Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/04/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
Prima sezione civile
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1332/2024 R.G. promossa da
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. DAVIDE DARIO Parte_1 C.F._1
BONSIGNORIO e dell'Avv. MONICA ROTA
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
FLORIANA VALERIA MARIA COLLERONE e dell'Avv. MARIA GRAZIA DEMAESTRI
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE CP_ Dichiarare tenuto e conseguentemente condannare , per i motivi esposti nel presente ricorso, a corrispondere al ricorrente l'importo di lordi Euro 10.147,81 a titolo di T.F.R. maturato dalla sig.ra CP_2 presso l'ex datore di lavoro ovvero quell'altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Controparte_3 giustizia. Con rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Sentenza esecutiva. CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria istanza disattesa e reietta, così giudicare: 1) In via preliminare: dichiarare inammissibile per intervenuta decadenza dall'azione ex art. 47 DPR 639/70 e succ. mod. la domanda giudiziale di pagamento del ricorrente, relative al TFR, ex art. 2 D.Lgs. n. 297/1982; 2) In subordine, nel merito: rigettare integralmente il ricorso avversario, perché infondato in fatto e in diritto Spese e competenze refuse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio.
I documenti depositati dalle parti e le circostanze che emergono pacificamente dagli atti di entrambe impongono di ricostruire i principali fatti rilevanti per la decisione come di seguito descritto.
T.F.R. (doc. 5 di parte ricorrente). L'azione esecutiva promossa nei confronti della debitrice non portò al recupero del credito e l'istanza di CP_ CP_ fallimento fu respinta (docc. 6 e 7 di parte ricorrente); conseguentemente, la signora richiese all' l'intervento del Fondo di Garanzia, che non fu concesso, in quanto l'istituto previdenziale ritenne insufficiente la documentazione fornita, come comunicato con nota del 25 febbraio 2021 (docc. 9 e 10 di parte ricorrente e doc. 1 di parte resistente). Il primo giugno 2021 intervenne il decesso di che lasciò quali eredi il fratello, Persona_1 CP_4
e l'odierno ricorrente (docc. 2 e 11 di parte ricorrente). CP_ Il 2 marzo 2023 presentò all' domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il Parte_1 pagamento del TFR e delle ultime due mensilità dovute alla moglie;
la domanda venne respinta, anche in sede di ricorso amministrativo (docc. 12, 13 e 14 di parte ricorrente e doc. 2 di parte resistente). ottenne poi, dal giudice del lavoro del tribunale di Milano, decreto ingiuntivo emesso il 29 Parte_1 maggio 2024 nei confronti di per il pagamento dell'intero TFR spettante alla moglie e di due Controparte_3 terzi delle retribuzioni di maggio e giugno 2018, con le competenze di fine rapporto (doc. 15 di parte ricorrente); la notifica del precetto, la ricerca dei beni da pignorare e il tentativo di pignoramento furono vani (docc. 16 e 17 di parte ricorrente). CP_ Alla luce dei fatti sin qui esposti il ricorrente ha introdotto questo giudizio per chiedere la condanna dell al pagamento della somma di € 10.147,81 quale TFR maturato a favore della propria moglie, precisando di agire non quale erede di quest'ultima, bensì quale titolare del diritto ai sensi dell'art. 2122 c.c.. L'istituto previdenziale si è costituito eccependo la decadenza del ricorrente dall'azione giudiziale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970.
2. L'interpretazione dell'art. 2122 c.c. con riguardo alla fattispecie oggetto di causa. Come s'è accennato, il ricorrente ha precisato di agire non quale erede della moglie (tant'è che non ha domandato la propria quota delle ultime retribuzioni dovute alla medesima), bensì quale titolare del diritto autonomamente attribuito al coniuge del lavoratore deceduto dall'art. 2122 c.c.. Non v'è dubbio che quest'ultima norma attribuisca al coniuge, ai figli e agli altri parenti e affini indicati un diritto iure proprio e non iure successionis (v. Cass. n. 2515/1982); ciò che invece è controversa è l'applicabilità della norma medesima al coniuge (e agli altri soggetti indicati) anche nel caso, come quello che ci occupa, in cui il decesso del lavoratore sia successivo al momento conclusivo del rapporto di lavoro. Questa giudice ritiene di dover dare una risposta negativa a tale interrogativo, non condividendo le argomentazioni di parte ricorrente volte ad ampliare il perimetro determinato dalla lettura dell'art. 2112 c.c. che così testualmente dispone: “In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità, indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità”. Il preciso riferimento al “caso di morte del prestatore di lavoro” impone di ritenere che la norma si applichi solo quando chi muore sia, al momento del decesso, un “prestatore di lavoro” e non invece chi abbia avuto tale condizione in passato. Il fine solidaristico della disposizione è reso evidente sia dall'individuazione dei soggetti cui è attribuito il diritto, a prescindere dalle regole successorie, sia dalle modalità di ripartizione, “secondo il bisogno di ciascuno”, stabilite dal secondo comma e coerenti con l'art. 36 della Costituzione invocato da parte ricorrente. Ma proprio tale fine solidaristico, diversamente da quanto ipotizzato da parte ricorrente, conferma che l'art. 2122 c.c. mira a salvaguardare, nell'immediatezza, le situazioni di coloro che stavano traendo dalle retribuzioni del lavoratore deceduto i mezzi per soddisfare le loro necessità, situazione che viceversa non si verifica quando il rapporto è già risolto al momento del decesso dell'ex-lavoratore. In tal caso è, invece, corretto che il TFR non entrato nel patrimonio dell'ex-lavoratore ricada, quale credito, nell'asse ereditario, che dovrà essere ripartito tra gli eredi secondo le quote di ognuno. Basti pensare che, come nel caso che ci occupa, il TFR può essere rivendicato anche molto tempo dopo la morte di un'ex-lavoratrice, da parte di un marito separato, non convivente, e che non solo non traeva dalle retribuzioni della moglie un proprio sostentamento, ma anzi era tenuto a concorrere al mantenimento della coniuge (v. condizioni di separazione contenute nel citato doc. 1 di parte ricorrente). È evidente, quindi, che in tali situazioni non ha ragion d'essere l'applicazione dell'art. 2122 c.c., che deroga alle norme successorie e devono, invece, essere applicate queste ultime per disciplinare ogni elemento attivo dell'asse ereditario, compreso il credito per TFR. Va anche precisato che la già citata sentenza di legittimità, richiamata da parte ricorrente (Cass. n. 2515/1982), riguarda un caso in cui il decesso era avvenuto in costanza di rapporto di lavoro, mentre non constano precedenti né di legittimità né di merito che seguano le tesi del ricorrente per un TFR già esigibile al momento del decesso dell'ex-lavoratore. Infine, deve osservarsi che il decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, seppure basato sulla prospettazione giuridica del ricorrente in merito al diritto iure proprio (citato doc. 15 di parte ricorrente), non è opponibile all'istituto previdenziale, che non era parte di quel procedimento né, quindi, è vincolante per questa giudice. In sintesi, quindi, deve ritenersi che l'art. 2122 c.c., come deve essere interpretato alla luce delle argomentazioni che precedono, non si attagli alla fattispecie oggetto di causa.
Le conseguenze dell'interpretazione dell'art. 2122 c.c. sopra riportata rispetto alle domande di parte ricorrente. Posto che la domanda proposta dal ricorrente riguarda, come s'è detto più volte, un preteso diritto nascente direttamente dall'art. 2122 c.c., essa deve ritenersi infondata e non può, quindi, essere accolta. Qualora poi si volesse, comunque, interpretare la domanda anche in termini di diritto del ricorrente a percepire il TFR in virtù della propria posizione di erede della moglie, il ricorso dovrebbe comunque essere respinto. CP_ In tal caso, infatti, risulta fondata l'eccezione di decadenza proposta dall' ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970. CP_ Invero, come s'è accennato, la domanda è stata presentata al Fondo di Garanzia dalla signora il 25 luglio 2020 (citati doc. 9 di parte ricorrente e doc. 1 di parte resistente), mentre il ricorso introduttivo di questo giudizio è stato depositato il 6 agosto 2024; proprio perché si sta esaminando la domanda del ricorrente quale erede della moglie, si deve tenere conto della domanda di quest'ultima e non di quella, successiva, ripresentata dal marito il 2 marzo 2023 sulla base dei diversi presupposti giuridici che qui non si condividono (citati doc. 12 di parte ricorrente e doc. 2 di parte resistente). L'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 (come risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 4 del d.l. n. 384/1992, convertito nella L. n. 438/1992) così dispone:
“1. Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
2. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia CP_1 della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
3. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
4. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
5. L' è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro Controparte_1 aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria”. Nel caso di specie, trattandosi di domanda al Fondo di Garanzia, disciplinato dal citato art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il termine di decadenza è dunque annuale e deve decorrere dalla scadenza dei termini per l'esaurimento del procedimento amministrativo a partire dalla domanda. Ne deriva che dal 25 luglio 2020 si deve calcolare un periodo di un anno e 300 giorni (questi ultimi sommando 120 giorni per la decisione sulla domanda, 90 giorni per la presentazione del ricorso al comitato provinciale e 90 giorni per la decisione del medesimo comitato), che risulta ampiamente decorso prima dell'introduzione di questa causa, avvenuta il 6 agosto 2024 con il deposito del ricorso di cui si tratta.
3. Le spese di lite. Pare corretta l'integrale compensazione delle spese di lite vista la novità delle questioni giuridiche trattate e la peculiarità della situazione di fatto.
Per questi motivi
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con Parte_1 ricorso depositato il 6 agosto 2024:
1) respinge il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza. Deciso all'udienza del 2 aprile 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani