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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/04/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6518/2019 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. ), in qualità di titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1
Mauro Beach, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Giovanni Caridi, presso il cui studio, sito in Soverato, Via F. Caminiti n. 15, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado
-APPELLANTE-
E
(c.f. ), rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. CP_1 C.F._2
Alessandro Corasaniti, presso il cui studio, sito in Davoli, Viale Cassiodoro n. 147, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- APPELLATO-
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 2143/2019, emessa in data
8 ottobre 2019, depositata il 11 ottobre 2019 e notificata il 21 novembre 2017.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 05.11.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico e il giudice istruttore ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Fatto e diritto
1. ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Parte_1
Giudice di Pace di Catanzaro ha condannato la medesima al pagamento della somma di € 3.172,00, in favore di a titolo di “pagamento delle competenze in favore dell'attore, per CP_1
l'incarico professionale espletato”.
1 Il Giudice di primo grado ha ritenuto la domanda avanzata da fondata, sul CP_1 presupposto che l'eccezione di parte convenuta in primo grado, odierna appellante, ovvero di aver proceduto a pattuire la parziale estinzione del credito vantato da medesimo, CP_1
compensandone una parte mediante la fruizione gratuita dei servizi del proprio stabilimento balneare durante la stagione estiva, fosse sguarnita di prova.
Con il primo motivo di appello, ha lamentato l'omessa pronuncia sulla domanda Parte_1
riconvenzionale svolta in primo grado, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. In particolare, parte appellante aveva avanzato, in primo grado, autonoma domanda di accertamento del proprio credito nei confronti di con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento CP_1 dell'importo residuo. In ogni caso, ha reiterato la domanda riconvenzionale medesima, chiedendone l'accoglimento.
Con il secondo motivo di gravame, parte appellante ha lamentato l'omessa motivazione della sentenza sulla corresponsione di un assegno di traenza a firma della propria madre, a favore della moglie di parte appellata, da imputare al pagamento della fattura oggetto del giudizio, da qualificarsi dunque quale proprio ulteriore credito o, alternativamente, quale fatto estintivo dell'obbligazione.
Con il terzo e ultimo motivo di gravame, ha anche lamentato la motivazione Parte_1 erronea e illogica della sentenza in ordine all'eccezione di compensazione, nella parte in cui il
Giudice di prime cure ha ritenuto che questa andasse rigettata sulla base del mancato rinvenimento
“di un accordo sottoscritto tra le parti, teso a procedere ad una compensazione”, ritenendo irrilevante la documentazione prodotta da parte convenuta – odierna appellante – poiché riguardante
“differente prestazione, tra l'altro non seguita da specifici accordi compensativi”, senza valutare le risultanze raggiunte nel corso dell'istruttoria, attraverso l'espletamento delle prove testimoniali.
Pertanto, ha concluso chiedendo che, in accoglimento dell'appello e previa riforma dell'epigrafata sentenza, fossero accolte le sue conclusioni formulate in primo grado.
Si è costituito in giudizio , chiedendo la conferma integrale della sentenza emessa in CP_1
primo grado, risultando non dimostrato il credito vantato in compensazione, nonché totalmente indimostrata la fondatezza della domanda riconvenzionale.
2. Tanto premesso, l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Per ragioni di chiarezza espositiva, si ritiene opportuno trattare per primi, e congiuntamente, il secondo e il terzo motivo di appello.
Preliminarmente, deve rilevarsi che in atti non è stato possibile rinvenire il preventivo da cui origina l'intera vicenda sub iudice; tuttavia, parte appellante nulla ha eccepito circa l'avvenuta prestazione,
2 né ha contestato o disconosciuto il preventivo medesimo, limitandosi ad eccepire l'avvenuta compensazione della somma di € 3.172,00 pretesa dall'attore in primo grado.
Orbene, è noto il dettato dell'art. 2697 c.c., secondo cui “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Nel caso di specie, , in qualità di titolare della ditta individuale “Mauro Beach”, ha Parte_1
dedotto di aver ottemperato alla propria obbligazione nei confronti di con CP_1
particolare riguardo alla prestazione professionale da questi espletata a suo favore, mediante compensazione di una parte del debito con un proprio controcredito.
In particolare, ha affermato la sussistenza di un accordo con l'odierno appellato, in virtù del quale era stato pattuito di ottemperare l'obbligazione mediante pagamento in denaro di una parte e compensando la restante parte mediante la concessione gratuita del servizio spiaggia e del servizio bar-ristorante del proprio stabilimento balneare all'odierno appellato.
Ebbene, i testi di parte convenuta, odierna appellante, escussi in primo grado hanno confermato la circostanza che usufruisse del servizio spiaggia e del servizio bar, per le annualità CP_1
2012, 2013, 2014 e 2015.
CP_ In particolare, il teste ha affermato: “Il SI. veniva presso lo stabilimento con la Testimone_1 propria famiglia”, confermando che l'appellato godeva del servizio spiaggia, nonché di
“consumazioni varie” presso il bar ed il ristorante dello stabilimento “Mauro Beach” (cfr. verbale del 08.02.2018).
Il teste ha dichiarato: “Sono stato responsabile della struttura bar del Lido di Testimone_2 proprietà della SI.ra , estate 2015 (…). Mi risulta che il SI. Parte_1 CP_1 aveva anche l'ombrellone per quella stagione, non ricordo bene, ma sulla sinistra” (cfr. verbale di udienza del 28.06.2018).
CP_ Di tanto è stata data conferma anche dal teste , il quale ha dichiarato: “Il sig. Testimone_3
usufruiva di un ombrellone e n. 2 sedie sdraio presso lo stabilimento della sig.ra . Specifico Pt_1 che nell'anno 2015 ho lavorato al bar e nella sala dello stabilimento” (cfr. verbale di udienza del
21.09.2018).
Infine, dello stesso tenore sono le dichiarazioni rese dal teste , il quale ha Testimone_4 confermato che l'appellato usufruiva dell'occupazione stagionale di un ombrellone e due sedie sdraio presso lo stabilimento balneare di cui è titolare , unitamente alla sua Parte_1
famiglia (cfr. verbale di udienza del 26.10.2018).
3 Il teste di parte attrice, odierna appellata, , ha parimenti confermato la circostanza Testimone_5 che fosse avventore dello stabilimento balneare Mauro Beach, dichiarando: “Sono CP_1
CP_ stato dipendente della struttura bar “Mauro Beach” nell'estate 2015. Posso dire che il aveva un ombrellone, indicato al bar “ ” e a cui facevano riferimento le consumazioni al Parte_2 bar. Non so se le sdraio erano una o due. Tutto presso la struttura “Mauro Beach” (cfr. verbale di udienza del 28.06.2018).
Ciononostante, parte appellante non ha fornito prova della effettiva sussistenza di un accordo di compensazione esistente tra le parti.
A dare conferma di quanto eccepito da , in verità, sono stati solo il teste Parte_1 [...]
e il teste , i quali hanno affermato: “Sono a conoscenza che mia figlia Testimone_6 Testimone_2
CP_ dava l'ombrellone al sig. a compensazione del credito professionale. Sono a conoscenza di CP_ questa circostanza poiché avevo l'ombrellone a fianco dell'Arch. e siamo amici”; “Posso affermare che la SIn.ra mi disse che quando veniva la famiglia del SI. Parte_1 [...]
di non far pagare le consumazioni, perché poi se la sarebbe vista lei” (cfr. verbale di CP_1
udienza del 28.02.2018 e del 28.06.2018).
Orbene, e sono rispettivamente la madre e il fratello di Testimone_6 Testimone_2
, odierna appellante;
sebbene la testimonianza resa da un parente sia ammissibile, Parte_1
poiché non esiste una norma del Codice di procedura civile che vieti la testimonianza dei congiunti,
è tuttavia fatta salva la valutazione di attendibilità del parente che rende la testimonianza. Dunque, questa deve essere vagliata in modo particolarmente accurato dal Giudice, il quale potrà prestarvi fede solamente se la narrazione è lineare, priva di contraddizioni e sostenuta da ulteriori elementi di prova, ad esempio da documenti o da altre testimonianze.
Quanto riferito dai predetti testi, tuttavia, non ha trovato conferma mediante ulteriori mezzi di prova, con specifico riferimento all'esistenza di un accordo di compensazione.
Anche la documentazione prodotta da si palesa inidonea a dare compiuta prova Parte_1 dell'accordo compensativo asseritamente in essere: nessuno dei documenti prodotti (assegno, ricevute fiscali, fatture) ha quale specifico riferimento la prestazione il cui pagamento è preteso da parte appellata, neppure le fatture che si limitano a riportare la dicitura “come convenuto (in compensazione)”, senza alcuna altra specificazione, né una firma “per accettazione” dell'appellato.
Con precipuo riferimento all'assegno in atti (cfr. all. 3 del fascicolo di parte appellante), poi, è notorio che in tema di onere della prova dell'avvenuto pagamento, trova applicazione la regola generale secondo cui “allorché il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare
4 l'esistenza di quest'ultimo nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione” (cfr. Cass., n. 31429/2021). Tuttavia, tale principio non trova applicazione qualora il debitore affermi di aver effettuato il pagamento mediante assegni bancari o cambiali. In questo caso, infatti, la Suprema Corte ha ritenuto che il debitore debba dimostrare il collegamento tra i predetti titoli di credito (e, più precisamente, tra il rapporto fondamentale sottostante agli stessi) e la pretesa avanzata dal creditore: infatti, “implicando tale emissione (degli assegni bancari, n.d.r.) la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore l'onere di superare tale presunzione dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni” (cfr. Cass., n. 11491/2016; Cass., n.
3008/2012; Cfr. altresì Cass., n. 194/2016 e Cass., n. 3457/2007). In altri termini, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il principio che pone a carico del creditore
l'onere della prova circa l'imputazione del pagamento non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali. Difatti, qualora sussistano tali presupposti, l'onere probatorio si ribalta a carico del debitore che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore” (cfr., conf., Cass., n. 26275/2017 e Cass., n. 31429/2012).
Nel caso di specie, parte appellante non è riuscita a provare l'effettivo collegamento negoziale tra l'emissione dell'assegno e l'imputabilità del pagamento al credito professionale vantato da in particolare, l'assegno è stato emesso da una persona estranea alla dedotta CP_1 prestazione e, successivamente, portato all'incasso da una persona a propria volta estranea alla medesima.
La prova per testi resa dalla madre dell'appellata, poi, con cui la stessa ha affermato che l'assegno era stato emesso a tacitazione della pretesa azionata dall'odierno appellato, non ha trovato conferma in altri elementi di prova;
pertanto, non può dirsi raggiunta la prova dell'imputabilità dell'assegno al rapporto negoziale per cui oggi è causa.
Dunque, non può affermarsi l'estinzione dell'obbligazione assunta da mediante Parte_1
compensazione di crediti reciproci, non avendo questa provato la sussistenza di alcun accordo compensativo tra le parti. Ne discende, pertanto, che il secondo e il terzo motivo di appello devono essere rigettati.
3. Deve ora passarsi al vaglio del primo motivo di appello, avente ad oggetto l'omessa pronuncia del Giudice di prime cure sulla domanda riconvenzionale di parte appellante, riproposta anche innanzi a questo Giudicante.
5 Ebbene, non può affermarsi che il Giudice di prime cure sia incorso in una omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale svolta da , volta ad accertare il proprio controcredito Parte_1
vantato nei confronti di da portare a compensazione cd. giudiziale con quanto CP_1
vantato dal medesimo.
Principalmente, quanto all'asserito vizio di omessa pronuncia del Giudice di prime cure, questo
Giudicante ritiene di dover aderire al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ribadito anche di recente, non ravvisando ragionevoli motivi per discostarsene.
In particolare, la Suprema Corte si è espressa nel senso che “il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. In particolare, la figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, cosicché l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa” (cfr., ex multis, Cass. n. 28663/2013; Cass. n. 28995/2018; Cass. n.
33764/2019 e Cass., ord., 03.01.2023, n. 37).
Orbene, risulta che il Giudice di prime cure non abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale svolta dalla odierna appellante, in quanto si evince dal tenore della decisione di prime cure che questi l'abbia ritenuta assorbita, stante il rigetto dell'eccezione di compensazione, affermando che dal rigetto ne derivasse “l'obbligo della stessa a procedere al pagamento di quanto spettante a seguito di fattura emessa dal professionista, per l'incarico espletato. Eventuali ragioni della convenuta andavano promosse con autonoma e diversa domanda”.
Non può, pertanto, affermarsi che il Giudice di primo grado sia incorso nel vizio di omessa pronuncia;
tuttavia, avendo parte appellante espressamente riproposto la domanda riconvenzionale,
è necessario procedere ad un nuovo vaglio della medesima.
Ebbene, si ritiene che tale domanda sia infondata.
6 Difatti, l'asserito controcredito vantato da nei confronti di non Parte_1 CP_1 risulta dimostrato, con particolare riferimento alle risultanze dell'istruttoria svolta in primo grado.
Innanzitutto, le prove documentali offerte da parte appellante non possono essere valutate positivamente ai fini dell'accoglimento della domanda riconvenzionale.
Quanto alle notule accompagnatorie (cfr. all.ti 4 e 5 del fascicolo di primo grado), che secondo parte appellante dovrebbero provare il credito vantato per la stagione balneare del 2012 e quella del
2013, trattasi di “ricevute fiscali” che ad un'attenta analisi risultano essere state sovrascritte a penna, risultando ancora evincibili i segni tracciati a matita in un momento precedente, recanti nominativi, date e importi diversi, e dunque non univocamente riferibili né al momento di insorgenza del dedotto controcredito, né alla persona che ha effettivamente usufruito del servizio.
Quanto poi, alle fatture versate in atti (cfr. all.ti 6 e 7 del fascicolo di primo grado), deve rammentarsi che la fattura è una documentazione di formazione unilaterale, che si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Dunque, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (cfr., conf., Cass. n. 8126/2004 e Cass. n.
10434/2002).
In definitiva, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Le prove testimoniali assunte in primo grado, in particolare, hanno solo confermato che CP_1
usufruisse del servizio spiaggia e bar-ristorante dello stabilimento balneare di cui l'appellante è
[...]
titolare (cfr. risultanze istruttorie richiamate al punto 2), ma ciò non è assolutamente sufficiente ai fini della statuizione circa la fondatezza della
contro
-pretesa avanzata, poiché nessuno dei testi escussi ha saputo riferire circa la consistenza della pretesa economica asseritamente vantata da
, né i testi hanno saputo confermare le predette fatture, oggetto di specifica Parte_1 contestazione da parte dell'appellato.
7 Quanto all'assegno in atti, ancora una volta è opportuno richiamare le considerazioni sopra svolte: non è possibile imputare il predetto assegno univocamente al dedotto rapporto in essere tra le parti dell'odierno giudizio e, pertanto, non può essere preso in considerazione ai fini dell'accertamento di un controcredito vantato da nei confronti di . Parte_1 CP_1
Tanto chiarito, dunque, non è possibile procedersi a compensazione cd. giudiziale del proprio - solo asserito - controcredito con quello vantato dell'appellato, che invece deve ritenersi accertato.
Risulta opportuno, ai fini di una maggiore comprensione delle motivazioni che conducono al rigetto, richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, il quale statuisce che è
“invero, pacifico per giurisprudenza e dottrina che i requisiti prescritti dall'art. 1243, primo comma, cod. civ., per la compensazione legale, e cioè l'omogeneità dei debiti, la liquidità,
l'esigibilità e la certezza, devono sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale, il secondo comma di detta norma si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo. Ma per esercitare questo potere discrezionale - esclusivo
e specifico (Cass., 3 ottobre 2012, n. 16844, Cass., 4 dicembre 2010, n. 25272) - al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso. Se il controcredito è contestato, come prevede l'art. 35 cod. proc. civ., allora non
è certo, e quindi non è idoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale, e l'eccezione di compensazione va respinta” (cfr. Cass., SS. UU., n. 23225/2016).
Tanto doverosamente chiarito, quindi, accertato che l'asserito controcredito di non Parte_1
è né certo, né liquido, la compensazione giudiziale non può avere luogo e, pertanto, anche il primo motivo di appello deve essere rigettato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in base al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (individuato in quello per le controversie di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00), secondo i valori medi, escluso il compenso per la fase di trattazione/istruttoria, liquidato al minimo tenendo conto dell'assenza di istruttoria.
Si dà atto, infine, che, per effetto della pronuncia di rigetto dell'appello, la parte che l'ha proposto è tenuta a pagare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
impugnata;
8 - condanna alla refusione, in favore di , delle spese di lite del Parte_1 CP_1 presente grado, liquidate in € 2.127,00, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge;
- dà atto che è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di Parte_1
contributo unificato, pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
n. 115/2002.
Catanzaro, 17 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Carmen Ranieli
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6518/2019 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. ), in qualità di titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1
Mauro Beach, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Giovanni Caridi, presso il cui studio, sito in Soverato, Via F. Caminiti n. 15, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado
-APPELLANTE-
E
(c.f. ), rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. CP_1 C.F._2
Alessandro Corasaniti, presso il cui studio, sito in Davoli, Viale Cassiodoro n. 147, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- APPELLATO-
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 2143/2019, emessa in data
8 ottobre 2019, depositata il 11 ottobre 2019 e notificata il 21 novembre 2017.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 05.11.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico e il giudice istruttore ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Fatto e diritto
1. ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Parte_1
Giudice di Pace di Catanzaro ha condannato la medesima al pagamento della somma di € 3.172,00, in favore di a titolo di “pagamento delle competenze in favore dell'attore, per CP_1
l'incarico professionale espletato”.
1 Il Giudice di primo grado ha ritenuto la domanda avanzata da fondata, sul CP_1 presupposto che l'eccezione di parte convenuta in primo grado, odierna appellante, ovvero di aver proceduto a pattuire la parziale estinzione del credito vantato da medesimo, CP_1
compensandone una parte mediante la fruizione gratuita dei servizi del proprio stabilimento balneare durante la stagione estiva, fosse sguarnita di prova.
Con il primo motivo di appello, ha lamentato l'omessa pronuncia sulla domanda Parte_1
riconvenzionale svolta in primo grado, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. In particolare, parte appellante aveva avanzato, in primo grado, autonoma domanda di accertamento del proprio credito nei confronti di con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento CP_1 dell'importo residuo. In ogni caso, ha reiterato la domanda riconvenzionale medesima, chiedendone l'accoglimento.
Con il secondo motivo di gravame, parte appellante ha lamentato l'omessa motivazione della sentenza sulla corresponsione di un assegno di traenza a firma della propria madre, a favore della moglie di parte appellata, da imputare al pagamento della fattura oggetto del giudizio, da qualificarsi dunque quale proprio ulteriore credito o, alternativamente, quale fatto estintivo dell'obbligazione.
Con il terzo e ultimo motivo di gravame, ha anche lamentato la motivazione Parte_1 erronea e illogica della sentenza in ordine all'eccezione di compensazione, nella parte in cui il
Giudice di prime cure ha ritenuto che questa andasse rigettata sulla base del mancato rinvenimento
“di un accordo sottoscritto tra le parti, teso a procedere ad una compensazione”, ritenendo irrilevante la documentazione prodotta da parte convenuta – odierna appellante – poiché riguardante
“differente prestazione, tra l'altro non seguita da specifici accordi compensativi”, senza valutare le risultanze raggiunte nel corso dell'istruttoria, attraverso l'espletamento delle prove testimoniali.
Pertanto, ha concluso chiedendo che, in accoglimento dell'appello e previa riforma dell'epigrafata sentenza, fossero accolte le sue conclusioni formulate in primo grado.
Si è costituito in giudizio , chiedendo la conferma integrale della sentenza emessa in CP_1
primo grado, risultando non dimostrato il credito vantato in compensazione, nonché totalmente indimostrata la fondatezza della domanda riconvenzionale.
2. Tanto premesso, l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Per ragioni di chiarezza espositiva, si ritiene opportuno trattare per primi, e congiuntamente, il secondo e il terzo motivo di appello.
Preliminarmente, deve rilevarsi che in atti non è stato possibile rinvenire il preventivo da cui origina l'intera vicenda sub iudice; tuttavia, parte appellante nulla ha eccepito circa l'avvenuta prestazione,
2 né ha contestato o disconosciuto il preventivo medesimo, limitandosi ad eccepire l'avvenuta compensazione della somma di € 3.172,00 pretesa dall'attore in primo grado.
Orbene, è noto il dettato dell'art. 2697 c.c., secondo cui “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Nel caso di specie, , in qualità di titolare della ditta individuale “Mauro Beach”, ha Parte_1
dedotto di aver ottemperato alla propria obbligazione nei confronti di con CP_1
particolare riguardo alla prestazione professionale da questi espletata a suo favore, mediante compensazione di una parte del debito con un proprio controcredito.
In particolare, ha affermato la sussistenza di un accordo con l'odierno appellato, in virtù del quale era stato pattuito di ottemperare l'obbligazione mediante pagamento in denaro di una parte e compensando la restante parte mediante la concessione gratuita del servizio spiaggia e del servizio bar-ristorante del proprio stabilimento balneare all'odierno appellato.
Ebbene, i testi di parte convenuta, odierna appellante, escussi in primo grado hanno confermato la circostanza che usufruisse del servizio spiaggia e del servizio bar, per le annualità CP_1
2012, 2013, 2014 e 2015.
CP_ In particolare, il teste ha affermato: “Il SI. veniva presso lo stabilimento con la Testimone_1 propria famiglia”, confermando che l'appellato godeva del servizio spiaggia, nonché di
“consumazioni varie” presso il bar ed il ristorante dello stabilimento “Mauro Beach” (cfr. verbale del 08.02.2018).
Il teste ha dichiarato: “Sono stato responsabile della struttura bar del Lido di Testimone_2 proprietà della SI.ra , estate 2015 (…). Mi risulta che il SI. Parte_1 CP_1 aveva anche l'ombrellone per quella stagione, non ricordo bene, ma sulla sinistra” (cfr. verbale di udienza del 28.06.2018).
CP_ Di tanto è stata data conferma anche dal teste , il quale ha dichiarato: “Il sig. Testimone_3
usufruiva di un ombrellone e n. 2 sedie sdraio presso lo stabilimento della sig.ra . Specifico Pt_1 che nell'anno 2015 ho lavorato al bar e nella sala dello stabilimento” (cfr. verbale di udienza del
21.09.2018).
Infine, dello stesso tenore sono le dichiarazioni rese dal teste , il quale ha Testimone_4 confermato che l'appellato usufruiva dell'occupazione stagionale di un ombrellone e due sedie sdraio presso lo stabilimento balneare di cui è titolare , unitamente alla sua Parte_1
famiglia (cfr. verbale di udienza del 26.10.2018).
3 Il teste di parte attrice, odierna appellata, , ha parimenti confermato la circostanza Testimone_5 che fosse avventore dello stabilimento balneare Mauro Beach, dichiarando: “Sono CP_1
CP_ stato dipendente della struttura bar “Mauro Beach” nell'estate 2015. Posso dire che il aveva un ombrellone, indicato al bar “ ” e a cui facevano riferimento le consumazioni al Parte_2 bar. Non so se le sdraio erano una o due. Tutto presso la struttura “Mauro Beach” (cfr. verbale di udienza del 28.06.2018).
Ciononostante, parte appellante non ha fornito prova della effettiva sussistenza di un accordo di compensazione esistente tra le parti.
A dare conferma di quanto eccepito da , in verità, sono stati solo il teste Parte_1 [...]
e il teste , i quali hanno affermato: “Sono a conoscenza che mia figlia Testimone_6 Testimone_2
CP_ dava l'ombrellone al sig. a compensazione del credito professionale. Sono a conoscenza di CP_ questa circostanza poiché avevo l'ombrellone a fianco dell'Arch. e siamo amici”; “Posso affermare che la SIn.ra mi disse che quando veniva la famiglia del SI. Parte_1 [...]
di non far pagare le consumazioni, perché poi se la sarebbe vista lei” (cfr. verbale di CP_1
udienza del 28.02.2018 e del 28.06.2018).
Orbene, e sono rispettivamente la madre e il fratello di Testimone_6 Testimone_2
, odierna appellante;
sebbene la testimonianza resa da un parente sia ammissibile, Parte_1
poiché non esiste una norma del Codice di procedura civile che vieti la testimonianza dei congiunti,
è tuttavia fatta salva la valutazione di attendibilità del parente che rende la testimonianza. Dunque, questa deve essere vagliata in modo particolarmente accurato dal Giudice, il quale potrà prestarvi fede solamente se la narrazione è lineare, priva di contraddizioni e sostenuta da ulteriori elementi di prova, ad esempio da documenti o da altre testimonianze.
Quanto riferito dai predetti testi, tuttavia, non ha trovato conferma mediante ulteriori mezzi di prova, con specifico riferimento all'esistenza di un accordo di compensazione.
Anche la documentazione prodotta da si palesa inidonea a dare compiuta prova Parte_1 dell'accordo compensativo asseritamente in essere: nessuno dei documenti prodotti (assegno, ricevute fiscali, fatture) ha quale specifico riferimento la prestazione il cui pagamento è preteso da parte appellata, neppure le fatture che si limitano a riportare la dicitura “come convenuto (in compensazione)”, senza alcuna altra specificazione, né una firma “per accettazione” dell'appellato.
Con precipuo riferimento all'assegno in atti (cfr. all. 3 del fascicolo di parte appellante), poi, è notorio che in tema di onere della prova dell'avvenuto pagamento, trova applicazione la regola generale secondo cui “allorché il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare
4 l'esistenza di quest'ultimo nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione” (cfr. Cass., n. 31429/2021). Tuttavia, tale principio non trova applicazione qualora il debitore affermi di aver effettuato il pagamento mediante assegni bancari o cambiali. In questo caso, infatti, la Suprema Corte ha ritenuto che il debitore debba dimostrare il collegamento tra i predetti titoli di credito (e, più precisamente, tra il rapporto fondamentale sottostante agli stessi) e la pretesa avanzata dal creditore: infatti, “implicando tale emissione (degli assegni bancari, n.d.r.) la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore l'onere di superare tale presunzione dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni” (cfr. Cass., n. 11491/2016; Cass., n.
3008/2012; Cfr. altresì Cass., n. 194/2016 e Cass., n. 3457/2007). In altri termini, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il principio che pone a carico del creditore
l'onere della prova circa l'imputazione del pagamento non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali. Difatti, qualora sussistano tali presupposti, l'onere probatorio si ribalta a carico del debitore che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore” (cfr., conf., Cass., n. 26275/2017 e Cass., n. 31429/2012).
Nel caso di specie, parte appellante non è riuscita a provare l'effettivo collegamento negoziale tra l'emissione dell'assegno e l'imputabilità del pagamento al credito professionale vantato da in particolare, l'assegno è stato emesso da una persona estranea alla dedotta CP_1 prestazione e, successivamente, portato all'incasso da una persona a propria volta estranea alla medesima.
La prova per testi resa dalla madre dell'appellata, poi, con cui la stessa ha affermato che l'assegno era stato emesso a tacitazione della pretesa azionata dall'odierno appellato, non ha trovato conferma in altri elementi di prova;
pertanto, non può dirsi raggiunta la prova dell'imputabilità dell'assegno al rapporto negoziale per cui oggi è causa.
Dunque, non può affermarsi l'estinzione dell'obbligazione assunta da mediante Parte_1
compensazione di crediti reciproci, non avendo questa provato la sussistenza di alcun accordo compensativo tra le parti. Ne discende, pertanto, che il secondo e il terzo motivo di appello devono essere rigettati.
3. Deve ora passarsi al vaglio del primo motivo di appello, avente ad oggetto l'omessa pronuncia del Giudice di prime cure sulla domanda riconvenzionale di parte appellante, riproposta anche innanzi a questo Giudicante.
5 Ebbene, non può affermarsi che il Giudice di prime cure sia incorso in una omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale svolta da , volta ad accertare il proprio controcredito Parte_1
vantato nei confronti di da portare a compensazione cd. giudiziale con quanto CP_1
vantato dal medesimo.
Principalmente, quanto all'asserito vizio di omessa pronuncia del Giudice di prime cure, questo
Giudicante ritiene di dover aderire al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ribadito anche di recente, non ravvisando ragionevoli motivi per discostarsene.
In particolare, la Suprema Corte si è espressa nel senso che “il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. In particolare, la figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, cosicché l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa” (cfr., ex multis, Cass. n. 28663/2013; Cass. n. 28995/2018; Cass. n.
33764/2019 e Cass., ord., 03.01.2023, n. 37).
Orbene, risulta che il Giudice di prime cure non abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale svolta dalla odierna appellante, in quanto si evince dal tenore della decisione di prime cure che questi l'abbia ritenuta assorbita, stante il rigetto dell'eccezione di compensazione, affermando che dal rigetto ne derivasse “l'obbligo della stessa a procedere al pagamento di quanto spettante a seguito di fattura emessa dal professionista, per l'incarico espletato. Eventuali ragioni della convenuta andavano promosse con autonoma e diversa domanda”.
Non può, pertanto, affermarsi che il Giudice di primo grado sia incorso nel vizio di omessa pronuncia;
tuttavia, avendo parte appellante espressamente riproposto la domanda riconvenzionale,
è necessario procedere ad un nuovo vaglio della medesima.
Ebbene, si ritiene che tale domanda sia infondata.
6 Difatti, l'asserito controcredito vantato da nei confronti di non Parte_1 CP_1 risulta dimostrato, con particolare riferimento alle risultanze dell'istruttoria svolta in primo grado.
Innanzitutto, le prove documentali offerte da parte appellante non possono essere valutate positivamente ai fini dell'accoglimento della domanda riconvenzionale.
Quanto alle notule accompagnatorie (cfr. all.ti 4 e 5 del fascicolo di primo grado), che secondo parte appellante dovrebbero provare il credito vantato per la stagione balneare del 2012 e quella del
2013, trattasi di “ricevute fiscali” che ad un'attenta analisi risultano essere state sovrascritte a penna, risultando ancora evincibili i segni tracciati a matita in un momento precedente, recanti nominativi, date e importi diversi, e dunque non univocamente riferibili né al momento di insorgenza del dedotto controcredito, né alla persona che ha effettivamente usufruito del servizio.
Quanto poi, alle fatture versate in atti (cfr. all.ti 6 e 7 del fascicolo di primo grado), deve rammentarsi che la fattura è una documentazione di formazione unilaterale, che si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Dunque, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (cfr., conf., Cass. n. 8126/2004 e Cass. n.
10434/2002).
In definitiva, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Le prove testimoniali assunte in primo grado, in particolare, hanno solo confermato che CP_1
usufruisse del servizio spiaggia e bar-ristorante dello stabilimento balneare di cui l'appellante è
[...]
titolare (cfr. risultanze istruttorie richiamate al punto 2), ma ciò non è assolutamente sufficiente ai fini della statuizione circa la fondatezza della
contro
-pretesa avanzata, poiché nessuno dei testi escussi ha saputo riferire circa la consistenza della pretesa economica asseritamente vantata da
, né i testi hanno saputo confermare le predette fatture, oggetto di specifica Parte_1 contestazione da parte dell'appellato.
7 Quanto all'assegno in atti, ancora una volta è opportuno richiamare le considerazioni sopra svolte: non è possibile imputare il predetto assegno univocamente al dedotto rapporto in essere tra le parti dell'odierno giudizio e, pertanto, non può essere preso in considerazione ai fini dell'accertamento di un controcredito vantato da nei confronti di . Parte_1 CP_1
Tanto chiarito, dunque, non è possibile procedersi a compensazione cd. giudiziale del proprio - solo asserito - controcredito con quello vantato dell'appellato, che invece deve ritenersi accertato.
Risulta opportuno, ai fini di una maggiore comprensione delle motivazioni che conducono al rigetto, richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, il quale statuisce che è
“invero, pacifico per giurisprudenza e dottrina che i requisiti prescritti dall'art. 1243, primo comma, cod. civ., per la compensazione legale, e cioè l'omogeneità dei debiti, la liquidità,
l'esigibilità e la certezza, devono sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale, il secondo comma di detta norma si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo. Ma per esercitare questo potere discrezionale - esclusivo
e specifico (Cass., 3 ottobre 2012, n. 16844, Cass., 4 dicembre 2010, n. 25272) - al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso. Se il controcredito è contestato, come prevede l'art. 35 cod. proc. civ., allora non
è certo, e quindi non è idoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale, e l'eccezione di compensazione va respinta” (cfr. Cass., SS. UU., n. 23225/2016).
Tanto doverosamente chiarito, quindi, accertato che l'asserito controcredito di non Parte_1
è né certo, né liquido, la compensazione giudiziale non può avere luogo e, pertanto, anche il primo motivo di appello deve essere rigettato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in base al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (individuato in quello per le controversie di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00), secondo i valori medi, escluso il compenso per la fase di trattazione/istruttoria, liquidato al minimo tenendo conto dell'assenza di istruttoria.
Si dà atto, infine, che, per effetto della pronuncia di rigetto dell'appello, la parte che l'ha proposto è tenuta a pagare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
impugnata;
8 - condanna alla refusione, in favore di , delle spese di lite del Parte_1 CP_1 presente grado, liquidate in € 2.127,00, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge;
- dà atto che è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di Parte_1
contributo unificato, pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
n. 115/2002.
Catanzaro, 17 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Carmen Ranieli
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