Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/05/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
n. 2152/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 2152 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28.06.1979 e residente in [...], Fielding road flat 3, SL6 5DE, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Coppola, giusta procura in atti,
E
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Mariapaola
Malandrino, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 05/02/2025;
1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/12/2024, e Parte_1 CP_1
hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Ragusa in data 03/09/2005, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune medesimo al n. 87, parte
2^, Serie A, dell'anno 2005; hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli Per_1
(16.09.2008) e (21.05.2013); Per_2
hanno esposto di essersi separati consensualmente a seguito di negoziazione assistita e che la loro separazione è stata autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa in data 16.06.2022;
hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
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Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di separazione a seguito di negoziazione assistita e del relativo provvedimento di autorizzazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa in data 16.06.2022, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo
(pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante
2 “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a
Ragusa in data 03.09.2005, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ragusa a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) Modificare le condizioni di separazione nel seguente modo:
a) I figli siano affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre, nella sua abitazione sita i in 14 Fielding road Gale House flat 3 SL6 5DE Maidenhead - Regno Unito.
Pertanto, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole.
Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
La Sig.ra ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di trasferire altrove la Parte_1
propria abitazione e quella dei figli e , purché ne dia notizia al Sig. Per_1 Per_2 CP_1
con congruo preavviso. Il sig. avrà diritto di vedere e avere i figli con
[...] CP_1 sé ogni qualvolta lo stesso vorrà, recandosi a prenderli presso l'attuale domicilio in
Inghilterra dando i seguenti preavvisi alla madre:
- preavviso entro il 10 maggio per le vacanze estive;
- preavviso entro il 10 ottobre per le vacanze di Natale;
- preavviso entro il 10 febbraio per le vacanze di Pasqua;
- preavviso di
3 settimane per tutte le altre visite.
3 - il sig. fornirà per tempo i dettagli dei voli (aeroporto, orario, numero di volo CP_1
ed eventuali coincidenze) e l'eventuale indirizzo di pernottamento dei figli laddove collocati CP_ in un luogo diverso dalla residenza dello stesso. Nel caso in cui il sig. non fosse in grado di rispettare i suddetti termini di preavviso, dovranno essere rideterminate le date
CP_ dell'incontro. Inoltre se il sig. dovesse successivamente non rispettare le date indicate relative ai giorni da trascorrere con i figli (ad esempio dovesse annullare o spostare l'incontro), laddove la sig.ra abbia sostenuto dei costi, documentabili, rimborserà Pt_1 quest'ultima di detti costi.
Durante il periodo natalizio e pasquale, qualora i minori e facciano rientro Per_1 Per_2
a Ragusa, gli stessi coabiteranno con il padre con le eccezioni di seguito riportate: nel periodo natalizio, ad anni alterni, con ciascuno dei genitori dal pomeriggio del 24
Dicembre sino alla mattina del 25 Dicembre alle 11,30; dalla mattina alle 11,30 del 25 dicembre sino alla mattina del giorno di Santo Stefano, allorquando resteranno a cena con la madre rientrando a casa del padre dopo cena entro 22.00. Nei giorni feriali resteranno stabilmente con il padre;
tuttavia la madre potrà averli con sé dalla mattina alla sera sino alle 20 in uno dei giorni compresi tra il 27 e il 30 Dicembre. Allo stesso modo il 31
Dicembre e il 1° Gennaio ad anni alterni con ciascuno dei due genitori;
nel periodo pasquale, i minori coabiteranno stabilmente con il padre dal giorno del rientro in Sicilia per due settimane consecutive. Tuttavia la madre potrà avere i figli con sè il terzo giorno dopo l'arrivo dalle ore 10:30 alle ore 09:30 della mattina successiva e la settimana successiva dal Mercoledi al Giovedi nei medesimi orari. Ove la sig.ra Parte_1
dovesse permanere in Sicilia solo per una settimana, i figli resteranno con lei dal terzo giorno successivo all'arrivo sempre alle 10,30 sino alle 9,30 del secondo giorno successivo, intendendosi che essi resteranno con il padre nella settimana successiva.
Sabato Santo, Domenica di Pasqua e Lunedi dell'Angelo, ad anni alterni, dalle 10,30 sino alle 19.00 con un genitore, e dalle alle 19,00 alle 19,00 del giorno successivo con l'altro genitore, per poi rimanere a coabitare con il padre sino alla partenza, salvo diverso accordo tra i genitori o diversa richiesta dei figli;
durante le vacanze estive (circa 6 settimane), i minori coabiteranno stabilmente con il padre;
la madre potrà trascorrere con i figli la seconda o la terza o la quarta settimana consecutiva nel mese di Agosto, previo accordo con l'altro genitore da perfezionare con almeno 15 giorni di anticipo per dare modo di rispettare le esigenze di entrambi. Inoltre la
4 madre potrà tenere con sé i figli durante tale periodo di convivenza con il padre, per un week end, dalle ore 9 del sabato alle ore 9 del lunedì, e un giorno feriale ogni settimana, ad eccezione della settimana nella quale li avrà per il week end. In ogni caso i genitori si riservano concordemente di variare i suddetti giorni e periodi di frequentazione nell'interesse dei minori tenendo conto dei giorni di vacanza e del calendario scolastico
Inglese, che prevede, ogni 6/7 settimane, una settimana di vacanza che il padre potrà trascorrere con i figli o in Italia o in Inghilterra. In tale ultima occasione, nel caso la signora volesse trascorrere un fine settimana con i figli durante l'half-term, la Pt_1
stessa avrà cura di concordarlo con il sig. . CP_1
In tutte le occasioni di viaggio: quando i figli viaggiano verso la Sicilia con la madre per incontrare il padre e laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo “Quanto alle spese di viaggio dei figli”, la sera del rientro a Ragusa i minori potranno trascorrere qualche ora con i nonni materni, per fare poi rientro entro le 21:00 nella casa paterna.
Quanto alle spese di viaggio dei figli
Quando i figli viaggiano per incontrare il padre verso Ragusa e ritorno in UK, la sig.ra non parteciperà ad alcuna spesa. Laddove i figli viaggiano per le vacanze e/o per Pt_1
incontrare il padre verso Ragusa e ritorno in UK, accompagnati dalla sig.ra , Pt_1
CP_ quest'ultima indicherà al sig. una o più ipotesi di viaggio (da intendersi come CP_ indicazione di acquisto dei biglietti aerei), entro 2 giorni il sig. invierà CP_ comunicazione di approvazione o meno e, in caso di approvazione, il sig. si impegnerà ad inviare, entro tre giorni, alla sig.ra i soldi, pari al 60%, per Pt_1
l'acquisto dei biglietti relativi ai figli, la quale effettuerà la prenotazione entro 24 ore dal ricevimento dei soldi, laddove il prezzo dei biglietti dei figli dovesse variare in eccesso o in difetto rispetto ai costi preventivati ed inviati, l'eventuale differenza di prezzo in eccesso o in difetto verrà conteggiata (a favore dell'una o dell'altra parte) fra le spese extra. Laddove CP_ il sig. non dovesse inviare i soldi per l'acquisto dei biglietti, i figli verranno collocati durante il soggiorno in Sicilia presso il domicilio scelto dalla madre, sebbene i figli, se lo vorranno, potranno incontrare il padre nelle ore in cui non saranno impegnati in attività
CP_ con la madre. Nel caso in cui il sig. dovesse dapprima comunicare alla sig.ra delle date per incontrare i figli in UK o in Italia e poi annullarle o modificarle, Pt_1
dovrà rimborsare alla sig.ra eventuali costi da lei sostenuti e documentati Pt_1
effettuati in affidamento alla predetta comunicazione (es. se la sig.ra a seguito Pt_1
5 CP_ CP_ della comunicazione del sig. dovesse prenotare un viaggio e poi il sig. annullasse o modificasse le date precedentemente comunicate, la sig.ra avrà Pt_1
diritto al rimborso delle spese del viaggio non goduto per restare con i figli). Quando il figlio maggiore compirà 18 anni, considerato che potrà viaggiare da solo dal Per_1
Regno Unito alla Sicilia e viceversa, potrà, se vorrà e sotto la propria responsabilità, portare con sè il fratello minore , fermo restando che le spese dei biglietti aerei e per Per_2
i transfer da e per l'aeroporto saranno a carico del signor;
è inteso che CP_1
sebbene la sig.ra presta il proprio consenso al riguardo, ciò non prevede Pt_1
l'obbligo per quest'ultima di accompagnare il figlio minorenne in aeroporto e ad adempiere a delle formalità che richiedono il suo spostamento fisico presso autorità, enti, aeroporto per autorizzare il viaggio.
Mantenimento figli CP_ Il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra mensilmente la somma globale Pt_1 di €. 550,00 (euro cinquecentocinquanta), a titolo di concorso spese per il mantenimento di entrambi i figli. Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo la variazione degli indici
ISTAT come per legge e dovrà essere corrisposto attraverso forma tracciabile a mezzo bonifico bancario con specifica dicitura “contributo mantenimento figli” su conto inglese intestato alla sig.ra e contraddistinto dal seguente codice IBAN: Banca Parte_1
Barclays GB81 barc 2078 6133 3377 74 entro il giorno dieci di ogni mese. Le spese straordinarie dei figli saranno ripartite in misura del 50% al padre e del 50% alla madre, stabilendosi per la loro determinazione e corresponsione di far espresso riferimento alle
Linee Guida del CNF (Consiglio Nazionale Forense).
Le spese extra assegno vengono individuate in quelle sanitarie, scolastiche ed extrascolastiche, distinguendo quelle che non richiedono il previo accordo da quelle che lo richiedono.
Rientrano nelle spese extra che non richiedono il previo accordo dei genitori quelle: sanitarie: di norma quelle connotate dai caratteri della necessità o urgenza, come pure i trattamenti sanitari gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra. In caso di particolare urgenza le spese mediche e sanitarie possono essere affrontate anche in ambito privatistico, previo accordo sulla scelta anche del professionista, da effettuarsi sia sulla base della professionalità che dell'importo della spesa;
6 scolastiche: tasse universitarie, tablet e p.e per uso scolastico compatibilmente con le possibilità economiche patrimoniali dei genitori;
extrascolastiche: spese per un'attività sportiva, comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività. Si conviene altresì che l'acquisto di eventuali paia di scarpe da calcio, che vanno oltre il primo paio, devono essere preventivamente CP_ approvate dal sig. . Rientrano tra le spese extrascolastiche anche le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria per meccanica o carrozzeria relative ai mezzi di locomozione acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida, richiesta e/o rinnovo passaporto per i minori, richiesta cittadinanza inglese.
Riguardo le spese extra assegno richiedenti il necessario accordo espresso o tacito occorre precisare che il relativo assenso va manifestato entro dieci giorni dalla richiesta. In tale ambito distinguiamo: - Spese Sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnati da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortopedici.
- Spese Scolastiche: lezioni private, stages, corsi di lingua corsi di musica, corsi di selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, spese per università all'estero, alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari, gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero.
- Spese extra scolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli, attività sportiva agonistica, spese per attività sportive non agonistiche anche se comportano viaggi e soggiorni per raduni presso società o associazioni sportive ubicate all'estero rispetto al luogo di residenza abituale dei minori, centri estivi, acquisto cellulare, acquisto mezzi di locomozione spese per abbigliamento e festeggiamento compleanni, prima comunione e cresima. CP_ Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere il sopraccitato contributo al mantenimento fintanto che i figli continueranno a convivere con la madre e/o non saranno
CP_ economicamente indipendenti.
Considerato che
, al 31 Marzo 2024, il sig. è debitore
CP_ della sig.ra della somma £ 661,14 è convenuto che il sig. paghi, al momento Pt_1
della pronuncia della sentenza del Giudice, £ 400,00 alla sig.ra che rinuncia alla Pt_1
restante somma di £ 261,14.
7 I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto”.
Le condizioni sopra riportate, in ordine ai rapporti economici tra le parti e tra le stesse e i figli possono essere omologate, in quanto non contrastanti con l'interesse dei figli e vertenti su diritti disponibili alle parti.
Possono essere omologate, altresì, anche le condizioni inerenti alle modalità di affidamento, collocamento e diritto di visita del padre previste dalle parti.
Il Tribunale prende atto degli ulteriori accordi tra le parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in data 03.09.2005 a Ragusa e trascritto nel Parte_1 CP_1
registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune medesimo al n. 87, parte
2^, Serie A, dell'anno 2005;
- omologa le condizioni inerenti ai figli, ai rapporti economici relativi agli stessi ed alle modalità di affidamento, collocamento e diritto di visita del padre, provvedendo in conformità;
- prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Ragusa ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R.
n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
8 - nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
17.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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