori, ha il "diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori".
È, quindi, oggi pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo a una decisione favorevole all'affidamento esclusivo a uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ne consegue che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore il regime di affidamento condiviso. E, infatti, “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, co. 1, c.c.).
Nell'ambito dell'alternativa così delineata tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo, al giudice è data inoltre la possibilità di graduare l'esercizio della responsabilità genitoriale, partendo dall'opzione dell'affidamento condiviso e quindi dalla più piena forma di esercizio bi-genitoriale della responsabilità rispetto ai figli.
Ciò posto, occorre premettere che nel corso del giudizio la figlia ha Per_1
raggiunto la maggiore età, per cui il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sul regime di affidamento della sola figlia In merito, ritiene il Tribunale che il regime Per_2
dell'affidamento condiviso non sia contrario all'interesse della minore, in mancanza
Pag. 6 a 13 di elementi di segno contrario, tenuto conto che non sono emerse criticità tali da giustificare un diverso regime di affidamento. Invero, le censure mosse da entrambe le parti, che provano l'esistenza di una conflittualità tra i genitori, non assumo forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico della figlia e, dunque, non sono tali da pregiudicare il suo interesse (cfr. Cass. Sez. 1,
06/03/2019, n. 6535). Ciò posto, il Tribunale ritiene opportuno preservare l'equilibrio di vita trovato dalla minore, che pertanto non è stata direttamente coinvolti nel giudizio mediante l'audizione personale, ritenuta in parte in contrasto con il suo interesse, in parte manifestamente superflua.
Quanto al diritto di visita del padre, il Tribunale, tenuto conto dell'età della figlia che ha quasi 17 anni, ritiene opportuno confermare il regime di visita libero, Per_2
previsto in sede di adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, per cui gli incontri potranno svolgersi liberamente previo accordo padre-figlia.
§ 4. Sul mantenimento della figlia minorenne e delle figlie maggiorenni.
§ 4.1 Va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della figlia minorenne.
Pertanto, la madre, convivendo con la ragazza, provvederà direttamente al suo sostentamento, mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il mantenimento.
§ 4.2 In merito alla domanda di previsione di un assegno di mantenimento a favore delle figlie maggiorenni ed economicamente non autosufficienti, invece, va detto che i genitori sono tenuti a mantenere i figli che sono, senza loro colpa, non economicamente indipendenti (Cass. 24018/2008; Cass. 12547/2007) fino a quando essi iniziano una attività lavorativa che permette loro di raggiungere l'indipendenza economica o quando provano che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da inerzia, rifiuto o abbandono del lavoro stesso da parte dei figli (Cass. 4555/2012). Il principio, pacifico in giurisprudenza, è confermato dal codice civile all'art. 337 septies c.c., il quale sancisce che in caso di
Pag. 7 a 13 separazione e divorzio il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti il pagamento di un assegno.
Quanto alla legittimazione e alle caratteristiche della coabitazione, è stato chiarito che il genitore è legittimato a chiedere l'assegno a condizione che coabiti con il figlio maggiorenne (Cass. 1146/2007; Cass. 4188/2006) e che la coabitazione sussiste quando il figlio mantiene un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, pur non coabitandovi quotidianamente, quando ad esempio il figlio ha necessità di assentarsi con frequenza a causa di motivi di studio o di lavoro, anche per periodi non brevi (Cass. 11320/2005).
Quanto infine all'onere della prova, è stato chiarito che è il genitore obbligato a dover provare che il figlio maggiorenne non vanta il diritto al mantenimento, in particolare fornendo la prova che il figlio è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (Cass. 1773/2012; Cass. 24424/2013). Il genitore convivente potendosi limitare a provare la convivenza del figlio (Cass. 565/1998).
Venendo al merito, parte ricorrente ha allegato la convivenza con le figlie maggiorenni, la quale non è stata contestata dal resistente, con la conseguenza che può ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. Allo stesso modo, non è contestato tra le parti che le figlie maggiorenni non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica, essendo entrambe ancora impegnate nell'attività formativa e di studio.
Deve essere dunque riconosciuto altresì l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento del padre in favore alle figlie maggiorenni.
§ 4.3 Ciò premesso, quanto alla misura dell'assegno soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 337 ter comma IV c.c.
Passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento dei figli, va evidenziato quanto segue.
Pag. 8 a 13 In primo luogo, l'età dei figli (22, 18 e 16 anni) ed i relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi, hanno determinato un inevitabile, quanto notorio, incremento delle loro esigenze e, dunque, delle spese per il loro mantenimento.
In secondo luogo, tenuto conto della durata della convivenza coniugale (circa 24 anni in base alle risultanze agli atti), deve dirsi che dal giudizio non sono emersi dati che consentano di ricavare elementi dai quali desumere, con precisione, il tenore di vita goduto dai figli in costanza di tale convivenza.
In terzo luogo, i tempi di permanenza dei figli presso il genitore non convivente, considerato il regime di visite previsto, non sono valutabili, così come la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dal padre.
Infine, quanto alla condizione reddituale del resistente, va detto che lo stesso svolge l'attività di professionista commercialista e che documenta i seguenti redditi:
Dichiarazione dei redditi 2021 (relativo all'anno 2020) reddito pari a € 18.619,00;
Dichiarazione dei redditi 2022 (relativo all'anno 2021) reddito pari a € 24.550,00;
Dichiarazione dei redditi 2023 (relativo all'anno 2022) reddito pari a € 17.757,00.
Dagli accertamenti demandati alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate non
è emersa una situazione reddituale diversa da quella prospettata dal resistente.
Tuttavia, tale rappresentazione, valutata alla luce delle uscite fisse allegate dal resistente, dovute al pagamento dei finanziamenti contratti, inducono a ritenere che la ricostruzione del patrimonio dallo stesso offerta al Tribunale sia inattendibile.
In particolare, il resistente ha allegato di dover effettuare il pagamento delle rate mensili di € 422,08 per un mutuo stipulato con per l'importo di € CP_2
40.000,00, delle rate mensili di € 408,81 per un mutuo stipulato con CP_2
per l'importo di € 19.130,00, a cui si aggiungono le spese di tenuta della propria autovettura (polizza assicurazione autovettura € 360,00 all'anno; bollo autovettura di
€ 489,37 all'anno) e i contributi minimi annuali alla Parte_2
pari all'importo complessivo annuo di € 3.751,32 da pagarsi in due rate semestrali.
Orbene, dalle spese dichiarate e documentate dal resistente emerge che l'impegno di spesa assunto non potrebbe essere affrontato con le entrate dichiarate. Del resto,
Pag. 9 a 13 la professionalità acquisita dal resistente costituisce indice di una capacità reddituale dello stesso, che non può essere revocata in dubbio dall'allegazione della riconosciuta invalidità allo stesso in misura tale da non incidere sulla sua capacità lavorativa.
In definitiva, sulla base delle considerazioni che precedono, ritiene il Tribunale congruo fissare in € 750,00 (settecentocinquanta/00) mensili, il contributo di mantenimento da porre a carico del resistente nell'interesse delle figlie, in ragione di
€ 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascuna figlia. Tale assegno sarà rivalutato annualmente come per legge in base agli indici ISTAT. Tale somma andrà versata alla madre dei ragazzi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e straordinarie per le figlie, purché debitamente documentate.
§ 5. Sull'assegnazione della casa coniugale.
La domanda avanzata da parte resistente è fondata e va accolta, atteso che la convivenza della resistente con la figlia minore giustifica il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in suo favore ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., siccome
è nell'interesse della figlia conservare l'ambiente domestico al quale è abituata.
§ 6. Sul mantenimento richiesto dalla ricorrente.
Secondo la giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (cfr. tra le altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005; Cass. n.
18538/2013; Cass. n. 605/2017), al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi. Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca anche implicitamente una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità
Pag. 10 a 13 dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr.
Cass. n. 17134/2004).
Tuttavia, l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr. Cass. n. 5817/2018) e grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare,
l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (cfr. Cass.
n. 20866/2021).
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente non ha offerto alcuna prova specifica circa il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, né ha dedotto in ordine all'impossibilità di procurarsi un reddito, limitandosi ad allegare lo stato di disoccupazione con percezione della NASPI e chiedendo il versamento dell'assegno di mantenimento a carico del coniuge per il periodo successivo alla cessazione dell'erogazione della prestazione assistenziale. Di contro, risulta documentato che la resistente abbia negli anni lavorato, sicché deve ritenersi provata la piena capacità lavorativa della stessa, che non ha provato in alcun modo di non essere riuscita a trovare un'occupazione confacente alle proprie possibilità.
Pertanto, valorizzata la circostanza che la resistente è in piena età lavorativa e ha dimostrato di essere in grado di produrre reddito, deve ritenersi infondata la domanda con conseguente suo rigetto.
§ 7. Sulle spese di lite.
Pag. 11 a 13 Attesa la richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con necessità di rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo, le spese di lite saranno regolamentate in sede di pronuncia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di RI, non definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a. pronuncia la separazione giudiziale relativa ai coniugi nata Parte_1
a RI (RC) il 25.01.1973, e , nato a [...] il Controparte_1
21.11.1966, che hanno contratto matrimonio a Gerace (RC), in data 04.09.1999;
b. dispone l'affidamento congiunto con collocamento prevalente presso la madre della figlia minore;
Persona_4
c. disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
d. dispone che versi mensilmente a favore di Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della figlia minore e delle figlie maggiorenni non Per_2
economicamente autosufficienti e , la somma complessiva di euro Per_5 Per_3
750,00 (settecentocinquanta/00), euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascuna figlia, a decorrere dalla domanda, rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
e. dispone che i genitori contribuiscano, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e straordinarie per la figlia minore e per le figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti, purché debitamente documentate;
f. assegna la casa coniugale a Parte_1
g. rigetta le ulteriori domande avanzate da Parte_1
h. rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da Controparte_1
;
[...]
i. manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gerace (RC) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 53 parte II serie A, Ufficio 1, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999);
Pag. 12 a 13 j. provvede in ordine al prosieguo del giudizio come da separata ordinanza;
k. spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.06.2025, tenutasi tramite l'applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
Pag. 13 a 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di RI, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1122 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione con provvedimento del giorno 08.05.2025, sulla separazione personale dei coniugi con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
RI (RC), alla via M. Murdaca n. 67, presso lo studio legale dell'Avv. Anna
Cavallaro, che la rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato in Firenze, alla via Senese n. 31, presso lo studio dell'Avv. Gabriella
Piccolo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Pag. 1 a 13 NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di RI
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da note di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il giorno 14.11.2023, ha Parte_1
introdotto ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 04.09.1999 con
, chiedendo, oltre alla pronuncia sullo status, l'addebito Controparte_1
della separazione a carico del coniuge, la previsione di un assegno di mantenimento in suo favore e a carico del marito quantificato in € 300,00 mensili, l'affidamento condiviso delle figlie minorenni nata il [...], e nata il Per_1 Per_2
14.07.2008, con collocazione abitativa presso di sé e assegnazione della casa coniugale, la previsione di incontri liberi tra padre e figlie, la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento per le figlie minori, nonché per la figlia , nata il Per_3
22.10.2002, maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, per un importo di € 400,00 mensili per ciascuna, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50 % e alle spese universitarie nella misura del 100%.
Parte resistente, costituendosi in giudizio, da un lato, non si è opposta alla domanda di separazione giudiziale dei coniugi con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e a quella volta a ottenere i provvedimenti relativamente all'affidamento condiviso delle figlie minori e Per_1 Per_2
chiedendo la regolamentazione del diritto di visita tra il padre e le figlie, dall'altro, ha avanzato domanda di addebito della separazione a carico della ricorrente, si è opposta alla previsione dell'assegno di mantenimento a favore della moglie, ha manifestato la disponibilità ad elargire l'assegno di mantenimento a favore delle figlie per un importo di € 100,00 ciascuno, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Pag. 2 a 13 All'udienza del giorno 14.02.2024, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione dei coniugi, il Giudice delegato si è riservato di provvedere e, a scioglimento della riserva, ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separatamente, affidando le figlie minori della coppia a entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso e disponendo il loro collocamento prevalente presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, disponendo la contribuzione del padre al mantenimento delle figlie con il versamento di un assegno mensile di € 750,00 0 (€ 250,00 per ogni figlia), oltre alla contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50%. Quanto alle richieste istruttorie avanzate dalle parti, il Giudice delegato ha rigettato le richieste di prova orale formulate dalle stesse e ha delegato alla Guardia di Finanza e/o (secondo le rispettive competenze) all'Agenzia delle Entrate lo svolgimento di indagini patrimoniali sulle parti, rinviando la causa all'udienza del 26.06.2024. Dopo un ulteriore rinvio della causa necessitato dall'integrazione dell'attività demandata alla
Guardia di Finanza, con ordinanza del 24.10.2024, il Giudice delegato ha rinviato la causa per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 473 bis.28
c.p.c..
Dopo riassegnazione della causa alla scrivente e fissazione di una nuova udienza per la rimessione in decisione della causa, con ordinanza del giorno 08.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione dinnanzi al Collegio, ai sensi dell'art. 473 bis.28 ult. co. c.p.c..
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
§ 2. Sulla domanda di separazione e sulla domanda di addebito il Tribunale osserva quanto segue.
La domanda di separazione, proposta da entrambe le parti, è fondata e va, pertanto, accolta.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Pag. 3 a 13 In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, la perdurante cessazione della convivenza (che si protrae dal giorno 10 maggio 2023, come pacificamente allegato dalle parti) e le concordanti affermazioni dei coniugi circa l'impossibilità di una riconciliazione, sono tutti elementi che provano la cessazione di ogni interesse tra i coniugi, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Va pertanto pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., atteso che la domanda di addebito avanzata reciprocamente dalle parti non ha trovato il necessario riscontro probatorio e deve pertanto essere rigettata.
Sul punto, si osserva che la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che la irreversibile crisi coniugale sia stata cagionata esclusivamente dal comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi. Deve sussistere, in altri termini, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Ai fini dell'accertamento del predetto nesso causale, il giudice deve valutare il comportamento di entrambi i coniugi nel suo complesso, tenendo conto che la violazione dei doveri matrimoniali deve essere la causa, e non l'effetto, della crisi del rapporto coniugale, restando in linea di principio irrilevanti, ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione, i comportamenti successivi alla rottura del rapporto,
e cioè quando sia provata l'esistenza di un'eventuale preesistente crisi già irrimediabilmente in atto.
In punto di onere probatorio, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà o più in generale per violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, la prova della relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (Cass. Civ. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 3923 del 19.02.2018).
Pag. 4 a 13 Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato che la causa della separazione sia da ricondurre alla condotta del resistente che avrebbe avuto un atteggiamento aggressivo verso la moglie, nonché un comportamento irrispettoso nei confronti della stessa, trasformatosi in indifferenza verso la famiglia, con abbandono della casa coniugale e inizio di una relazione extraconiugale. Le allegazioni di tale comportamento, tuttavia, sono state riportate in modo generico dalla ricorrente, senza riferimento a episodi specifici sintomatici di un comportamento posto in violazione dei doveri coniugali, così come in modo generico sono stati formulati i relativi capitoli di prova, contenenti altresì valutazioni demandate al teste, con conseguente inammissibilità della richiesta istruttoria, così come valutata dal giudice delegato alla cui ordinanza del 15.02.2024 si rinvia e che il Collegio fa propria.
Va aggiunto, inoltre, che l'addebito della separazione richiesto dalla ricorrente non può trovare fondamento nell'abbandono della casa coniugale, atteso che dalla stessa prospettazione di al momento del trasferimento del Parte_1
resistente in altra abitazione, la crisi coniugale era già in atto, con conseguente impossibilità di far discendere dalla violazione della coabitazione la causa della rottura matrimoniale.
Per quanto invece riguarda le allegazioni di parte resistente, quest'ultimo ha dedotto la violazione del dovere di assistenza morale e materiale da parte della moglie.
Tale violazione non ha trovato riscontro probatorio in giudizio, attesa l'inammissibilità delle richieste di prova orali per come motivato nell'ordinanza del giudice delegato su richiamata. Del resto, sebbene le deduzioni di parte resistente offrano riscontro al quadro conflittuale allegato dalla ricorrente, le stesse non fanno altro che confermare il clima di intolleranza registratosi nella coppia e non appaiono utili a chiarire quale sia stata la genesi della rottura coniugale.
Ciò posto, rileva il Tribunale che non è emerso un sicuro indice di addebitabilità della crisi matrimoniale ad uno dei coniugi.
§ 3. Sul regime di affidamento della figlia minore.
Pag. 5 a 13 È noto che con la l. 54/2006 il legislatore ha ribadito e ampliato il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio a un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione o del divorzio dei coniugi o si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio in una coppia di genitori non più conviventi more uxorio. Tale principio è stato introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n. 176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori. Successivamente nella Risoluzione dell'Unione europea per una Carta europea dei diritti del fanciullo (1992) si stabilisce, fra l'altro, che il fanciullo, in caso di separazione o divorzio dei genitori, ha il "diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori".
È, quindi, oggi pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo a una decisione favorevole all'affidamento esclusivo a uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ne consegue che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore il regime di affidamento condiviso. E, infatti, “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, co. 1, c.c.).
Nell'ambito dell'alternativa così delineata tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo, al giudice è data inoltre la possibilità di graduare l'esercizio della responsabilità genitoriale, partendo dall'opzione dell'affidamento condiviso e quindi dalla più piena forma di esercizio bi-genitoriale della responsabilità rispetto ai figli.
Ciò posto, occorre premettere che nel corso del giudizio la figlia ha Per_1
raggiunto la maggiore età, per cui il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sul regime di affidamento della sola figlia In merito, ritiene il Tribunale che il regime Per_2
dell'affidamento condiviso non sia contrario all'interesse della minore, in mancanza
Pag. 6 a 13 di elementi di segno contrario, tenuto conto che non sono emerse criticità tali da giustificare un diverso regime di affidamento. Invero, le censure mosse da entrambe le parti, che provano l'esistenza di una conflittualità tra i genitori, non assumo forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico della figlia e, dunque, non sono tali da pregiudicare il suo interesse (cfr. Cass. Sez. 1,
06/03/2019, n. 6535). Ciò posto, il Tribunale ritiene opportuno preservare l'equilibrio di vita trovato dalla minore, che pertanto non è stata direttamente coinvolti nel giudizio mediante l'audizione personale, ritenuta in parte in contrasto con il suo interesse, in parte manifestamente superflua.
Quanto al diritto di visita del padre, il Tribunale, tenuto conto dell'età della figlia che ha quasi 17 anni, ritiene opportuno confermare il regime di visita libero, Per_2
previsto in sede di adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, per cui gli incontri potranno svolgersi liberamente previo accordo padre-figlia.
§ 4. Sul mantenimento della figlia minorenne e delle figlie maggiorenni.
§ 4.1 Va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della figlia minorenne.
Pertanto, la madre, convivendo con la ragazza, provvederà direttamente al suo sostentamento, mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il mantenimento.
§ 4.2 In merito alla domanda di previsione di un assegno di mantenimento a favore delle figlie maggiorenni ed economicamente non autosufficienti, invece, va detto che i genitori sono tenuti a mantenere i figli che sono, senza loro colpa, non economicamente indipendenti (Cass. 24018/2008; Cass. 12547/2007) fino a quando essi iniziano una attività lavorativa che permette loro di raggiungere l'indipendenza economica o quando provano che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da inerzia, rifiuto o abbandono del lavoro stesso da parte dei figli (Cass. 4555/2012). Il principio, pacifico in giurisprudenza, è confermato dal codice civile all'art. 337 septies c.c., il quale sancisce che in caso di
Pag. 7 a 13 separazione e divorzio il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti il pagamento di un assegno.
Quanto alla legittimazione e alle caratteristiche della coabitazione, è stato chiarito che il genitore è legittimato a chiedere l'assegno a condizione che coabiti con il figlio maggiorenne (Cass. 1146/2007; Cass. 4188/2006) e che la coabitazione sussiste quando il figlio mantiene un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, pur non coabitandovi quotidianamente, quando ad esempio il figlio ha necessità di assentarsi con frequenza a causa di motivi di studio o di lavoro, anche per periodi non brevi (Cass. 11320/2005).
Quanto infine all'onere della prova, è stato chiarito che è il genitore obbligato a dover provare che il figlio maggiorenne non vanta il diritto al mantenimento, in particolare fornendo la prova che il figlio è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (Cass. 1773/2012; Cass. 24424/2013). Il genitore convivente potendosi limitare a provare la convivenza del figlio (Cass. 565/1998).
Venendo al merito, parte ricorrente ha allegato la convivenza con le figlie maggiorenni, la quale non è stata contestata dal resistente, con la conseguenza che può ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. Allo stesso modo, non è contestato tra le parti che le figlie maggiorenni non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica, essendo entrambe ancora impegnate nell'attività formativa e di studio.
Deve essere dunque riconosciuto altresì l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento del padre in favore alle figlie maggiorenni.
§ 4.3 Ciò premesso, quanto alla misura dell'assegno soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 337 ter comma IV c.c.
Passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento dei figli, va evidenziato quanto segue.
Pag. 8 a 13 In primo luogo, l'età dei figli (22, 18 e 16 anni) ed i relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi, hanno determinato un inevitabile, quanto notorio, incremento delle loro esigenze e, dunque, delle spese per il loro mantenimento.
In secondo luogo, tenuto conto della durata della convivenza coniugale (circa 24 anni in base alle risultanze agli atti), deve dirsi che dal giudizio non sono emersi dati che consentano di ricavare elementi dai quali desumere, con precisione, il tenore di vita goduto dai figli in costanza di tale convivenza.
In terzo luogo, i tempi di permanenza dei figli presso il genitore non convivente, considerato il regime di visite previsto, non sono valutabili, così come la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dal padre.
Infine, quanto alla condizione reddituale del resistente, va detto che lo stesso svolge l'attività di professionista commercialista e che documenta i seguenti redditi:
Dichiarazione dei redditi 2021 (relativo all'anno 2020) reddito pari a € 18.619,00;
Dichiarazione dei redditi 2022 (relativo all'anno 2021) reddito pari a € 24.550,00;
Dichiarazione dei redditi 2023 (relativo all'anno 2022) reddito pari a € 17.757,00.
Dagli accertamenti demandati alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate non
è emersa una situazione reddituale diversa da quella prospettata dal resistente.
Tuttavia, tale rappresentazione, valutata alla luce delle uscite fisse allegate dal resistente, dovute al pagamento dei finanziamenti contratti, inducono a ritenere che la ricostruzione del patrimonio dallo stesso offerta al Tribunale sia inattendibile.
In particolare, il resistente ha allegato di dover effettuare il pagamento delle rate mensili di € 422,08 per un mutuo stipulato con per l'importo di € CP_2
40.000,00, delle rate mensili di € 408,81 per un mutuo stipulato con CP_2
per l'importo di € 19.130,00, a cui si aggiungono le spese di tenuta della propria autovettura (polizza assicurazione autovettura € 360,00 all'anno; bollo autovettura di
€ 489,37 all'anno) e i contributi minimi annuali alla Parte_2
pari all'importo complessivo annuo di € 3.751,32 da pagarsi in due rate semestrali.
Orbene, dalle spese dichiarate e documentate dal resistente emerge che l'impegno di spesa assunto non potrebbe essere affrontato con le entrate dichiarate. Del resto,
Pag. 9 a 13 la professionalità acquisita dal resistente costituisce indice di una capacità reddituale dello stesso, che non può essere revocata in dubbio dall'allegazione della riconosciuta invalidità allo stesso in misura tale da non incidere sulla sua capacità lavorativa.
In definitiva, sulla base delle considerazioni che precedono, ritiene il Tribunale congruo fissare in € 750,00 (settecentocinquanta/00) mensili, il contributo di mantenimento da porre a carico del resistente nell'interesse delle figlie, in ragione di
€ 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascuna figlia. Tale assegno sarà rivalutato annualmente come per legge in base agli indici ISTAT. Tale somma andrà versata alla madre dei ragazzi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e straordinarie per le figlie, purché debitamente documentate.
§ 5. Sull'assegnazione della casa coniugale.
La domanda avanzata da parte resistente è fondata e va accolta, atteso che la convivenza della resistente con la figlia minore giustifica il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in suo favore ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., siccome
è nell'interesse della figlia conservare l'ambiente domestico al quale è abituata.
§ 6. Sul mantenimento richiesto dalla ricorrente.
Secondo la giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (cfr. tra le altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005; Cass. n.
18538/2013; Cass. n. 605/2017), al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi. Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca anche implicitamente una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità
Pag. 10 a 13 dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr.
Cass. n. 17134/2004).
Tuttavia, l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr. Cass. n. 5817/2018) e grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare,
l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (cfr. Cass.
n. 20866/2021).
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente non ha offerto alcuna prova specifica circa il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, né ha dedotto in ordine all'impossibilità di procurarsi un reddito, limitandosi ad allegare lo stato di disoccupazione con percezione della NASPI e chiedendo il versamento dell'assegno di mantenimento a carico del coniuge per il periodo successivo alla cessazione dell'erogazione della prestazione assistenziale. Di contro, risulta documentato che la resistente abbia negli anni lavorato, sicché deve ritenersi provata la piena capacità lavorativa della stessa, che non ha provato in alcun modo di non essere riuscita a trovare un'occupazione confacente alle proprie possibilità.
Pertanto, valorizzata la circostanza che la resistente è in piena età lavorativa e ha dimostrato di essere in grado di produrre reddito, deve ritenersi infondata la domanda con conseguente suo rigetto.
§ 7. Sulle spese di lite.
Pag. 11 a 13 Attesa la richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con necessità di rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo, le spese di lite saranno regolamentate in sede di pronuncia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di RI, non definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a. pronuncia la separazione giudiziale relativa ai coniugi nata Parte_1
a RI (RC) il 25.01.1973, e , nato a [...] il Controparte_1
21.11.1966, che hanno contratto matrimonio a Gerace (RC), in data 04.09.1999;
b. dispone l'affidamento congiunto con collocamento prevalente presso la madre della figlia minore;
Persona_4
c. disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
d. dispone che versi mensilmente a favore di Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della figlia minore e delle figlie maggiorenni non Per_2
economicamente autosufficienti e , la somma complessiva di euro Per_5 Per_3
750,00 (settecentocinquanta/00), euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascuna figlia, a decorrere dalla domanda, rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
e. dispone che i genitori contribuiscano, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e straordinarie per la figlia minore e per le figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti, purché debitamente documentate;
f. assegna la casa coniugale a Parte_1
g. rigetta le ulteriori domande avanzate da Parte_1
h. rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da Controparte_1
;
[...]
i. manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gerace (RC) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 53 parte II serie A, Ufficio 1, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999);
Pag. 12 a 13 j. provvede in ordine al prosieguo del giudizio come da separata ordinanza;
k. spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.06.2025, tenutasi tramite l'applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
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