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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/07/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2588/2024 R.G., promossa
DA
in persona del legale rappresentante con Parte_1 Parte_2
l'avv. UNALI ALESSANDRO e l'avv. LUCIANO GIOVANNI BATTISTA
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
con l'avv. BARBERIO MAURO, l'avv. PORCU Controparte_1
STEFANO e l'avv. LEDDA ANDREA
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE
Con citazione ritualmente notificata la società in intestazione proponeva opposizione avverso il decreto 513 del 2024 con cui su istanza di era Controparte_1
stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 19.744,02, oltre interessi e spese.
Esponeva che l'importo era stato preteso a titolo di restituzione della caparra penitenziale prevista in due contratti preliminari d'appalto, confluiti nei due contratti definitivi del 10/09/2022, aventi ad oggetto l'esecuzione in favore dell'avversario dei lavori rientranti nel meccanismo del cosiddetto Superbonus ai sensi del D.L. 34/2020, eseguiti su un immobile di proprietà della controparte. Richiamate le pattuizioni di cui ai vari contratti, deduceva di avere effettivamente eseguito nel termine concordato e a regola d'arte lavori per il complessivo importo di Euro 290.457,57 e di aver ceduto i crediti d'imposta originariamente del alla Zucchetti Centro Sistemi s.p.a., CP_1
dalla quale aveva tuttavia realizzato il minore importo di Euro 271.579,25 a causa dei vari interventi legislativi che avevano ridotto il valore dei crediti. Lamentava, dunque, un mancato guadagno di Euro 18.878,32 per maggiori oneri sostenuti che, come da contratti, avrebbero dovuto gravare sulla controparte secondo le stesse pattuizioni che avevano previsto che lo sconto complessivo del 100% sarebbe stato praticato solo all'esito positivo dell'accredito del relativo importo dovuto a titolo di corrispettivo, condizione che non si era verificata. Riconoscendo di aver restituito la somma di Euro
865,70, sulla scorta delle previsioni di cui agli artt. 3 e 15 dei contratti chiedeva la revoca del decreto opposto.
Resisteva all'opposizione il convenuto che si doleva di come la società, nonostante il regolare incasso del credito d'imposta ceduto, avesse trattenuto illegittimamente le somme percepite a titolo di caparra penitenziale in violazione degli obblighi contrattuali (che ne imponevano la restituzione ad avvenuta cessione), avendone reso
- oltretutto a decreto ingiuntivo notificato - solo una minima parte. Contestava l'avversa interpretazione delle clausole contrattuali, come pure che la società fosse stata costretta a cedere il suo credito a condizioni economiche meno favorevoli, essendo stata l'operazione compiuta una sua scelta ed essendo rimasto indimostrato che quella fosse l'unica possibile forma di realizzazione del diritto. Riaffermava la sua pretesa al pagamento della residua somma di Euro 18.878,32 e concludeva in conformità.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, approdava alla decisione ex artt.
127 ter e 281 sexies c.p.c..
L'art. 4 del primo contratto preliminare di appalto ha previsto la corresponsione da parte del promittente committente dell'importo di Euro 14.468,48 (pacificamente versato) a titolo di caparra penitenziale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1386 c.c., sicché in caso di recesso espresso o tacito dell'odierno convenuto la somma avrebbe potuto essere trattenuta dal promittente appaltatore a titolo di suo corrispettivo.
Sovrapponibile previsione contiene l'art. 4 del secondo contratto preliminare, nel quale l'importo della caparra penitenziale è stato determinato in Euro 5.275,54.
I contratti definitivi del 10.09.2022 all'art. 15 hanno dato atto dell'avvenuto versamento degli importi di cui trattasi sempre a titolo di caparra penitenziale con la precisazione dell'obbligo dell'appaltatore di restituire le somme fruttifere riscosse nel termine di 20 giorni dalla data di accredito sul suo conto corrente bancario dell'importo da percepire a titolo di credito d'imposta ceduto dalla committente. Ora, è pacifico che quelle somme sono state versate appunto a titolo di caparra penitenziale in base alla previsione codicistica richiamata e che il convenuto ha ceduto il suo credito di imposta con la maggiorazione del 10% per un complessivo valore di Euro 319.505,00. Con
l'opposizione la società ha lamentato di avere realizzato il minore importo di Euro
271.579,25 per effetto della cessione di cui al documento 10 prodotto con la citazione.
Ora, deve anzitutto osservarsi come detto contratto di cessione abbia avuto ad oggetto non solo il credito d'imposta ceduto dal convenuto, ma anche altri crediti per il complessivo importo di Euro 886.722,00. Nella tabella allegata il credito oggetto di causa è in realtà indicato nell'originario importo di Euro 319.505,00, ma è evidente dalla previsione di cui all'art.
4.1 che ai crediti ceduti è stata applicata una decurtazione del 15%, per cui effettivamente quanto ottenuto dalla cessione che interessa è pari al minore importo di Euro 271.579, 25.
Tanto chiarito, si osserva come il pieno diritto di parte convenuta di ottenere l'integrale restituzione della somma di cui all'ingiunzione (con il correttivo di cui infra) derivi sia dalla natura di quel pagamento che dalle previsioni di contratto. Intanto, occorre osservare come in conformità a quanto previsto dall'art. 1386 c.c. quelle somme sono state versate a titolo di caparra penitenziale, sicché hanno avuto la sola ed esclusiva funzione di corrispettivo del recesso, facoltà che non è stata mai esercitata dal committente, tanto che, come evidenziato in citazione, i lavori sono stati portati a termine con successo. Già questo escluderebbe ogni diritto della società a trattenere anche solo una parte di quell'importo; ma tale conclusione è rafforzata dalla previsione di contratto che ha imposto all'attrice l'obbligo di restituire l'importo fruttifero nel termine di 20 giorni dall'accredito sul suo conto corrente dell'importo a saldo del relativo credito di imposta/sconto in fattura. Ora, nessuno dei contratti ha mai precisato quale avrebbe dovuto essere quell'importo che l'opponente ha certamente riscosso ed ottenuto per una sua libera scelta negoziale (che oltretutto è stata quella di non monetizzare i crediti e di utilizzarli per estinguere con la compensazione i debiti nei confronti della cessionaria); a tale scelta negoziale il è rimasto del tutto CP_1
estraneo e di quelle pattuizioni non può subire gli effetti. Nulla, dunque, giustifica la pretesa di trattenere la differenza rispetto a quanto ottenuto di una somma che ha avuto una destinazione completamente diversa (cioè quella di bilanciare le posizioni dei contraenti solo a seguito dell'esercizio da parte della committente del recesso) e, in definitiva, di addossare al convenuto (che ha adempiuto a tutti i suoi obblighi) quello che va a tutti gli effetti inteso e qualificato come un rischio di impresa, dipeso da una serie di condizioni che non sono assolutamente ascrivibili alla volontà del committente.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata. Preso atto del versamento in data
31.10.2024 dell'importo di Euro 865,70, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e sostituito con la condanna di al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di Euro 18.878,32, oltre interessi legali dalla data del CP_1
30.03.2023 al 31.10.2024 sull'importo di Euro 19.744,02 e dall'1.11.2024 al saldo sull'importo di Euro 18.878,32. La data del 30.3.2023 corrisponde al ventunesimo giorno dalla data di accettazione della cessione da parte di IA , CP_2
risalente al 9.3.2023; non vi sono, infatti, altri dati temporali utilizzabili, anche considerando che il termine di cui all'art. 15 del contratto è computato rispetto all'accredito in conto corrente della somma liquida dei crediti che, invece, l'attrice ha scelto di utilizzare in compensazione.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigettata l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo 513 del 2024 e condanna al pagamento in favore di della somma di Parte_1 CP_1 CP_1
Euro 18.878,32, oltre interessi legali dalla data del 30.03.2023 al 31.10.2024 sull'importo di Euro 19.744,02 e dall'1.11.2024 al saldo sull'importo di Euro
18.878,32;
- condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite, liquidate in complessivi Euro 4.500,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 15/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2588/2024 R.G., promossa
DA
in persona del legale rappresentante con Parte_1 Parte_2
l'avv. UNALI ALESSANDRO e l'avv. LUCIANO GIOVANNI BATTISTA
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
con l'avv. BARBERIO MAURO, l'avv. PORCU Controparte_1
STEFANO e l'avv. LEDDA ANDREA
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE
Con citazione ritualmente notificata la società in intestazione proponeva opposizione avverso il decreto 513 del 2024 con cui su istanza di era Controparte_1
stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 19.744,02, oltre interessi e spese.
Esponeva che l'importo era stato preteso a titolo di restituzione della caparra penitenziale prevista in due contratti preliminari d'appalto, confluiti nei due contratti definitivi del 10/09/2022, aventi ad oggetto l'esecuzione in favore dell'avversario dei lavori rientranti nel meccanismo del cosiddetto Superbonus ai sensi del D.L. 34/2020, eseguiti su un immobile di proprietà della controparte. Richiamate le pattuizioni di cui ai vari contratti, deduceva di avere effettivamente eseguito nel termine concordato e a regola d'arte lavori per il complessivo importo di Euro 290.457,57 e di aver ceduto i crediti d'imposta originariamente del alla Zucchetti Centro Sistemi s.p.a., CP_1
dalla quale aveva tuttavia realizzato il minore importo di Euro 271.579,25 a causa dei vari interventi legislativi che avevano ridotto il valore dei crediti. Lamentava, dunque, un mancato guadagno di Euro 18.878,32 per maggiori oneri sostenuti che, come da contratti, avrebbero dovuto gravare sulla controparte secondo le stesse pattuizioni che avevano previsto che lo sconto complessivo del 100% sarebbe stato praticato solo all'esito positivo dell'accredito del relativo importo dovuto a titolo di corrispettivo, condizione che non si era verificata. Riconoscendo di aver restituito la somma di Euro
865,70, sulla scorta delle previsioni di cui agli artt. 3 e 15 dei contratti chiedeva la revoca del decreto opposto.
Resisteva all'opposizione il convenuto che si doleva di come la società, nonostante il regolare incasso del credito d'imposta ceduto, avesse trattenuto illegittimamente le somme percepite a titolo di caparra penitenziale in violazione degli obblighi contrattuali (che ne imponevano la restituzione ad avvenuta cessione), avendone reso
- oltretutto a decreto ingiuntivo notificato - solo una minima parte. Contestava l'avversa interpretazione delle clausole contrattuali, come pure che la società fosse stata costretta a cedere il suo credito a condizioni economiche meno favorevoli, essendo stata l'operazione compiuta una sua scelta ed essendo rimasto indimostrato che quella fosse l'unica possibile forma di realizzazione del diritto. Riaffermava la sua pretesa al pagamento della residua somma di Euro 18.878,32 e concludeva in conformità.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, approdava alla decisione ex artt.
127 ter e 281 sexies c.p.c..
L'art. 4 del primo contratto preliminare di appalto ha previsto la corresponsione da parte del promittente committente dell'importo di Euro 14.468,48 (pacificamente versato) a titolo di caparra penitenziale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1386 c.c., sicché in caso di recesso espresso o tacito dell'odierno convenuto la somma avrebbe potuto essere trattenuta dal promittente appaltatore a titolo di suo corrispettivo.
Sovrapponibile previsione contiene l'art. 4 del secondo contratto preliminare, nel quale l'importo della caparra penitenziale è stato determinato in Euro 5.275,54.
I contratti definitivi del 10.09.2022 all'art. 15 hanno dato atto dell'avvenuto versamento degli importi di cui trattasi sempre a titolo di caparra penitenziale con la precisazione dell'obbligo dell'appaltatore di restituire le somme fruttifere riscosse nel termine di 20 giorni dalla data di accredito sul suo conto corrente bancario dell'importo da percepire a titolo di credito d'imposta ceduto dalla committente. Ora, è pacifico che quelle somme sono state versate appunto a titolo di caparra penitenziale in base alla previsione codicistica richiamata e che il convenuto ha ceduto il suo credito di imposta con la maggiorazione del 10% per un complessivo valore di Euro 319.505,00. Con
l'opposizione la società ha lamentato di avere realizzato il minore importo di Euro
271.579,25 per effetto della cessione di cui al documento 10 prodotto con la citazione.
Ora, deve anzitutto osservarsi come detto contratto di cessione abbia avuto ad oggetto non solo il credito d'imposta ceduto dal convenuto, ma anche altri crediti per il complessivo importo di Euro 886.722,00. Nella tabella allegata il credito oggetto di causa è in realtà indicato nell'originario importo di Euro 319.505,00, ma è evidente dalla previsione di cui all'art.
4.1 che ai crediti ceduti è stata applicata una decurtazione del 15%, per cui effettivamente quanto ottenuto dalla cessione che interessa è pari al minore importo di Euro 271.579, 25.
Tanto chiarito, si osserva come il pieno diritto di parte convenuta di ottenere l'integrale restituzione della somma di cui all'ingiunzione (con il correttivo di cui infra) derivi sia dalla natura di quel pagamento che dalle previsioni di contratto. Intanto, occorre osservare come in conformità a quanto previsto dall'art. 1386 c.c. quelle somme sono state versate a titolo di caparra penitenziale, sicché hanno avuto la sola ed esclusiva funzione di corrispettivo del recesso, facoltà che non è stata mai esercitata dal committente, tanto che, come evidenziato in citazione, i lavori sono stati portati a termine con successo. Già questo escluderebbe ogni diritto della società a trattenere anche solo una parte di quell'importo; ma tale conclusione è rafforzata dalla previsione di contratto che ha imposto all'attrice l'obbligo di restituire l'importo fruttifero nel termine di 20 giorni dall'accredito sul suo conto corrente dell'importo a saldo del relativo credito di imposta/sconto in fattura. Ora, nessuno dei contratti ha mai precisato quale avrebbe dovuto essere quell'importo che l'opponente ha certamente riscosso ed ottenuto per una sua libera scelta negoziale (che oltretutto è stata quella di non monetizzare i crediti e di utilizzarli per estinguere con la compensazione i debiti nei confronti della cessionaria); a tale scelta negoziale il è rimasto del tutto CP_1
estraneo e di quelle pattuizioni non può subire gli effetti. Nulla, dunque, giustifica la pretesa di trattenere la differenza rispetto a quanto ottenuto di una somma che ha avuto una destinazione completamente diversa (cioè quella di bilanciare le posizioni dei contraenti solo a seguito dell'esercizio da parte della committente del recesso) e, in definitiva, di addossare al convenuto (che ha adempiuto a tutti i suoi obblighi) quello che va a tutti gli effetti inteso e qualificato come un rischio di impresa, dipeso da una serie di condizioni che non sono assolutamente ascrivibili alla volontà del committente.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata. Preso atto del versamento in data
31.10.2024 dell'importo di Euro 865,70, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e sostituito con la condanna di al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di Euro 18.878,32, oltre interessi legali dalla data del CP_1
30.03.2023 al 31.10.2024 sull'importo di Euro 19.744,02 e dall'1.11.2024 al saldo sull'importo di Euro 18.878,32. La data del 30.3.2023 corrisponde al ventunesimo giorno dalla data di accettazione della cessione da parte di IA , CP_2
risalente al 9.3.2023; non vi sono, infatti, altri dati temporali utilizzabili, anche considerando che il termine di cui all'art. 15 del contratto è computato rispetto all'accredito in conto corrente della somma liquida dei crediti che, invece, l'attrice ha scelto di utilizzare in compensazione.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigettata l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo 513 del 2024 e condanna al pagamento in favore di della somma di Parte_1 CP_1 CP_1
Euro 18.878,32, oltre interessi legali dalla data del 30.03.2023 al 31.10.2024 sull'importo di Euro 19.744,02 e dall'1.11.2024 al saldo sull'importo di Euro
18.878,32;
- condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite, liquidate in complessivi Euro 4.500,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 15/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella