Sentenza breve 11 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 11/05/2021, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/05/2021
N. 00612/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00173/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 173 del 2021, proposto da
FA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Calegari, Edoardo Furlan e Riccardo Bertoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AC S.p.A. non costituita in giudizio;
nei confronti
Consiglio di Bacino Bacchiglione, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. 1022 del 22 gennaio 2021 con cui AC s.p.a. ha respinto l'istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata da FA s.p.a. in data 15 dicembre 2020; e la conseguente condanna di AC s.p.a. all'esibizione di tutti i documenti richiesti con la suddetta istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza in data 15 dicembre 2020 presentata a AC spa (d’ora in poi AC), società concessionaria del servizio idrico integrato per la zona di riferimento, FA spa (d’ora in poi FA), società autorizzata allo scarico delle acque meteoriche provenienti dal proprio stabilimento industriale nella fognatura gestita da AC, ha esercitato il diritto di accesso ai sensi tanto degli artt. 22 ss., 1. n. 241 del 1990, che dell'art. 5, d.lgs. n. 33 del 2013.
In particolare, la richiesta di documenti e di informazioni presentata da FA origina dall’emissione, in data 11 maggio 2020, da parte di AC delle fatture nn. 556, 557, 558 e 559, con le quali la concessionaria ha determinato quanto dovuto da FA per la tariffa di collettamento e depurazione acque meteoriche di dilavamento autorizzate allo scarico in pubblica fognatura.
FA, al riguardo, dopo aver presentato delle osservazioni, avverso i conteggi effettuati da AC, ha richiesto l’ostensione di tutti i documenti dai quali possano ricavarsi i criteri e i calcoli in base ai quali AC ha determinato la tariffa a carico della precitata società, nonché di tutti i documenti relativi all'istruttoria e alle valutazioni e ai sopralluoghi svolti da AC in relazione all'utenza di FA e, a maggior ragione, di quelli eseguiti o prodotti a seguito delle osservazioni presentate da quest’ultima in data 22 giugno 2020.
FA ha così motivato questa richiesta di accesso: <<FA, prima di pagare quanto richiesto da codesta Società e avendo diritto a pagare una tariffa legittimamente calcolata, intende conoscere, da un lato, i criteri in base ai quali codesta Società ha calcolato quanto da essa asseritamente dovuto e, dall'altro, l'istruttoria, anche in termini di eventuali analisi chimiche e sopralluoghi, che si presume essere stata intanto svolta da codesta Società a seguito delle osservazioni ricevute in 22 giugno 2020. Questo per comprendere le ragioni, anche tecniche e relative alle qualità delle acque meteoriche scaricate e all'estensione della superficie impermeabilizzata dello stabilimento, per cui le osservazioni presentate non sono state condivise o non sono state meritevoli di approfondimento istruttorio>>.
Inoltre, la richiesta di accesso contemplava anche la conoscenza, nel dettaglio, degli interventi programmati (e i presupposti stanziamenti) da AC o dall'Ente di governo dell'ATO - Consiglio di bacino Bacchiglione per realizzare una rete separata per lo scarico delle acque meteoriche, nonché gli interventi eventualmente programmati per il potenziamento della rete fognaria esistente.
Ciò in quanto AC, secondo la società istante, <<sembra volere imporre a FA il pagamento della tariffa dovuta per le acque reflue industriali anche per il fatto che nella zona di riferimento manca una rete separata per lo scarico delle acque meteoriche (pur essendo previsto dal punto 16 dell'art. 6 del Vostro regolamento di fognatura e depurazione che, tramite un sistema fognario separato, le acque reflue industriali devono essere separate da quelle meteoriche)>>; si tratterebbe, quindi, secondo FA, di elementi rilevanti per il calcolo della tariffa richiesta, che, in presenza di sistema fognario separato, sarebbe diversamente calcolata.
Con il provvedimento in questa sede gravato AC ha consentito <<l'accesso alla documentazione che spiega i criteri in base ai quali è stato calcolato il dovuto>>, ma traducendolo nell’invio della sola nota prot. 5885 del 5 maggio 2020; ha, invece, respinto, per il resto, l’istanza ritenendola:
- generica, esplorativa e avente ad oggetto un'attività ulteriore rispetto alla mera raccolta di documentazione, riferita a documenti la cui esistenza sarebbe solo ipotizzata;
- finalizzata a esercitare un sostanziale controllo generalizzato sull'attività di AC;
- in relazione all’accesso ex d.lgs. n. 33 del 2013, <<"massiva" se non addirittura emulativa>>, in considerazione dell’ampiezza degli atti cui si chiede di accedere, cui corrisponde la totale assenza, al di là della loro partizione in macro-categorie, di ogni specificità;
- evidentemente indeterminata e gravosa, non essendo stato rispettato l’art. 5, comma 3, circa l'esatta identificazione di atti e documenti cui si chiede di accedere, sia con riguardo a <<tutti i documenti dai quali possano ricavarsi i criteri e i calcoli in base ai quali AC Spa ha determinato la tariffa a carico di FA>>, sia con riferimento a <<tutti i documenti relativi all'istruttoria, e alle valutazioni e ai sopralluoghi svolti da codesta Società in relazione all'utenza FA e, a maggior ragione, di quelli eseguiti o prodotti a seguito delle osservazioni ricevute da FA stessa>>, sia con riguardo agli <<interventi eventualmente programmati in relazione alla, sempre eventuale, realizzazione di una rete separata nonché per il potenziamento della rete fognaria esistente>>, di quest’ultimi atti non essendo dichiaratamente neppure a conoscenza ed essendo essi relativi anche a diversi Enti.
In particolare, quindi, AC ha respinto l’istanza in quanto ritenuta manifestamente onerosa e sproporzionata, essendo stata richiesta non la mera messa a disposizione di atti precisamente individuati <<ma la ricerca atta ad individuare tutti gli atti che potrebbero presentare una qualche attinenza con le richiesta per finalità che non sono quelle di cui al d.lgs 33/2013, ma sembrano invece riferirsi alla volontà della richiedente a negare il pagamento delle fatture relative alle tariffe per lo scarico; ciò che importerebbe un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione>>.
Avverso il predetto diniego, quindi, la ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 22 febbraio 2021, chiedendone l’annullamento, con domanda di accertamento del diritto di FA di prendere visione ed estrarre copia dei documenti, informazioni e dati da essa richiesti con la suddetta istanza di accesso e, comunque, illustrati nel primo motivo del ricorso medesimo, con conseguente ordine di esibizione a carico di AC, per i seguenti motivi:
1. l’istanza non sarebbe esplorativa, né generica come dimostrato dalla stessa nota prot. 5885 del 5 maggio 2020 comunicata in allegato da AC, e tenuto conto del fatto che la ricorrente può non conoscere con precisione la documentazione e i dati in possesso della P.a. dovendo essere quest’ultima a dichiarare puntualmente l’inesistenza, in tutto o in parte, della documentazione richiesta e ostendere, invece, quella esistente;
2. i documenti richiesti sono indispensabili non solo per comprendere i conteggi tariffari di AC, ma anche affinché FA possa difendersi in giudizio avverso le richieste di pagamento inviatele, ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990;
3. l’istanza ex art. 5, d.lgs. n. 33 del 2013 non sarebbe generica, massiva ed emulativa, in quanto la ricorrente avrebbe indicato tutti i dati per lo più tecnici a cui intende accedere e il procedimento cui essi si riferiscono, senza che un limite all’ostensione possa essere individuato nella eventuale molteplicità dei documenti, dati e informazioni richiesti;
4. AC, nel lamentare l’eccessiva gravosità dell’istanza, tale da compromettere il buon andamento dell’attività istituzionale, avrebbe utilizzato formule di stile in modo del tutto generico, rigettando l’istanza senza, per contro, prima procedere ad un “dialogo procedimentalizzato” con la ricorrente; inoltre, AC non avrebbe potuto valutare le finalità dell’accesso civico esperito da FA il rigetto potendo essere giustificato solo in relazione alle ragioni ostative di cui ai commi 1-3 dell’art. 5 bis .
Nonostante la regolarità della notifica AC non si è costituita, né si è difesa in giudizio.
All’esito dell’udienza del 28 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
1. Premessa.
Come accennato, parte ricorrente ha agito in giudizio invocando tanto il c.d. diritto di accesso “ordinario”, ex artt. 22 e ss., l. n. 241 del 1990, quanto il c.d. diritto di “accesso difensivo” ex art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990, quanto, infine, il c.d. accesso “civico” ex artt. 5 e 5 bis , d.lgs. n. 33 del 2013, nella formulazione vigente ratione temporis .
Conseguentemente, il Collegio ritiene di dover procedere in primo luogo alla verifica della sussistenza dei presupposti per l’accesso c.d. “ordinario” e “difensivo” ex l. 241 del 1990, e, solo laddove non sussistano questi ultimi, esaminare la domanda ex d.lgs. n. 33 del 2013.
Fermi gli insegnamenti dell’A.P. n. 10 del 2020, infatti, il Collegio ritiene che tra le due figure di accesso in questione, per quanto le stesse possano, in concreto, consentire una duplice tutela al privato richiedente l’accesso, non intercorra un rapporto di “inclusione” o di “continenza” o ancora di mera specialità, il diritto di accesso ex l. n. 241 del 1990 non costituendo meramente una sottospecie di quello, apparentemente più ampio, descritto dal d.lgs. n. 33 del 2013.
Il Consiglio di Stato ha sottolineato che <<la diversità strutturale degli interessi giuridici presi in considerazione (e tutelati)>> dalle due tipologie di diritto di accesso in esame <<non consente una sovrapposizione>> tra esse <<che operano in contesti e per finalità differenti>>; <<la legge n. 241 del 1990 esclude espressamente l'utilizzabilità del diritto di accesso ai fini di un controllo generale dell'azione amministrativa (essendo, quest'ultima, finalità estranea alla tutela dell'interesse privato ed individuale che legittima e giustifica l'ostensione documentale), il diritto di accesso generalizzato è riconosciuto proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico">> (C. Stato, sez. V, 06 aprile 2020, n. 2309). Perciò, in ordine all’accesso generalizzato <<è indispensabile che la relativa istanza sia volta, in via esclusiva, alla tutela di un interesse generale. L'istanza dunque va disattesa se tale interesse generale della collettività non emerge in modo chiaro e evidente, oltre che, a maggior ragione, se è stata proposta per finalità di carattere privato ed individuale>>; <<lo strumento in esame può essere utilizzato solo per chiare ed esclusive ragioni di tutela di interessi della collettività: ma non anche a favore di interessi riferibili, in concreto, a singoli individui o enti associativi particolari (a maggior ragione, men che mai per intenti in tutto o in parte emulativi). È dovere del giudice amministrativo, ai fini dell'identificazione preliminare dell'azione davanti a lui promossa, sempre verificare tale elemento in concreto, inconferenti restando le mere affermazioni di parte. Si deve pertanto ribadire che, sebbene la legge non chieda all'interessato di formalmente motivare l'istanza di accesso generalizzato, la stessa vada disattesa se non risulta, in modo chiaro e inequivoco, la rispondenza esclusiva al soddisfacimento di un interesse che presenti valenza pubblica, essendo del tutto estraneo al perimetro della fattispecie la strumentalità (anche solo concorrente) a un bisogno conoscitivo privato>> (in questo senso, sempre C. Stato, sez. V, 06 aprile 2020, n. 2309).
2. Nel merito.
Come si è accennato, FA ha richiesto l’ostensione di una serie di tipologie di documenti e informazioni sostanzialmente, in primo luogo, facendo valere un proprio interesse, ritenuto giuridicamente rilevante, per di più prospettando la strumentalità dell’accesso rispetto alla cura o alla difesa di tale interesse.
Quindi, ha agito, in primis, non in quanto appartenente alla collettività titolare dell’interesse comune alla trasparenza e al buon andamento della Pubblica amministrazione, ma in quanto titolare di una asserita situazione giuridica specifica differenziata, qualificata e tutelata dall’ordinamento (irrilevante la qualificazione in termini di diritto soggettivo o interesse legittimo), per la cui cura o difesa è ritenuta altresì necessaria la documentazione richiesta.
Ebbene, per quanto concerne la c.d. situazione legittimante vantata dalla ricorrente, FA in quanto potenziale debitrice della tariffa determinata da AC, ha ovviamente il diritto di conoscere i criteri di quantificazione utilizzati, e gli atti istruttori e di accertamento posti in essere dalla concessionaria e strumentali alla determinazione della tariffa, ciò tanto più al fine di eccepire l’eventuale non debenza anche solo in parte delle somme indicate dalla concessionaria, qualora quantificate in modo non corretto o sulla scorta di criteri ritenuti errati dalla ricorrente, sì da potersi adeguatamente difendere in sede giudiziale, nonché, già in via stragiudiziale, opporre fondati motivi di contestazione.
In tal senso, quindi, la richiesta di accesso ex art. 22, l. n. 241 del 1990, e l’interesse vantato da parte ricorrente corrisponde ad una situazione giuridica tutelata dall’ordinamento, nel senso precisato dalle pronunce dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 19, 20 e 21, l. n. 241 del 1990, da un lato, e n. 4 del 2021 dall’altro.
2.1. Ciò premesso, parte ricorrente, in primo luogo, ha chiesto l’ostensione di <<tutti i documenti dai quali possano ricavarsi i criteri e i calcoli in base ai quali AC ha determinato la tariffa a carico di FA>>.
Certamente è principio condiviso dal Collegio quello secondo il quale <<non sono ammissibili istanze di accesso agli atti caratterizzate da una formulazione eccessivamente generalizzata, ossia riguardanti non specifici atti o provvedimenti, ma la documentazione di una attività attraverso un imprecisato numero di documenti relativi a un arco di tempo significativamente lungo, atteso che l'eventuale soddisfazione di simili richieste imporrebbe un'opera di ricerca, catalogazione e sistemazione che non rientra nei doveri gravanti sull'Amministrazione ai sensi delle norme di cui al capo V della L. 7/8/1990, n. 241 (artt. 22 e segg.). Occorre, pertanto, che il richiedente pur non essendo tenuto a indicare nella richiesta d'accesso specifici dati (quali numero di protocollo e data di formazione di un atto) che potrebbe ignorare, individui, comunque, in modo sufficientemente preciso e circoscritto (anche attraverso il riferimento al contenuto) i documenti di cui domanda l'ostensione (cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 4/5/2018, n. 2665; 12/1/2016, n. 68 e 20/4/2012, n. 2362; Sez. III, 9/12/2015, n. 5602; Sez. VI, 12/1/2011, n. 117). In ogni caso la richiesta d'accesso è inammissibile ove si configuri quale domanda volta a consentire una sorta di supervisione generalizzata dell'attività amministrativa>> (C. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 787).
Nel caso di specie, d’altronde, l’istanza di parte ricorrente, pur non individuando formalmente gli elementi identificativi (numero, data, ecc. ) dei documenti richiesti, è sufficientemente determinata e specifica perché si correla alla documentazione che AC ha utilizzato per applicare i criteri e le metodologie di calcolo per la determinazione delle tariffe poste a carico di FA con le fatture emesse nei confronti di quest’ultima.
A questo proposito, è parimenti condiviso l’orientamento secondo il quale <<è principio consolidato in giurisprudenza che l'istanza di accesso a documenti amministrativi deve riferirsi a ben specifici documenti e non può comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta; inoltre, l'ostensione degli atti non può costituire uno strumento di controllo generalizzato sull'operato della Pubblica Amministrazione nei cui confronti l'accesso viene esercitato e l'onere della prova anche dell'esistenza dei documenti, rispetto ai quali si esercita il diritto di accesso, incombe sulla parte che agisce in giudizio, non potendo imporsi all'Amministrazione la prova del fatto negativo della non detenzione dei documenti (per tutte, Cons. Stato, III, 24 febbraio 2016, n. 745; VI, 10 settembre 2009, n. 5461; 20 maggio 2004, n. 3271; 10 aprile 2003, n. 1925)>> (C. Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1464).
D’altronde, se certamente non può essere imposto alla P.a. di provare il fatto negativo, è però onere della stessa, a fronte di una richiesta di accesso non generica, né inammissibilmente generalizzata, come nel caso di specie, eccepire in modo espresso l’inesistenza, o anche solo il non possesso o la non detenzione dei documenti in questione.
Nel caso di specie, del resto, il fatto che vi siano documenti sulla scorta dei quali AC ha determinato le tariffe di cui alle fatture emesse non solo è logicamente presumibile, ma è anche confermato dallo stesso atto di diniego oggetto di giudizio.
Infatti, l’Amministrazione resistente nella missiva prot. n. 5885 del 5 maggio 2020 ha fatto riferimento, senza che, però, ne risulti l’ostensione:
- alla deliberazione 28 settembre 2017 n. 665/2017/R/idr di ARERA che ha definito il Testo integrato dei corrispettivi idrici TICSI;
- alle delibere di bacino del Consiglio di Bacino “Bacchiglione” nn. 17 del 13 dicembre 2018 e 6 del 16 aprile 2019 approvative dell’aggiornamento tariffario, con adozione del TICSI e della nuova struttura dei corrispettivi a partire dal 1 gennaio 2018.
Inoltre, AC, seppure non aveva l’onere di dimostrare l’inesistenza di altri documenti, avrebbe però dovuto specificamente dar conto di tale circostanza o, quantomeno, del fatto di non essersi servita, nella determinazione delle tariffe, di nessun altro documento all’infuori di quelli sopra indicati (come detto, d’altronde, ingiustificatamente non ostesi).
Esclusa, quindi, la genericità e l’inammissibilità dell’istanza di accesso “ordinario” e “difensivo” ex artt. 22 e ss. l. n. 241 del 1990, nei limiti sopra esposti, occorre rilevare che, in ordine alla situazione legittimante e all’interesse legittimante l’accesso, tanto ordinario che difensivo sussistono certamente i presupposti per l’accoglimento della domanda di parte ricorrente (con le precisazioni che seguiranno), in ossequio agli insegnamenti di cui alle pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, del 25 settembre 2020, nn.19-20-21.
Sicuramente, infatti, la documentazione in questione non solo è “collegata”, cioè si pone in un rapporto di referenzialità, ma è altresì “necessaria” alla difesa – cioè si pone in un rapporto addirittura di stretta strumentalità difensiva – di una situazione giuridicamente rilevante e tutelata dall’ordinamento giuridico, ovvero la posizione di FA s.p.a. quale potenziale debitore delle tariffe di collettamento e depurazione acque meteoriche di dilavamento autorizzate allo scarico in pubblica fognatura.
Il soggetto fruitore del servizio, come tale soggetto alla tariffa, come detto, ha evidentemente interesse e diritto, anzitutto, a conoscere i presupposti in fatto e diritto specifici sulla base dei quali il soggetto gestore del servizio idrico ha inteso applicare la tariffa, per poi valutare se adempiere tout court alle richieste di corresponsione ovvero contestare le stesse, in via stragiudiziale o, se del caso, giudiziale.
Pertanto, con riferimento alla documentazione in oggetto deve essere disposto che AC s.p.a. esibisca alla società ricorrente <<la deliberazione 28 settembre 2017 665/2017/R/idr dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (“Arera”)>>, nonché <<la delibera n. 17 del 13 dicembre 2018>> e <<la delibera n. 6 del 16 aprile 2019>> queste ultime due adottate dal Consiglio di Bacino “Bacchiglione”; che AC s.p.a. precisi espressamente se esistono ulteriori documenti recanti i criteri sulla base dei quali siano state determinate le tariffe e, in caso positivo, si pronunci specificamente sull’ostensibilità degli stessi in conformità alla richiesta di accesso presentata da parte ricorrente.
2.2. Parte ricorrente, poi, ha chiesto l’ostensione <<di tutti i documenti relativi all'istruttoria e alle valutazioni e ai sopralluoghi svolti da AC in relazione all'utenza di FA e, a maggior ragione, di quelli eseguiti o prodotti a seguito delle osservazioni presentate da quest’ultima in data 22 giugno 2020>>.
Nell’istanza, al riguardo, FA ha sottolineato come la richiesta sia volta a <<comprendere le ragioni, anche tecniche e relative alle qualità delle acque meteoriche scaricate e all’estensione della superficie impermeabilizzata dello stabilimento, per cui le osservazioni presentate non sono state condivise o non sono state meritevoli di approfondimento istruttorio>>.
Anche in questo caso i requisiti relativi alla situazione e all’interesse legittimanti l’accesso sono certamente soddisfatti, trattandosi di una tipologia di documentazione certamente collegata con la determinazione della tariffa applicata alla ricorrente e, quindi, collegata con la posizione debitoria di quest’ultima, corrispondente ad una situazione giuridica disciplinata e tutelata dall’ordinamento.
Rispetto alla richiesta documentale più sopra ricordata, d’altronde, maggiore in questo caso è l’apparente indeterminatezza della richiesta, perché non sono individuabili dagli atti di AC specifici documenti sicuramente ostensibili, come quelli più sopra ricordati.
D’altronde, la richiesta è certamente circoscritta ad una tipologia di documenti dal contenuto e dalla riferibilità specifici, in quanto riguardano atti “istruttori”, ovvero le “valutazioni” ovvero ancora relativi ai “sopralluoghi”, svolti da AC in relazione all'utenza di FA nonché quelli <<eseguiti o prodotti a seguito delle osservazioni presentate da quest’ultima in data 22 giugno 2020>>.
Anche in tal caso, ciò che AC ha omesso, limitandosi a censurare l’asserita genericità dell’istanza, di prendere specificamente posizione sull’istanza, affermando ovvero negando espressamente che esistano e siano in suo possesso documenti recanti gli elementi indicati dalla ricorrente nella sua istanza di accesso.
Non potendo la ricorrente essere a conoscenza degli specifici documenti in questione, così come l’intestato TAR, non è certamente possibile disporre l’ostensione di essi, ma deve essere disposto che AC si esprima in modo puntuale affermando o negando che esistano o comunque siano in suo possesso documenti recanti gli elementi indicati dalla ricorrente nella sua istanza di accesso e sopra ricordati.
Nel primo caso, ovviamente, dovrà seguire la valutazione circa l’ostensibilità della documentazione individuata ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241 del 1990 (e, in difetto, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013). Nel secondo caso, laddove AC dovesse negare l’esistenza o la detenzione di tale documentazione, allora sorgerebbe in capo alla ricorrente l’onere della prova contraria.
2.3. Infine, parte ricorrente ha richiesto l’ostensione dei <<documenti relativi agli “interventi programmati (e i presupposti stanziamenti) da AC e dall’Ente di governo dell’ATO - Consiglio di bacino Bacchiglione per realizzar[e]” la rete fognaria separata, in luogo di quella mista, e quelli relativi agli “interventi eventualmente programmati per il potenziamento della rete fognaria esistente”>>.
FA ha dedotto di avere <<un interesse concreto e attuale alla visione dei documenti relativi alla separazione della rete fognaria, visto che l’attuale carattere misto della rete influisce sul calcolo della tariffa, tanto che, se la rete fosse separata, sarebbe richiesta una diversa tariffa>>.
In realtà, esaminando l’istanza di accesso presentata a AC s.p.a. FA ha chiesto di <<conoscere nel dettaglio gli interventi programmati (e i presupposti stanziamenti) da codesta Società o dall’Ente di governo dell’A.T.O. – Consiglio di bacino Bacchiglione per realizzarla>> nonché <<di conoscere nel dettaglio…gli interventi eventualmente programmati per il potenziamento della rete fognaria esistente>>.
Se si considera l’originaria richiesta da ultimo ricordata, quindi, non si tratta dell’ostensione di documenti, ma della richiesta di informazioni.
In tal senso, quindi, non può trovare applicazione l’istituto dell’accesso ex artt. 22 e ss. l. n. 241 del 1990, essendo <<inammissibile la domanda di accesso che non riguarda atti specifici, ma mira ad acquisire notizie che presuppongono un'attività di elaborazione dati da parte dell'Amministrazione>> ( ex plurimis , C. Stato sez. VI, 22/06/2020, n. 3992).
Se si considera, invece, la domanda così come posta da parte ricorrente in sede di giudizio, pur facendosi riferimento a “documenti”, l’inammissibilità della richiesta ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241 del 1990, consegue alla mancanza di un collegamento immediato, diretto e attuale, da un lato, e della strumentalità difensiva, dall’altro lato, rispetto alla situazione giuridica fatta valere da FA quale, si ripete, debitrice della tariffa per l’utilizzo del servizio idrico integrato.
I documenti in questione, cioè, quand’anche esistenti e in possesso di AC non sono tali da soddisfare quell’interesse <<diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso>>, non avendo “diretta” attinenza con la posizione debitoria di FA, né essendo “necessari” per la cura o tutela della stessa.
D’altronde, l’istanza di accesso, in parte qua , è fondata con riguardo all’istituto di cui all’art. 5, d.lgs. n. 33 del 2013.
Infatti, ai sensi del comma 2 dell’art. 5, <<allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis>>.
Ai sensi del successivo comma 3, <<l'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione>>.
L’istituto in questione, quindi, come più sopra ricordato, non richiede una particolare legittimazione soggettiva del richiedente, sicché i limiti sopra esposti in ordine alla strumentalità delle informazione e documenti richiesti non sono applicabili all’accesso civico generalizzato.
Tale tipologia di accesso risulta applicabile nel caso delle informazioni e documenti in questione in quanto la conoscenza di essi certamente corrisponde ad un interesse generale della collettività a conoscere lo stato della rete fognaria e degli eventuali interventi programmati per la realizzazione di una rete separata per lo scarico delle acque meteoriche e per il potenziamento della rete fognaria nel suo complesso.
AC lamenta, nel provvedimento di rigetto, che la domanda sarebbe manifestamente onerosa e sproporzionata avendo FA richiesto <<non la messa a disposizione di atti individuati, ma la ricerca atta ad individuare tutti gli atti che potrebbero presentare una qualche attinenza con la richiesta per le finalità che non sono quelle di cui al d.lgs. n. 33/2013, ma sembrano invece riferirsi alla volontà della richiedente a negare il pagamento delle fatture relative alle tariffe per lo scarico; ciò che importerebbe un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione>>.
Certamente va rammentato l’insegnamento che ammette <<la possibilità e la doverosità di respingere richieste di accesso civico "manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche (v., sul punto, circolare FOIA n. 2/2017, par. 7, lett. d; Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2019, n. 5702), contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi>> (C. Stato, A.P. n. 10 del 2020).
D’altronde, nel caso di specie non si ritiene si versi nell’ipotesi di cui all’insegnamento che precede.
Infatti, le informazioni (prima ancora che i documenti) richieste sono rivolte esclusivamente a sapere se nella zona di riferimento sono stati programmati interventi per realizzare una rete fognaria separata per lo scarico delle acque meteoriche, con conseguente ostensione dell’eventuale documentazione a comprova della risposta, e se sono previsti degli interventi programmati per il potenziamento delle rete fognaria esistente, anche in tal caso con conseguente ostensione di documentazione, se esistente.
Si tratta di un’area di informazioni non eccessiva e sproporzionata e non tale da “interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione”, certamente attinente al servizio idrico integrato gestito da AC.
Ne consegue, pertanto, l’accoglimento della domanda anche sotto quest’ultimo profilo e nei limiti sopra esposti, nel senso che deve essere ordinato a AC di fornire informazioni a FA in ordine <<agli interventi programmati (e i presupposti stanziamenti) da AC e dall’Ente di governo dell’ATO - Consiglio di bacino Bacchiglione per realizzare la rete fognaria separata, in luogo di quella mista>>, e in ordine <<agli interventi eventualmente programmati per il potenziamento della rete fognaria esistente>>, con conseguente ostensione della documentazione relativa alle suddette informazioni, se esistente.
3. Conclusioni e spese.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni indicate, e, per l’effetto deve essere ordinato a AC, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, di:
a) esibire e consegnare a FA copia della deliberazione 28 settembre 2017 n. 665/2017/R/idr di ARERA, nonché delle delibere di bacino del Consiglio di Bacino “Bacchiglione” nn. 17 del 13 dicembre 2018 e 6 del 16 aprile 2019;
b) precisare espressamente se esistono e sono in suo possesso ulteriori documenti recanti i criteri sulla base dei quali siano state determinate le tariffe e, in caso positivo, si pronunci specificamente sull’ostensibilità degli stessi in conformità alla richiesta di accesso presentata da parte ricorrente;
c) precisare espressamente se esistono e sono in suo possesso documenti relativi all’istruttoria, ai sopralluoghi e alle valutazioni svolte in funzione della determinazione della tariffa a carico di FA, e, nel caso di indicazione positiva, si pronunci specificamente sull’ostensibilità degli stessi in conformità alla richiesta di accesso presentata da parte ricorrente;
d) fornire informazioni a FA in ordine <<agli interventi programmati (e i presupposti stanziamenti) da AC e dall’Ente di governo dell’ATO - Consiglio di bacino Bacchiglione per realizzare la rete fognaria separata, in luogo di quella mista>>, e in ordine <<agli interventi eventualmente programmati per il potenziamento della rete fognaria esistente>>, con conseguente ostensione della documentazione relativa alle suddette informazioni, se esistente.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, ordina a AC di procedere, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, a:
a) esibire e consegnare a FA copia della deliberazione 28 settembre 2017 n. 665/2017/R/idr di ARERA, nonché delle delibere di bacino del Consiglio di Bacino “Bacchiglione” nn. 17 del 13 dicembre 2018 e 6 del 16 aprile 2019;
b) precisare espressamente se esistono e sono in suo possesso ulteriori documenti recanti i criteri sulla base dei quali siano state determinate le tariffe e, in caso positivo, si pronunci specificamente sull’ostensibilità degli stessi in conformità alla richiesta di accesso presentata da parte ricorrente;
c) precisare espressamente se esistono e sono in suo possesso documenti relativi all’istruttoria, ai sopralluoghi e alle valutazioni svolte in funzione della determinazione della tariffa a carico di FA, e, nel caso di indicazione positiva, si pronunci specificamente sull’ostensibilità degli stessi in conformità alla richiesta di accesso presentata da parte ricorrente;
d) fornire informazioni a FA in ordine <<agli interventi programmati (e i presupposti stanziamenti) da AC e dall’Ente di governo dell’ATO - Consiglio di bacino Bacchiglione per realizzare la rete fognaria separata, in luogo di quella mista>>, e in ordine <<agli interventi eventualmente programmati per il potenziamento della rete fognaria esistente>>, con conseguente ostensione della documentazione relativa alle suddette informazioni, se esistente.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO