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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 09/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1285/2024 R.G. promossa da:
RE AU DO, rappresentato e difeso dall'Avv.KOSA
MARGARETA
RICORRENTE
contro
:
NP , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.PEREGO NADIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, con atto depositato in data 10.7.2024, ha riassunto il giudizio instaurato avanti al Tribunale di Varese con il quale chiedeva sentir accertare e dichiarare il suo diritto alla detassazione della pensione erogata dall'IN, in forza della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di
Bulgaria convertita nella legge 29 novembre 1990, n. 389, vigente dal 22 dicembre 1990 e per l'effetto – previa sospensione dell'esecuzione – annullare e/o disapplicare il provvedimento con cui l'IN aveva negato il diritto alla detassazione, con ogni conseguenziale pronuncia di legge.
Si costituiva IN eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario competente per le questioni relative al rimborso dell'imposta e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso.
L'eccezione di difetto di giurisdizione non è fondata: il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (da ultimo Cass. SS.UU n. 16833/2017) ha ritenuto la cognizione del giudice ordinario nelle controversie fra sostituto d'imposta e sostituito in materia di trattenute, “non coinvolgendo il rapporto d'imposta, danno ingresso ad una lite tra privati la cui cognizione appartiene al giudice ordinario”.
Dal principio di diritto enunciato discende la legittimazione di IN quale contraddittore (oltre che autore materiale della trattenuta e conseguentemente obbligato all'eventuale restituzione) e l'esclusione di ipotesi di litisconsorzio necessario.
Nel merito il ricorso è infondato.
Non è contestato il fatto che il ricorrente abbia la residenza fiscale ed il “centro degli interessi vitali” in Bulgaria. Tuttavia egli è sottoposto a doppia tassazione perché non ha attestato il godimento (anche) della cittadinanza bulgara.
Parte ricorrente, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di pagamento dell'imposta, si richiama alle disposizioni della Convenzione tra Italia e Bulgaria volta ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, stipulata a Sofia il 21 settembre 1988 e ratificata con la legge n. 389 del 29 novembre 1990.
Tale convenzione prevede all'art. 1 (rubricato “Soggetti e residenti”), che: “
1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli
Stati contraenti.
2. Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione “residente di uno Stato contraente” designa: a) per quanto riguarda la Repubblica Italiana, qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposte in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di agni altro criterio di natura analoga. b) per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede, la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata”.
Il successivo art. 16 della medesima Convenzione precisa che “fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”.
A propria volta, l'art. 17, paragrafo 2, stabilisce che “le pensioni corrisposte da uno
Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità”
Secondo la difesa di parte ricorrente il termine “nazionalità” di cui all'art. 1 comma 2, lett. b) deve essere interpretato “quale appartenenza del contribuente alla nazione bulgara, alla comunità di persone presenti sul territorio bulgaro in modo di essere assoggettato alla legislazione civile dello Stato bulgaro e conseguentemente anche a quella fiscale”.
Secondo IN dalla lettura delle norme richiamate si evince che la pensione erogata dallo Stato Italiano è assoggettata a imposizione dello stato Italiano ad eccezione dell'ipotesi in cui il beneficiario sia residente e cittadino della Bulgaria, ipotesi che qui pacificamente non ricorre. In altri termini, IN ritiene che il termine “nazionalità” vada inteso come “cittadinanza”.
Ritiene questo giudice di condividere la tesi di parte resistente.
Non può essere accolta la tesi della sovrapponibilità e interscambiabilità dei concetti di residenza fiscale e cittadinanza bulgara sia per la chiara esposizione degli artt. 2 lettera b) e 17 co. 2 lettera b) della Convenzione sia perché la
Convenzione si riferisce esclusivamente alla nazionalità in altre disposizioni senza tema di confusione con la residenza fiscale (cfr. art. 23).
L'interpretazione propugnata da IN è stata inoltre confermata, oltre che da numerosa giurisprudenza di merito (si veda la Corte D'Appello di Milano allegata da IN) sia dalla Corte di Cassazione che ha affermato “ l'art. 1 della
Convenzione fissa l'ambito di applicazione soggettiva della stessa, individuandolo nelle
«persone che sono residenti di uno o di entrambi gli stati contraenti», poi definite, per quanto riguarda la Bulgaria, come «qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata». Il concetto di «residenza» ai fini applicativi della Convenzione è dunque fatto coincidere dal legislatore con il possesso della nazionalità; ciò vale ad escludere che, a detto fine, sia sufficiente la residenza fiscale, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, il quale, per dato pacifico, non possiede la nazionalità bulgara” (cfr. Cass. 21697/23).
Non si condivide l'opinione di parte ricorrente che ritiene violato il principio dell'affidamento ingenerato dal precedente messaggio IN del 2020 in base al quale era ritenuta sufficiente la residenza fiscale in Bulgaria. Da un lato, infatti, la
PA può modificare le proprie circolari laddove si avveda della corretta soluzione esegetica;
dall'altro il prelievo fiscale è stato fatto solo a partire da gennaio 2023. Non vi è stato alcun annullamento di benefici precedentemente concessi, ma solo la individuazione della corretta disciplina da applicarsi nel futuro.
Non può condividersi la tesi di parte ricorrente che considera “illegittimo, discriminatorio, espressamente vietato dall'art. 18 del TFUE” il criterio della
“cittadinanza” al fine di beneficiare della Convenzione contro la doppia imposizione. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte ricorrente, non si ravvisa alcuna violazione di regolamenti CE né una interpretazione anticostituzionale della normativa in materia.
L'interpretazione sopra enucleata risponde ai criteri interpretativi delle convenzioni, basandosi sia sul dato letterale che sull'analisi sistematica della normativa. Il fine voluto dal legislatore, ovvero evitare la doppia imposizione fiscale, è rispettato poiché l'art. 22, nell'ipotesi come quella in esame, garantisce che il soggetto non si trovi sottoposto ad una doppia imposizione fiscale.
Non è ravvisabile nella fattispecie in esame alcuna lesione della libera circolazione delle persone a causa della variazione dei regimi fiscali, poiché questi ultimi non sono immutabili, l'esercizio della potestà impositiva dello
Stato esprime scelte di politica economica che possono variare nel tempo e non sono sindacabili dal giudice, se rispettose dei princìpi fondamentali della
Costituzione e del diritto sovranazionale.
Si deve, altresì, osservare che nel caso di specie non sussistono neppure i presupposti per il richiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, né per una questione di legittimità costituzionale, posto che non è stata dimostrata una situazione di effettiva doppia imposizione.
La complessità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti. Rigetta il ricorso.
Spese di lite compensate.
Busto Arsizio, 9.1.2025
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1285/2024 R.G. promossa da:
RE AU DO, rappresentato e difeso dall'Avv.KOSA
MARGARETA
RICORRENTE
contro
:
NP , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.PEREGO NADIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, con atto depositato in data 10.7.2024, ha riassunto il giudizio instaurato avanti al Tribunale di Varese con il quale chiedeva sentir accertare e dichiarare il suo diritto alla detassazione della pensione erogata dall'IN, in forza della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di
Bulgaria convertita nella legge 29 novembre 1990, n. 389, vigente dal 22 dicembre 1990 e per l'effetto – previa sospensione dell'esecuzione – annullare e/o disapplicare il provvedimento con cui l'IN aveva negato il diritto alla detassazione, con ogni conseguenziale pronuncia di legge.
Si costituiva IN eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario competente per le questioni relative al rimborso dell'imposta e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso.
L'eccezione di difetto di giurisdizione non è fondata: il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (da ultimo Cass. SS.UU n. 16833/2017) ha ritenuto la cognizione del giudice ordinario nelle controversie fra sostituto d'imposta e sostituito in materia di trattenute, “non coinvolgendo il rapporto d'imposta, danno ingresso ad una lite tra privati la cui cognizione appartiene al giudice ordinario”.
Dal principio di diritto enunciato discende la legittimazione di IN quale contraddittore (oltre che autore materiale della trattenuta e conseguentemente obbligato all'eventuale restituzione) e l'esclusione di ipotesi di litisconsorzio necessario.
Nel merito il ricorso è infondato.
Non è contestato il fatto che il ricorrente abbia la residenza fiscale ed il “centro degli interessi vitali” in Bulgaria. Tuttavia egli è sottoposto a doppia tassazione perché non ha attestato il godimento (anche) della cittadinanza bulgara.
Parte ricorrente, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di pagamento dell'imposta, si richiama alle disposizioni della Convenzione tra Italia e Bulgaria volta ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, stipulata a Sofia il 21 settembre 1988 e ratificata con la legge n. 389 del 29 novembre 1990.
Tale convenzione prevede all'art. 1 (rubricato “Soggetti e residenti”), che: “
1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli
Stati contraenti.
2. Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione “residente di uno Stato contraente” designa: a) per quanto riguarda la Repubblica Italiana, qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposte in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di agni altro criterio di natura analoga. b) per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede, la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata”.
Il successivo art. 16 della medesima Convenzione precisa che “fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”.
A propria volta, l'art. 17, paragrafo 2, stabilisce che “le pensioni corrisposte da uno
Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità”
Secondo la difesa di parte ricorrente il termine “nazionalità” di cui all'art. 1 comma 2, lett. b) deve essere interpretato “quale appartenenza del contribuente alla nazione bulgara, alla comunità di persone presenti sul territorio bulgaro in modo di essere assoggettato alla legislazione civile dello Stato bulgaro e conseguentemente anche a quella fiscale”.
Secondo IN dalla lettura delle norme richiamate si evince che la pensione erogata dallo Stato Italiano è assoggettata a imposizione dello stato Italiano ad eccezione dell'ipotesi in cui il beneficiario sia residente e cittadino della Bulgaria, ipotesi che qui pacificamente non ricorre. In altri termini, IN ritiene che il termine “nazionalità” vada inteso come “cittadinanza”.
Ritiene questo giudice di condividere la tesi di parte resistente.
Non può essere accolta la tesi della sovrapponibilità e interscambiabilità dei concetti di residenza fiscale e cittadinanza bulgara sia per la chiara esposizione degli artt. 2 lettera b) e 17 co. 2 lettera b) della Convenzione sia perché la
Convenzione si riferisce esclusivamente alla nazionalità in altre disposizioni senza tema di confusione con la residenza fiscale (cfr. art. 23).
L'interpretazione propugnata da IN è stata inoltre confermata, oltre che da numerosa giurisprudenza di merito (si veda la Corte D'Appello di Milano allegata da IN) sia dalla Corte di Cassazione che ha affermato “ l'art. 1 della
Convenzione fissa l'ambito di applicazione soggettiva della stessa, individuandolo nelle
«persone che sono residenti di uno o di entrambi gli stati contraenti», poi definite, per quanto riguarda la Bulgaria, come «qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata». Il concetto di «residenza» ai fini applicativi della Convenzione è dunque fatto coincidere dal legislatore con il possesso della nazionalità; ciò vale ad escludere che, a detto fine, sia sufficiente la residenza fiscale, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, il quale, per dato pacifico, non possiede la nazionalità bulgara” (cfr. Cass. 21697/23).
Non si condivide l'opinione di parte ricorrente che ritiene violato il principio dell'affidamento ingenerato dal precedente messaggio IN del 2020 in base al quale era ritenuta sufficiente la residenza fiscale in Bulgaria. Da un lato, infatti, la
PA può modificare le proprie circolari laddove si avveda della corretta soluzione esegetica;
dall'altro il prelievo fiscale è stato fatto solo a partire da gennaio 2023. Non vi è stato alcun annullamento di benefici precedentemente concessi, ma solo la individuazione della corretta disciplina da applicarsi nel futuro.
Non può condividersi la tesi di parte ricorrente che considera “illegittimo, discriminatorio, espressamente vietato dall'art. 18 del TFUE” il criterio della
“cittadinanza” al fine di beneficiare della Convenzione contro la doppia imposizione. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte ricorrente, non si ravvisa alcuna violazione di regolamenti CE né una interpretazione anticostituzionale della normativa in materia.
L'interpretazione sopra enucleata risponde ai criteri interpretativi delle convenzioni, basandosi sia sul dato letterale che sull'analisi sistematica della normativa. Il fine voluto dal legislatore, ovvero evitare la doppia imposizione fiscale, è rispettato poiché l'art. 22, nell'ipotesi come quella in esame, garantisce che il soggetto non si trovi sottoposto ad una doppia imposizione fiscale.
Non è ravvisabile nella fattispecie in esame alcuna lesione della libera circolazione delle persone a causa della variazione dei regimi fiscali, poiché questi ultimi non sono immutabili, l'esercizio della potestà impositiva dello
Stato esprime scelte di politica economica che possono variare nel tempo e non sono sindacabili dal giudice, se rispettose dei princìpi fondamentali della
Costituzione e del diritto sovranazionale.
Si deve, altresì, osservare che nel caso di specie non sussistono neppure i presupposti per il richiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, né per una questione di legittimità costituzionale, posto che non è stata dimostrata una situazione di effettiva doppia imposizione.
La complessità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti. Rigetta il ricorso.
Spese di lite compensate.
Busto Arsizio, 9.1.2025
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari