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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/11/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
n. 137/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 27/11/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. FALCONE MAURIZIO, elettivamente Parte_1 domiciliato come in atti;
-appellante-
e
, rappresentato e Controparte_1 difeso da: avv.ti BARONE CARMINE e TROVATI ANTONELLA, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Ripetizione di indebito. Appello avverso la sentenza n. 225/2024 del 24/09/2024 -
14/11/2024, emessa dal Tribunale di Avezzano in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 27/11/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 13/05/2025 ha impugnato la sentenza indicata in Parte_1 oggetto, pronunciata il 24/09/2024, depositata il 14/11/2024 e non notificata, con la quale era stata respinta la domanda, proposta con ricorso del 06/04/2021, di accertamento dell'irripetibilità della somma di €. 8.242,54, indebitamente percepita a titolo di indennità di accompagnamento nel periodo dal 01/11/2016 al 28/02/2018, successivamente alla revoca del trattamento per sopravvenuto difetto dei requisiti sanitari.
L'impugnata sentenza ha ritenuto che: all'esito di visita di revisione del 25/10/2016 la competente commissione medica aveva rivalutato il grado di invalidità del Parte_1 ritenendo la sopravvenuta insussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
ex artt. 37 c. 8 l. n. 448/1998, la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, restando irrilevante il mancato rispetto da parte dell' dell'obbligo di CP_1 sospendere i pagamenti e di emanare un formale provvedimento di revoca;
erano pertanto irrilevanti la mancanza di prova dell'avvenuta notifica al del verbale di visita di Parte_1 revisione, e la mancata sospensione dei pagamenti;
l'indebito era perciò interamente ripetibile.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione e violazione di legge, poiché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, l'indebito era irripetibile fino alla formale revoca della prestazione, avendo egli percepito in buona fede i ratei del trattamento erogati dopo l'accertamento del venir meno dei requisiti, e non avendo l' né comunicato il verbale della visita di revisione dell'ottobre 2016 né adottato alcun CP_1 provvedimento di revoca.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la correttezza CP_1 della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è manifestamente fondato, per le seguenti considerazioni.
Come pacifico tra le parti e come si evince dalla documentazione agli atti, l'appellante, titolare di indennità di accompagnamento dal 01/01/2015 (prestazione n. 07366546-cfr. comunicazione di riliquidazione del 09/09/2020), è stato sottoposto a visita di revisione CP_1 in data 25/10/2016, all'esito della quale la competente commissione medica ha ritenuto la sopravvenuta insussistenza del relativo requisito sanitario;
avverso tale valutazione l'appellante ha proposto, nel 2018, ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. avanti il Tribunale di Avezzano, ritenuto tempestivo non risultando prova della comunicazione all'assistito del verbale della visita, e conclusosi con decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario con decorrenza dall'aprile 2018 (cfr. ricorso ex art. 445 bis c.p.c. n. 646/2018 r.g. e decreto di omologa del 07/07/2020).
È pertanto evidente che le condizioni patologiche dell'appellante, rispetto a quelle accertate in sede di originaria concessione della prestazione, siano solo temporaneamente migliorate, e che egli si sia nuovamente trovato in condizioni di impossibilità autonoma deambulazione o di incapacità al compimento degli atti quotidiani della vita ex art. 1 l. n. 18/1980 dall'aprile
2018.
Avendo l' sospeso l'erogazione dell'indennità, all'esito della citata visita di revisione, CP_1 solo dal marzo 2018, a seguito della nota di riliquidazione della prestazione inviata all'appellante in data 06/02/2018 (richiamata nel citato ricorso ex art. 445 bis c.p.c.), ne consegue il carattere indebito delle prestazioni percepite dall'appellante dal novembre 2016 al febbraio 2018, il cui ammontare (€. 8.242,54, quantificato nella citata comunicazione di riliquidazione del 09/09/2020) non è in contestazione tra le parti. CP_1
Ciò posto, va osservato che, come pacifico in giurisprudenza, in tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11 c. 4 l. n. 537/1993 (cfr. art. 4 c. 3 ter d.l. n.
323/1996, art. 37 c. 8 l. n. 448/1998) -disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente regolamentare dettata dall'art. 5 c. 5 d.P.R. n. 698/1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento- la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare -in mancanza di una norma che disponga in tal senso- il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., poiché
l'assicurato -stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva- non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale, su profili che riguardano vizi del procedimento amministrativo, ed essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta (cfr. Sez. 6 – L. n. 34013 del 19/12/2019 rv. 656314 – 01; Cass. Sez. L. n. 30661 del
16/05/2024-28/11/2024).
In particolare, la disposizione dell'art. 3 c. 10 d.l. n. 173/1988 deve ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 4 c. 3 ter d.l. n. 323/1996 cit., in base al quale la revoca dei benefici assistenziali agli invalidi civili produce i suoi effetti (tra cui la ripetizione delle prestazioni indebite) dalla data della visita di verifica, sicché la mancata immediata sospensione delle prestazioni, con conseguente formazione dell'indebito, non implica che la revoca operi da data successiva a quella della visita, e in particolare dalla data di comunicazione della revoca, perché non prevista, e devono perciò essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la comunicazione della visita di verifica (cfr. già Cass. Sez. L. n. 14590 del 14/10/2002 rv.
557875 – 01, nonché Cass. Sez. L. n. 17396 del 28/06/2025 rv. 675652 – 01 e precedenti ivi richiamati).
In base a tali principi, pur essendo erronee le deduzioni dell'appellante nella parte in cui sostiene l'irripetibilità dell'indebito in difetto di formale provvedimento di revoca, l'indebito per cui è causa deve con evidenza, contrariamente all'impugnata sentenza, ritenersi irripetibile, non risultando che l'appellante abbia mai ricevuto comunicazione del verbale della visita di revisione del 25/10/2016, sopra richiamata, ed avendo egli avuto conoscenza del giudizio sanitario di venir meno dei requisiti sanitari, reso dalla commissione nella visita medesima, solo nel febbraio 2018, per effetto della ricezione della citata nota di riliquidazione della prestazione del 06/02/2018.
In accoglimento dell'appello, l'indebito per cui è causa va perciò dichiarato irripetibile.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 225/2024 in data 24/09/2024 - 14/11/2024 del Tribunale di Avezzano in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara irripetibili le somme versate dall' all'appellante CP_1 [...]
a titolo di indennità di accompagnamento – prestazione n. 07366546 per il periodo Parte_1 dal 26/10/2016 al 28/02/2018; condanna l'appellato alla refusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate quanto al primo grado in €. 1.600,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge, e quanto al presente grado in €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 27/11/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 27/11/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. FALCONE MAURIZIO, elettivamente Parte_1 domiciliato come in atti;
-appellante-
e
, rappresentato e Controparte_1 difeso da: avv.ti BARONE CARMINE e TROVATI ANTONELLA, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Ripetizione di indebito. Appello avverso la sentenza n. 225/2024 del 24/09/2024 -
14/11/2024, emessa dal Tribunale di Avezzano in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 27/11/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 13/05/2025 ha impugnato la sentenza indicata in Parte_1 oggetto, pronunciata il 24/09/2024, depositata il 14/11/2024 e non notificata, con la quale era stata respinta la domanda, proposta con ricorso del 06/04/2021, di accertamento dell'irripetibilità della somma di €. 8.242,54, indebitamente percepita a titolo di indennità di accompagnamento nel periodo dal 01/11/2016 al 28/02/2018, successivamente alla revoca del trattamento per sopravvenuto difetto dei requisiti sanitari.
L'impugnata sentenza ha ritenuto che: all'esito di visita di revisione del 25/10/2016 la competente commissione medica aveva rivalutato il grado di invalidità del Parte_1 ritenendo la sopravvenuta insussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
ex artt. 37 c. 8 l. n. 448/1998, la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, restando irrilevante il mancato rispetto da parte dell' dell'obbligo di CP_1 sospendere i pagamenti e di emanare un formale provvedimento di revoca;
erano pertanto irrilevanti la mancanza di prova dell'avvenuta notifica al del verbale di visita di Parte_1 revisione, e la mancata sospensione dei pagamenti;
l'indebito era perciò interamente ripetibile.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione e violazione di legge, poiché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, l'indebito era irripetibile fino alla formale revoca della prestazione, avendo egli percepito in buona fede i ratei del trattamento erogati dopo l'accertamento del venir meno dei requisiti, e non avendo l' né comunicato il verbale della visita di revisione dell'ottobre 2016 né adottato alcun CP_1 provvedimento di revoca.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la correttezza CP_1 della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è manifestamente fondato, per le seguenti considerazioni.
Come pacifico tra le parti e come si evince dalla documentazione agli atti, l'appellante, titolare di indennità di accompagnamento dal 01/01/2015 (prestazione n. 07366546-cfr. comunicazione di riliquidazione del 09/09/2020), è stato sottoposto a visita di revisione CP_1 in data 25/10/2016, all'esito della quale la competente commissione medica ha ritenuto la sopravvenuta insussistenza del relativo requisito sanitario;
avverso tale valutazione l'appellante ha proposto, nel 2018, ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. avanti il Tribunale di Avezzano, ritenuto tempestivo non risultando prova della comunicazione all'assistito del verbale della visita, e conclusosi con decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario con decorrenza dall'aprile 2018 (cfr. ricorso ex art. 445 bis c.p.c. n. 646/2018 r.g. e decreto di omologa del 07/07/2020).
È pertanto evidente che le condizioni patologiche dell'appellante, rispetto a quelle accertate in sede di originaria concessione della prestazione, siano solo temporaneamente migliorate, e che egli si sia nuovamente trovato in condizioni di impossibilità autonoma deambulazione o di incapacità al compimento degli atti quotidiani della vita ex art. 1 l. n. 18/1980 dall'aprile
2018.
Avendo l' sospeso l'erogazione dell'indennità, all'esito della citata visita di revisione, CP_1 solo dal marzo 2018, a seguito della nota di riliquidazione della prestazione inviata all'appellante in data 06/02/2018 (richiamata nel citato ricorso ex art. 445 bis c.p.c.), ne consegue il carattere indebito delle prestazioni percepite dall'appellante dal novembre 2016 al febbraio 2018, il cui ammontare (€. 8.242,54, quantificato nella citata comunicazione di riliquidazione del 09/09/2020) non è in contestazione tra le parti. CP_1
Ciò posto, va osservato che, come pacifico in giurisprudenza, in tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11 c. 4 l. n. 537/1993 (cfr. art. 4 c. 3 ter d.l. n.
323/1996, art. 37 c. 8 l. n. 448/1998) -disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente regolamentare dettata dall'art. 5 c. 5 d.P.R. n. 698/1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento- la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare -in mancanza di una norma che disponga in tal senso- il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., poiché
l'assicurato -stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva- non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale, su profili che riguardano vizi del procedimento amministrativo, ed essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta (cfr. Sez. 6 – L. n. 34013 del 19/12/2019 rv. 656314 – 01; Cass. Sez. L. n. 30661 del
16/05/2024-28/11/2024).
In particolare, la disposizione dell'art. 3 c. 10 d.l. n. 173/1988 deve ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 4 c. 3 ter d.l. n. 323/1996 cit., in base al quale la revoca dei benefici assistenziali agli invalidi civili produce i suoi effetti (tra cui la ripetizione delle prestazioni indebite) dalla data della visita di verifica, sicché la mancata immediata sospensione delle prestazioni, con conseguente formazione dell'indebito, non implica che la revoca operi da data successiva a quella della visita, e in particolare dalla data di comunicazione della revoca, perché non prevista, e devono perciò essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la comunicazione della visita di verifica (cfr. già Cass. Sez. L. n. 14590 del 14/10/2002 rv.
557875 – 01, nonché Cass. Sez. L. n. 17396 del 28/06/2025 rv. 675652 – 01 e precedenti ivi richiamati).
In base a tali principi, pur essendo erronee le deduzioni dell'appellante nella parte in cui sostiene l'irripetibilità dell'indebito in difetto di formale provvedimento di revoca, l'indebito per cui è causa deve con evidenza, contrariamente all'impugnata sentenza, ritenersi irripetibile, non risultando che l'appellante abbia mai ricevuto comunicazione del verbale della visita di revisione del 25/10/2016, sopra richiamata, ed avendo egli avuto conoscenza del giudizio sanitario di venir meno dei requisiti sanitari, reso dalla commissione nella visita medesima, solo nel febbraio 2018, per effetto della ricezione della citata nota di riliquidazione della prestazione del 06/02/2018.
In accoglimento dell'appello, l'indebito per cui è causa va perciò dichiarato irripetibile.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 225/2024 in data 24/09/2024 - 14/11/2024 del Tribunale di Avezzano in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara irripetibili le somme versate dall' all'appellante CP_1 [...]
a titolo di indennità di accompagnamento – prestazione n. 07366546 per il periodo Parte_1 dal 26/10/2016 al 28/02/2018; condanna l'appellato alla refusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate quanto al primo grado in €. 1.600,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge, e quanto al presente grado in €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 27/11/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -