TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/06/2025, n. 2642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2642 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3985/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania, alla via Ripuaria n. 48/20, presso lo studio legale dell'avv. Pier Paolo Zambardino e dell'avv. Florida Iervolino, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
- resistente contumace–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.03.2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo la Controparte_1 condanna dell' al pagamento della NASPI richiesta. CP_2
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto:
a) Che l' ha disposto il pagamento della Naspi in suo favore con disposizioni del gennaio, CP_2 febbraio e marzo 2019 per un totale di € 617,22;
b) Di non aver percepito le somme indicate perché all'epoca detenuto;
c) Di aver richiesto la riemissione dei pagamenti e che l' ha respinto la richiesta;
CP_2
d) Di aver proposto ricorso gerarchico e ricorso al comitato provinciale.
Ritualmente citato in giudizio, l' non si è costituito e deve esserne dichiarata la CP_2
contumacia.
Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni. La è stata istituita dal decreto legislativo Controparte_3
22/15 con l'esplicita “funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”
(art. 1).
Questa definizione già delinea chiaramente i contorni dell'istituto precisati negli articoli successivi: si applica ai lavoratori dipendenti (con le esclusioni previste dall'art. 2) che abbiano involontariamente perso la propria occupazione e che congiuntamente siano in stato di disoccupazione, possano far valere almeno tredici settimane di contributi nei quattro anni precedenti al periodo di disoccupazione e che possano far valere trenta giornate di lavoro nei dodici mesi precedenti all'inizio del periodo di disoccupazione (art. 3).
Ebbene, nel presente giudizio parte ricorrente chiede il pagamento della NASPI riconosciuta dall'ente previdenziale.
Il provvedimento risulta depositato in atti, mentre non risulta sussistente alcun provvedimento di revoca della prestazione.
Il mancato adempimento, infatti, è dipeso dall'impossibilità per il ricorrente di ricevere la prestazione a causa del suo stato detentivo.
Non risultano quindi condizioni ostative per il pagamento della prestazione in assenza di una revoca del provvedimento che la ha concessa.
Il ricorso deve essere quindi accolto, con condanna dell' al pagamento in favore di parte CP_2
ricorrente di euro 617,22, oltre interessi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente CP_2
della somma di 617,22, oltre interessi;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €. 314,00 oltre spese CP_2
generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 12.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3985/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania, alla via Ripuaria n. 48/20, presso lo studio legale dell'avv. Pier Paolo Zambardino e dell'avv. Florida Iervolino, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
- resistente contumace–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.03.2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo la Controparte_1 condanna dell' al pagamento della NASPI richiesta. CP_2
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto:
a) Che l' ha disposto il pagamento della Naspi in suo favore con disposizioni del gennaio, CP_2 febbraio e marzo 2019 per un totale di € 617,22;
b) Di non aver percepito le somme indicate perché all'epoca detenuto;
c) Di aver richiesto la riemissione dei pagamenti e che l' ha respinto la richiesta;
CP_2
d) Di aver proposto ricorso gerarchico e ricorso al comitato provinciale.
Ritualmente citato in giudizio, l' non si è costituito e deve esserne dichiarata la CP_2
contumacia.
Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni. La è stata istituita dal decreto legislativo Controparte_3
22/15 con l'esplicita “funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”
(art. 1).
Questa definizione già delinea chiaramente i contorni dell'istituto precisati negli articoli successivi: si applica ai lavoratori dipendenti (con le esclusioni previste dall'art. 2) che abbiano involontariamente perso la propria occupazione e che congiuntamente siano in stato di disoccupazione, possano far valere almeno tredici settimane di contributi nei quattro anni precedenti al periodo di disoccupazione e che possano far valere trenta giornate di lavoro nei dodici mesi precedenti all'inizio del periodo di disoccupazione (art. 3).
Ebbene, nel presente giudizio parte ricorrente chiede il pagamento della NASPI riconosciuta dall'ente previdenziale.
Il provvedimento risulta depositato in atti, mentre non risulta sussistente alcun provvedimento di revoca della prestazione.
Il mancato adempimento, infatti, è dipeso dall'impossibilità per il ricorrente di ricevere la prestazione a causa del suo stato detentivo.
Non risultano quindi condizioni ostative per il pagamento della prestazione in assenza di una revoca del provvedimento che la ha concessa.
Il ricorso deve essere quindi accolto, con condanna dell' al pagamento in favore di parte CP_2
ricorrente di euro 617,22, oltre interessi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente CP_2
della somma di 617,22, oltre interessi;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €. 314,00 oltre spese CP_2
generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 12.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo