Art. 2.
I posti di ruolo di nuova istituzione risultanti dalla tabella annessa alla presente legge saranno conferiti, insieme con le normali vacanze, in due quote uguali, la prima nell'anno 1958 e la seconda nell'anno 1959.
I posti di ruolo di nuova istituzione risultanti dalla tabella annessa alla presente legge saranno conferiti, insieme con le normali vacanze, in due quote uguali, la prima nell'anno 1958 e la seconda nell'anno 1959.