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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 109/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EG OR, Presidente PEDERZOLI ANTONIO, Relatore CASACCIA FABRIZIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 55/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa Gia' Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Emilia Romagna
Email_2 elettivamente domiciliato presso dr.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZ. RIFIUTO n. IST. RIMB. DEL 14/10/2024 IRES-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente_1 Nominativo_1Ricorrente: parte ricorrente Spa Gia' chiede dichiararsi l'illegittimità del silenzio – rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Emilia Romagna a provvedere al rimborso del credito di Euro 52.654,38 già vantato dalla società Società_1 e oggetto di cessione in favore dell'odierna ricorrente. Vinte le spese.
Resistente: parte resistente Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Emilia Romagna chiede il rigetto dell'avverso ricorso. Vnte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in puntuale applicazione della norma di cui all'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 c. 17 della Legge n. 69/2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Società_1La società aveva presentato, in data 22.02.2013, istanza di rimborso dei crediti IRES-IRAP maturati nei confronti dell'Erario negli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. Detta società aveva poi ceduto tali crediti all'odierna ricorrente.
L'Agenzia delle Entrate, nel corso di un giudizio all'uopo intentato, aveva quindi provveduto al rimborso dei crediti in parola, riconoscendo però gli interessi solo a far data dall'entrata in vigore del D.L. n. 201/11 e quindi, per tutti i crediti, solo dal 01.07.2012.
La società ricorrente lamentava che gli interessi andavano invece calcolati con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, come da principio affermato anche in numerose sentenze della S.C. (v. ex multis Cass n. 13755 del 17.50.2024).
Poichè l'istanza di rimborso non aveva sortito effetto alcuno, non ricevendo neppure riscontro, l'odierna ricorrente chiedeva dichiararsi l'illegittimità del silenzio-rifiuto opposto dall'Ufficio e la condanna dell'Amministrazione al rimborso delle somme dovute.
Resisteva l'opposta Agenzia, adducendo l'esistenza di un contenzioso precedente al presente avente per oggetto la spettanza del credito nella sua interezza, contenzioso che si era chiuso con il riconoscimento delle ragioni della ricorrente ed il conseguente rimborso delle somme oggetto di contestazione (prive però degli interessi oggetto del presente procedimento).
Parte allora ricorrente aveva accettato il rimborso in parola, chiedendo con memoria depositata nel giudizio, che venisse dichiarata l'estinzione del procedimento per intervenuta cessazione della materia del contendere per avvenuto “pagamento integrale dei crediti oggetto del giudizio”. Conformemente a tale richiesta, la Corte aveva dichiarato per l'appunto l'estinzione del procedimento per intervenuta cessazione della materia del contendere.
L'Agenzia rilevava che l'espressa richiesta della parte di dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento integrale dei crediti oggetto del giudizio, equivalesse ad una definitiva accettazione del quantum proposto dall'Ufficio, senza possibilità di ulteriore contestazione alcuna.
Chiedeva quindi il rigetto dell'avverso ricorso, vinte le spese.
Ciò sinteticamente premesso, l'adita Corte osserva quanto segue.
Nell'esame della presente controversia non può non rilevarsi che parte ricorrente aveva espressamente accettato di chiudere la precedente controversia accettando la somma offerta dall'Ufficio e dichiarando espressamente che tale somma costituiva il pagamento integrale dei crediti (nella loro interezza) oggetto del giudizio. D'altronde, qualora l'importo corrisposto non fosse stato interamente esaustivo delle pretese vantate, era onere della parte proseguire nel primo giudizio, fino ad ottenere sentenza che si pronunciasse anche sull'eventuale spettanza di altre somme a titolo di ulteriori interessi.
Pare quindi a questo Collegio che l'esplicita ammissione, espressa nel precedente giudizio, di aver ricevuto integrale soddisfazione della proprie ragioni interdica in maniera definitiva l'esame di ogni uteriore questione sul punto.
Pertanto il ricorso deve essere respinto.
Le spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, seguono per intero la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o da ritenersi assorbita:
-rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in € 4.000,00 per compensi oltre al 15% per spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.
Il Relatore Il Presidente Dott. Antonio Pederzoli Dott. Lorella Fregnani
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EG OR, Presidente PEDERZOLI ANTONIO, Relatore CASACCIA FABRIZIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 55/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa Gia' Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Emilia Romagna
Email_2 elettivamente domiciliato presso dr.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZ. RIFIUTO n. IST. RIMB. DEL 14/10/2024 IRES-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente_1 Nominativo_1Ricorrente: parte ricorrente Spa Gia' chiede dichiararsi l'illegittimità del silenzio – rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Emilia Romagna a provvedere al rimborso del credito di Euro 52.654,38 già vantato dalla società Società_1 e oggetto di cessione in favore dell'odierna ricorrente. Vinte le spese.
Resistente: parte resistente Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Emilia Romagna chiede il rigetto dell'avverso ricorso. Vnte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in puntuale applicazione della norma di cui all'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 c. 17 della Legge n. 69/2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Società_1La società aveva presentato, in data 22.02.2013, istanza di rimborso dei crediti IRES-IRAP maturati nei confronti dell'Erario negli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. Detta società aveva poi ceduto tali crediti all'odierna ricorrente.
L'Agenzia delle Entrate, nel corso di un giudizio all'uopo intentato, aveva quindi provveduto al rimborso dei crediti in parola, riconoscendo però gli interessi solo a far data dall'entrata in vigore del D.L. n. 201/11 e quindi, per tutti i crediti, solo dal 01.07.2012.
La società ricorrente lamentava che gli interessi andavano invece calcolati con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, come da principio affermato anche in numerose sentenze della S.C. (v. ex multis Cass n. 13755 del 17.50.2024).
Poichè l'istanza di rimborso non aveva sortito effetto alcuno, non ricevendo neppure riscontro, l'odierna ricorrente chiedeva dichiararsi l'illegittimità del silenzio-rifiuto opposto dall'Ufficio e la condanna dell'Amministrazione al rimborso delle somme dovute.
Resisteva l'opposta Agenzia, adducendo l'esistenza di un contenzioso precedente al presente avente per oggetto la spettanza del credito nella sua interezza, contenzioso che si era chiuso con il riconoscimento delle ragioni della ricorrente ed il conseguente rimborso delle somme oggetto di contestazione (prive però degli interessi oggetto del presente procedimento).
Parte allora ricorrente aveva accettato il rimborso in parola, chiedendo con memoria depositata nel giudizio, che venisse dichiarata l'estinzione del procedimento per intervenuta cessazione della materia del contendere per avvenuto “pagamento integrale dei crediti oggetto del giudizio”. Conformemente a tale richiesta, la Corte aveva dichiarato per l'appunto l'estinzione del procedimento per intervenuta cessazione della materia del contendere.
L'Agenzia rilevava che l'espressa richiesta della parte di dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento integrale dei crediti oggetto del giudizio, equivalesse ad una definitiva accettazione del quantum proposto dall'Ufficio, senza possibilità di ulteriore contestazione alcuna.
Chiedeva quindi il rigetto dell'avverso ricorso, vinte le spese.
Ciò sinteticamente premesso, l'adita Corte osserva quanto segue.
Nell'esame della presente controversia non può non rilevarsi che parte ricorrente aveva espressamente accettato di chiudere la precedente controversia accettando la somma offerta dall'Ufficio e dichiarando espressamente che tale somma costituiva il pagamento integrale dei crediti (nella loro interezza) oggetto del giudizio. D'altronde, qualora l'importo corrisposto non fosse stato interamente esaustivo delle pretese vantate, era onere della parte proseguire nel primo giudizio, fino ad ottenere sentenza che si pronunciasse anche sull'eventuale spettanza di altre somme a titolo di ulteriori interessi.
Pare quindi a questo Collegio che l'esplicita ammissione, espressa nel precedente giudizio, di aver ricevuto integrale soddisfazione della proprie ragioni interdica in maniera definitiva l'esame di ogni uteriore questione sul punto.
Pertanto il ricorso deve essere respinto.
Le spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, seguono per intero la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o da ritenersi assorbita:
-rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in € 4.000,00 per compensi oltre al 15% per spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.
Il Relatore Il Presidente Dott. Antonio Pederzoli Dott. Lorella Fregnani