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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/03/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2789/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 583/2023 TRA (c.f. p.iva ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Boscoreale (NA) alla via Passanti Flocco n.304, in persona del legale rapp.te p.t. sig. (c.f. ) nato a [...] Parte_2 C.F._1
(NA) il 6/8/1986, elettivamente domiciliata in Torre Annunziata (NA), alla via M. Caravelli n.52, presso lo studio dell'Avv. Pierangelo Sgueo che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo. OPPONENTE E già “ con sede legale in Roma, in Viale Giorgio CP_1 Controparte_2
Ribotta n. 51, (P. IVA ), in persona del procuratore sig. P.IVA_2 CP_3
, in virtù dei poteri conferitigli per atto Notaio del 21 giugno
[...] Persona_1
2022, Rep. n. 58019, Racc. n. 22841 dal Dott. , rappresentata Persona_2
e difesa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, conferita su foglio separato dall'Avv. Remo Signoriello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Arenula n. 29; OPPOSTA
****** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13.2.2025 fissata per la rimessione della causa in decisione le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate nelle memorie articolate nei termini assegnati dal giudicante ex art. 189 c.p.c. insistendo nel loro accoglimento. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 12.4.2023 alla la Controparte_2 ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 583/2023 Parte_1 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 15.526,76, per le forniture di gasolio relative alle fatture n. 1109721 dell'8.7.2022 e n. 1111510 dell'11.7.2022, oltre interessi al tasso ex art.1284, co. IV c.c., con decorrenza dal 21.2.2022, nonché euro 567,00 per compensi professionali ed euro 145,50 per spese, oltre spese generali, iva e cpa. A sostegno della opposizione ha affermato l'infondatezza del credito, per l'inesistenza di un contratto o accordo sottoscritto tra la “ Parte_1 e la soc. “ . Sosteneva, infatti, che la fornitura di tremila litri Controparte_2 gasolio del 11.7.2022, per il cui mancato pagamento la “ ” chiedeva, CP_2 ed otteneva il D.I. opposto, non era stata effettuata da detta società bensì da
[...]
, la quale non le aveva comunicato l'entità dell'importo da pagare o inviato CP_2 richieste di pagamento. La “ quindi, ha impugnato la documentazione depositata Parte_1 dalla “ riguardante anche altre consegne di gasolio, Controparte_2 contestandone la validità in quanto non firmate né sottoscritte e né riconducibili alla società opponente. Ha, in particolare, contestato e impugnato la documentazione attinente al riconoscimento del debito ed alla richiesta di rateizzo da parte della società del 20.12.2022, disconoscendone, Parte_1 ai sensi dell'art. 214 c.p.c., il contenuto e la firma. Per tali motivi ha concluso chiedendo accertare e dichiarare l'insussistenza delle ragioni creditorie della con revoca del decreto ingiuntivo emesso. Controparte_2
Instauratosi il contraddittorio si è costituita la la quale, evocando Controparte_2 sia l'esistenza del rapporto con la debitrice, sia l'avvenuta consegna della merce, provate per tabulas rispettivamente dalle scritture contabili della società autenticate dal Notaio, e dalla bolla di accompagnamento agli atti, ha impugnato e contestatati integralmente e tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e richiesto, in quanto assolutamente inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. La domanda per la revoca del Decreto Ingiuntivo n.583 del 05/04/2022 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in favore della società “ CP_2
, oggi “ ” è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
[...] CP_1
Secondo la granitica giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Partendo da tali premesse, e considerato che tale fondamentale regola in materia di onere probatorio trova certamente applicazione anche alla tipologia di giudizio azionato in tal sede (opposizione a decreto ingiuntivo) nella quale l'opposta assume la veste di attrice in senso sostanziale, ad avviso del giudicante, l'opposto ha sufficientemente provato l'esistenza del credito. Sebbene la sottoscrizione del documento contenente un piano di rientro dal debito dell'opponente sia stata disconosciuta da quest'ultimo e, quindi, parte opposta, che ha prodotto la scrittura privata, non possa avvalersene come prova della propria pretesa in mancanza di verificazione a norma dell'art. 216 cod. proc. civ., la prova dell'esistenza del credito, come si vedrà, è stata ugualmente raggiunta sebbene tramite presunzioni. Va ricordato, infatti, che la prova ben può essere raggiunta mediante presunzioni purché siano gravi, precise e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c., laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello del-la "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022). Nel caso che ci occupa l'esistenza del credito si desume non solo dalle fatture emesse dalla che anche in caso di contestazione del rapporto Controparte_2 possono assumere rilevanza almeno a livello indiziario (Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 34831 del 29/12/2024), ma dalle scritture contabili dell'opposta società autenticate dal notaio, e dalla bolla di accompagnamento prodotta in atti. A ciò aggiungasi che, quantunque il documento, prodotto in copia, datato 20.12.2022 denominato “piano di rientro - Trasporti Acanfora” non possa essere posto a fondamento della decisione essendo stato espressamente disconosciuto sia nella sottoscrizione e nel contenuto dalla società opponente - e non avendo l'opposta, sulla quale, a fronte della sollevata eccezione incombeva il relativo onere probatorio, prodotto l'originale e avanzato istanza di verificazione -, nondimeno il suo contenuto, dal quale si dovrebbe desumere la esistenza del debito, il riconoscimento dello stesso ad opera della e la sua Parte_1 rateizzazione, trovano supporto probatorio e riscontro nelle e-mails prodotte da parte opposta. Difatti, dalle predette risulta una richiesta, formulata dallo stesso opponente, di rateizzazione del debito in 6 rate (datata 13.12.2022 ore 10,26), alla quale segue una risposta (alle ore 10,27) ad opera del destinatario, per conto di CP_2
nella quale si specifica di avere inoltrato la “richiesta alla in 6
[...] CP_2 rate di pari importo a partire dal 15.1.2023”, alla quale fa seguito (il 14.12.2022 ore 10,15) la conferma per procedere della Parte_1
Ebbene, il tenore di tali comunicazioni si ritiene abbia chiaramente confermato la esistenza del credito della nell'importo di cui al decreto ingiuntivo Parte_3 opposto. Dall'altro lato, l'opponente non ha assolto l'onere probatorio su di lui gravante in omaggio al principio della vicinanza della prova sopra richiamato, non avendo provato né l'adempimento né l'impossibilità di adempiere per impossibilità sopravvenuta dovuta a causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c. Peraltro, va sottolineato che parte opponente ha confermato di aver ricevuto la fornitura di gasolio ma solo quella avvenuta in data 11.7.2022; tuttavia, in atti l'opposta ha prodotto il documento di trasporto proprio relativo all'ulteriore fornitura di 5003 litri di gasolio avvenuta in data 2.7.2022 alla quale si riferisce la fattura n. 1109721 dell'8.7.2022: circostanza documentale che, ad avviso del tribunale, ha reso del tutto irrilevante la prova testimoniale richiesta dall'opponente sul punto. L'opponente ha, inoltre, eccepito la carenza di legittimazione attiva della Pt_3 avendo asserito di avere intrattenuto rapporti contrattuali con
[...] CP_2
L'eccezione si valuta infondata essendo rimasta del tutto indimostrata e, anzi, smentita dalla documentazione in atti. Invero, come emerge dalle e-mails prodotte dall'opposta e richiamate in precedenza, l'opponente stesso ha prestato il consenso all'inoltro della richiesta di rateizzazione del debito agli uffici della andando in questo modo a Parte_3 fugare ogni dubbio in merito all'individuazione del soggetto attivo del rapporto obbligatorio e smentendo quanto sostenuto in sede di opposizione. Per le motivazioni espresse l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto del quale va dichiarata la definitiva esecutività.
3. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, in quanto norma applicabile ratione temporis, nella misura prevista tra i parametri tra i minimi e i medi, tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 600,00; fase introduttiva, euro 500,00; fase istruttoria: euro 1.100,00; fase decisoria, euro 1.000,00), da distrarsi in favore dell'avvocato Francesco Circiello dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 583/2023; B. condanna la in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento delle spese di lite in favore della già “ CP_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro CP_2
3.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute. Così deciso in Torre Annunziata, 10 marzo 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
Boscoreale (NA) alla via Passanti Flocco n.304, in persona del legale rapp.te p.t. sig. (c.f. ) nato a [...] Parte_2 C.F._1
(NA) il 6/8/1986, elettivamente domiciliata in Torre Annunziata (NA), alla via M. Caravelli n.52, presso lo studio dell'Avv. Pierangelo Sgueo che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo. OPPONENTE E già “ con sede legale in Roma, in Viale Giorgio CP_1 Controparte_2
Ribotta n. 51, (P. IVA ), in persona del procuratore sig. P.IVA_2 CP_3
, in virtù dei poteri conferitigli per atto Notaio del 21 giugno
[...] Persona_1
2022, Rep. n. 58019, Racc. n. 22841 dal Dott. , rappresentata Persona_2
e difesa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, conferita su foglio separato dall'Avv. Remo Signoriello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Arenula n. 29; OPPOSTA
****** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13.2.2025 fissata per la rimessione della causa in decisione le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate nelle memorie articolate nei termini assegnati dal giudicante ex art. 189 c.p.c. insistendo nel loro accoglimento. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 12.4.2023 alla la Controparte_2 ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 583/2023 Parte_1 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 15.526,76, per le forniture di gasolio relative alle fatture n. 1109721 dell'8.7.2022 e n. 1111510 dell'11.7.2022, oltre interessi al tasso ex art.1284, co. IV c.c., con decorrenza dal 21.2.2022, nonché euro 567,00 per compensi professionali ed euro 145,50 per spese, oltre spese generali, iva e cpa. A sostegno della opposizione ha affermato l'infondatezza del credito, per l'inesistenza di un contratto o accordo sottoscritto tra la “ Parte_1 e la soc. “ . Sosteneva, infatti, che la fornitura di tremila litri Controparte_2 gasolio del 11.7.2022, per il cui mancato pagamento la “ ” chiedeva, CP_2 ed otteneva il D.I. opposto, non era stata effettuata da detta società bensì da
[...]
, la quale non le aveva comunicato l'entità dell'importo da pagare o inviato CP_2 richieste di pagamento. La “ quindi, ha impugnato la documentazione depositata Parte_1 dalla “ riguardante anche altre consegne di gasolio, Controparte_2 contestandone la validità in quanto non firmate né sottoscritte e né riconducibili alla società opponente. Ha, in particolare, contestato e impugnato la documentazione attinente al riconoscimento del debito ed alla richiesta di rateizzo da parte della società del 20.12.2022, disconoscendone, Parte_1 ai sensi dell'art. 214 c.p.c., il contenuto e la firma. Per tali motivi ha concluso chiedendo accertare e dichiarare l'insussistenza delle ragioni creditorie della con revoca del decreto ingiuntivo emesso. Controparte_2
Instauratosi il contraddittorio si è costituita la la quale, evocando Controparte_2 sia l'esistenza del rapporto con la debitrice, sia l'avvenuta consegna della merce, provate per tabulas rispettivamente dalle scritture contabili della società autenticate dal Notaio, e dalla bolla di accompagnamento agli atti, ha impugnato e contestatati integralmente e tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e richiesto, in quanto assolutamente inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. La domanda per la revoca del Decreto Ingiuntivo n.583 del 05/04/2022 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in favore della società “ CP_2
, oggi “ ” è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
[...] CP_1
Secondo la granitica giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Partendo da tali premesse, e considerato che tale fondamentale regola in materia di onere probatorio trova certamente applicazione anche alla tipologia di giudizio azionato in tal sede (opposizione a decreto ingiuntivo) nella quale l'opposta assume la veste di attrice in senso sostanziale, ad avviso del giudicante, l'opposto ha sufficientemente provato l'esistenza del credito. Sebbene la sottoscrizione del documento contenente un piano di rientro dal debito dell'opponente sia stata disconosciuta da quest'ultimo e, quindi, parte opposta, che ha prodotto la scrittura privata, non possa avvalersene come prova della propria pretesa in mancanza di verificazione a norma dell'art. 216 cod. proc. civ., la prova dell'esistenza del credito, come si vedrà, è stata ugualmente raggiunta sebbene tramite presunzioni. Va ricordato, infatti, che la prova ben può essere raggiunta mediante presunzioni purché siano gravi, precise e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c., laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello del-la "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022). Nel caso che ci occupa l'esistenza del credito si desume non solo dalle fatture emesse dalla che anche in caso di contestazione del rapporto Controparte_2 possono assumere rilevanza almeno a livello indiziario (Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 34831 del 29/12/2024), ma dalle scritture contabili dell'opposta società autenticate dal notaio, e dalla bolla di accompagnamento prodotta in atti. A ciò aggiungasi che, quantunque il documento, prodotto in copia, datato 20.12.2022 denominato “piano di rientro - Trasporti Acanfora” non possa essere posto a fondamento della decisione essendo stato espressamente disconosciuto sia nella sottoscrizione e nel contenuto dalla società opponente - e non avendo l'opposta, sulla quale, a fronte della sollevata eccezione incombeva il relativo onere probatorio, prodotto l'originale e avanzato istanza di verificazione -, nondimeno il suo contenuto, dal quale si dovrebbe desumere la esistenza del debito, il riconoscimento dello stesso ad opera della e la sua Parte_1 rateizzazione, trovano supporto probatorio e riscontro nelle e-mails prodotte da parte opposta. Difatti, dalle predette risulta una richiesta, formulata dallo stesso opponente, di rateizzazione del debito in 6 rate (datata 13.12.2022 ore 10,26), alla quale segue una risposta (alle ore 10,27) ad opera del destinatario, per conto di CP_2
nella quale si specifica di avere inoltrato la “richiesta alla in 6
[...] CP_2 rate di pari importo a partire dal 15.1.2023”, alla quale fa seguito (il 14.12.2022 ore 10,15) la conferma per procedere della Parte_1
Ebbene, il tenore di tali comunicazioni si ritiene abbia chiaramente confermato la esistenza del credito della nell'importo di cui al decreto ingiuntivo Parte_3 opposto. Dall'altro lato, l'opponente non ha assolto l'onere probatorio su di lui gravante in omaggio al principio della vicinanza della prova sopra richiamato, non avendo provato né l'adempimento né l'impossibilità di adempiere per impossibilità sopravvenuta dovuta a causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c. Peraltro, va sottolineato che parte opponente ha confermato di aver ricevuto la fornitura di gasolio ma solo quella avvenuta in data 11.7.2022; tuttavia, in atti l'opposta ha prodotto il documento di trasporto proprio relativo all'ulteriore fornitura di 5003 litri di gasolio avvenuta in data 2.7.2022 alla quale si riferisce la fattura n. 1109721 dell'8.7.2022: circostanza documentale che, ad avviso del tribunale, ha reso del tutto irrilevante la prova testimoniale richiesta dall'opponente sul punto. L'opponente ha, inoltre, eccepito la carenza di legittimazione attiva della Pt_3 avendo asserito di avere intrattenuto rapporti contrattuali con
[...] CP_2
L'eccezione si valuta infondata essendo rimasta del tutto indimostrata e, anzi, smentita dalla documentazione in atti. Invero, come emerge dalle e-mails prodotte dall'opposta e richiamate in precedenza, l'opponente stesso ha prestato il consenso all'inoltro della richiesta di rateizzazione del debito agli uffici della andando in questo modo a Parte_3 fugare ogni dubbio in merito all'individuazione del soggetto attivo del rapporto obbligatorio e smentendo quanto sostenuto in sede di opposizione. Per le motivazioni espresse l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto del quale va dichiarata la definitiva esecutività.
3. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, in quanto norma applicabile ratione temporis, nella misura prevista tra i parametri tra i minimi e i medi, tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 600,00; fase introduttiva, euro 500,00; fase istruttoria: euro 1.100,00; fase decisoria, euro 1.000,00), da distrarsi in favore dell'avvocato Francesco Circiello dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 583/2023; B. condanna la in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento delle spese di lite in favore della già “ CP_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro CP_2
3.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute. Così deciso in Torre Annunziata, 10 marzo 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo