Articolo 2 della Legge 17 febbraio 1958, n. 60
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 marzo 1958
Art. 2.
I posti di ruolo di nuova istituzione risultanti dalla tabella annessa alla presente legge saranno conferiti, insieme con le normali vacanze, in due quote uguali, la prima nell'anno 1958 e la seconda nell'anno 1959.
Entrata in vigore il 13 marzo 1958