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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 16/04/2024, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai Magistrati
dr. Emanuele De Gregorio Presidente
dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere rel.
dr. Amoruso Gaetano Maria Consigliere on.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 102/2021
da
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.05.1988, rappresentato e difeso dall' avv. Alberto Magro Malosso (C.F.
), del foro di Caltanissetta, elettivamente domiciliato in C.F._2
Caltanissetta, via Napoleone Colajanni n.11 presso lo studio del predetto difensore,
fa richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1 Appellante riassumente in sede di rinvio
contro
, in persona del Ministro pro - tempore, domiciliato ope legis Controparte_1
presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, Via Libertà n. 174.
Appellato
Conclusioni delle parti
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello Civile di Caltanissetta, in diversa
composizione, in accoglimento della domanda attrice ed applicando il principio di
diritto enunciato dalla Suprema Corte, riconoscere all'odierno attore in via
principale la protezioni sussidiaria e in via subordinata la protezione umanitaria,
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio”.
Per l'appellato: ““Ritenuto impugnativamente quanto ex adverso dedotto nell'atto di
riassunzione conseguente all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 4913/2021, la
resistente Amministrazione si rimette alla Corte territoriale affinché, in applicazione
del principio di diritto fissato dalla Suprema Corte, compia la prescritta valutazione
in ordine al secondo e terzo motivo di gravame, contestando, in ogni caso,
formalmente le circostanze di fatto e le deduzioni in diritto poste a base della
domanda avversaria e deducendone, comunque, l'infondatezza”.
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso tempestivamente depositato, impugnava la decisione Parte_1
della NI
.
[...]
2 L'odierno appellante, in primo grado, deduceva, preliminarmente, la nullità della decisione della NI
, posto che il provvedimento di diniego era stato redatto in lingua Urdu,
[...]
anziché nella lingua l'unica che il ricorrente, in sede di audizione, aveva Org_2
dichiarato di parlare e comprendere.
Rilevava, poi, l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto fondato sull'asserito difetto di veridicità dei fatti riportati, ritenuti poco credibili e inficiati da contraddizioni e lacune.
Il richiedente aveva, invero, dichiarato di aver lasciato il proprio Paese d'origine per timore di essere ritrovato e ucciso da un gruppo di talebani che lo avevano rapito e dai quali era riuscito a fuggire.
Il rigetto della domanda dello straniero si fondava altresì sull'insussistenza di un fondato timore di persecuzione ai sensi dell'art. 1 lett. a) della Convenzione di
Ginevra del 1951; né vi erano circostanze tali da ritenere che, in caso di rimpatrio, lo stesso sarebbe stato esposto al rischio della pena di morte, o a torture o a trattamenti inumani o degradanti, in quanto nel Paese di provenienza del richiedente non erano segnalate situazioni di conflitto o violenza generalizzate, insufficienti risultando a tal fine le sole dichiarazioni dell'interessato.
Nello specifico, chiedeva dichiararsi l'illegittimità del provvedimento di diniego,
emesso in data 01.03.2016 e notificato il 12.03.2016, accertando il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine, alla protezione sussidiaria, e in ulteriore subordine, al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai
3 sensi dell'art. 5, co. 6, D.lgs. 286/1998.
Il Tribunale di Caltanissetta, in composizione monocratica, con ordinanza del
13.10.2017, rigettava il ricorso.
Il Giudice di prime cure, ritenendo non configurabile alcuna forma di persecuzione nei confronti del richiedente, decideva di non riconoscere lo status di rifugiato, così
come non riteneva ravvisabili i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria stante il difetto delle condizioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 251/2007.
Non venivano, infine, ravvisati i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, atteso che non erano emersi elementi tali da far ritenere, che, in caso di rientro in Pakistan, il ricorrente potesse venire a trovarsi in uno stato di particolare vulnerabilità.
Con atto di citazione in appello tempestivamente notificato, il impugnava la Pt_1
detta ordinanza, deducendo l'infondatezza del provvedimento del Giudice di primo grado, e invocandone la riforma sulla base delle censure di seguito indicate.
Con il primo motivo, veniva lamentata la violazione ed errata applicazione delle norme in materia di riconoscimento della protezione internazionale, evidenziando il vizio del procedimento logico ed interpretativo in cui sarebbe incorso il Giudice nella valutazione delle circostanze di fatto poste a fondamento della richiesta di protezione internazionale.
Ed invero, evidenziava l'appellante di aver lasciato il Paese di origine, Gujranwala
(Pakistan), per timore di essere ritrovato e ucciso da un gruppo di talebani che lo avevano rapito e dai quali era riuscito a fuggire;
precisando che, nel corso della
4 prigionia, avendo rifiutato di indossare un giubbotto esplosivo, gli erano state amputate quattro dita della mano.
Lamentava, dunque, l'errato convincimento del Giudicante circa la non credibilità
della sussistenza di una forma di persecuzione personale tale da compromettere notevolmente le condizioni di sicurezza per la sua vita in caso di rimpatrio.
Deduceva inoltre che il Giudice di primo grado avesse limitato la propria cognizione al contenuto del verbale redatto dalla , senza NI
alcun valido approfondimento in ordine agli elementi desumibili dal suo racconto e alla documentazione allegata al ricorso.
Rappresentava, a tal proposito, che in Pakistan, teatro di sequestri da parte di gruppi criminali, scontri e disordini anche a carattere religioso, vige una situazione connotata da un elevato rischio di attentati terroristici che, se opportunamente valutata, avrebbe legittimato il riconoscimento della protezione internazionale in suo favore.
Con il secondo motivo, deduceva poi l'error in iudicando in cui era incorso il Giudice
di primo grado nell'interpretazione ed applicazione della normativa concernente lo
status di protezione sussidiaria, dovendosi, al riguardo, ritenere sufficiente la dimostrazione dell'elevato rischio di incolumità personale in relazione all'effettivo contesto socio-politico del Pakistan.
Eccepiva, in relazione a tale profilo, la carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata, deducendo l'omessa cooperazione istruttoria del Giudice di prime cure,
il quale non avrebbe considerato esaustivamente tutte le informazioni relative al
5 Paese di origine.
Da ultimo, invocava almeno il riconoscimento della protezione umanitaria o, in via ulteriormente residuale, la concessione di un permesso di soggiorno non inferiore ad un anno, valido anche per lo svolgimento di attività lavorativa.
Con sentenza n. 223 del 29.03.2019, la Corte d'Appello di Caltanissetta rigettava integralmente l'impugnazione di confermando il provvedimento Parte_1
gravato.
La Corte nissena, ripercorrendo l'iter delle vicende che avevano interessato il richiedente, sulla scorta del racconto effettuato alla Territoriale, Org_1
condivideva le valutazioni del Tribunale in ordine all'inattendibilità delle dichiarazioni rese, rigettando tutte le forme di protezione invocate.
In ordine allo status di rifugiato, la Corte di merito riteneva che le circostanze esposte dal ricorrente non fossero riconducibili alle previsioni dell'art. 1 della Convenzione
di Ginevra;
circa la protezione sussidiaria, evidenziava il difetto, nella zona di provenienza, di uno stato di guerra o di violenza generalizzata in grado di realizzare una minaccia grave ed individuale alla persona ed, in relazione alla domanda di protezione umanitaria, non riteneva sussistere una condizione di particolare vulnerabilità tale da integrare i motivi che ne fondavano il riconoscimento.
Dichiarava, poi, che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi lavorativi, come disciplinato dagli artt. 21 e ss. del TU sull'immigrazione esulasse dalla propria competenza.
Per la riforma di tale sentenza proponeva ricorso dinnanzi alla Corte di Pt_1
6 Cassazione, affidando le proprie doglianze a tre motivi di censura.
Con il primo, si doleva del giudizio di non credibilità della vicenda.
Con il secondo, concernente la violazione dell'art. 14 L. 25 del 2007, lamentava che la Corte non avesse adeguatamente valutato, citando le opportune fonti, la situazione in Pakistan.
Con il terzo motivo di ricorso, invece, concernente il mancato riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, il ricorrente si doleva del fatto che la
Corte di merito non avesse opportunamente preso in considerazione il proprio radicamento in Italia.
La Corte di legittimità dichiarava inammissibile il primo motivo, idoneo ad integrare una rivisitazione critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice del merito, mentre accoglieva il secondo e il terzo motivo.
E ciò in quanto, la Corte d'Appello, nel valutare la situazione del paese di origine
deve indicare le fonti di riferimento, ossia quelle in base alle quali ha valutato quella
situazione, che [nel caso di specie] difettano del tutto (cfr. pag. 4 ord. di rinvio).
Il terzo motivo veniva accolto in considerazione della motivazione del tutto apparente adottata dalla Corte nissena, priva di validi argomenti per escludere la vulnerabilità
soggettiva del richiedente la protezione.
La Suprema Corte, pertanto, con ordinanza n. 4913 del 23.02.2021, accoglieva il secondo e il terzo motivo, rigettava il primo, cassava la decisione impugnata e rinviava a questa Corte, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
7 Con atto di citazione in riassunzione notificato il 30.04.2021, Parte_1
chiedeva l'applicazione del principio di diritto fissato dalla Suprema Corte e, dunque,
il riconoscimento, in via principale, della protezione sussidiaria e, in via subordinata,
della protezione umanitaria.
Il , costituitosi nel presente giudizio di rinvio con comparsa di Controparte_1
risposta depositata il 3.07.2021, rilevava l'infondatezza nel merito dell'impugnazione proposta.
La Corte, all'udienza dell'8.06.2023, svolta in modalità cartolare, preso atto delle note di trattazione scritta delle parti, poneva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo collegio, in quanto giudice del rinvio, prendendo atto dell'ordinanza n. 4913
del 23.02.2021 della è chiamato, dunque, ad effettuare un nuovo Org_3
esame della domanda di protezione sussidiaria e umanitaria proposta dal richiedente in relazione ai motivi oggetto del ricorso di cassazione accolti dal Parte_1
giudice di legittimità, afferenti, rispettivamente, l'accertamento circa la sussistenza delle condizioni per riconoscere all'appellante la protezione sussidiaria o quella umanitaria.
In ordine al primo profilo, che rinviene il perimetro normativo di riferimento nell'art. 14, lett. c) del d.lgs. n. 251 del 2007, deve evidenziarsi come, per pacifico insegnamento della Suprema Corte, il potere-dovere di indagine d'ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d'origine del richiedente va esercitato
8 dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti normative attinte, in modo da verificarne anche l'aggiornamento, non trovando ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale,
sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell'istante dall'area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (cfr. Cass. sez. I, ord. n. 14283/2019).
Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest'ultimo, non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007, in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull'accertamento officioso della situazione generale esistente nell'area di provenienza del cittadino straniero, e neppure può impedire l'accertamento officioso,
relativo all'esistenza ed al grado di deprivazione dei diritti umani nella medesima area, in ordine all'ipotesi di protezione umanitaria fondata sulla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione raggiunto nel nostro paese ed il risultato della predetta indagine officiosa (cfr. Cass. sez. I, ord. n. 16122/2020).
Ad avviso di questo Collegio, la decisione del Tribunale di Caltanissetta, che ha negato la protezione sussidiaria richiesta ex art. 14, lettera c) D.Lgs. 251/2007, merita di essere confermata sulla scorta delle più aggiornate informazioni sul Paese di origine (COI), che risultano dal rapporto sul Pakistan aggiornato ad ottobre Org_4
2021, con specifico riferimento al UN (provincia di origine del richiedente).
9 Nel caso in esame, il nelle dichiarazioni rese dinanzi alla Pt_1 Org_1
Territoriale, ha indicato quale sua area di provenienza il Gujranwala, capoluogo del distretto del UN.
Orbene, consultando il citato rapporto sul Pakistan aggiornato ad ottobre Org_4
2021, consultabile d'ufficio dalla Corte nell'ambito dei suoi poteri di collaborazione istruttoria e reperibile all'indirizzo
(https://www.ecoi.net/en/file/local/2063078/2021_10_EASO_COI_Report_Pakista
n_Security_situation.pdf), si evince che il UN, provincia pakistana con una popolazione di circa 110 milioni di abitanti, è indubbiamente una zona interessata da gravi fatti di violenza politica oltre che da attentati terroristici.
Tuttavia, le fonti internazionali più aggiornate sulla situazione della sicurezza e dei diritti umani in Pakistan (trattasi del rapporto: HRW – Human Rights Watch, Annual
report on the human rights situation in 2023 World Report 2024 - Pakistan Periodical
Report, English), reperibili al link http://www.hrw.org/, per quanto diano atto del permanere di condizioni di grave insicurezza e violenza, politica e terroristica, in tale regione, non permettono di ritenere integrata la condizione richiesta dall'art. 14
lettera c) D.lgs. 251/2007 ai fini della protezione sussidiaria.
Secondo tale norma, invero, sono considerati “danni gravi” la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Presupposti che, ad oggi, non possono ritenersi sussistenti rispetto all'area di provenienza dell'appellante.
10 Le fonti informative sopra indicate non permettono di profilare in tale are i requisiti minimi di un conflitto armato tale da generare una situazione di violenza indiscriminata idonea a creare una “minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile”.
Le informazioni sulla condizione di sicurezza del UN che risultano dalle COI-
EASO sul Pakistan aggiornate ad ottobre 2021 e dalle ancor più aggiornate informazioni tratte dal rapporto di sul Pakistan Organizzazione_5
aggiornato a tutto il 2023, permettono invece di affermare che la situazione della violenza comune, politica e terroristica in UN (escluse solo le zone più vicine alla linea di tregua con l'India per come segnata all'esito della guerra tra India e Pakistan
del 1971) ha luogo ad un livello così basso, tra la popolazione civile che, in generale,
non vi è il rischio effettivo che un civile che viva nell'area di provenienza del richiedente possa essere personalmente colpito da violenza indiscriminata ai sensi dell'articolo 15, lettera c), della “Direttiva qualifiche”.
Ed invero, particolarmente rilevanti in tal senso risultano le sentenze IA (CGUE,
AC KI
contro
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, C-
285/12, sentenza della Corte - Quarta Sezione - del 30 gennaio 2014), di particolare importanza nell'interpretazione del concetto di «conflitto armato interno», e quella
LG (CGUE, LG contro , causa C-465/07, Controparte_2
sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 febbraio 2009) in relazione alla valutazione del grado di violenza indiscriminata e, in particolare, per l'applicazione della «scala progressiva».
11 Deve dunque concludersi che gli ampi margini di dubbio che emergono nel racconto del uniti alle superiori considerazioni in ordine alla zona di provenienza del Pt_1
richiedente (Gujranwala, Pakistan), impediscono di ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Considerazioni distinte devono svolgersi in relazione all'accertamento dei presupposti concernenti il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, D. lgs. 286/98, invocato dall'appellante in via subordinata.
In punto di diritto, va premesso che la protezione umanitaria è stata oggetto di una significativa evoluzione normativa, da ultimo culminata nel d.l. 21 ottobre 2020, n.
130, poi conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 173.
Già con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, erano state apportate rilevanti modifiche, che di fatto hanno abolito le norme che consentivano il rilascio di un permesso per motivi umanitari (ossia l'art. 5 comma 6, d.lgs. n. 286
del 1998, vecchio testo, e l'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008) sostituito da ipotesi tipizzate di permessi di soggiorno in “in casi speciali”.
Tuttavia, alle domande per il riconoscimento della protezione umanitaria proposte prima dell'entrata in vigore del citato decreto del 2018, ha continuato a trovare applicazione, ratione temporis, il regime previgente, incentrato sulla condizione di vulnerabilità del richiedente asilo.
E ciò in ragione del fatto che nel citato decreto non si rinviene alcuna deroga (né
implicita né esplicita) alla previsione di cui all'art. 11 delle preleggi del c.c. che,
come noto, contiene il principio generale secondo il quale la legge non dispone che
12 per l'avvenire e non ha effetto retroattivo.
Tale dato - unitamente alla consistenza del diritto soggettivo della posizione giuridica dello straniero che chieda la protezione umanitaria (cfr. Cass. SU sent. n.
19393/2009) ed alla natura dichiarativa del provvedimento (cfr. Cass. SU sent. n.
907/1999) che, appunto, accerta la condizione che preesiste al suo riconoscimento-
porta a ritenere l'applicabilità al caso in esame, in cui la richiesta di accertamento del diritto è precedente all'entrata in vigore del citato decreto, della previgente disciplina normativa che consentiva il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari
(il legislatore ha infatti ritenuto di prevedere una normativa transitoria soltanto per la fase amministrativa con il rilascio di un permesso di soggiorno per “casi speciali”
all'art. 1, comma 9, DL 11/2018).
La presente domanda va, dunque, scrutinata ratione temporis, secondo la disciplina relativa al c.d. permesso umanitario, previgente al 5 ottobre 2018.
Questo orientamento ha ricevuto l'autorevole avallo della Suprema Corte, la quale,
nella sentenza n. 4890/2019, ha, infatti, chiarito che “la normativa introdotta con il
d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha
modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari
dettata dall'art. 5, c.6, del d.lgs n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni
consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di
soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di
un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore
(5/10/2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della
13 normativa esistente al momento della loro presentazione” (cfr. Cass. SU sent. n.
29460/2019).
Ciò posto, va osservato come, in applicazione del principio di diritto espresso dalla
Suprema Corte, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorra operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e quella oggettiva del richiedente in relazione al paese di origine ed alla situazione d'integrazione raggiunta nel territorio nazionale.
Dovrà quindi attribuirsi alla condizione dell'appellante nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che egli dimostri di aver raggiunto nella società italiana, sicché, ove si accerti che è stato conseguito un apprezzabile livello di integrazione, non è necessaria la verifica che il rimpatrio possa comportare una compromissione dei diritti fondamentali, essendo sufficiente la constatazione che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle sue condizioni di vita priva e/o familiare, tale da recare un vulnus
al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, così integrandosi un serio motivo di carattere umanitario che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n.
268/1998, esclude il rifiuto del permesso di soggiorno (Cass. Sez. I, ordinanza n.
465/2022 – Cass. Sent. n. 24413/2021).
Venendo al caso di specie, occorre considerare che, la domanda di protezione umanitaria, ex art. 5, comma 6, D. lgs. 268/1998, viene motivata sulla scorta del timore per la vita e per l'incolumità che potrebbero derivare all'odierno appellante da un suo rimpatrio.
14 Giova innanzitutto evidenziare come il richiedente risulti affetto da una grave disabilità fisica - avendo perso, pur in circostanze non chiaramente accertate, quattro dita di una mano – idonea a determinare un grado di invalidità che incide significativamente sulla sua capacità lavorativa generica, come confermato dalle allegazioni contenute in seno alle note di trattazione scritta depositate nell'interesse dello stesso appellante (rispettivamente in data 09.03.2022, 08.05.2022 e, da ultimo,
in data 08.06.2023) che non hanno costituto oggetto di specifica contestazione, ove viene precisato che “il ricorrente ha moltissime difficoltà a trovare un lavoro, posto
che i talebani gli hanno amputato quattro dita”.
Deve dunque evidenziarsi come il dato oggettivo e obiettivamente riscontrabile di tale invalidità comporti una condizione personale di grave vulnerabilità soggettiva del richiedente.
Ne consegue che, nell'ipotesi di rimpatrio, in ragione della condizione economico-
sociale del paese di origine e delle peculiari condizioni personali del richiedente, vi
è il serio e fondato rischio che l'appellante possa precipitare in una condizione di assoluta ed inemendabile povertà, con conseguente impossibilità di poter provvedere almeno al proprio sostentamento, concretizzando quindi una violazione dei diritti umani, al di sotto del loro nucleo essenziale (cfr. anche Cass. civ. n. 16119/2020).
Evenienza, questa, resa ancora più concreta dal dato per cui nel Paese di provenienza del richiedente difetta un sistema di assistenza agli invalidi che offra garanzie assistenziali ed economiche assimilabili a quelle vigenti in Italia, con un evidente pericolo di scadimento delle sue concrete condizioni di vita.
15 La Corte rileva inoltre che dalle dichiarazioni dell'appellante è emerso che la sua famiglia di origine risiede ancora in Pakistan ma che ha perso ogni contatto con la stessa a causa dello smarrimento dei loro numeri telefonici, di talché, in caso di rimpatrio, verrebbe meno anche la possibilità, per lo stesso, di godere del pur necessario supporto di una rete parentale, ritrovandosi senza alcun valido punto di riferimento familiare e sociale idoneo a garantire una dignitosa reintegrazione nel
Paese di origine.
Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte, con giudizio prognostico, valutati i fattori di vulnerabilità soggettiva ed oggettiva sopra indicati, operata la valutazione comparativa tra la situazione personale di dignità di vita raggiunta dal richiedente in
Italia e la situazione personale nella quale ragionevolmente verrebbe a trovarsi in
Pakistan, ravvisa i presupposti per riconoscere al richiedente la protezione umanitaria, anche in considerazione della sua ormai protratta permanenza in Italia e della correlata assenza dal Paese di origine.
Si tratta pertanto di dare concreta applicazione al principio di diritto affermato dalle
Sezioni Unite con sentenza n. 24413 del 2021 ed all'approdo interpretativo più
recente della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., n.18455/22; Cass.
n.32275/2022; Cass. n.36789/2022), tendente alla preminente valorizzazione e tutela dell'integrazione sociale e lavorativa raggiunta dal richiedente in Italia.
Le considerazioni che precedono danno conto, pertanto, del positivo accertamento di una significativa regressione delle condizioni di vita dell'appellante in caso di rimpatrio, ritenuta la situazione del Pakistan inidonea a garantire al richiedente lo
16 stesso grado di soddisfazione delle esigenze sanitarie, civili ed economiche riconosciute nel Paese ospitante e che le convenzioni internazionali ed il diritto interno mirano a garantire.
Alcun dirimente rilievo può invece attribuirsi al giudizio di credibilità ovvero alla valutazione di coerenza intrinseca delle dichiarazioni del richiedente rispetto al proprio vissuto, atteso che, sulla scorta del pacifico orientamento espresso dalla
Suprema Corte in plurime pronunce, la ritenuta non credibilità del racconto della vicenda personale reso dal richiedente asilo non è ostativa al riconoscimento del beneficio richiesto, dovendosi piuttosto apprezzare le conseguenze del rimpatrio sulla base delle condizioni generali del Paese di origine, corrispondentemente alla sua posizione individuale.
Ed invero, è proprio la Suprema Corte a riconoscere che “Ai fini del riconoscimento
della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, alla luce
del disposto dell'art. 10, comma 3, Cost., è necessario e sufficiente, al di là e a
prescindere dal giudizio di credibilità del richiedente asilo formulato al diverso
fine del riconoscimento delle due forme di protezione cd. "maggiori", una
valutazione comparativa tra il livello di integrazione dallo stesso raggiunto in Italia
e la situazione del Paese d'origine, qualora risulti ivi accertata la violazione del
nucleo incomprimibile dei diritti della persona che ne vulnerino la dignità” (cfr.
Cas.s civ. n. 41778/2021).
E ciò in quanto “In tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione
di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione
17 del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da
compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua
dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e, inoltre, tenendo
conto "della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente" (di
cui all'art. 5, comma 3, lett. c), del d.lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione
sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su
aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l'accadimento, sicché è
compito dell'autorità amministrativa e del giudice dell'impugnazione di decisioni
negative della , svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della NI
domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile
ordinario, mediante l'esercizio di poteri-doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione
di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne
la situazione reale” (cfr. Cass. civ. n. 21363/2023).
Per tali motivi deve riformarsi, nei limiti della motivazione, l'ordinanza resa dal
Tribunale di Caltanissetta in data 13.10.2017, riconoscendosi a la Parte_1
protezione umanitaria secondo il regime normativo dettato dall'art. 5, comma 6,
D.Lgs. 286/1998, applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame.
Il titolo di soggiorno rilasciato dal Questore, competente in relazione al luogo di residenza del richiedente, sarà conformato al paradigma contenuto nel comma 9,
dell'art. 1, del d.l. n. 113 del 2018.
Quest'ultima disposizione regola le modalità esecutive del diritto positivamente accertato in sede giudiziale e, conseguentemente, entro questi limiti la nuova
18 disciplina trova immediata applicazione (cfr. Cass. n. 4455/18).
Quanto al regime delle spese processuali, le Sezioni Unite hanno chiarito che “In
tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche
per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio
della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi
gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con
riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite,
può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese,
totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di
cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in
favore della controparte. » (cfr. Sez. U n. 32906/2022).
Nella fattispecie in esame, il fatto che sia stata rigettata, all'esito globale del processo,
la protezione internazionale inizialmente richiesta e riconosciuta la sola protezione umanitaria, unitamente alla natura delle questioni giuridiche trattate (la protezione umanitaria ha formato oggetto di diversi interventi normativi successivi alla proposizione della domanda giudiziale in primo grado che hanno imposto l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite), giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti relative al giudizio di primo grado, al giudizio di appello,
al giudizio di cassazione e d infine al presente giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, statuendo in sede di rinvio pronunciando in sede di rinvio, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del 13.10.2017, così
19 provvede:
- riconosce a nato a [...] il [...], la Parte_1
protezione umanitaria;
- dispone trasmettersi copia della sentenza al Questore competente per territorio in relazione al luogo di residenza del richiedente, per il rilascio di permesso di soggiorno a , conformato al paradigma dell'art. 1, comma 9, del d.l. Parte_1
n. 113 del 2018;
- compensa tra le parti le spese processuali del giudizio di primo grado, del giudizio di secondo grado, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio.
Così deciso a Caltanissetta, nella Camera di Consiglio della sezione civile, il
18.3.2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Maria Lucia Insinga Emanuele De Gregorio
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