TRIB
Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 20/12/2024, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 940/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 940/2022 tra corrente in NA, Viale Aldo Moro n. 8 (C.F. e P.Iva Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.ra P.VA
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_2
NA (C.F. ), elettivamente domiciliata in C.F._1
Sassari, via Mazzini n. 2/d, presso lo studio dell'Avv. G. B. Luciano
ATTRICE
e per le Province Controparte_1
della Regione Sardegna, corrente in Sassari, via Piandanna 10/e, (C.F.
),in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
CONVENUTA
Oggi 20 dicembre 2024 ad ore 11:55 innanzi al Giudice Onorario sono comparsi : per parte attrice l'Avv. Patrizia Brundu in sostituzione dell'Avv. Giovanni Battista Luciano , la quale insiste nella domanda e nelle conclusioni formulate in atti .
Per parte convenuta è comparso l'Avv. è comparso l'Avv. Saverio Gatto in sostituzione dell'Avv. Stefano Ottolenghi il quale si riporta alle conclusioni pagina 1 di 9 rassegnate nelle note conclusive e chiede la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese .
L'Avv. Patrizia Brundu insiste nella condanna dell'Ente al pagamento delle spese di lite in virtù del principio di soccombenza virtuale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura.
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Maria Sulas ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 940/2022 promossa da:
corrente in NA, Viale Aldo Moro n. 8 (C.F. e P.Iva Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.ra P.VA
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_2
NA (C.F. ), elettivamente domiciliata in C.F._1
Sassari, via Mazzini n. 2/d, presso lo studio dell'Avv. G. B. Luciano
ATTRICE
e per le Province Controparte_1
della Regione Sardegna, corrente in Sassari, via Piandanna 10/e, (C.F.
),in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, 2) in via
pagina 3 di 9 preliminare ed inaudita altera parte, sospendere la cartella di pagamento
102 2020 00099641 51 000, notificata via pec in data 26.5.2022, ed ogni atto ad esso connesso e presupposto, in quanto formata sulla base di un titolo con efficacia esecutiva sospesa e quindi in violazione dell'art. 474, comma 1, c.p.c. e per tutte le motivazioni meglio espresse nella parte espositiva;
Nel merito: 3) previo accertamento dell'insussistenza di un idoneo titolo per procedere all'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 474.
Comma 1 c.p.c. e della sussistenza di un provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva delle due ordinanze ingiunzioni sulla cui base è stato formato il ruolo ed emessa la cartella impugnata, dichiarare
l'illegittimità ed inesistenza della cartella di pagamento impugnata, e del relativo Ruolo con ogni conseguenza di legge;
4) in subordine alla conclusione che precede, dichiarare inesistente la notifica della cartella di pagamento in quanto proveniente da un indirizzo non certificato e non risultante dai Pubblici Elenchi previsti dalla legge e, conseguentemente, procedere all'annullamento dell'atto impugnato;
5) il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.”
Per parte convenuta :
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito dichiarare la intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art.615 c.p.c. , notificato in data 15.06.2022, la società proponeva opposizione davanti a questo Parte_1
Tribunale avverso la cartella di pagamento n. 10220200009964151000 dell'importo di €. 27.871,30 emessa dall Controparte_2
e relativa a sanzioni comminate dall'Ispettorato
[...]
Territoriale del Lavoro di Sassari a seguito di accertamenti per l'anno pagina 4 di 9 2019.
Invero l'Ispettorato del Lavoro di Sassari aveva comminato alla società
[...]
due ingiunzioni : 1) n. 173/2019 ; 2) 174 /2019 , il cui ruolo Parte_1
è stato formato in data 20.05.2019 e notificato alla predetta società il
24.05.2019.
La società attrice ha proposto opposizione avverso le suddette ingiunzioni di pagamento ex art. 22 L. 689/1981 ed art. 6 D. Lgs 150/2011 del
20.6.2019, al fine di ottenere la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva di entrambi i provvedimenti. A tal uopo entrambi i ricorsi (RAC 1105/2019; 1106/2019), sono stati iscritti presso il Tribunale
Civile di TE US con conseguente accoglimento da parte del
Giudice Istruttore della sospensione della provvisoria esecuzione .
Riguardo a tale assunto la società attrice ha eccepito e provato in giudizio che nel momento in cui è stata notificata alla medesima la cartella di pagamento in atti il Giudice competente presso il Tribunale di TE
US aveva già provveduto a sospendere l'efficacia esecutiva dei predetti ricorsi sul presupposto del principio disposto dall'art. 474 c.p.c. , il quale prevede che : “ l' esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo”, in mancanza del quale l Controparte_3
non poteva a quel punto procedere alla notifica della
[...]
cartella per cui è causa .
Alla luce di quanto sopra , parte attrice ha chiesto dichiararsi l'illegittimità della cartella di pagamento di che trattasi in quanto emessa sul presupposto di un titolo privo di efficacia esecutiva .
La società attrice ha altresì contestato la genuinità della provenienza della notifica dell'Ente preposto alla riscossione dell'importo di cui alla cartella di pagamento in atti , poiché proveniente dal seguente indirizzo di posta pagina 5 di 9 elettronica certificata: notifica Email_1 [...]
che come provato dalla medesima nel corso del presente Controparte_4
giudizio non risulta reperibile nei pubblici registri previsti dalla legge ( INI
– PEC, PP.AA) circostanza che a suo dire ha determinato l'inesistenza della predetta cartella .
In punto di merito la ha evidenziato che la pretesa Parte_1
creditoria posta a fondamento della cartella impugnata era già stata oggetto di accertamento di separati giudizi ( 1105/19 e 1106/19 RAC) e che pertanto , stante la sua illegittimità, era meritevole di sospensione , circostanza quest'ultima di cui era ben a conoscenza l'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Sassari – ente impositore - , così come si evince dal prospetto della cartella impugnata e che legittimava l'
[...]
ad astenersi dalla notifica della cartella di Controparte_3
pagamento in atti alla società attrice.
Tuttavia in data 16.6.2022 l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Sassari, ha emesso provvedimento di sgravio della cartella n°
102202000099641510 notificata alla Il predetto Parte_1
provvedimento è stato emesso il giorno successivo alla notifica dell'atto di citazione ed all'iscrizione a ruolo della presente causa .
Il provvedimento di sgravio della cartella opposta è stato confermato anche dalla , la quale nella comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta depositata in data 4.11.2022 nella quale espressamente si afferma che “In considerazione dell'intervenuto annullamento del ruolo da parte dell'Ente impositore, la cartella di pagamento opposta è dunque decaduta, annullata e priva di effetti”. Tale provvedimento ha indotto parte attrice a ritenere cessata la materia del contendere ed ad insistere nella condanna dell . Controparte_3
pagina 6 di 9 Ha insistito altresì nella richiesta di condanna dell' Controparte_1
con richiesta di rifusione delle spese di lite in suo favore in virtù del principio di soccombenza virtuale , stante appunto l'accertata e provata illegittimità dell'iscrizione a ruolo della cartella di pagamento impugnata .
Incardinatosi il contradditorio, sull'intervenuto sgravio parte convenuta ha rappresentato che la cartella di pagamento n. 102 2020 0009964151 000 è stata elaborata dall' nel mese di Aprile 2020 e Controparte_1
notificata massivamente a causa della sospensione dell'attività della medesima in conseguenza dell'emergenza per Covid – 19.
Ha altresì contestato sia in fatto che in diritto le avverse deduzioni in ordine alla notifica della cartella di pagamento affermando che gli indirizzi di posta elettronica certificata utilizzati dall Controparte_1
sono comunque inclusi nell'elenco pubblico degli indirizzi di
[...]
posta elettronica certificata .
Alla luce dell'avvenuto sgravio delle somme portate dalla cartella di pagamento in atti ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite .
In buona sostanza entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere ma sono pervenute ad orientamenti differenti in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.
Ora , dato atto delle deduzioni delle parti si evidenzia che la Cassazione ha affermato che “il principio cardine che regola la materia è il criterio della soccombenza e che la condanna alle spese non ha natura sanzionatoria , né costituisce un risarcimento del danno , ma è un' applicazione del principio di causalità , per cui l'onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo “(Cass. 18584/2022), nel caso di specie l Controparte_2
pagina 7 di 9 Orbene quando sia accertata come nel caso in esame la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire , facendo venir meno la necessità di una pronuncia del giudice , la materia del contendere deve ritenersi cessata e dichiarata anche d'ufficio (Cass. Civ. Sez.Un.
21.4.1982 n. 2463). Parte attrice ha altresì espressamente chiesto la condanna alle spese del giudizio . Su tale punto va applicato il principio di soccombenza virtuale ( Cass. Civ. 11/01/2006 n. 271) , orientamento condiviso da questo giudicante (Cass. 18584/2022).
Pertanto, ritenuto che parte attrice ha ottenuto il riconoscimento del proprio diritto solo successivamente alla iscrizione a ruolo della presente causa , le spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale e tenuto conto del valore della causa vanno poste a carico dell
[...]
. Controparte_3
La causa è stata istruita con prove documentali .
Le parti hanno depositato note autorizzate .
L'udienza di discussione è stata differita con decreto del 11.10.2024 giorno di udienza previsto dall'ultima variazione tabellare per questo giudice .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere .
Condanna , Agente della Riscossione per Controparte_1
le Province della Regione Sardegna, corrente in Sassari, via Piandanna 10/e,
(C.F. ),in persona del legale rappresentante pro tempore alla P.IVA_2
rifusione delle spese di lite in favore della società Parte_1
corrente in NA, Viale Aldo Moro n. 8 (C.F. e P. Iva ), in P.VA
pagina 8 di 9 persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.ra Parte_2
, nata a [...] il [...] e residente in [...](C.F.
[...]
), che si liquidano in €. 545,00 per spese, €. 2.540,00 C.F._1
per compensi professionali , oltre IVA, CPA e 15% per spese generali come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
TE US , 20 dicembre 2024
Il Giudice
Giovanna Maria Sulas
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 940/2022 tra corrente in NA, Viale Aldo Moro n. 8 (C.F. e P.Iva Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.ra P.VA
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_2
NA (C.F. ), elettivamente domiciliata in C.F._1
Sassari, via Mazzini n. 2/d, presso lo studio dell'Avv. G. B. Luciano
ATTRICE
e per le Province Controparte_1
della Regione Sardegna, corrente in Sassari, via Piandanna 10/e, (C.F.
),in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
CONVENUTA
Oggi 20 dicembre 2024 ad ore 11:55 innanzi al Giudice Onorario sono comparsi : per parte attrice l'Avv. Patrizia Brundu in sostituzione dell'Avv. Giovanni Battista Luciano , la quale insiste nella domanda e nelle conclusioni formulate in atti .
Per parte convenuta è comparso l'Avv. è comparso l'Avv. Saverio Gatto in sostituzione dell'Avv. Stefano Ottolenghi il quale si riporta alle conclusioni pagina 1 di 9 rassegnate nelle note conclusive e chiede la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese .
L'Avv. Patrizia Brundu insiste nella condanna dell'Ente al pagamento delle spese di lite in virtù del principio di soccombenza virtuale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura.
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Maria Sulas ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 940/2022 promossa da:
corrente in NA, Viale Aldo Moro n. 8 (C.F. e P.Iva Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.ra P.VA
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_2
NA (C.F. ), elettivamente domiciliata in C.F._1
Sassari, via Mazzini n. 2/d, presso lo studio dell'Avv. G. B. Luciano
ATTRICE
e per le Province Controparte_1
della Regione Sardegna, corrente in Sassari, via Piandanna 10/e, (C.F.
),in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, 2) in via
pagina 3 di 9 preliminare ed inaudita altera parte, sospendere la cartella di pagamento
102 2020 00099641 51 000, notificata via pec in data 26.5.2022, ed ogni atto ad esso connesso e presupposto, in quanto formata sulla base di un titolo con efficacia esecutiva sospesa e quindi in violazione dell'art. 474, comma 1, c.p.c. e per tutte le motivazioni meglio espresse nella parte espositiva;
Nel merito: 3) previo accertamento dell'insussistenza di un idoneo titolo per procedere all'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 474.
Comma 1 c.p.c. e della sussistenza di un provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva delle due ordinanze ingiunzioni sulla cui base è stato formato il ruolo ed emessa la cartella impugnata, dichiarare
l'illegittimità ed inesistenza della cartella di pagamento impugnata, e del relativo Ruolo con ogni conseguenza di legge;
4) in subordine alla conclusione che precede, dichiarare inesistente la notifica della cartella di pagamento in quanto proveniente da un indirizzo non certificato e non risultante dai Pubblici Elenchi previsti dalla legge e, conseguentemente, procedere all'annullamento dell'atto impugnato;
5) il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.”
Per parte convenuta :
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito dichiarare la intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art.615 c.p.c. , notificato in data 15.06.2022, la società proponeva opposizione davanti a questo Parte_1
Tribunale avverso la cartella di pagamento n. 10220200009964151000 dell'importo di €. 27.871,30 emessa dall Controparte_2
e relativa a sanzioni comminate dall'Ispettorato
[...]
Territoriale del Lavoro di Sassari a seguito di accertamenti per l'anno pagina 4 di 9 2019.
Invero l'Ispettorato del Lavoro di Sassari aveva comminato alla società
[...]
due ingiunzioni : 1) n. 173/2019 ; 2) 174 /2019 , il cui ruolo Parte_1
è stato formato in data 20.05.2019 e notificato alla predetta società il
24.05.2019.
La società attrice ha proposto opposizione avverso le suddette ingiunzioni di pagamento ex art. 22 L. 689/1981 ed art. 6 D. Lgs 150/2011 del
20.6.2019, al fine di ottenere la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva di entrambi i provvedimenti. A tal uopo entrambi i ricorsi (RAC 1105/2019; 1106/2019), sono stati iscritti presso il Tribunale
Civile di TE US con conseguente accoglimento da parte del
Giudice Istruttore della sospensione della provvisoria esecuzione .
Riguardo a tale assunto la società attrice ha eccepito e provato in giudizio che nel momento in cui è stata notificata alla medesima la cartella di pagamento in atti il Giudice competente presso il Tribunale di TE
US aveva già provveduto a sospendere l'efficacia esecutiva dei predetti ricorsi sul presupposto del principio disposto dall'art. 474 c.p.c. , il quale prevede che : “ l' esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo”, in mancanza del quale l Controparte_3
non poteva a quel punto procedere alla notifica della
[...]
cartella per cui è causa .
Alla luce di quanto sopra , parte attrice ha chiesto dichiararsi l'illegittimità della cartella di pagamento di che trattasi in quanto emessa sul presupposto di un titolo privo di efficacia esecutiva .
La società attrice ha altresì contestato la genuinità della provenienza della notifica dell'Ente preposto alla riscossione dell'importo di cui alla cartella di pagamento in atti , poiché proveniente dal seguente indirizzo di posta pagina 5 di 9 elettronica certificata: notifica Email_1 [...]
che come provato dalla medesima nel corso del presente Controparte_4
giudizio non risulta reperibile nei pubblici registri previsti dalla legge ( INI
– PEC, PP.AA) circostanza che a suo dire ha determinato l'inesistenza della predetta cartella .
In punto di merito la ha evidenziato che la pretesa Parte_1
creditoria posta a fondamento della cartella impugnata era già stata oggetto di accertamento di separati giudizi ( 1105/19 e 1106/19 RAC) e che pertanto , stante la sua illegittimità, era meritevole di sospensione , circostanza quest'ultima di cui era ben a conoscenza l'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Sassari – ente impositore - , così come si evince dal prospetto della cartella impugnata e che legittimava l'
[...]
ad astenersi dalla notifica della cartella di Controparte_3
pagamento in atti alla società attrice.
Tuttavia in data 16.6.2022 l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Sassari, ha emesso provvedimento di sgravio della cartella n°
102202000099641510 notificata alla Il predetto Parte_1
provvedimento è stato emesso il giorno successivo alla notifica dell'atto di citazione ed all'iscrizione a ruolo della presente causa .
Il provvedimento di sgravio della cartella opposta è stato confermato anche dalla , la quale nella comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta depositata in data 4.11.2022 nella quale espressamente si afferma che “In considerazione dell'intervenuto annullamento del ruolo da parte dell'Ente impositore, la cartella di pagamento opposta è dunque decaduta, annullata e priva di effetti”. Tale provvedimento ha indotto parte attrice a ritenere cessata la materia del contendere ed ad insistere nella condanna dell . Controparte_3
pagina 6 di 9 Ha insistito altresì nella richiesta di condanna dell' Controparte_1
con richiesta di rifusione delle spese di lite in suo favore in virtù del principio di soccombenza virtuale , stante appunto l'accertata e provata illegittimità dell'iscrizione a ruolo della cartella di pagamento impugnata .
Incardinatosi il contradditorio, sull'intervenuto sgravio parte convenuta ha rappresentato che la cartella di pagamento n. 102 2020 0009964151 000 è stata elaborata dall' nel mese di Aprile 2020 e Controparte_1
notificata massivamente a causa della sospensione dell'attività della medesima in conseguenza dell'emergenza per Covid – 19.
Ha altresì contestato sia in fatto che in diritto le avverse deduzioni in ordine alla notifica della cartella di pagamento affermando che gli indirizzi di posta elettronica certificata utilizzati dall Controparte_1
sono comunque inclusi nell'elenco pubblico degli indirizzi di
[...]
posta elettronica certificata .
Alla luce dell'avvenuto sgravio delle somme portate dalla cartella di pagamento in atti ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite .
In buona sostanza entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere ma sono pervenute ad orientamenti differenti in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.
Ora , dato atto delle deduzioni delle parti si evidenzia che la Cassazione ha affermato che “il principio cardine che regola la materia è il criterio della soccombenza e che la condanna alle spese non ha natura sanzionatoria , né costituisce un risarcimento del danno , ma è un' applicazione del principio di causalità , per cui l'onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo “(Cass. 18584/2022), nel caso di specie l Controparte_2
pagina 7 di 9 Orbene quando sia accertata come nel caso in esame la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire , facendo venir meno la necessità di una pronuncia del giudice , la materia del contendere deve ritenersi cessata e dichiarata anche d'ufficio (Cass. Civ. Sez.Un.
21.4.1982 n. 2463). Parte attrice ha altresì espressamente chiesto la condanna alle spese del giudizio . Su tale punto va applicato il principio di soccombenza virtuale ( Cass. Civ. 11/01/2006 n. 271) , orientamento condiviso da questo giudicante (Cass. 18584/2022).
Pertanto, ritenuto che parte attrice ha ottenuto il riconoscimento del proprio diritto solo successivamente alla iscrizione a ruolo della presente causa , le spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale e tenuto conto del valore della causa vanno poste a carico dell
[...]
. Controparte_3
La causa è stata istruita con prove documentali .
Le parti hanno depositato note autorizzate .
L'udienza di discussione è stata differita con decreto del 11.10.2024 giorno di udienza previsto dall'ultima variazione tabellare per questo giudice .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere .
Condanna , Agente della Riscossione per Controparte_1
le Province della Regione Sardegna, corrente in Sassari, via Piandanna 10/e,
(C.F. ),in persona del legale rappresentante pro tempore alla P.IVA_2
rifusione delle spese di lite in favore della società Parte_1
corrente in NA, Viale Aldo Moro n. 8 (C.F. e P. Iva ), in P.VA
pagina 8 di 9 persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.ra Parte_2
, nata a [...] il [...] e residente in [...](C.F.
[...]
), che si liquidano in €. 545,00 per spese, €. 2.540,00 C.F._1
per compensi professionali , oltre IVA, CPA e 15% per spese generali come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
TE US , 20 dicembre 2024
Il Giudice
Giovanna Maria Sulas
pagina 9 di 9