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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 24/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4324/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Rota Tiziana del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Rota Tiziana del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 13/12/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in LO (Togo) il 30/04/2011, poi trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile del Comune di Villanova
Monferrato (AL) all'Atto n. 3, Parte II - Serie C, Anno 2011.
Dall'unione sono nate le figlie e , rispettivamente in data 30/07/2014 Persona_1 Persona_2
e 28/05/2016, entrambe ancora minori.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 15/07/2021 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età delle figlie minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta delle stesse
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e in Parte_1 Parte_2
LO (Togo) il 30/04/2011, poi trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile del Comune di Villanova Monferrato (AL) all'Atto n. 3, Parte II - Serie C, Anno 2011 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi si riconoscono reciprocamente la qualità e la capacità per la cura, la custodia,
l'educazione ed il controllo della prole. Conseguentemente i coniugi concordano che le figlie minori e vengano affidate in via condivisa ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, affidamento congiunto in virtù del quale essi continueranno ad avere lo stesso attivo e pieno ruolo nel provvedere alle esigenze sociali, morali ed educative delle figlie. I genitori si consulteranno, pertanto, su ogni questione che riguardi i problemi educativi, le scelte sociali, la salute delle figlie e assumeranno di comune accordo ed in via congiunta le decisioni di maggior importanza per le figlie, mentre eserciteranno in forma disgiunta pagina 2 di 4 l'ordinaria amministrazione;
le figlie minori e avranno Persona_1 Persona_2 collocazione e residenza presso la madre;
2. i genitori si impegnano a mantenere integra la figura dell'altro genitore al fine di garantire alle figlie minori una vera bigenitorialità, a tutela del precipuo interesse delle minori, valorizzandone sia la persona che il ruolo genitoriale. Ciascun genitore si impegna, altresì,
a garantire che nessun terzo estraneo si sostituisca alle figure genitoriali, interferendo in decisioni riguardanti l'educazione, la salute o l'istruzione della prole. I genitori si impegnano, durante i periodi di propria spettanza, ad essere presenti personalmente con la prole;
3. in occasione di ricorrenze ed eventi (compleanni, cresima, promozioni scolastiche, saggi/eventi sportivi etc.) che riguardano le minori, ciascun genitore sarà libero di organizzare – a propria cura e spese – un momento di ritrovo e di festa, che non coincida con quello dell'altra parte, da condividere con congiunti ed amichetti delle figlie;
4. il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie e una giornata Persona_1 Persona_2 infrasettimanale dalle ore 17.00 sino alle 21.30; fine settimana alternati dal sabato alle ore
14.00 sino alle ore 21.30 della domenica;
qualora il padre per ragioni lavorative sia nell'impossibilità di trascorrere con le minori il pernottamento nella giornata di domenica potrà trascorrere con le figlie dalle ore 14.00 sino alle ore 21.30 e fatti salvo diversi accordi tra i genitori. Durante il periodo delle festività natalizie, le minori trascorreranno con la mamma la giornata del 25 dicembre, con il padre potranno trascorrere alcuni giorni previo accordo tra i genitori. Le minori trascorreranno ad anni alterni con un genitore il 31 dicembre o il 1.01 o il 6/01; con la madre trascorreranno il giorno di Pasqua nonché i due giorni precedenti e con l'altro il giorno di Pasquetta e i due giorni successivi. Le minori trascorreranno con uno o l'altro genitore, sempre ad anni alterni, i giorni festivi
1°novembre, 8 dicembre, 25 aprile e 1° maggio, i giorni del proprio compleanno e quello dei genitori. Durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé le minori per due settimane anche non consecutive. Il padre potrà tenere con sé le figlie anche in altri periodi previo accordo con la madre ed in ogni caso per periodi adeguati a consentire al padre di mantenere un rapporto significativo con le figlie;
5. il padre contribuirà, mediante bonifico bancario con ordine permanente sul conto corrente della madre (IBAN [...]), al mantenimento delle Parte_2 figlie minori versando un assegno mensile di € 330,00 (trecentotrenta/00); entro il giorno
15 di ogni mese, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vercelli del
21.12.2018;
6. l'assegno unico compete al 100% alla madre collocataria alla quale compete anche per intero il carico fiscale;
7. si dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non farsi luogo a qualsivoglia assegno divorzile, dichiarando i medesimi di aver definito ogni questione economica e patrimoniale dipendente e/o afferenti al periodo di coniugio.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 3 di 4 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 22/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4324/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Rota Tiziana del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Rota Tiziana del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 13/12/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in LO (Togo) il 30/04/2011, poi trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile del Comune di Villanova
Monferrato (AL) all'Atto n. 3, Parte II - Serie C, Anno 2011.
Dall'unione sono nate le figlie e , rispettivamente in data 30/07/2014 Persona_1 Persona_2
e 28/05/2016, entrambe ancora minori.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 15/07/2021 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età delle figlie minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta delle stesse
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e in Parte_1 Parte_2
LO (Togo) il 30/04/2011, poi trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile del Comune di Villanova Monferrato (AL) all'Atto n. 3, Parte II - Serie C, Anno 2011 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi si riconoscono reciprocamente la qualità e la capacità per la cura, la custodia,
l'educazione ed il controllo della prole. Conseguentemente i coniugi concordano che le figlie minori e vengano affidate in via condivisa ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, affidamento congiunto in virtù del quale essi continueranno ad avere lo stesso attivo e pieno ruolo nel provvedere alle esigenze sociali, morali ed educative delle figlie. I genitori si consulteranno, pertanto, su ogni questione che riguardi i problemi educativi, le scelte sociali, la salute delle figlie e assumeranno di comune accordo ed in via congiunta le decisioni di maggior importanza per le figlie, mentre eserciteranno in forma disgiunta pagina 2 di 4 l'ordinaria amministrazione;
le figlie minori e avranno Persona_1 Persona_2 collocazione e residenza presso la madre;
2. i genitori si impegnano a mantenere integra la figura dell'altro genitore al fine di garantire alle figlie minori una vera bigenitorialità, a tutela del precipuo interesse delle minori, valorizzandone sia la persona che il ruolo genitoriale. Ciascun genitore si impegna, altresì,
a garantire che nessun terzo estraneo si sostituisca alle figure genitoriali, interferendo in decisioni riguardanti l'educazione, la salute o l'istruzione della prole. I genitori si impegnano, durante i periodi di propria spettanza, ad essere presenti personalmente con la prole;
3. in occasione di ricorrenze ed eventi (compleanni, cresima, promozioni scolastiche, saggi/eventi sportivi etc.) che riguardano le minori, ciascun genitore sarà libero di organizzare – a propria cura e spese – un momento di ritrovo e di festa, che non coincida con quello dell'altra parte, da condividere con congiunti ed amichetti delle figlie;
4. il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie e una giornata Persona_1 Persona_2 infrasettimanale dalle ore 17.00 sino alle 21.30; fine settimana alternati dal sabato alle ore
14.00 sino alle ore 21.30 della domenica;
qualora il padre per ragioni lavorative sia nell'impossibilità di trascorrere con le minori il pernottamento nella giornata di domenica potrà trascorrere con le figlie dalle ore 14.00 sino alle ore 21.30 e fatti salvo diversi accordi tra i genitori. Durante il periodo delle festività natalizie, le minori trascorreranno con la mamma la giornata del 25 dicembre, con il padre potranno trascorrere alcuni giorni previo accordo tra i genitori. Le minori trascorreranno ad anni alterni con un genitore il 31 dicembre o il 1.01 o il 6/01; con la madre trascorreranno il giorno di Pasqua nonché i due giorni precedenti e con l'altro il giorno di Pasquetta e i due giorni successivi. Le minori trascorreranno con uno o l'altro genitore, sempre ad anni alterni, i giorni festivi
1°novembre, 8 dicembre, 25 aprile e 1° maggio, i giorni del proprio compleanno e quello dei genitori. Durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé le minori per due settimane anche non consecutive. Il padre potrà tenere con sé le figlie anche in altri periodi previo accordo con la madre ed in ogni caso per periodi adeguati a consentire al padre di mantenere un rapporto significativo con le figlie;
5. il padre contribuirà, mediante bonifico bancario con ordine permanente sul conto corrente della madre (IBAN [...]), al mantenimento delle Parte_2 figlie minori versando un assegno mensile di € 330,00 (trecentotrenta/00); entro il giorno
15 di ogni mese, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vercelli del
21.12.2018;
6. l'assegno unico compete al 100% alla madre collocataria alla quale compete anche per intero il carico fiscale;
7. si dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non farsi luogo a qualsivoglia assegno divorzile, dichiarando i medesimi di aver definito ogni questione economica e patrimoniale dipendente e/o afferenti al periodo di coniugio.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 3 di 4 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 22/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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