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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 01/07/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 934 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(p.iva ) con Parte_1 P.IVA_1 sede in Alcamo, in persona del legale rappresentante p.t. con gli avv.ti Angelo Milazzo ed Ettore Rodriquenz (pec domiciliazione:
Email_1
CONTRO
(c.f. ) nata a CP_1 C.F._1
Moncalieri (TO) il 13.07.1970, (P.iva Controparte_2
) con sede in Palermo, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante p.t. entrambi con l'Avv. Vito D'Angelo (domicilio digitale del procuratore).
AVENTE AD OGGETTO: Condominio, impugnazione di delibera assembleare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate e atti ivi richiamati ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.05.2022, la Parte_1
dopo aver premesso che in data 29.03.2022, si è
[...]
tenuta, in sua assenza, un'assemblea del condominio sito in Via
Madonna del Riposo nn. 47, 51 in Alcamo, a cui hanno preso parte
, e (quest'ultima in Parte_2 Parte_3 CP_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
nome proprio - quale usufruttuaria - e nella qualità di amministratore unico dell' - quale nuda Controparte_2
proprietaria di alcune unità immobiliari) impugna la relativa delibera assembleare, con particolare riferimento alla autorizzazione “A al prolungamento della scala fino ad CP_1
arrivare al la terrazza sita al terzo piano dello stesso ”; CP_3
La in particolare ritiene illegittima la partecipazione Parte_1
alla deliberazione assembleare della e di Controparte_2 CP_1
contestandogli di non essere titolari di diritti reali sulle unità
[...]
immobiliari di primo piano e lastrico solare.
*.*.*
Con sentenza parziale e non definitiva del 14.11.2024, resa nel corso di questo procedimento:
- è stata definita la contestuale impugnativa di un diverso capo della medesima delibera assembleare del 29.03.2022 (che coinvolgeva anche altre parti);
- sono ritenuti infondati, ulteriori motivi di impugnazione
(rispetto quello sopra richiamato) relativi al capo della delibera assembleare oggi in esame;
- è stata sospesa la delibazione dell'impugnativa in questione,
con specifico riferimento alla contestazione della partecipazione della e di all'assemblea Controparte_2 CP_1
condominiale, avendo le parti allegato che la legittimità dei loro titoli di proprietà, relativi all'u.i. di primo piano e del lastrico solare,
era sub judice innanzi al Trib. Trapani, R.G. n. 1085/2020 e alla Corte
Tribunale di Trapani Sezione Civile
d'Appello di Palermo, R.G. n. 922/2021 (giudizi ritenuti aventi carattere pregiudiziale rispetto alla proposta impugnativa).
Il presente giudizio è stato ritualmente riassunto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 2144/23 della Corte
d'Appello di Palermo (che ha definito il giudizio R.G. n. 922/2021),
ed è stato nuovamente avviato per la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c..
*.*.*
Nella citata sentenza della Corte di appello n. 2144/2023, sono state integralmente rigettate le impugnazioni dei titoli di proprietà
di e della relativi all'u.i. sita primo CP_1 Controparte_2
piano dello stabile e al lastrico solare, che erano state promosse anche dalla odierna ricorrente. Parte_1
Ne discende che il (residuo) motivo di impugnazione del deliberato assembleare che ha autorizzato “A al CP_1
prolungamento della scala fino ad arrivare al la terrazza sita al terzo piano
dello stesso condominio” è infondato, dovendosi ritenere legittima la partecipazione di e della CP_1 Controparte_2
all'assemblea condominiale del 29.03.2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dalla tabella n. 2 allegata al D.M. 55/14 (per le cause di valore indeterminato complessità bassa, con esclusione della fase di istruttoria e trattazione - non svolta). Tali spese vengono dimidiate
Tribunale di Trapani Sezione Civile
della metà essendo stata la restante quota già regolata nella sentenza parziale del 14.11.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta l'impugnazione del “verbale di assemblea dei
comproprietari dello stabile sito in Alcamo alla via Madonna del Riposo
nn. 47, 51” del 29.03.2022 nella parte in cui viene deliberata l'autorizzazione “A al prolungamento della scala fino ad CP_1
arrivare al la terrazza sita al terzo piano dello stesso condominio”;
Condanna , al pagamento in favore Parte_1
di delle spese di lite che, si CP_1 Controparte_2
liquidano in € 2.900,00 per compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta;
Così deciso in Trapani, in data 30/06/2025.
Il Giudice
Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 934 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(p.iva ) con Parte_1 P.IVA_1 sede in Alcamo, in persona del legale rappresentante p.t. con gli avv.ti Angelo Milazzo ed Ettore Rodriquenz (pec domiciliazione:
Email_1
CONTRO
(c.f. ) nata a CP_1 C.F._1
Moncalieri (TO) il 13.07.1970, (P.iva Controparte_2
) con sede in Palermo, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante p.t. entrambi con l'Avv. Vito D'Angelo (domicilio digitale del procuratore).
AVENTE AD OGGETTO: Condominio, impugnazione di delibera assembleare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate e atti ivi richiamati ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.05.2022, la Parte_1
dopo aver premesso che in data 29.03.2022, si è
[...]
tenuta, in sua assenza, un'assemblea del condominio sito in Via
Madonna del Riposo nn. 47, 51 in Alcamo, a cui hanno preso parte
, e (quest'ultima in Parte_2 Parte_3 CP_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
nome proprio - quale usufruttuaria - e nella qualità di amministratore unico dell' - quale nuda Controparte_2
proprietaria di alcune unità immobiliari) impugna la relativa delibera assembleare, con particolare riferimento alla autorizzazione “A al prolungamento della scala fino ad CP_1
arrivare al la terrazza sita al terzo piano dello stesso ”; CP_3
La in particolare ritiene illegittima la partecipazione Parte_1
alla deliberazione assembleare della e di Controparte_2 CP_1
contestandogli di non essere titolari di diritti reali sulle unità
[...]
immobiliari di primo piano e lastrico solare.
*.*.*
Con sentenza parziale e non definitiva del 14.11.2024, resa nel corso di questo procedimento:
- è stata definita la contestuale impugnativa di un diverso capo della medesima delibera assembleare del 29.03.2022 (che coinvolgeva anche altre parti);
- sono ritenuti infondati, ulteriori motivi di impugnazione
(rispetto quello sopra richiamato) relativi al capo della delibera assembleare oggi in esame;
- è stata sospesa la delibazione dell'impugnativa in questione,
con specifico riferimento alla contestazione della partecipazione della e di all'assemblea Controparte_2 CP_1
condominiale, avendo le parti allegato che la legittimità dei loro titoli di proprietà, relativi all'u.i. di primo piano e del lastrico solare,
era sub judice innanzi al Trib. Trapani, R.G. n. 1085/2020 e alla Corte
Tribunale di Trapani Sezione Civile
d'Appello di Palermo, R.G. n. 922/2021 (giudizi ritenuti aventi carattere pregiudiziale rispetto alla proposta impugnativa).
Il presente giudizio è stato ritualmente riassunto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 2144/23 della Corte
d'Appello di Palermo (che ha definito il giudizio R.G. n. 922/2021),
ed è stato nuovamente avviato per la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c..
*.*.*
Nella citata sentenza della Corte di appello n. 2144/2023, sono state integralmente rigettate le impugnazioni dei titoli di proprietà
di e della relativi all'u.i. sita primo CP_1 Controparte_2
piano dello stabile e al lastrico solare, che erano state promosse anche dalla odierna ricorrente. Parte_1
Ne discende che il (residuo) motivo di impugnazione del deliberato assembleare che ha autorizzato “A al CP_1
prolungamento della scala fino ad arrivare al la terrazza sita al terzo piano
dello stesso condominio” è infondato, dovendosi ritenere legittima la partecipazione di e della CP_1 Controparte_2
all'assemblea condominiale del 29.03.2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dalla tabella n. 2 allegata al D.M. 55/14 (per le cause di valore indeterminato complessità bassa, con esclusione della fase di istruttoria e trattazione - non svolta). Tali spese vengono dimidiate
Tribunale di Trapani Sezione Civile
della metà essendo stata la restante quota già regolata nella sentenza parziale del 14.11.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta l'impugnazione del “verbale di assemblea dei
comproprietari dello stabile sito in Alcamo alla via Madonna del Riposo
nn. 47, 51” del 29.03.2022 nella parte in cui viene deliberata l'autorizzazione “A al prolungamento della scala fino ad CP_1
arrivare al la terrazza sita al terzo piano dello stesso condominio”;
Condanna , al pagamento in favore Parte_1
di delle spese di lite che, si CP_1 Controparte_2
liquidano in € 2.900,00 per compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta;
Così deciso in Trapani, in data 30/06/2025.
Il Giudice
Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile