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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/04/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 514/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 514/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TROVATO Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA APPIA NUOVA 102 00047 MARINO presso il difensore avv. TROVATO FRANCESCO
APPELLANTE contro
RAPPRESENTATA DA (C.F. ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. MOLZA STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA SAN GIORGIO 4
40121 BOLOGNA presso il difensore avv. MOLZA STEFANO
APPELLATO già ), elettivamente domiciliata in Bologna, via San Giorgio Controparte_3 CP_3
n. 4, presso lo studio dell'Avv. Stefano Molza - C.F. (pec: C.F._1
– fax: 051/232348), che, anche disgiuntamente all'Avv. Email_1
Marcello Di Meo C.F. (pec: - C.F._2 Email_2 fax: 051/232348) e all'Avv. Edda Albano C.F. (pec: C.F._3
- fax 051/232348), la rappresenta e difende giusta Email_3
procura in atti,
intervenuta
In punto a: appello avverso la sentenza n. 141 del 2022 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 18 gennaio 2022.
Conclusioni come da note di udienza. pagina 1 di 8 Motivi della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 6398/2019 del 26 novembre 2019 il Tribunale di Bologna ingiungeva a i pagare la somma di € 280.000,00, oltre interessi come da domanda e Parte_1 spese di procedura ivi liquidate, in favore di nella qualità di procuratrice di Controparte_2
Controparte_1
2. In ricorso, nella qualità di procuratrice di deduceva di essersi Controparte_2 Controparte_1 resa cessionaria del credito, pari a € 322.564,60, già vantato da Carisbo S.p.a., e prima ancora dalla
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a., nei confronti della società MO S.R.L., quale saldo passivo alla data dell'11 novembre 2019 del conto corrente n. 05047-1000-11347, originariamente numerato 259/00, garantito, sino alla concorrenza di € 280.000,00, da fideiussione omnibus prestata dall'opponente.
3. proponeva opposizione, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo, per i Parte_1 seguenti motivi:
I. decadenza dell'obbligazione fideiussoria ex art. 1957 c.c.;
II. difetto di titolarità attiva del credito azionato (o della relativa legittimazione ad agire);
III. difetto di prova del credito;
IV. indeterminatezza e indeterminabilità ex art. 1346 c.c. del criterio di calcolo della commissione di massimo scoperto, difetto di previsioni negoziali in ordine alla successiva applicazione della commissione di disponibilità fondi e di spese non meglio determinate;
V. applicazione di tassi di interesse in misura sistematicamente superiore a quella convenuta nel contratto di apertura di credito intercorso con la garantita Como S.r.l..
4. Si costituiva in giudizio l'opposta, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
5. Con memoria depositata ex art. 183, c. VI, n. 2, c.p.c., l'opponente eccepiva la nullità della fideiussione ex art. 1418, c. 1, c.c., e 2, c. 2, lett. a), legge antitrust.
6. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così disponeva:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 6398/2019 emesso dal
Tribunale di Bologna in data 26.11.2019.
2) Condanna la parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta delle spese del presente giudizio, liquidate, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, in € 9.000 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
7. Il Tribunale rigettava l'eccezione di decadenza e liberazione del fideiussore ex art. 1957 c.c..
Secondo il Tribunale, la lettera di fideiussione del 9.12.2005 prevedeva espressamente, alla clausola n.
6 (sottoscritta espressamente anche ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 et 1342 c.c.), la dispensa dall'agire nei confronti del debitore principale entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., “che si intende derogato”; deroga ritenuta valida dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale pagina 2 di 8 la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, ex art. 1957
c.c., ben poteva essere convenzionalmente esclusa per effetto della rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti.
8. Il Tribunale rigettava l'eccezione di difetto di titolarità attiva del credito azionato.
L'opponente aveva contestato, altresì, la titolarità in capo a del credito, così come Controparte_1 da questa descritto in sede di ricorso, vantato nei confronti di Como S.r.l. e garantito dalla fideiussione, in quanto avrebbe agito per crediti “sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1955 e il 31/12/2017”,
e, in base al contenuto dell'avviso in Gazzetta Ufficiale allegato agli atti del giudizio, CP_1 si sarebbe resa cessionaria dei crediti sorti nel medesimo periodo “qualificati come attività
[...] finanziarie deteriorate”.
Secondo il Tribunale, ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 385/93 (c.d. TUB), la comunicazione di cessione “in blocco” di crediti e rapporti giuridici poteva avvenire tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, nella fattispecie la G.U. 5/05/2018, parte seconda, n. 52, laddove si dava atto che si Controparte_1 era resa cessionaria di tutti i crediti sorti tra l'1/01/1955 e il 31/12/2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate.
Secondo il Tribunale, il credito vantato da Carisbo s.p.a. nei confronti della debitrice principale Como
s.r.l. rientrava, a pieno titolo tra quelli “deteriorati” e, quindi, oggetto della cessione in blocco effettuata nel 2018, come, peraltro, attestato dalla dichiarazione del rappresentante di Intesa Sanpaolo
s.p.a..
L'importo del credito complessivamente vantato dall'opposta nei confronti di Como s.r.l. – dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza n. 422 del 4/06/2019 -, incluso quello azionato in questa sede, era pari a complessivi € 1.466.878,29; la società garante, opponente, era l'unico socio della fallita
Como s.r.l, detenendo il 100% delle quote sociali;
dalla lettura dell'ultimo bilancio depositato dalla era possibile evidenziare una situazione economica critica;
a ciò doveva Parte_1 aggiungersi, come allegato e documentato nel procedimento monitorio, che la quota del capitale sociale della del valore di € 17.000.000,00 di proprietà di , già Parte_1 Parte_2 amministratore unico della fallita Como s.r.l., era stata sottoposta a sequestro in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di L'Aquila e divenuto esecutivo con sentenza della Suprema
Corte.
9. Il Tribunale riteneva che avesse adempiuto al proprio onere probatorio relativo CP_1 all'inserimento del credito oggetto del decreto ingiuntivo nella cessione citata mediante l'allegazione della GU, in quanto documento idoneo a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco poiché nel caso di specie individuava precisamente il contenuto del contratto di cessione.
10. Il Tribunale rigettava l'eccezione di difetto di prova del credito.
pagina 3 di 8 11. Il Tribunale rigettava l'eccezione di indeterminatezza e indeterminabilità ex art. 1346 c.c. del criterio di calcolo della commissione di massimo scoperto, difetto di previsioni negoziali in ordine alla successiva applicazione della commissione di disponibilità fondi e di spese non meglio determinate nonché l'eccezione di applicazione di tassi di interesse in misura sistematicamente superiore a quella convenuta nel contratto di apertura di credito intercorso con la garantita Como S.r.l..
12. Il Tribunale rigettava altresì l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
L'opponente aveva, infatti, anche eccepito la nullità della fideiussione sottoscritta per violazione della normativa antitrust e, più nello specifico, perché redatta in conformità dello schema di contratto predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana nel 2003, secondo un modello che la Banca di Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, aveva ritenuto contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2 comma 2 lettera a) della legge 287/1990.
Secondo il Tribunale, “l'intervenuta modifica del modello ABI a seguito dell'accertamento della Banca
d'Italia interrompe il nesso causale fra le fideiussioni successivamente stipulate, pur comprendenti le clausole in discussione, e l'originaria intesa illecita, essendo, dunque, necessario, che la parte provi
l'attualità/permanenza di un intento collusivo tra banche" (cfr. Tribunale di Bologna sentenza
20526/2019 pubblicata in data 4.7.2019).
Doveva, pertanto, provarsi il persistere dell'intesa e cioè la ricorrenza e permanenza nel tempo di un effettivo e perdurante intento collusivo in capo alle banche, avente ad oggetto o per effetto i censurati effetti anticoncorrenziali.
Orbene, nel caso di specie, l'opponente, pur avendo argomentato circa la violazione dell'art. 2 legge
287/90 da parte del contratto di fideiussione per cui è causa, stipulato nel dicembre 2005 e, quindi, successivamente al provvedimento n. 55/2005 della Banca di Italia, con conseguente nullità degli stessi, non aveva allegato, se non in maniera del tutto generica - né tanto meno provato - di aver subito un pregiudizio in conseguenza dell'intesa anticoncorrenziale invocata, con conseguente infondatezza dell'eccezione proposta.
13. Proponeva appello . Parte_1
14. Col primo motivo parte appellante denunciava la erroneità della sentenza nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust nonché l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c..
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto accertare, in accoglimento delle eccezioni formulate:
- “la nullità parziale della fideiussione con riferimento alle clausole di cui agli articoli 2, 6 e 8, avendo particolare riguardo a quella c.d. di rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art.
1957 c.c., contenuta all'articolo 6 (“I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il
pagina 4 di 8 debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”32).
- la conseguente decadenza (tempestivamente eccepita, come visto, in sede di opposizione) dell'obbligazione fideiussoria ex art. 1957 c.c. per aver, da un canto, Controparte_4
“revocato gli affidamenti” e “intimato il pagamento” in data 12 marzo
[...]
201533 e per aver, dall'altro, l'odierna appellata (quale asserita cessionaria del credito) proposto
“le sue istanze contro il debitore” solo in data 28 agosto 2019, con la trasmissione dell'istanza di ammissione al passivo del debitore principale (Como S.r.l.) 34, ben oltre il termine semestrale di decadenza in discorso”.
15. Col secondo motivo di gravame parte appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo a . CP_1
16. Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
17. Interveniva in appello ex art. 111 3° comma c.p.c. chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'appello.
18. L'appello è fondato e deve essere accolto.
19. È fondato il primo motivo di gravame.
20. È infatti fondata l'eccezione di nullità parziale della fideiussione omnibus de qua, in particolare con riferimento alla clausola contenente la deroga all'art. 1957 c.c..
Le SS.UU., con la nota sentenza n. 41994 del 30.12.2021, esclusa l'ipotesi di nullità totale della fideiussione, hanno stabilito il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.2, comma 2, lett. a) della legge n.287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, comma 3 della legge succitata e dell'art.1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Ebbene, nel caso di specie, la fideiussione inter partes riproduce fedelmente il testo dello schema negoziale ABI e in particolare le clausole 2, 6 e 8 del citato schema:
- la clausola di reviviscenza, secondo cui il fideiussore deve “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2);
- la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., a mente della quale “i diritti derivanti alla banca
dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi
pagina 5 di 8 altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6)
- la clausola di sopravvivenza, secondo la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8).
Nel caso di specie, rileva la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c..
21. Non è sostenibile che non ricorra la nullità, in considerazione della posteriorità cronologica della fideiussione, sottoscritta dall'appellante in data 9.12.2005, rispetto al provvedimento della Banca
d'Italia (2 maggio 2005).
In primo luogo, tale assunto implica la perdurante protrazione nel tempo degli effetti illeciti di una intesa anticoncorrenziale, mediante il recepimento delle clausole nulle nelle fideiussioni sottoscritte successivamente all'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale.
In secondo luogo, anche a voler accedere a tale assunto, non potrebbe comunque escludersi l'applicazione alla fattispecie del provvedimento della Banca d'Italia, tenuto conto della sostanziale contestualità cronologica tra questo e la sottoscrizione della fideiussione per cui è causa.
In sostanza, la sussistenza in capo a chi eccepisce la nullità della clausola contrattuale dell'onere di dimostrare l'illecito antitrust, aliunde, senza potersi avvalere dell'accertamento effettuato dalla Banca
d'Italia il 2 maggio 2005, può configurarsi in relazione a fideiussioni sottoscritte a distanza rilevante e significativa di tempo dalla adozione del suddetto provvedimento della Banca d'Italia.
Tale onere della prova non sussiste, dunque, nella fattispecie, caratterizzata dalla riproduzione nel testo negoziale di clausole dichiarate nulle pochi mesi prima della sottoscrizione dell'impegno fideiussorio.
22. La nullità della clausola esclude la deroga all'art. 1957 c.c..
Nel caso di specie, alla lettera di revoca degli affidamenti e di intimazione di pagamento del 12 marzo
2015 è seguita soltanto la insinuazione al passivo fallimentare del debitore principale MO SR in data 28 agosto 2019.
Risulta, dunque, che la prima azione giudiziale sia stata intrapresa allorché il termine previsto dall'art. 1957 c.c. era ampiamente scaduto.
Ne consegue la liberazione del fideiussore ex art. 1957 c.c..
23. Non è condivisibile la tesi, secondo cui, trattandosi di fideiussione a prima richiesta o a semplice richiesta scritta, anche in assenza di una valida deroga all'art. 1957 c.c., una mera richiesta stragiudiziale sarebbe sufficiente a evitare l'effetto di decadenza previsto dalla norma codicistica.
La dedotta incompatibilità tra la natura della fideiussione e la regola codicistica della decadenza ex art. 1957 c.c. deve essere valutata in concreto dal giudice di merito, cui spetta accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione della fideiussione.
In tal senso si veda cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 34678 del 27/12/2024, che esprime orientamento condiviso da questa Corte:
pagina 6 di 8 “La deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una
tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine,
a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione. Massime precedenti Conformi: N. 16825 del 2016 Rv. 640904 - 01
In primo luogo, nel caso concreto, deve escludersi la ricorrenza di un contratto autonomo di garanzia, mancando l'espressa rinuncia alle eccezioni opponibili dal debitore principale, con riferimento al rapporto principale e dovendo anche tenersi conto della nullità della clausola di deroga all'art. 1957
c.c..
In secondo luogo, nel caso concreto, deve escludersi che le parti abbiano inteso derogare (anche solo parzialmente e anche solo con riferimento alle istanze di natura giudiziale) al disposto di cui all'art. 1957 c.c. mediante la mera previsione dell'obbligo di pagamento “a semplice richiesta scritta”.
Se così non fosse, non avrebbe alcun senso la previsione espressa di una clausola di deroga integrale al disposto di cui all'art. 1957 c.c., clausola peraltro nulla per le ragioni sopra esposte.
In sostanza, se per le parti fosse stata sufficiente a determinare la deroga all'art. 1957 c.c. la previsione del pagamento a semplice richiesta scritta, le medesime non avrebbero aggiunto a tale clausola quella di deroga espressa e integrale al disposto di cui all'art. 1957 c.c..
24. In ogni caso, a tutto voler concedere, deve escludersi che nella fattispecie la parte creditrice abbia con diligenza continuato le istanze contro il debitore.
Infatti, successivamente alla lettera di messa in mora del 12 marzo 2015 è seguita soltanto la domanda di insinuazione al passivo fallimentare del debitore principale in data solo in data 28 agosto 2019, dopo oltre quattro anni dalla messa in mora e dopo il decorso di un lasso di tempo durante il quale si è verificato il fallimento della parte debitrice principale.
Non risulta, dunque, rispettato il disposto di cui all'art. 1957 c.c., anche sotto tale profilo.
pagina 7 di 8 25. Deve, infine, escludersi la rilevanza della c.d. lettera di patronage, sottoscritta il giorno stesso in cui fu sottoscritta la fideiussione omnibus, in quanto non contenente l'assunzione di un'obbligazione pecuniaria o di una garanzia efficace, come si desume agevolmente dalla lettura del documento negoziale in atti.
Tale documento contiene soltanto l'impegno a non mutare l'assetto proprietario della società debitrice principale (partecipata al 100% da ) e la garanzia di rimborso degli affidamenti è Parte_1 espressamente subordinata al mutamento di tale assetto societario della debitrice principale, rimasto peraltro immutato fino al fallimento, come si evince dalla visura camerale in atti.
Inoltre, deve evidenziarsi che la causa petendi azionata in giudizio da parte appellata è CP_1 rappresentata dalla fideiussione omnibus e non dalla lettera di patronage.
Si veda in tal senso il contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo e della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado.
26. L'accoglimento del primo motivo di gravame determina la revoca del decreto opposto e la liberazione del fideiussore x art. 1957 c.c., con riforma integrale della Parte_1 sentenza appellata.
Ne consegue l'assorbimento del secondo motivo di gravame.
27. La soccombenza determina la condanna della parte appellata e della parte intervenuta, in solido tra loro, al rimborso delle spese di entrambi i gradi, liquidate, quanto al primo grado in euro 9.000,00 oltre cu, spese forfettarie e accessori di legge e quanto al grado di appello in euro 14.000,00 oltre cu spese forfettarie e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara la liberazione del fideiussore x art. 1957 c.c.; Parte_1
II – condanna rappresentata da e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
(già ), in solido tra loro, alla refusione in favore di
[...] CP_3 Parte_1
delle spese di lite, che liquida, quanto al primo grado in euro 9.000,00 per compenso, oltre cu, spese forfettarie e accessori di legge e, quanto al grado di appello, in euro 14.000,00 per compenso, oltre cu spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 18 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 514/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TROVATO Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA APPIA NUOVA 102 00047 MARINO presso il difensore avv. TROVATO FRANCESCO
APPELLANTE contro
RAPPRESENTATA DA (C.F. ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. MOLZA STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA SAN GIORGIO 4
40121 BOLOGNA presso il difensore avv. MOLZA STEFANO
APPELLATO già ), elettivamente domiciliata in Bologna, via San Giorgio Controparte_3 CP_3
n. 4, presso lo studio dell'Avv. Stefano Molza - C.F. (pec: C.F._1
– fax: 051/232348), che, anche disgiuntamente all'Avv. Email_1
Marcello Di Meo C.F. (pec: - C.F._2 Email_2 fax: 051/232348) e all'Avv. Edda Albano C.F. (pec: C.F._3
- fax 051/232348), la rappresenta e difende giusta Email_3
procura in atti,
intervenuta
In punto a: appello avverso la sentenza n. 141 del 2022 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 18 gennaio 2022.
Conclusioni come da note di udienza. pagina 1 di 8 Motivi della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 6398/2019 del 26 novembre 2019 il Tribunale di Bologna ingiungeva a i pagare la somma di € 280.000,00, oltre interessi come da domanda e Parte_1 spese di procedura ivi liquidate, in favore di nella qualità di procuratrice di Controparte_2
Controparte_1
2. In ricorso, nella qualità di procuratrice di deduceva di essersi Controparte_2 Controparte_1 resa cessionaria del credito, pari a € 322.564,60, già vantato da Carisbo S.p.a., e prima ancora dalla
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a., nei confronti della società MO S.R.L., quale saldo passivo alla data dell'11 novembre 2019 del conto corrente n. 05047-1000-11347, originariamente numerato 259/00, garantito, sino alla concorrenza di € 280.000,00, da fideiussione omnibus prestata dall'opponente.
3. proponeva opposizione, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo, per i Parte_1 seguenti motivi:
I. decadenza dell'obbligazione fideiussoria ex art. 1957 c.c.;
II. difetto di titolarità attiva del credito azionato (o della relativa legittimazione ad agire);
III. difetto di prova del credito;
IV. indeterminatezza e indeterminabilità ex art. 1346 c.c. del criterio di calcolo della commissione di massimo scoperto, difetto di previsioni negoziali in ordine alla successiva applicazione della commissione di disponibilità fondi e di spese non meglio determinate;
V. applicazione di tassi di interesse in misura sistematicamente superiore a quella convenuta nel contratto di apertura di credito intercorso con la garantita Como S.r.l..
4. Si costituiva in giudizio l'opposta, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
5. Con memoria depositata ex art. 183, c. VI, n. 2, c.p.c., l'opponente eccepiva la nullità della fideiussione ex art. 1418, c. 1, c.c., e 2, c. 2, lett. a), legge antitrust.
6. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così disponeva:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 6398/2019 emesso dal
Tribunale di Bologna in data 26.11.2019.
2) Condanna la parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta delle spese del presente giudizio, liquidate, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, in € 9.000 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
7. Il Tribunale rigettava l'eccezione di decadenza e liberazione del fideiussore ex art. 1957 c.c..
Secondo il Tribunale, la lettera di fideiussione del 9.12.2005 prevedeva espressamente, alla clausola n.
6 (sottoscritta espressamente anche ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 et 1342 c.c.), la dispensa dall'agire nei confronti del debitore principale entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., “che si intende derogato”; deroga ritenuta valida dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale pagina 2 di 8 la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, ex art. 1957
c.c., ben poteva essere convenzionalmente esclusa per effetto della rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti.
8. Il Tribunale rigettava l'eccezione di difetto di titolarità attiva del credito azionato.
L'opponente aveva contestato, altresì, la titolarità in capo a del credito, così come Controparte_1 da questa descritto in sede di ricorso, vantato nei confronti di Como S.r.l. e garantito dalla fideiussione, in quanto avrebbe agito per crediti “sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1955 e il 31/12/2017”,
e, in base al contenuto dell'avviso in Gazzetta Ufficiale allegato agli atti del giudizio, CP_1 si sarebbe resa cessionaria dei crediti sorti nel medesimo periodo “qualificati come attività
[...] finanziarie deteriorate”.
Secondo il Tribunale, ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 385/93 (c.d. TUB), la comunicazione di cessione “in blocco” di crediti e rapporti giuridici poteva avvenire tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, nella fattispecie la G.U. 5/05/2018, parte seconda, n. 52, laddove si dava atto che si Controparte_1 era resa cessionaria di tutti i crediti sorti tra l'1/01/1955 e il 31/12/2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate.
Secondo il Tribunale, il credito vantato da Carisbo s.p.a. nei confronti della debitrice principale Como
s.r.l. rientrava, a pieno titolo tra quelli “deteriorati” e, quindi, oggetto della cessione in blocco effettuata nel 2018, come, peraltro, attestato dalla dichiarazione del rappresentante di Intesa Sanpaolo
s.p.a..
L'importo del credito complessivamente vantato dall'opposta nei confronti di Como s.r.l. – dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza n. 422 del 4/06/2019 -, incluso quello azionato in questa sede, era pari a complessivi € 1.466.878,29; la società garante, opponente, era l'unico socio della fallita
Como s.r.l, detenendo il 100% delle quote sociali;
dalla lettura dell'ultimo bilancio depositato dalla era possibile evidenziare una situazione economica critica;
a ciò doveva Parte_1 aggiungersi, come allegato e documentato nel procedimento monitorio, che la quota del capitale sociale della del valore di € 17.000.000,00 di proprietà di , già Parte_1 Parte_2 amministratore unico della fallita Como s.r.l., era stata sottoposta a sequestro in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di L'Aquila e divenuto esecutivo con sentenza della Suprema
Corte.
9. Il Tribunale riteneva che avesse adempiuto al proprio onere probatorio relativo CP_1 all'inserimento del credito oggetto del decreto ingiuntivo nella cessione citata mediante l'allegazione della GU, in quanto documento idoneo a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco poiché nel caso di specie individuava precisamente il contenuto del contratto di cessione.
10. Il Tribunale rigettava l'eccezione di difetto di prova del credito.
pagina 3 di 8 11. Il Tribunale rigettava l'eccezione di indeterminatezza e indeterminabilità ex art. 1346 c.c. del criterio di calcolo della commissione di massimo scoperto, difetto di previsioni negoziali in ordine alla successiva applicazione della commissione di disponibilità fondi e di spese non meglio determinate nonché l'eccezione di applicazione di tassi di interesse in misura sistematicamente superiore a quella convenuta nel contratto di apertura di credito intercorso con la garantita Como S.r.l..
12. Il Tribunale rigettava altresì l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
L'opponente aveva, infatti, anche eccepito la nullità della fideiussione sottoscritta per violazione della normativa antitrust e, più nello specifico, perché redatta in conformità dello schema di contratto predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana nel 2003, secondo un modello che la Banca di Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, aveva ritenuto contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2 comma 2 lettera a) della legge 287/1990.
Secondo il Tribunale, “l'intervenuta modifica del modello ABI a seguito dell'accertamento della Banca
d'Italia interrompe il nesso causale fra le fideiussioni successivamente stipulate, pur comprendenti le clausole in discussione, e l'originaria intesa illecita, essendo, dunque, necessario, che la parte provi
l'attualità/permanenza di un intento collusivo tra banche" (cfr. Tribunale di Bologna sentenza
20526/2019 pubblicata in data 4.7.2019).
Doveva, pertanto, provarsi il persistere dell'intesa e cioè la ricorrenza e permanenza nel tempo di un effettivo e perdurante intento collusivo in capo alle banche, avente ad oggetto o per effetto i censurati effetti anticoncorrenziali.
Orbene, nel caso di specie, l'opponente, pur avendo argomentato circa la violazione dell'art. 2 legge
287/90 da parte del contratto di fideiussione per cui è causa, stipulato nel dicembre 2005 e, quindi, successivamente al provvedimento n. 55/2005 della Banca di Italia, con conseguente nullità degli stessi, non aveva allegato, se non in maniera del tutto generica - né tanto meno provato - di aver subito un pregiudizio in conseguenza dell'intesa anticoncorrenziale invocata, con conseguente infondatezza dell'eccezione proposta.
13. Proponeva appello . Parte_1
14. Col primo motivo parte appellante denunciava la erroneità della sentenza nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust nonché l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c..
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto accertare, in accoglimento delle eccezioni formulate:
- “la nullità parziale della fideiussione con riferimento alle clausole di cui agli articoli 2, 6 e 8, avendo particolare riguardo a quella c.d. di rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art.
1957 c.c., contenuta all'articolo 6 (“I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il
pagina 4 di 8 debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”32).
- la conseguente decadenza (tempestivamente eccepita, come visto, in sede di opposizione) dell'obbligazione fideiussoria ex art. 1957 c.c. per aver, da un canto, Controparte_4
“revocato gli affidamenti” e “intimato il pagamento” in data 12 marzo
[...]
201533 e per aver, dall'altro, l'odierna appellata (quale asserita cessionaria del credito) proposto
“le sue istanze contro il debitore” solo in data 28 agosto 2019, con la trasmissione dell'istanza di ammissione al passivo del debitore principale (Como S.r.l.) 34, ben oltre il termine semestrale di decadenza in discorso”.
15. Col secondo motivo di gravame parte appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo a . CP_1
16. Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
17. Interveniva in appello ex art. 111 3° comma c.p.c. chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'appello.
18. L'appello è fondato e deve essere accolto.
19. È fondato il primo motivo di gravame.
20. È infatti fondata l'eccezione di nullità parziale della fideiussione omnibus de qua, in particolare con riferimento alla clausola contenente la deroga all'art. 1957 c.c..
Le SS.UU., con la nota sentenza n. 41994 del 30.12.2021, esclusa l'ipotesi di nullità totale della fideiussione, hanno stabilito il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.2, comma 2, lett. a) della legge n.287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, comma 3 della legge succitata e dell'art.1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Ebbene, nel caso di specie, la fideiussione inter partes riproduce fedelmente il testo dello schema negoziale ABI e in particolare le clausole 2, 6 e 8 del citato schema:
- la clausola di reviviscenza, secondo cui il fideiussore deve “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2);
- la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., a mente della quale “i diritti derivanti alla banca
dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi
pagina 5 di 8 altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6)
- la clausola di sopravvivenza, secondo la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8).
Nel caso di specie, rileva la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c..
21. Non è sostenibile che non ricorra la nullità, in considerazione della posteriorità cronologica della fideiussione, sottoscritta dall'appellante in data 9.12.2005, rispetto al provvedimento della Banca
d'Italia (2 maggio 2005).
In primo luogo, tale assunto implica la perdurante protrazione nel tempo degli effetti illeciti di una intesa anticoncorrenziale, mediante il recepimento delle clausole nulle nelle fideiussioni sottoscritte successivamente all'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale.
In secondo luogo, anche a voler accedere a tale assunto, non potrebbe comunque escludersi l'applicazione alla fattispecie del provvedimento della Banca d'Italia, tenuto conto della sostanziale contestualità cronologica tra questo e la sottoscrizione della fideiussione per cui è causa.
In sostanza, la sussistenza in capo a chi eccepisce la nullità della clausola contrattuale dell'onere di dimostrare l'illecito antitrust, aliunde, senza potersi avvalere dell'accertamento effettuato dalla Banca
d'Italia il 2 maggio 2005, può configurarsi in relazione a fideiussioni sottoscritte a distanza rilevante e significativa di tempo dalla adozione del suddetto provvedimento della Banca d'Italia.
Tale onere della prova non sussiste, dunque, nella fattispecie, caratterizzata dalla riproduzione nel testo negoziale di clausole dichiarate nulle pochi mesi prima della sottoscrizione dell'impegno fideiussorio.
22. La nullità della clausola esclude la deroga all'art. 1957 c.c..
Nel caso di specie, alla lettera di revoca degli affidamenti e di intimazione di pagamento del 12 marzo
2015 è seguita soltanto la insinuazione al passivo fallimentare del debitore principale MO SR in data 28 agosto 2019.
Risulta, dunque, che la prima azione giudiziale sia stata intrapresa allorché il termine previsto dall'art. 1957 c.c. era ampiamente scaduto.
Ne consegue la liberazione del fideiussore ex art. 1957 c.c..
23. Non è condivisibile la tesi, secondo cui, trattandosi di fideiussione a prima richiesta o a semplice richiesta scritta, anche in assenza di una valida deroga all'art. 1957 c.c., una mera richiesta stragiudiziale sarebbe sufficiente a evitare l'effetto di decadenza previsto dalla norma codicistica.
La dedotta incompatibilità tra la natura della fideiussione e la regola codicistica della decadenza ex art. 1957 c.c. deve essere valutata in concreto dal giudice di merito, cui spetta accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione della fideiussione.
In tal senso si veda cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 34678 del 27/12/2024, che esprime orientamento condiviso da questa Corte:
pagina 6 di 8 “La deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una
tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine,
a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione. Massime precedenti Conformi: N. 16825 del 2016 Rv. 640904 - 01
In primo luogo, nel caso concreto, deve escludersi la ricorrenza di un contratto autonomo di garanzia, mancando l'espressa rinuncia alle eccezioni opponibili dal debitore principale, con riferimento al rapporto principale e dovendo anche tenersi conto della nullità della clausola di deroga all'art. 1957
c.c..
In secondo luogo, nel caso concreto, deve escludersi che le parti abbiano inteso derogare (anche solo parzialmente e anche solo con riferimento alle istanze di natura giudiziale) al disposto di cui all'art. 1957 c.c. mediante la mera previsione dell'obbligo di pagamento “a semplice richiesta scritta”.
Se così non fosse, non avrebbe alcun senso la previsione espressa di una clausola di deroga integrale al disposto di cui all'art. 1957 c.c., clausola peraltro nulla per le ragioni sopra esposte.
In sostanza, se per le parti fosse stata sufficiente a determinare la deroga all'art. 1957 c.c. la previsione del pagamento a semplice richiesta scritta, le medesime non avrebbero aggiunto a tale clausola quella di deroga espressa e integrale al disposto di cui all'art. 1957 c.c..
24. In ogni caso, a tutto voler concedere, deve escludersi che nella fattispecie la parte creditrice abbia con diligenza continuato le istanze contro il debitore.
Infatti, successivamente alla lettera di messa in mora del 12 marzo 2015 è seguita soltanto la domanda di insinuazione al passivo fallimentare del debitore principale in data solo in data 28 agosto 2019, dopo oltre quattro anni dalla messa in mora e dopo il decorso di un lasso di tempo durante il quale si è verificato il fallimento della parte debitrice principale.
Non risulta, dunque, rispettato il disposto di cui all'art. 1957 c.c., anche sotto tale profilo.
pagina 7 di 8 25. Deve, infine, escludersi la rilevanza della c.d. lettera di patronage, sottoscritta il giorno stesso in cui fu sottoscritta la fideiussione omnibus, in quanto non contenente l'assunzione di un'obbligazione pecuniaria o di una garanzia efficace, come si desume agevolmente dalla lettura del documento negoziale in atti.
Tale documento contiene soltanto l'impegno a non mutare l'assetto proprietario della società debitrice principale (partecipata al 100% da ) e la garanzia di rimborso degli affidamenti è Parte_1 espressamente subordinata al mutamento di tale assetto societario della debitrice principale, rimasto peraltro immutato fino al fallimento, come si evince dalla visura camerale in atti.
Inoltre, deve evidenziarsi che la causa petendi azionata in giudizio da parte appellata è CP_1 rappresentata dalla fideiussione omnibus e non dalla lettera di patronage.
Si veda in tal senso il contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo e della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado.
26. L'accoglimento del primo motivo di gravame determina la revoca del decreto opposto e la liberazione del fideiussore x art. 1957 c.c., con riforma integrale della Parte_1 sentenza appellata.
Ne consegue l'assorbimento del secondo motivo di gravame.
27. La soccombenza determina la condanna della parte appellata e della parte intervenuta, in solido tra loro, al rimborso delle spese di entrambi i gradi, liquidate, quanto al primo grado in euro 9.000,00 oltre cu, spese forfettarie e accessori di legge e quanto al grado di appello in euro 14.000,00 oltre cu spese forfettarie e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara la liberazione del fideiussore x art. 1957 c.c.; Parte_1
II – condanna rappresentata da e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
(già ), in solido tra loro, alla refusione in favore di
[...] CP_3 Parte_1
delle spese di lite, che liquida, quanto al primo grado in euro 9.000,00 per compenso, oltre cu, spese forfettarie e accessori di legge e, quanto al grado di appello, in euro 14.000,00 per compenso, oltre cu spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 18 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
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