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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 19/11/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1070/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Daniela Bosio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1070/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in forza di procura in Parte_1 atti, dall'Avv. Davide Calvi, presso il quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
e
, rappresentato e difeso in forza di procura in Controparte_2 atti dall'Avv. Franco Pasut e dall'Avv. Marcella Cataldi, domiciliato presso l'Ufficio legale dell' CP_3 in Cuneo
CONVENUTO
OGGETTO: attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“determinare, con riferimento alla pensione di reversibilità conseguente al decesso dell'ex coniuge sig. con decorrenza da ottobre 2023, nella misura del 80% la quota Persona_1
pagina 1 di 4 della pensione di reversibilità spettante alla ricorrente e nella misura del 20% la quota spettante al coniuge superstite sig.ra . CP_1
In via subordinata, stabilire, con decorrenza da ottobre 2023, la percentuale di pensione di reversibilità che spetta alla ricorrente e la percentuale della stessa pensione che spetta alla sig.ra
CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA e successive ed occorrende.”
Per il convenuto CP_3
“Piaccia al Tribunale Ill.mo rigettata ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'improponibilità del ricorso per mancanza di domanda amministrativa della pensione di reversibilità da parte della IG.ra , ovvero CP_1 dell'unica avente diritto in qualità di coniuge superstite.
NEL MERITO, IN SUBORDINE alle precedenti eccezioni preliminari, determinare la ripartizione del trattamento di reversibilità ai sensi dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 13 della L. 6 marzo 1987 n. 74 tra e Parte_1 CP_1 stabilendone, altresì, la decorrenza.
In ogni caso mandare l' esente da ogni forma di condanna alle spese di giudizio non CP_3 sussistendo alcun potere dell'Istituto di determinare in via amministrativa l'attribuzione di tale quota.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., ha chiesto al Tribunale di ripartire la pensione Parte_1 di reversibilità spettante al defunto ex coniuge nella misura dell'80% in proprio Persona_1 favore e nella misura del 20% in favore della seconda moglie A sostegno della CP_1 propria domanda, la ricorrente ha sostenuto di essersi unita in matrimonio con l' il Per_1
21.3.1982 e che con sentenza del Tribunale di Mondovì del 16.1.2010 le è stato riconosciuto un assegno di 500,00 euro mensili, comprensivo però anche del mantenimento per la figlia. L'ex coniuge si è poi sposato con la l'8.10.2015 ed è deceduto il 20.9.2023. CP_1
Il Giudice del lavoro ha però rilevato che si trattava di questione di competenza del Giudice della famiglia e, a seguito di riassegnazione del fascicolo, si è proceduto con il rito di cui agli artt. 473 bis e ss. c.p.c.
pur a fronte di regolare notifica, non si è costituita in giudizio. Si è invece costituito CP_4
l' che, in via preliminare, ha eccepito l'improponibilità della domanda per mancata CP_3
pagina 2 di 4 presentazione della domanda amministrativa di pensione da parte della coniuge superstite, unica avente diritto. Nel merito, si è rimesso al Tribunale sulla determinazione delle quote.
All'udienza del 28.10.2025, non essendovi provvedimenti provvisori da assumere e trattandosi di causa di natura documentale, il Giudice relatore delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. In via preliminare, l'eccezione di improponibilità della domanda è da ritenersi infondata. Deve infatti rilevarsi che, come riconosciuto anche dall' in assenza di determinazioni del Tribunale CP_3 sul punto, l'unico soggetto legittimato a chiedere la pensione di reversibilità è il coniuge superstite. Il coniuge titolare dell'assegno divorzile è invece tenuto ad esperire il giudizio di cui all'art. 9 c.2 e 3 l. 898/1970, a seguito del quale, con una pronuncia di carattere costitutivo, gli può essere attribuita una quota della pensione. Non può però pretendersi che la presentazione del ricorso sia preceduta dalla proposizione di domanda amministrativa da parte del soggetto legittimato a chiedere la pensione, poiché, così facendo, si subordinerebbe, del tutto illegittimamente, il diritto dell'ex coniuge a una scelta discrezionale del coniuge superstite.
3. Nel merito, la ripartizione di cui all'art.
9. c. 3 l. 898/1970 deve essere effettuata “oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica dell'istituto e individuati dalla giurisprudenza, quali l'entità dell'assegno riconosciuto al coniuge divorziato e le condizioni economiche di entrambi, tenendo inoltre conto della durata della convivenza, ove il coniuge interessato alleghi, e provi, la stabilità e
l'effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio con il de cuius (Cass.
5839/2025, Cass. 21247/2021).
Nel caso di specie, la ricorrente non fornisce particolari elementi utili ai fini della determinazione delle quote. Non è infatti stato allegato alcunché in ordine alle rispettive condizioni economiche delle due mogli e non è nemmeno possibile stabilire con certezza l'ammontare dell'assegno divorzile, in quanto la sentenza di divorzio ha previsto un assegno di 500,00 euro “a favore della figlia minore e della coniuge”, senza però specificare le quote. Nel ricorso si fa inoltre riferimento alla rilevanza della convivenza prematrimoniale, ma, come emerso in udienza, questa non vi è stata, perlomeno con la Il Collegio, tenuto altresì conto della mancanza di diverse Parte_1 prospettazioni da parte della convenuta, può dunque fare ricorso unicamente a un criterio matematico di ripartizione correlato alla durata dei matrimoni.
Considerato che
il matrimonio con la prima moglie è durato 27 anni, 9 mesi e 26 giorni, mentre quello con la seconda moglie è
pagina 3 di 4 durato 7 anni, 11 mesi e 12 giorni, risulta congruo ripartire la pensione per l'80% in favore della e per il 20% in favore della Parte_1 CP_1
La decorrenza del pagamento della pensione secondo le quote sopra indicate va stabilita nel mese successivo a quello del decesso, ovvero dal mese di ottobre 2023.
4. Le spese di lite vengono integralmente compensate tenuto conto che la pronuncia è resa nell'interesse di entrambe le parti private e considerata la mancanza di opposizione sulla determinazione delle quote.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DISPONE che la pensione di reversibilità di sia versata, con decorrenza dal mese Persona_1 di ottobre 2023, nella misura dell'80% in favore di e nella misura del 20% in Parte_1 favore di , CP_1
COMPENSA integralmente le spese di giudizio
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Daniela Bosio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1070/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in forza di procura in Parte_1 atti, dall'Avv. Davide Calvi, presso il quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
e
, rappresentato e difeso in forza di procura in Controparte_2 atti dall'Avv. Franco Pasut e dall'Avv. Marcella Cataldi, domiciliato presso l'Ufficio legale dell' CP_3 in Cuneo
CONVENUTO
OGGETTO: attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“determinare, con riferimento alla pensione di reversibilità conseguente al decesso dell'ex coniuge sig. con decorrenza da ottobre 2023, nella misura del 80% la quota Persona_1
pagina 1 di 4 della pensione di reversibilità spettante alla ricorrente e nella misura del 20% la quota spettante al coniuge superstite sig.ra . CP_1
In via subordinata, stabilire, con decorrenza da ottobre 2023, la percentuale di pensione di reversibilità che spetta alla ricorrente e la percentuale della stessa pensione che spetta alla sig.ra
CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA e successive ed occorrende.”
Per il convenuto CP_3
“Piaccia al Tribunale Ill.mo rigettata ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'improponibilità del ricorso per mancanza di domanda amministrativa della pensione di reversibilità da parte della IG.ra , ovvero CP_1 dell'unica avente diritto in qualità di coniuge superstite.
NEL MERITO, IN SUBORDINE alle precedenti eccezioni preliminari, determinare la ripartizione del trattamento di reversibilità ai sensi dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 13 della L. 6 marzo 1987 n. 74 tra e Parte_1 CP_1 stabilendone, altresì, la decorrenza.
In ogni caso mandare l' esente da ogni forma di condanna alle spese di giudizio non CP_3 sussistendo alcun potere dell'Istituto di determinare in via amministrativa l'attribuzione di tale quota.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., ha chiesto al Tribunale di ripartire la pensione Parte_1 di reversibilità spettante al defunto ex coniuge nella misura dell'80% in proprio Persona_1 favore e nella misura del 20% in favore della seconda moglie A sostegno della CP_1 propria domanda, la ricorrente ha sostenuto di essersi unita in matrimonio con l' il Per_1
21.3.1982 e che con sentenza del Tribunale di Mondovì del 16.1.2010 le è stato riconosciuto un assegno di 500,00 euro mensili, comprensivo però anche del mantenimento per la figlia. L'ex coniuge si è poi sposato con la l'8.10.2015 ed è deceduto il 20.9.2023. CP_1
Il Giudice del lavoro ha però rilevato che si trattava di questione di competenza del Giudice della famiglia e, a seguito di riassegnazione del fascicolo, si è proceduto con il rito di cui agli artt. 473 bis e ss. c.p.c.
pur a fronte di regolare notifica, non si è costituita in giudizio. Si è invece costituito CP_4
l' che, in via preliminare, ha eccepito l'improponibilità della domanda per mancata CP_3
pagina 2 di 4 presentazione della domanda amministrativa di pensione da parte della coniuge superstite, unica avente diritto. Nel merito, si è rimesso al Tribunale sulla determinazione delle quote.
All'udienza del 28.10.2025, non essendovi provvedimenti provvisori da assumere e trattandosi di causa di natura documentale, il Giudice relatore delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. In via preliminare, l'eccezione di improponibilità della domanda è da ritenersi infondata. Deve infatti rilevarsi che, come riconosciuto anche dall' in assenza di determinazioni del Tribunale CP_3 sul punto, l'unico soggetto legittimato a chiedere la pensione di reversibilità è il coniuge superstite. Il coniuge titolare dell'assegno divorzile è invece tenuto ad esperire il giudizio di cui all'art. 9 c.2 e 3 l. 898/1970, a seguito del quale, con una pronuncia di carattere costitutivo, gli può essere attribuita una quota della pensione. Non può però pretendersi che la presentazione del ricorso sia preceduta dalla proposizione di domanda amministrativa da parte del soggetto legittimato a chiedere la pensione, poiché, così facendo, si subordinerebbe, del tutto illegittimamente, il diritto dell'ex coniuge a una scelta discrezionale del coniuge superstite.
3. Nel merito, la ripartizione di cui all'art.
9. c. 3 l. 898/1970 deve essere effettuata “oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica dell'istituto e individuati dalla giurisprudenza, quali l'entità dell'assegno riconosciuto al coniuge divorziato e le condizioni economiche di entrambi, tenendo inoltre conto della durata della convivenza, ove il coniuge interessato alleghi, e provi, la stabilità e
l'effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio con il de cuius (Cass.
5839/2025, Cass. 21247/2021).
Nel caso di specie, la ricorrente non fornisce particolari elementi utili ai fini della determinazione delle quote. Non è infatti stato allegato alcunché in ordine alle rispettive condizioni economiche delle due mogli e non è nemmeno possibile stabilire con certezza l'ammontare dell'assegno divorzile, in quanto la sentenza di divorzio ha previsto un assegno di 500,00 euro “a favore della figlia minore e della coniuge”, senza però specificare le quote. Nel ricorso si fa inoltre riferimento alla rilevanza della convivenza prematrimoniale, ma, come emerso in udienza, questa non vi è stata, perlomeno con la Il Collegio, tenuto altresì conto della mancanza di diverse Parte_1 prospettazioni da parte della convenuta, può dunque fare ricorso unicamente a un criterio matematico di ripartizione correlato alla durata dei matrimoni.
Considerato che
il matrimonio con la prima moglie è durato 27 anni, 9 mesi e 26 giorni, mentre quello con la seconda moglie è
pagina 3 di 4 durato 7 anni, 11 mesi e 12 giorni, risulta congruo ripartire la pensione per l'80% in favore della e per il 20% in favore della Parte_1 CP_1
La decorrenza del pagamento della pensione secondo le quote sopra indicate va stabilita nel mese successivo a quello del decesso, ovvero dal mese di ottobre 2023.
4. Le spese di lite vengono integralmente compensate tenuto conto che la pronuncia è resa nell'interesse di entrambe le parti private e considerata la mancanza di opposizione sulla determinazione delle quote.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DISPONE che la pensione di reversibilità di sia versata, con decorrenza dal mese Persona_1 di ottobre 2023, nella misura dell'80% in favore di e nella misura del 20% in Parte_1 favore di , CP_1
COMPENSA integralmente le spese di giudizio
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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