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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 2921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2921 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30426/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta Sezione Civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 30426/2023 degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Milano, Corso di Porta Romana, n. 120, presso lo studio dell'avv.
Chiara Scarano che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di opposizione opponente
E
HDI ASSICURAZIONI SPA, P. IVA in persona del suo P.IVA_1
Procuratore pro tempore Dott. nella quale è stata fusa CP_1 per incorporazione la (già Controparte_2 [...]
e già rappresentato e Controparte_3 Controparte_4 difeso dall'avv. Sonia Isabella Maria Bricchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Vivaio, n. 22 opposta
Conclusioni per gli opponenti:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, così giudicare: - dichiarata improcedibile la domanda avversaria in mancanza di mediazione obbligatoria - nel merito: accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla deve la IG.ra Parte_1
alla società HDI Assicurazioni Spa - già
[...] CP_3
pagina 1 di 8 Assicurazioni SPA - per il titolo di cui al presente giudizio, ovvero in subordine ridurre la pretesa della compagnia opposta, per tutte le ragioni esposte, e pertanto revocare, annullare e/o dichiarare di nessuno effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 20794/2021. Con il beneficio delle spese
Conclusioni per l'opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale e nel merito: previe tutte le declaratorie del caso, rigettare le domande tutte svolte da parte Opponente, perché infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui in atti e confermare il Decreto Ingiuntivo RGN. N. 20794/2021, con P.IVA_2 vittoria di spese e compensi anche della presente fase di opposizione secondo i parametri del D.M. 55/2014, ovvero con1dannarsi in ogni caso la NO al pagamento dell'importo di € Parte_1
8.747,22 o della eventuale minor somma che risultasse dovuta, oltre interessi legali come da domanda al saldo e spese di procedura della presente fase di giudizio secondo i parametri del D.M. 55/2014.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da per Parte_1 opporsi al decreto ingiuntivo n. 20794/2021 emesso in data 02.12.2021 dal Tribunale di Milano, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore di (già di Controparte_3 Controparte_4 seguito anche ) dell'importo complessivo di euro 8.747,22, CP_3 oltre interessi e spese.
In sede monitoria aveva dedotto: che in data 27.03.2008 la CP_3 IG.ra , dipendente della società Parte_1 Parte_2
, aveva concluso con la società rappresentata da
[...] CP_5
contratto di mutuo con cessione del quinto della CP_6 retribuzione per l'importo lordo di euro 20.076,00, da restituirsi mediante 84 trattenute mensili da parte del datore di lavoro da versare alla cessionaria a decorrere da maggio 2008; che in CP_7 data 14.05.2008 e (ora HDI CP_6 Controparte_4
Assicurazioni SpA), avevano stipulavano la polizza di assicurazione pagina 2 di 8 perdite pecuniarie n. 800017776, cui aveva aderito la IG.ra che, verificatosi il rischio coperto dalla polizza Parte_1 assicurativa, ovvero l'interruzione dei pagamenti a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, TI s.p.a. cessionaria del credito relativo al contratto di mutuo, aveva escusso la polizza;
che conseguentemente aveva provveduto al pagamento in data CP_3
25/02/2016 della somma di € 8.747,22, rimanendo così surrogata per identico importo nel diritto di credito della Banca mutuante nei confronti della NO . Parte_1
In data 02.12.2021 veniva emesso il decreto ingiuntivo N. 20794/2021, non opposto. Nell'ambito del successivo procedimento esecutivo iscritto al n. R.G. n. 3064/2023, tuttavia, con provvedimento datato
17.07.2023 il G.E. rilevava che il titolo esecutivo azionato, costituito dal decreto ingiuntivo n. 20794/2021, non conteneva motivazioni in relazione all'abusività o meno del contratto posto a base della pretesa monitoria.
Il G.E., pertanto, in applicazione dei principi espressi dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/2023, avvisava la debitrice esecutata della facoltà di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Pertanto, la IGnora , introduceva il presente giudizio di Parte_1 opposizione deducendo: l'abusività ai sensi dell'art. 33, comma 1 e comma 2, lett. s) e t) del Codice del Consumo dell'art. 8 del contratto di mutuo, secondo cui “Per le somme che dovesse pagare per effetto della garanzia Rischi d'impiego, la Compagnia di
Assicurazione sarà surrogata al Cessionario in tutti i suoi diritti e privilegi verso il Cedente, non escluso quello di cui all'art. 3 del presente atto”; in ogni caso, la prescrizione decennale ordinaria del credito ingiunto, in quanto la Compagnia aveva agito in via monitoria quando il credito era già prescritto, vale a dire oltre dieci anni dal 01.07.2010, data del licenziamento della IG.ra Parte_1
l'abusività e conseguente nullità dell'art.
1.2 del contratto di mutuo, laddove prevedeva: “In caso di anticipata estinzione del pagina 3 di 8 prestito, gli importi indicati nelle sopra estese lettere a), b), c),
d), e) non saranno rimborsabili come pure quelle espresse nel successivo art. 7”. chiedeva dunque che fosse accertata l'insussistenza Parte_1 di qualsivoglia diritto in capo alla società HDI Assicurazioni Spa - già ovvero in subordine che l pretesa di Controparte_3 quest'ultima fosse ridotta.
Costituendosi HDI Assicurazioni Spa chiedeva che l'opposizione fosse rigettata. Affermava, infatti di avere legittimamente esercitato il diritto di surroga previsto dall'art. 8 del contratto di mutuo ai sensi del quale: “la polizza viene stipulata ad esclusivo beneficio del Cessionario e nel caso di cessazione del rapporto di lavoro non esime in alcun modo sia il cedente dall'obbligo di estinguere il finanziamento sia l'Amministrazione dagli obblighi di cui all'art. 3.
Per le somme che dovesse pagare per effetto della garanzia Rischi
d'impiego, la Compagnia di Assicurazione sarà surrogata al cessionario in tutti i suoi diritti e privilegi verso il Cedente”.
Tale diritto risultava inoltre ribadito anche dall'art. 8 delle condizioni di polizza, che prevedevano testualmente “Quando la
Società dovesse pagare, in tutto o in parte, le quote del debito, rimane surrogata in tutti i diritti del Contraente e del Beneficiario vero il Cedente, salvo in caso di decesso”
HDI sosteneva: che l'obbligatorietà della stipula di un'assicurazione a garanzia del credito erogato a fronte della cessione di quote di stipendio era prevista dall'art. 54 co. 1 del DPR 180/1950; che pertanto “la questione non rientrava nella disciplina consumeristica ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 n. 3 del Codice del Consumo”; che l'assicurazione era stata stipulata secondo lo schema di cui all'art. 1891 c.c., per garantire l'Istituto bancario dal rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del debitore finanziato;
che, pertanto, la previsione del diritto di surroga in favore della Compagnia nei confronti del finanziato non era priva di causa in quanto l'assicurazione non era stata stipulata pagina 4 di 8 nel suo interesse;
che la clausola 1.2, era stata specificamente approvata dalla NO;
che l'eccezione di prescrizione Parte_1 era inammissibile nel presente giudizio poiché non connessa ad un rilievo di abusività delle clausole contenute nel titolo azionato.
Con memoria 183 c.p.c. n 1 l'opponente contestava l'abusività dell'art. 8 delle condizioni generali di polizza di cui sopra, ove era previsto, come nel contratto di mutuo, il diritto di surroga in capo alla Compagnia.
Tanto premesso l'opposizione è fondata.
In primo luogo, occorre premettere che le condizioni generali della
“POLIZZA DI ASSICURAZIONE PERDITE PECUNIARE” (doc 26 parte convenuta) indicavano come “Assicurato” “il dipendente che stipula il contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio” e come
“Beneficiario” “L'Ente Finanziatore”.
Nel contratto di mutuo (doc 3 parte opponente) all'art. 1 veniva inoltre espressamente previsto che il premio assicurativo fosse a carico del finanziato: nel caso di specie veniva corrisposto dall'opponente per l'importo di euro 2.015,92 in sede di liquidazione del finanziamento.
Parimenti pacifica risulta la qualifica di consumatore in capo alla IG.ra che, in tale veste, sottoscriveva il contratto di Parte_1 mutuo ed aderiva alla polizza “rischio impiego”.
Tanto premesso, con l'ordinanza n. 9866 del 28/03/2022, citata da entrambe le parti, la Suprema Corte si interrogava tra l'altro sulla validità delle clausole, come quelle di cui agli articoli 8 del contratto di mutuo e delle condizioni del contratto di assicurazione, che contemplano il diritto di surroga dell'assicuratore nei confronti del mutuatario il caso di inadempimento di quest'ultimo, sotto il profilo della eventuale nullità per difetto di causa.
La Corte chiariva che la previsione del diritto di surroga non può ritenersi nulla qualora l'assicurazione sia stata contratta nell'interesse del finanziatore, secondo lo schema del contratto a favore del terzo e non già nell'interesse del finanziato: “infatti,
pagina 5 di 8 solo in tale ultimo caso sarebbe priva di causa privando di fatto il soggetto assicurato della garanzia per i rischi di non poter pagare il mutuo a causa della perdita del lavoro e dunque vinificando lo stesso scopo dell'assicurazione”.
Ebbene, nel caso di specie deve ritenersi che l'assicurazione sia stata stipulata nell'interesse del finanziatore.
In tal senso rilevano l'art art. 1 del contratto di mutuo ove si legge: “In sede di liquidazione del prestito stesso il Cedente verserà, in unica soluzione, mediante sul valore anzidetto attualizzato: ... e) € 2.015,92 per i premi anticipatamente dovuti relativi alle polizze di assicurazione in virtù delle quali il
Mutuante ha ottenuto copertura dei rischi della Vita nonché di perdite dell'impiego/occupazione e della riduzione della retribuzione in funzione del rimborso del capitale mutuato”.
In tale disposizione viene infatti espressamente indicato che l'assicurazione è stata rilasciata al fine di garantire CP_5
rispetto al rischio di non ottenere la restituzione dell'importo
[...] finanziato.
Nello stesso senso ed altrettanto esplicita risulta la clausola n. 8 del contratto di mutuo sopra citata, ove, proprio prima della previsione del diritto di surroga, si legge: “la polizza viene stipulata ad esclusivo beneficio del Cessionario…”
Le suddette clausole, tuttavia, pur non prive di giustificazione causale, devono ritenersi vessatorie ai dell'articolo 33, 1° comma
D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), in quanto determinano nell'ambito del contratto di assicurazione connesso al contratto di mutuo un evidente squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti in capo alle parti, a danno del consumatore.
In primo luogo, la previsione del diritto di surroga di cui all'art. 8 delle condizioni generali di polizza e all'art. 8 del contratto di finanziamento, non possono dirsi espressione della previsione di cui all'art. 1916 c.c., che stabilisce tale diritto in favore dell'assicuratore esclusivamente nei diritti che l'assicurato vanta pagina 6 di 8 verso i terzi responsabili del danno. Tale non può essere infatti ritenuto il dipendente finanziato per il solo fatto di essere debitore del danneggiato (in tal senso le altre Cass. 20740/2016,) in quanto la copertura assicurativa “rischio impego” opera in tutti i casi in cui venga meno la percezione da parte del lavoratore della retribuzione, a prescindere da qualsivoglia responsabilità del medesimo, senza alcuna distinzione tra le ipotesi di perdita colpevole ed incolpevole del lavoro.
Esclusa dunque l'operatività legale della surrogazione, non prevista neppure dall'art. 54 co. 1 del DPR 180/1950 sopra citato, si ritiene che l'inserimento convenzionale del diritto di surroga, in favore dell'assicuratore nei confronti del finanziato assicurato, realizzi un'alterazione dell'equilibrio contrattuale proprio dell'assicurazione, anche rispetto alla schema del contratto in favore di terzo.
Il contraente assicurato si trova, infatti, ad essere gravato dal pagamento del premio, ma anche, al verificarsi del rischio assicurato, a sopportarne le conseguenze, dovendo corrispondere in favore dell'assicuratore un importo pari a quello del debito residuo del finanziamento. Dal suo canto, invece, l'assicuratore vede neutralizzata a suo vantaggio l'alea del contratto senza assumere, di fatto, la gestione di alcun rischio, pur ricevendo il compenso per la stessa.
Ebbene, anche riconoscendo al diritto di surroga, per come previsto nell'ambito dell'operazione contrattuale per cui è causa, la finalità di assicurare, con onere a carico del finanziato, il finanziatore rispetto al rischio della mancata restituzione del finanziamento, si ritiene che tale diritto incida in maniera determinante sulla distribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione. Pertanto, le clausole attributive del diritto di surroga, in quanto inserite in un contratto concluso tra consumatore e professionista, avrebbero dovuto essere oggetto di specifica trattativa individuale (art. 34, commi 4 e 5 C.d.C.), in difetto pagina 7 di 8 della quale devono essere dichiarate nulle ai sensi dell'art. 36
(C.d.C.)
Dalla nullità delle suddette clausole, vale a dire l'art. 8 del contratto di mutuo e l'art. 8 delle condizioni generali del contratto di assicurazione, discende l'insussistenza del diritto della
Compagnia assicuratrice ad agire nei confronti del debitore mutuatario opponente, in surroga del diritto di credito della Banca mutuante.
Ciò determina la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'assorbimento di tutti gli altri motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico di parte opposta, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 147/2020 ai valori medi salvo istruttoria al minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando ogni altra istanza disattesa così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 20794/2021; condanna HDI ASSICURAZIONI SPA, alla rifusione in favore di Parte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi euro 4237,00
[...] per compenso professionale, euro 145,50 per spese oltre I.V.A. e
C.A.P.;
Così deciso in Milano il 6.04.2025
Il Giudice dott.ssa Michela Guantario
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta Sezione Civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 30426/2023 degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Milano, Corso di Porta Romana, n. 120, presso lo studio dell'avv.
Chiara Scarano che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di opposizione opponente
E
HDI ASSICURAZIONI SPA, P. IVA in persona del suo P.IVA_1
Procuratore pro tempore Dott. nella quale è stata fusa CP_1 per incorporazione la (già Controparte_2 [...]
e già rappresentato e Controparte_3 Controparte_4 difeso dall'avv. Sonia Isabella Maria Bricchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Vivaio, n. 22 opposta
Conclusioni per gli opponenti:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, così giudicare: - dichiarata improcedibile la domanda avversaria in mancanza di mediazione obbligatoria - nel merito: accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla deve la IG.ra Parte_1
alla società HDI Assicurazioni Spa - già
[...] CP_3
pagina 1 di 8 Assicurazioni SPA - per il titolo di cui al presente giudizio, ovvero in subordine ridurre la pretesa della compagnia opposta, per tutte le ragioni esposte, e pertanto revocare, annullare e/o dichiarare di nessuno effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 20794/2021. Con il beneficio delle spese
Conclusioni per l'opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale e nel merito: previe tutte le declaratorie del caso, rigettare le domande tutte svolte da parte Opponente, perché infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui in atti e confermare il Decreto Ingiuntivo RGN. N. 20794/2021, con P.IVA_2 vittoria di spese e compensi anche della presente fase di opposizione secondo i parametri del D.M. 55/2014, ovvero con1dannarsi in ogni caso la NO al pagamento dell'importo di € Parte_1
8.747,22 o della eventuale minor somma che risultasse dovuta, oltre interessi legali come da domanda al saldo e spese di procedura della presente fase di giudizio secondo i parametri del D.M. 55/2014.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da per Parte_1 opporsi al decreto ingiuntivo n. 20794/2021 emesso in data 02.12.2021 dal Tribunale di Milano, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore di (già di Controparte_3 Controparte_4 seguito anche ) dell'importo complessivo di euro 8.747,22, CP_3 oltre interessi e spese.
In sede monitoria aveva dedotto: che in data 27.03.2008 la CP_3 IG.ra , dipendente della società Parte_1 Parte_2
, aveva concluso con la società rappresentata da
[...] CP_5
contratto di mutuo con cessione del quinto della CP_6 retribuzione per l'importo lordo di euro 20.076,00, da restituirsi mediante 84 trattenute mensili da parte del datore di lavoro da versare alla cessionaria a decorrere da maggio 2008; che in CP_7 data 14.05.2008 e (ora HDI CP_6 Controparte_4
Assicurazioni SpA), avevano stipulavano la polizza di assicurazione pagina 2 di 8 perdite pecuniarie n. 800017776, cui aveva aderito la IG.ra che, verificatosi il rischio coperto dalla polizza Parte_1 assicurativa, ovvero l'interruzione dei pagamenti a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, TI s.p.a. cessionaria del credito relativo al contratto di mutuo, aveva escusso la polizza;
che conseguentemente aveva provveduto al pagamento in data CP_3
25/02/2016 della somma di € 8.747,22, rimanendo così surrogata per identico importo nel diritto di credito della Banca mutuante nei confronti della NO . Parte_1
In data 02.12.2021 veniva emesso il decreto ingiuntivo N. 20794/2021, non opposto. Nell'ambito del successivo procedimento esecutivo iscritto al n. R.G. n. 3064/2023, tuttavia, con provvedimento datato
17.07.2023 il G.E. rilevava che il titolo esecutivo azionato, costituito dal decreto ingiuntivo n. 20794/2021, non conteneva motivazioni in relazione all'abusività o meno del contratto posto a base della pretesa monitoria.
Il G.E., pertanto, in applicazione dei principi espressi dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/2023, avvisava la debitrice esecutata della facoltà di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Pertanto, la IGnora , introduceva il presente giudizio di Parte_1 opposizione deducendo: l'abusività ai sensi dell'art. 33, comma 1 e comma 2, lett. s) e t) del Codice del Consumo dell'art. 8 del contratto di mutuo, secondo cui “Per le somme che dovesse pagare per effetto della garanzia Rischi d'impiego, la Compagnia di
Assicurazione sarà surrogata al Cessionario in tutti i suoi diritti e privilegi verso il Cedente, non escluso quello di cui all'art. 3 del presente atto”; in ogni caso, la prescrizione decennale ordinaria del credito ingiunto, in quanto la Compagnia aveva agito in via monitoria quando il credito era già prescritto, vale a dire oltre dieci anni dal 01.07.2010, data del licenziamento della IG.ra Parte_1
l'abusività e conseguente nullità dell'art.
1.2 del contratto di mutuo, laddove prevedeva: “In caso di anticipata estinzione del pagina 3 di 8 prestito, gli importi indicati nelle sopra estese lettere a), b), c),
d), e) non saranno rimborsabili come pure quelle espresse nel successivo art. 7”. chiedeva dunque che fosse accertata l'insussistenza Parte_1 di qualsivoglia diritto in capo alla società HDI Assicurazioni Spa - già ovvero in subordine che l pretesa di Controparte_3 quest'ultima fosse ridotta.
Costituendosi HDI Assicurazioni Spa chiedeva che l'opposizione fosse rigettata. Affermava, infatti di avere legittimamente esercitato il diritto di surroga previsto dall'art. 8 del contratto di mutuo ai sensi del quale: “la polizza viene stipulata ad esclusivo beneficio del Cessionario e nel caso di cessazione del rapporto di lavoro non esime in alcun modo sia il cedente dall'obbligo di estinguere il finanziamento sia l'Amministrazione dagli obblighi di cui all'art. 3.
Per le somme che dovesse pagare per effetto della garanzia Rischi
d'impiego, la Compagnia di Assicurazione sarà surrogata al cessionario in tutti i suoi diritti e privilegi verso il Cedente”.
Tale diritto risultava inoltre ribadito anche dall'art. 8 delle condizioni di polizza, che prevedevano testualmente “Quando la
Società dovesse pagare, in tutto o in parte, le quote del debito, rimane surrogata in tutti i diritti del Contraente e del Beneficiario vero il Cedente, salvo in caso di decesso”
HDI sosteneva: che l'obbligatorietà della stipula di un'assicurazione a garanzia del credito erogato a fronte della cessione di quote di stipendio era prevista dall'art. 54 co. 1 del DPR 180/1950; che pertanto “la questione non rientrava nella disciplina consumeristica ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 n. 3 del Codice del Consumo”; che l'assicurazione era stata stipulata secondo lo schema di cui all'art. 1891 c.c., per garantire l'Istituto bancario dal rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del debitore finanziato;
che, pertanto, la previsione del diritto di surroga in favore della Compagnia nei confronti del finanziato non era priva di causa in quanto l'assicurazione non era stata stipulata pagina 4 di 8 nel suo interesse;
che la clausola 1.2, era stata specificamente approvata dalla NO;
che l'eccezione di prescrizione Parte_1 era inammissibile nel presente giudizio poiché non connessa ad un rilievo di abusività delle clausole contenute nel titolo azionato.
Con memoria 183 c.p.c. n 1 l'opponente contestava l'abusività dell'art. 8 delle condizioni generali di polizza di cui sopra, ove era previsto, come nel contratto di mutuo, il diritto di surroga in capo alla Compagnia.
Tanto premesso l'opposizione è fondata.
In primo luogo, occorre premettere che le condizioni generali della
“POLIZZA DI ASSICURAZIONE PERDITE PECUNIARE” (doc 26 parte convenuta) indicavano come “Assicurato” “il dipendente che stipula il contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio” e come
“Beneficiario” “L'Ente Finanziatore”.
Nel contratto di mutuo (doc 3 parte opponente) all'art. 1 veniva inoltre espressamente previsto che il premio assicurativo fosse a carico del finanziato: nel caso di specie veniva corrisposto dall'opponente per l'importo di euro 2.015,92 in sede di liquidazione del finanziamento.
Parimenti pacifica risulta la qualifica di consumatore in capo alla IG.ra che, in tale veste, sottoscriveva il contratto di Parte_1 mutuo ed aderiva alla polizza “rischio impiego”.
Tanto premesso, con l'ordinanza n. 9866 del 28/03/2022, citata da entrambe le parti, la Suprema Corte si interrogava tra l'altro sulla validità delle clausole, come quelle di cui agli articoli 8 del contratto di mutuo e delle condizioni del contratto di assicurazione, che contemplano il diritto di surroga dell'assicuratore nei confronti del mutuatario il caso di inadempimento di quest'ultimo, sotto il profilo della eventuale nullità per difetto di causa.
La Corte chiariva che la previsione del diritto di surroga non può ritenersi nulla qualora l'assicurazione sia stata contratta nell'interesse del finanziatore, secondo lo schema del contratto a favore del terzo e non già nell'interesse del finanziato: “infatti,
pagina 5 di 8 solo in tale ultimo caso sarebbe priva di causa privando di fatto il soggetto assicurato della garanzia per i rischi di non poter pagare il mutuo a causa della perdita del lavoro e dunque vinificando lo stesso scopo dell'assicurazione”.
Ebbene, nel caso di specie deve ritenersi che l'assicurazione sia stata stipulata nell'interesse del finanziatore.
In tal senso rilevano l'art art. 1 del contratto di mutuo ove si legge: “In sede di liquidazione del prestito stesso il Cedente verserà, in unica soluzione, mediante sul valore anzidetto attualizzato: ... e) € 2.015,92 per i premi anticipatamente dovuti relativi alle polizze di assicurazione in virtù delle quali il
Mutuante ha ottenuto copertura dei rischi della Vita nonché di perdite dell'impiego/occupazione e della riduzione della retribuzione in funzione del rimborso del capitale mutuato”.
In tale disposizione viene infatti espressamente indicato che l'assicurazione è stata rilasciata al fine di garantire CP_5
rispetto al rischio di non ottenere la restituzione dell'importo
[...] finanziato.
Nello stesso senso ed altrettanto esplicita risulta la clausola n. 8 del contratto di mutuo sopra citata, ove, proprio prima della previsione del diritto di surroga, si legge: “la polizza viene stipulata ad esclusivo beneficio del Cessionario…”
Le suddette clausole, tuttavia, pur non prive di giustificazione causale, devono ritenersi vessatorie ai dell'articolo 33, 1° comma
D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), in quanto determinano nell'ambito del contratto di assicurazione connesso al contratto di mutuo un evidente squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti in capo alle parti, a danno del consumatore.
In primo luogo, la previsione del diritto di surroga di cui all'art. 8 delle condizioni generali di polizza e all'art. 8 del contratto di finanziamento, non possono dirsi espressione della previsione di cui all'art. 1916 c.c., che stabilisce tale diritto in favore dell'assicuratore esclusivamente nei diritti che l'assicurato vanta pagina 6 di 8 verso i terzi responsabili del danno. Tale non può essere infatti ritenuto il dipendente finanziato per il solo fatto di essere debitore del danneggiato (in tal senso le altre Cass. 20740/2016,) in quanto la copertura assicurativa “rischio impego” opera in tutti i casi in cui venga meno la percezione da parte del lavoratore della retribuzione, a prescindere da qualsivoglia responsabilità del medesimo, senza alcuna distinzione tra le ipotesi di perdita colpevole ed incolpevole del lavoro.
Esclusa dunque l'operatività legale della surrogazione, non prevista neppure dall'art. 54 co. 1 del DPR 180/1950 sopra citato, si ritiene che l'inserimento convenzionale del diritto di surroga, in favore dell'assicuratore nei confronti del finanziato assicurato, realizzi un'alterazione dell'equilibrio contrattuale proprio dell'assicurazione, anche rispetto alla schema del contratto in favore di terzo.
Il contraente assicurato si trova, infatti, ad essere gravato dal pagamento del premio, ma anche, al verificarsi del rischio assicurato, a sopportarne le conseguenze, dovendo corrispondere in favore dell'assicuratore un importo pari a quello del debito residuo del finanziamento. Dal suo canto, invece, l'assicuratore vede neutralizzata a suo vantaggio l'alea del contratto senza assumere, di fatto, la gestione di alcun rischio, pur ricevendo il compenso per la stessa.
Ebbene, anche riconoscendo al diritto di surroga, per come previsto nell'ambito dell'operazione contrattuale per cui è causa, la finalità di assicurare, con onere a carico del finanziato, il finanziatore rispetto al rischio della mancata restituzione del finanziamento, si ritiene che tale diritto incida in maniera determinante sulla distribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione. Pertanto, le clausole attributive del diritto di surroga, in quanto inserite in un contratto concluso tra consumatore e professionista, avrebbero dovuto essere oggetto di specifica trattativa individuale (art. 34, commi 4 e 5 C.d.C.), in difetto pagina 7 di 8 della quale devono essere dichiarate nulle ai sensi dell'art. 36
(C.d.C.)
Dalla nullità delle suddette clausole, vale a dire l'art. 8 del contratto di mutuo e l'art. 8 delle condizioni generali del contratto di assicurazione, discende l'insussistenza del diritto della
Compagnia assicuratrice ad agire nei confronti del debitore mutuatario opponente, in surroga del diritto di credito della Banca mutuante.
Ciò determina la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'assorbimento di tutti gli altri motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico di parte opposta, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 147/2020 ai valori medi salvo istruttoria al minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando ogni altra istanza disattesa così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 20794/2021; condanna HDI ASSICURAZIONI SPA, alla rifusione in favore di Parte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi euro 4237,00
[...] per compenso professionale, euro 145,50 per spese oltre I.V.A. e
C.A.P.;
Così deciso in Milano il 6.04.2025
Il Giudice dott.ssa Michela Guantario
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