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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/04/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione ex art 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al R.G. n. 1359/2023 Lavoro e Previdenza vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difesa dall'avvocato Colucci Parte_1 C.F._1
Antonio, presso il cui studio domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso in virtù di procura in atti, CP_1 dall'avv.to Sereno Giovanna, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ Con ricorso depositato in data 15.05.2023 parte ricorrente impugnava i provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato istaurati con la ed i conseguenziali Controparte_2 CP_ provvedimenti ripetizione delle somme che ritiene di aver indebitamente erogato quale indennità di disoccupazione percepita negli anni 2018, 2019 e 2020 2021 ed asseritamente non dovuta. CP_ Instaurato il contraddittorio si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. Espletata la prova orale, e previo scambio di note, il ricorso veniva deciso come da presente sentenza.
Il ricorso è fondato, e merita accoglimento.
Nei fatti, la vicenda trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021002081/DDL CP_ del 18.01.2022, a seguito del quale ha ritenuto insussistenti il rapporto di lavoro del ricorrente con Co con sede legale in Solofra (AV) alla via Lavinaio n. 6, con sede operativa in Serino Controparte_4
(AV) al Vicolo Terzo Rivottoli n. 16, avente ad oggetto la lavorazione delle pelli.
Per il ricorrente era stato accertato nei suoi confronti un debito sulla prestazione INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI n. 943461/2019, n. 0805870989, rispettivamente relativo all'anno 2019 e 2020, per la revoca dell'indennità NASPI a seguito dell'accertamento ispettivo di cui al provvedimento CP_ Prot. N. 0800.03/03/2022.0095875. Nelle stesse comunicazioni di rappresentava che l'indebito accertato ammontava ad euro 3.055,40 sulla prestazione n. 943461/2019, per effetto della revoca della prestazione per il periodo dal 22/05/2019 al 16/09/2019; ad euro 850,50 per effetto della revoca della prestazione n. 0805870989 per il periodo dal 25.5.2020 al 25.7.2020, ad euro 1637,54 per effetto della revoca della prestazione n. 0805870989 per il periodo dal 3.8.2020 al 3.10.2020, ad euro 701,93 per effetto della revoca della prestazione n. 0805870989 per il periodo dal 27.4.2020 al 23.5.2020, ad euro 340,51
1 per effetto della revoca della prestazione n. 0805870989 per il periodo dal 6.7.2020 al 19.7.2020, ad euro
898,41 per effetto della revoca della prestazione n. 0805870989 per il periodo dal 5.10.2020 al 7.11.2020, ad euro 1.333,14 per effetto della revoca della prestazione n. 0805870989 per il periodo dal 4.1.2021 al
28.2.2021, ad euro 732,86 per effetto della revoca della prestazione n. 0805870989 per il periodo dal
9.11.2020 al 5.12.2020, ad euro 854,58 per effetto della revoca della prestazione n. 0805870989 per il periodo dal 23.3.2020 al 26.4.2020, ad euro 170,27 per effetto della revoca della prestazione n.
0805870989 per il periodo dal 27.7.2020 al 31.7.2020, ad euro 476,68 per effetto della revoca della prestazione n. 0805870989 per il periodo dal 7.12.2020 al 31.12.2020, e che la somma era comprensiva delle somme indebitamente percepite e degli interessi maturati calcolati dalla data di riscossione dell'importo alla data della comunicazione innanzi indicata. Sulla base di quanto emerso ed acquisito, il personale ispettivo rilevava che la CP_2 CP_4 svolgeva, per conto proprio e per conto terzi, l'attività di inchiodatura e rifilatura delle pelli, attività successive alla concia. Amministratore unico a partire dal 22.09.2015 risultava il sig. Controparte_5 CP_ La società ha attivato la posizione con dipendenti presso l' di Avellino dal 22.09.2015, e risultava aver assunto, nel periodo oggetto di accertamento, vari dipendenti con le qualifiche di autista privato, inchiodatore, rifilatore, impiegato, scarico/carico pelli.
A seguito del primo accesso i verbalizzanti rilevavano che la società esercitava la sua attività in un capannone di modeste dimensioni, così si afferma anche se le reale dimensioni non sono esplicitate, e composto da un unico ambiente attiguo all'abitazione del sig. Qui era presente una sola macchina CP inchiodatrice ed un bancone, su cui si rifilavano le pelli dopo la fase dello stiraggio. Nel corso dell'accertamento, dalle dichiarazioni acquisite, che però non sono prodotte nel presente giudizio, sarebbe emerso che, in media, per stendere 100 pelli sarebbero necessari circa 30 minuti, e che nella azienda avrebbero operato in prima persona anche il titolare e la sua famiglia;
nello specifico il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì con un orario di lavoro dalle ore 8:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, svolgendo le mansioni di Rifilatore Pelli, provvedendo alla pulizia delle pelli, provvedendo al taglio delle parti eccedenti laterali delle pelli. All'interno della struttura erano presenti stanze o locali adibito ad ufficio in cui occupare personale dipendente con le mansioni di impiegato amministrativo e delle informazioni assunte non sarebbero state presenti all'unità locale dipendenti addetti alle mansioni di impiegato. Il personale ispettivo ha altresì rilevato come, sin dall'attivazione della matricola, l'azienda non aveva provveduto ad alcun versamento della contribuzione previdenziale dovuta per i dipendenti assunti nel periodo oggetto di accertamento;
che, contestualmente o poco prima o poco dopo le cessazioni dei rapporti di lavoro per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'azienda avrebbe assunto dipendenti con contratti di lavoro a tempo pieno, anche solo per brevi periodi e per svolgere mansioni identiche a quelle svolte dai dipendenti cessati;
che l'azienda, pur assumendo personale a tempo pieno, ha registrato in busta paga giorni di assenza a titolo di assenze giustificate (AG) e/o permessi non retribuiti (PN), risultate dalle informazioni assunte dovute a carenza di commesse di lavoro. Fatti e circostanze che mal si conciliano con le numerose e frequenti assunzioni di personale dipendente effettuato dalla società.
Il personale ispettivo rilevava ancora come per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 la società registrava perdite di esercizio, nei termini riportati nel verbale, e che nonostante ciò restava inalterata la forza lavoro, ad eccezione di qualche “isolato” part-time nel 2019. La società era in possesso di una sola macchina inchiodatrice, acquistata in data 01.07.2015, dalla ditta Campione di IO IA, moglie di CP
, il che mal si conciliava con l'impiego temporaneo, per otto ore al giorno, di un numero
[...] consistente di dipendenti addetti alle specifiche mansioni di inchiodatore e rifilatore, considerata anche la presenza in azienda del titolare, della moglie e della figlia, occupati personalmente nello svolgimento dell'attività d'impresa. Sulla base di tali rilievi e, come esplicitamente affermato nel verbale, delle informazioni assunte nel corso della verifica, il personale ispettivo giungeva alla conclusione della non genuinità della gran parte dei rapporti di lavoro instaurati, in termini evidentemente fittizi, dalla società, tra i quali quelli del ricorrente, nei termini già indicati.
In diritto, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “Il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante
2 allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (Cassazione civile, sez. lav., 06/09/2012, n. 14965); i verbali CP_ ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo” (Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2000, n. 2275). CP_ A fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro da parte di è onere del lavoratore dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, oggetto di disconoscimento, e di cui chiede l'accertamento, comprovando gli elementi caratteristici della subordinazione. ..... “Questa Corte è costante nell'affermare che l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una funzione di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l , a seguito di un controllo, CP_1 disconosca l'esistenza di un rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà, fondata sull'art. 9 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. Ne discende che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione e di ogni altro correlato diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001”, da ultimo Cass. sez. lav. ordinanza n. 11787/2024). Ovviamente, prendendo in considerazione anche quanto allegato e dimostrato dall' . CP_6 Tutto ciò detto, ... “L'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa, come innanzi detto, quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive dallo stesso impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
mentre, è stato pure precisato, altri elementi - come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione - possono avere solo valore indicativo e non determinante (v. Cass. n. 7171/2003), costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso (fra le altre - e già da epoca risalente - Cass. nn.
7796/1993; 4131/1984).... Con la sentenza n. 7024/2015, questa Corte ha ribadito che gli indici di subordinazione sono dati dalla retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
l'orario di lavoro fisso e continuativo;
la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali;
il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia;
l'inserimento nell'organizzazione aziendale. E' sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (cfr., tra le molte, Cass. n.
11937/2009, da ultimo Cass civile, sez. Lavoro, Sentenza 11/07/2018 n° 18253).
Onere assolto, in questa sede da parte ricorrente. Invero, dall'istruttoria è emerso che le testi e escusse all'udienza del Testimone_1 Testimone_2 26.6.2024, nonché le testi IO IA e escusse all'udienza del 5.2.2025, Testimone_3 confermavano pienamente il capitolato di prova di parte ricorrente.
Le stesse, infatti, confermavano non solo il periodo di lavoro del ricorrente dal 19.9.2018 al 3.5.2019 e dal 24.2.2020 al 30.9.2021, ma anche le mansioni espletate di operaio rifilatore livello F, confermavano gli orari di lavoro svolti dalle 8:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, nonché il vincolo di subordinazione, confermando che il sig. , datore di lavoro, impartiva le direttive, Controparte_5 confermando, altresì che lo stesso provvedeva anche al pagamento della retribuzione.
Le testi escusse hanno confermato che la società si occupava della lavorazione per Controparte_2 conto terzi di pelli e la stipulazione dei rapporti di lavoro variava in funzione della quantità di lavoro esistente.
Pertanto, si ritiene che sia stata fornita la prova della esistenza di rapporti subordinati, risultando invece CP_ infondata la ricostruzione operata da Gli unici dati fattuali esplicitati nel verbale ispettivo, parzialmente prodotto, nelle pagine fino a 9), l'ultima nemmeno completa, e nella pagina conclusiva n. 22), con un chiaro “omissis” manoscritto in calce alla parte riprodotta della n. 9), sono quelli dell'andamento finanziario, rappresentati a pagina 8) del verbale. Non vengono prodotti gli altri atti ispettivi, tra i quali le dichiarazioni acquisite in corso di verifica, e che
3 lo stesso personale valorizza ai fini della individuazione dei rapporti che sarebbero genuini, in numero di sette, e tutti gli altri che vengono invece disconosciuti.
Il ricorsi deve essere accolto e va accertato e dichiarato che tra la parte ricorrente e la società CP_7 per i periodi oggetto di contestazione è intercorso regolare rapporto di lavoro subordinato;
va,
[...] CP_ quindi, accertato e dichiarato che l' non ha diritto alla restituzione delle somme richieste al ricorrente a titolo di indebito con le missive Racc.te n. 68981660341-6 datata 4.4.2022; n. 66481764399-7 datata
16.2.2023; n. 66481764401-8 datata 16.2.2023; n. 66481764397-5 datata 16.2.2023; n. 66481764400-7 datata 16.2.2023; n. 66481764402-9 datata 16.2.2023; n. 66481764405-4 datata 16.2.2023; n.
66481764403-0 datata 16.2.2023; n. 66481764396-4 datata 16.2.2023; n. 66481764398-6 datata
16.2.2023; n. 66481764404-3 datata 16.2.2023. CP_ Pertanto, l' va condannato alla restituzione delle somme medio tempore trattenute con interessi sulle somme via via rivalutate dalla illegittima trattenuta e fino all'effettivo soddisfo. Spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che tra e la società Parte_1 [...] per periodi oggetto di contestazione e per cui è causa è intercorso regolare rapporto CP_7 di lavoro subordinato;
CP_
2. Accerta e dichiara che l non ha diritto alla restituzione delle somme richieste a
[...]
a titolo di indebito;
Parte_1 CP_
3. Condanna l' alla restituzione delle somme medio tempore eventualmente trattenute con interessi sulle somme via via rivalutate dalla illegittima trattenuta e fino all'effettivo soddisfo. CP_
4. Condanna al pagamento a favore di delle spese di lite che liquida nella Parte_1 somma di €#3.406# (tremilaquattrocentosei), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Avellino, il 16.4.2026
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica d'Agostino
4
In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione ex art 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al R.G. n. 1359/2023 Lavoro e Previdenza vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difesa dall'avvocato Colucci Parte_1 C.F._1
Antonio, presso il cui studio domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso in virtù di procura in atti, CP_1 dall'avv.to Sereno Giovanna, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ Con ricorso depositato in data 15.05.2023 parte ricorrente impugnava i provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato istaurati con la ed i conseguenziali Controparte_2 CP_ provvedimenti ripetizione delle somme che ritiene di aver indebitamente erogato quale indennità di disoccupazione percepita negli anni 2018, 2019 e 2020 2021 ed asseritamente non dovuta. CP_ Instaurato il contraddittorio si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. Espletata la prova orale, e previo scambio di note, il ricorso veniva deciso come da presente sentenza.
Il ricorso è fondato, e merita accoglimento.
Nei fatti, la vicenda trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021002081/DDL CP_ del 18.01.2022, a seguito del quale ha ritenuto insussistenti il rapporto di lavoro del ricorrente con Co con sede legale in Solofra (AV) alla via Lavinaio n. 6, con sede operativa in Serino Controparte_4
(AV) al Vicolo Terzo Rivottoli n. 16, avente ad oggetto la lavorazione delle pelli.
Per il ricorrente era stato accertato nei suoi confronti un debito sulla prestazione INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI n. 943461/2019, n. 0805870989, rispettivamente relativo all'anno 2019 e 2020, per la revoca dell'indennità NASPI a seguito dell'accertamento ispettivo di cui al provvedimento CP_ Prot. N. 0800.03/03/2022.0095875. Nelle stesse comunicazioni di rappresentava che l'indebito accertato ammontava ad euro 3.055,40 sulla prestazione n. 943461/2019, per effetto della revoca della prestazione per il periodo dal 22/05/2019 al 16/09/2019; ad euro 850,50 per effetto della revoca della prestazione n. 0805870989 per il periodo dal 25.5.2020 al 25.7.2020, ad euro 1637,54 per effetto della revoca della prestazione n. 0805870989 per il periodo dal 3.8.2020 al 3.10.2020, ad euro 701,93 per effetto della revoca della prestazione n. 0805870989 per il periodo dal 27.4.2020 al 23.5.2020, ad euro 340,51
1 per effetto della revoca della prestazione n. 0805870989 per il periodo dal 6.7.2020 al 19.7.2020, ad euro
898,41 per effetto della revoca della prestazione n. 0805870989 per il periodo dal 5.10.2020 al 7.11.2020, ad euro 1.333,14 per effetto della revoca della prestazione n. 0805870989 per il periodo dal 4.1.2021 al
28.2.2021, ad euro 732,86 per effetto della revoca della prestazione n. 0805870989 per il periodo dal
9.11.2020 al 5.12.2020, ad euro 854,58 per effetto della revoca della prestazione n. 0805870989 per il periodo dal 23.3.2020 al 26.4.2020, ad euro 170,27 per effetto della revoca della prestazione n.
0805870989 per il periodo dal 27.7.2020 al 31.7.2020, ad euro 476,68 per effetto della revoca della prestazione n. 0805870989 per il periodo dal 7.12.2020 al 31.12.2020, e che la somma era comprensiva delle somme indebitamente percepite e degli interessi maturati calcolati dalla data di riscossione dell'importo alla data della comunicazione innanzi indicata. Sulla base di quanto emerso ed acquisito, il personale ispettivo rilevava che la CP_2 CP_4 svolgeva, per conto proprio e per conto terzi, l'attività di inchiodatura e rifilatura delle pelli, attività successive alla concia. Amministratore unico a partire dal 22.09.2015 risultava il sig. Controparte_5 CP_ La società ha attivato la posizione con dipendenti presso l' di Avellino dal 22.09.2015, e risultava aver assunto, nel periodo oggetto di accertamento, vari dipendenti con le qualifiche di autista privato, inchiodatore, rifilatore, impiegato, scarico/carico pelli.
A seguito del primo accesso i verbalizzanti rilevavano che la società esercitava la sua attività in un capannone di modeste dimensioni, così si afferma anche se le reale dimensioni non sono esplicitate, e composto da un unico ambiente attiguo all'abitazione del sig. Qui era presente una sola macchina CP inchiodatrice ed un bancone, su cui si rifilavano le pelli dopo la fase dello stiraggio. Nel corso dell'accertamento, dalle dichiarazioni acquisite, che però non sono prodotte nel presente giudizio, sarebbe emerso che, in media, per stendere 100 pelli sarebbero necessari circa 30 minuti, e che nella azienda avrebbero operato in prima persona anche il titolare e la sua famiglia;
nello specifico il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì con un orario di lavoro dalle ore 8:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, svolgendo le mansioni di Rifilatore Pelli, provvedendo alla pulizia delle pelli, provvedendo al taglio delle parti eccedenti laterali delle pelli. All'interno della struttura erano presenti stanze o locali adibito ad ufficio in cui occupare personale dipendente con le mansioni di impiegato amministrativo e delle informazioni assunte non sarebbero state presenti all'unità locale dipendenti addetti alle mansioni di impiegato. Il personale ispettivo ha altresì rilevato come, sin dall'attivazione della matricola, l'azienda non aveva provveduto ad alcun versamento della contribuzione previdenziale dovuta per i dipendenti assunti nel periodo oggetto di accertamento;
che, contestualmente o poco prima o poco dopo le cessazioni dei rapporti di lavoro per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'azienda avrebbe assunto dipendenti con contratti di lavoro a tempo pieno, anche solo per brevi periodi e per svolgere mansioni identiche a quelle svolte dai dipendenti cessati;
che l'azienda, pur assumendo personale a tempo pieno, ha registrato in busta paga giorni di assenza a titolo di assenze giustificate (AG) e/o permessi non retribuiti (PN), risultate dalle informazioni assunte dovute a carenza di commesse di lavoro. Fatti e circostanze che mal si conciliano con le numerose e frequenti assunzioni di personale dipendente effettuato dalla società.
Il personale ispettivo rilevava ancora come per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 la società registrava perdite di esercizio, nei termini riportati nel verbale, e che nonostante ciò restava inalterata la forza lavoro, ad eccezione di qualche “isolato” part-time nel 2019. La società era in possesso di una sola macchina inchiodatrice, acquistata in data 01.07.2015, dalla ditta Campione di IO IA, moglie di CP
, il che mal si conciliava con l'impiego temporaneo, per otto ore al giorno, di un numero
[...] consistente di dipendenti addetti alle specifiche mansioni di inchiodatore e rifilatore, considerata anche la presenza in azienda del titolare, della moglie e della figlia, occupati personalmente nello svolgimento dell'attività d'impresa. Sulla base di tali rilievi e, come esplicitamente affermato nel verbale, delle informazioni assunte nel corso della verifica, il personale ispettivo giungeva alla conclusione della non genuinità della gran parte dei rapporti di lavoro instaurati, in termini evidentemente fittizi, dalla società, tra i quali quelli del ricorrente, nei termini già indicati.
In diritto, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “Il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante
2 allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (Cassazione civile, sez. lav., 06/09/2012, n. 14965); i verbali CP_ ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo” (Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2000, n. 2275). CP_ A fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro da parte di è onere del lavoratore dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, oggetto di disconoscimento, e di cui chiede l'accertamento, comprovando gli elementi caratteristici della subordinazione. ..... “Questa Corte è costante nell'affermare che l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una funzione di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l , a seguito di un controllo, CP_1 disconosca l'esistenza di un rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà, fondata sull'art. 9 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. Ne discende che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione e di ogni altro correlato diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001”, da ultimo Cass. sez. lav. ordinanza n. 11787/2024). Ovviamente, prendendo in considerazione anche quanto allegato e dimostrato dall' . CP_6 Tutto ciò detto, ... “L'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa, come innanzi detto, quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive dallo stesso impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
mentre, è stato pure precisato, altri elementi - come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione - possono avere solo valore indicativo e non determinante (v. Cass. n. 7171/2003), costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso (fra le altre - e già da epoca risalente - Cass. nn.
7796/1993; 4131/1984).... Con la sentenza n. 7024/2015, questa Corte ha ribadito che gli indici di subordinazione sono dati dalla retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
l'orario di lavoro fisso e continuativo;
la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali;
il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia;
l'inserimento nell'organizzazione aziendale. E' sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (cfr., tra le molte, Cass. n.
11937/2009, da ultimo Cass civile, sez. Lavoro, Sentenza 11/07/2018 n° 18253).
Onere assolto, in questa sede da parte ricorrente. Invero, dall'istruttoria è emerso che le testi e escusse all'udienza del Testimone_1 Testimone_2 26.6.2024, nonché le testi IO IA e escusse all'udienza del 5.2.2025, Testimone_3 confermavano pienamente il capitolato di prova di parte ricorrente.
Le stesse, infatti, confermavano non solo il periodo di lavoro del ricorrente dal 19.9.2018 al 3.5.2019 e dal 24.2.2020 al 30.9.2021, ma anche le mansioni espletate di operaio rifilatore livello F, confermavano gli orari di lavoro svolti dalle 8:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, nonché il vincolo di subordinazione, confermando che il sig. , datore di lavoro, impartiva le direttive, Controparte_5 confermando, altresì che lo stesso provvedeva anche al pagamento della retribuzione.
Le testi escusse hanno confermato che la società si occupava della lavorazione per Controparte_2 conto terzi di pelli e la stipulazione dei rapporti di lavoro variava in funzione della quantità di lavoro esistente.
Pertanto, si ritiene che sia stata fornita la prova della esistenza di rapporti subordinati, risultando invece CP_ infondata la ricostruzione operata da Gli unici dati fattuali esplicitati nel verbale ispettivo, parzialmente prodotto, nelle pagine fino a 9), l'ultima nemmeno completa, e nella pagina conclusiva n. 22), con un chiaro “omissis” manoscritto in calce alla parte riprodotta della n. 9), sono quelli dell'andamento finanziario, rappresentati a pagina 8) del verbale. Non vengono prodotti gli altri atti ispettivi, tra i quali le dichiarazioni acquisite in corso di verifica, e che
3 lo stesso personale valorizza ai fini della individuazione dei rapporti che sarebbero genuini, in numero di sette, e tutti gli altri che vengono invece disconosciuti.
Il ricorsi deve essere accolto e va accertato e dichiarato che tra la parte ricorrente e la società CP_7 per i periodi oggetto di contestazione è intercorso regolare rapporto di lavoro subordinato;
va,
[...] CP_ quindi, accertato e dichiarato che l' non ha diritto alla restituzione delle somme richieste al ricorrente a titolo di indebito con le missive Racc.te n. 68981660341-6 datata 4.4.2022; n. 66481764399-7 datata
16.2.2023; n. 66481764401-8 datata 16.2.2023; n. 66481764397-5 datata 16.2.2023; n. 66481764400-7 datata 16.2.2023; n. 66481764402-9 datata 16.2.2023; n. 66481764405-4 datata 16.2.2023; n.
66481764403-0 datata 16.2.2023; n. 66481764396-4 datata 16.2.2023; n. 66481764398-6 datata
16.2.2023; n. 66481764404-3 datata 16.2.2023. CP_ Pertanto, l' va condannato alla restituzione delle somme medio tempore trattenute con interessi sulle somme via via rivalutate dalla illegittima trattenuta e fino all'effettivo soddisfo. Spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che tra e la società Parte_1 [...] per periodi oggetto di contestazione e per cui è causa è intercorso regolare rapporto CP_7 di lavoro subordinato;
CP_
2. Accerta e dichiara che l non ha diritto alla restituzione delle somme richieste a
[...]
a titolo di indebito;
Parte_1 CP_
3. Condanna l' alla restituzione delle somme medio tempore eventualmente trattenute con interessi sulle somme via via rivalutate dalla illegittima trattenuta e fino all'effettivo soddisfo. CP_
4. Condanna al pagamento a favore di delle spese di lite che liquida nella Parte_1 somma di €#3.406# (tremilaquattrocentosei), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Avellino, il 16.4.2026
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica d'Agostino
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