Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/06/2025, n. 2052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2052 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice nel procedimento iscritto al n. 5415/2022 R.G., avente ad oggetto “altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi, etc.) (contenzioso)” e proposto da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Grazia Petrucci, come da mandato in atti;
- RICORRENTE –
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio CP_1 C.F._2
Vincenti, come da mandato in atti;
- RESISTENTE - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 7/07/2022, ha chiesto la regolamentazione Parte_1 del rapporto di filiazione con riguardo alla GL , nata il [...] dalla Persona_1 relazione more uxorio con . CP_1
La ricorrente ha esposto: che la relazione col Polo evoluta in una convivenza, durata dal novembre 2020 al gennaio 2021, quando ciascuno è tornato presso l'abitazione dei rispettivi genitori;
che nel settembre 2021 le parti hanno deciso di porre definitivamente fine alla loro relazione sentimentale e da allora la minore ha sempre vissuto con la madre, che si è occupata in via quasi esclusiva dei suoi bisogni.
Infatti, sebbene le parti avessero concordato che il padre versasse un contributo mensile di euro 150,00 e tenesse con sé la minore due giorni a settimana e, a weekend alternati, il sabato o la domenica, il Polo, spesso, è venuto meno a tali obblighi disinteressandosi delle esigenze
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Tanto premesso, la ricorrente, attesa la noncuranza manifestata dal padre nell'osservare i propri doveri di sostegno morale e materiale nei confronti della GL , si è rivolta al ER
Tribunale chiedendo l'affido esclusivo della minore, nonché la previsione di un contributo economico pari a 450,00 euro a carico del Polo.
Con comparsa di costituzione del 15/11/2022, si è costituito , non opponendosi CP_1 alla domanda di regolamentazione del rapporto di filiazione, diversamente opinando, tuttavia, sulle condizioni dello stesso e contestando in toto l'avversa ricostruzione fattuale.
Alla prima udienza, fissata per il 2/12/2022 il difensore di parte resistente ha fatto presente che al suo assistito era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Successivamente il Collegio, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13/02/2023, ha disposto inchiesta sociale per verificare le condizioni di vita della minore e ha adottato provvedimenti provvisori in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra le parti e la minore, tenuto conto anche dello stato di detenzione domiciliare del resistente, provvedendo nei seguenti termini:
- affida in via esclusiva la minore alla madre, alla quale spetterà, dunque, Persona_1 per intero l'assegno unico familiare;
- dispone che il padre tenga con sé la GL nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita da scuola (ovvero dalle 10) fino alle 18:30; poi – a festività alternate – dalle 10:00 alle
18:30; infine una settimana il sabato e la seguente la domenica, sempre dalle 10:00 alle 18:30;
- pone a carico di il pagamento, in favore di ogni cinque CP_1 Parte_1 del mese, della somma di euro 125,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, per come indicate nel protocollo in vigore presso questo Tribunale;
- onera il resistente di depositare il titolo in forza del quale egli è detenuto;
- dispone inchiesta sociale per la verifica delle condizioni di vita della minore ER
, onerando i Servizi Sociali presso il Comune di Gallipoli di depositare una
[...] relazione almeno sette giorni prima della prossima udienza, che fissa al 12/02/2024 ore 9:30.
Per l'udienza del 12/02/2024, esaminata la relazione dei Servizi Sociali competenti, il Giudice ha disposto:
2 - l'innalzamento alla somma di euro 150,00 oltre il 50% delle spese straordinarie, quale contributo mensile da porre a carico di per il mantenimento della GL;
CP_1
- che i Servizi incaricati proseguano l'educativa domiciliare intrapresa nei confronti del nucleo e quella di doposcuola in favore della minore;
e ha rinviato ad un'udienza successiva, incaricando i Servizi di depositare relazione nei termini stabiliti.
Le successive relazioni dei Servizi incaricati hanno evidenziato taluni miglioramenti non solo nella relazione padre – GL, ma anche nel rapporto tra ambedue i genitori, tanto che gli stessi hanno dichiarato di essere addivenuti ad un accordo per definire consensualmente la controversia.
Infatti, per l'udienza del 14/04/2025 i difensori delle parti hanno depositato congiuntamente note di trattazione scritta al fine di ottenere dal giudice l'esecutività dell'accordo raggiunto.
La causa, pertanto, è stata rimessa al collegio per la decisione.
Il Tribunale, avuto riguardo alla capacità di relazione affettiva e alla personalità di ciascun genitore, considerando anche le consuetudini di vita di questi oltre all'ambiente sociale e familiare in grado di offrire alla minore, esaminate le più recenti relazioni dei Servizi Sociali competenti, ritiene di accogliere la regolamentazione del rapporto di filiazione proposta dalle parti secondo cui:
a) la GL viene affidata in via esclusiva alla madre;
Persona_1
b) il Sig. verserà alla Sig.ra per il mantenimento della GL CP_1 Parte_1
, un assegno mensile anticipato (per dodici mensilità), da versarsi entro il ER cinque di ogni mese, nella misura di € 200,00 (euro duecento/00), assegno rivalutabile automaticamente e annualmente secondo gli indici Istat;
c) le spese straordinarie per la GL, da intendersi per tali quelle scolastiche, mediche, ludico – ricreative e in ogni caso quelle di cui al Protocollo del Tribunale di Lecce del
21.05.2018, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% cadauno;
le suddette spese saranno rimborsate pro quota al genitore anticipatario entro la fine dello stesso mese in cui è avvenuto l'esborso, previa esibizione delle relative ricevute e fatture fiscali;
d) l'assegno unico familiare sarà riscosso dalla madre;
e) il padre potrà vedere e tenere con sé la GL nei giorni di martedì e giovedì ER dall'uscita di scuola (ovvero dalle 10:00) fino alle 18:30, poi a festività alternate dalle
3 ore 10:00 alle ore 18:30; infine, una settimana il sabato e la seguente la domenica, sempre dalle 10:00 alle 18:30;
f) i genitori prestano il loro consenso al rilascio di documenti di identità validi per l'espatrio.
Considerato l'esito concordato della controversia si ritiene potersi disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1) dispone la regolamentazione del rapporto di filiazione secondo la disciplina concordata, riportata in motivazione;
2) dispone la compensazione tra le partidelle spese processuali.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23/05/2025.
Il Presidente e relatore dott. Gianluca Fiorella
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