CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 719/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
DEMONTIS SERGIO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1406/2023 depositato il 13/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Giustizia Amministrativa Tar Sicilia - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210077304961000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi di ricorso, nelle proprie memorie e chiede l'accoglimento dello stesso.
Le parti resistenti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Premessa in fatto.
1.1. Con ricorso notificato via PEC in data 24.11.2022, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato dinanzi alla CGT di Primo Grado di Palermo la cartella di pagamento n. 29620210077304961000, notificata via PEC
17.11.2022, per l'importo complessivo di € 13.271,09, emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione
(AD) su incarico di plurimi enti (Agenzia delle Entrate;
Comune di Palermo;
TAR Sicilia – Palermo;
Commissione tributaria) e recante, tra l'altro, poste relative a tassa automobilistica 2015, IMU 2013–2017, spese giudiziali, contributi giudiziari .
1.2. Il ricorrente ha dedotto: (i) nullità per mancanza di firma della cartella;
(ii) invalidità della notifica perché proveniente da PEC non risultante nei registri pubblici;
(iii) mancata notifica degli atti prodromici
(accertamenti/liquidazioni) per tutte le poste;
(iv) difetto di motivazione e mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi;
(v) prescrizione/decadenza; (vi) incertezza dell'ente impositore.
1.3. Si è costituita AD, resistendo al ricorso e deducendo: l'insussistenza del requisito della sottoscrizione della cartella;
la validità della PEC mittente anche se non presente in INI-PEC; la sufficienza motivazionale della cartella con richiamo ai ruoli;
la non imputabilità ad AD dei vizi degli atti impositivi;
l'assenza di prescrizione anche per effetto dei regimi di sospensione COVID.
1.4. Con ordinanza interlocutoria del 26.05.2025, questa Corte ha onerato AD di chiamare in causa gli enti creditori (Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Palermo;
Comune di Palermo;
TAR Sicilia –
Palermo; Commissione Tributaria Provinciale) e ha rinviato all'udienza del 24.11.2025.
1.5. In esecuzione dell'ordinanza si sono costituiti:
TAR Sicilia – Palermo, che ha eccepito l'inammissibilità delle censure sul contributo unificato per mancata impugnazione del previo Invito al pagamento prot. 00135/2021 ritualmente notificato il 22.01.2021 e non opposto.
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Palermo, limitatamente alla posta tassa automobilistica
2015, che ha provato la notifica del processo verbale di liquidazione con perfezionamento per compiuta giacenza il 22.10.2018 e ha illustrato la sospensione emergenziale 08.03.2020–31.08.2021 ai fini della tempestività della successiva cartella PEC 17.11.2022.
Comune di Palermo, che ha eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione passiva rispetto a vizi propri della cartella (atto di riscossione di competenza AD) ed ha ribadito l'inammissibilità delle censure rivolte al ruolo quale atto interno.
Il ricorrente ha depositato memorie (04.11.2024 e memoria per l'udienza del 24.11.2025) insistendo su: (a)
IMU (invalidità notifiche ex art. 140 c.p.c. per assenza CAD/A.R. informativa); (b) tassa auto 2015 (mancata
CAD sull'asserito PV notificato per posta); (c) spese giudiziali (mancanza titolo e passaggio in giudicato;
difetto di motivazione); (d) TAR – contributo unificato (eccepita compensazione con pagamento effettuato su altra cartella per RG 642/2020 tramite rottamazione-quater, con dedotta duplicazione d'incasso); (e) MEF/
CGT (riconosciuto dovuto € 30,00 di contributo CGT, contestata sanzione € 70,81 per notifica a familiare senza CAD ex art. 7 L. 890/1982).
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Palermo - in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Ufficio di Segreteria della
Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Palermo eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente ai motivi dedotti da controparte riguardanti l'atto opposto non riferibili alle attività di propria competenza, ma a quella dell'agente incaricato della riscossione, successive alla consegna del ruolo. Mentre, per quanto riguarda le lamentate irregolarità riguardanti la notifica degli atti prodromici, conferma la legittimità del proprio operato. Riassume la vicenda.
All'esito di controllo formale ai fini dell'accertamento del c.u.t. dovuto per un precedente ricorso iscritto al n. R.G.R. 2571/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (all. n.
2), la Segreteria emetteva i seguenti atti:
invito prot. n. 3160 del 7/10/2019 (All. n. 3), per € 30,00 più spese;
avviso irrogazione sanzioni prot. n. 366 del 27/01/2020 per € 60,00 più spese (All. n. 4), Tali atti sono stati regolarmente notificati all'odierno ricorrente, come comprovato dalle ricevute di accettazione e avvenuta consegna, che allega in copia, relative all'invito alla regolarizzazione del pagamento del c.u.t. (all. nn. 5 e
6 ), notificato in data 7/10/2019 , all'indirizzo PEC del difensore domiciliatario, indicato nel ricorso n. R.G.R.
2571/2019 (cfr. all. n. 2, pag. 5), l'Avv. Difensore_2 In mancanza di pagamento di detto avviso, questo Ufficio provvedeva, quindi, a emettere successivo avviso di irrogazione sanzioni, notificato in data 31/01/2020
a mezzo raccomandata A/R, presso l'indirizzo del ricorrente, come provato da ricevuta che allega (cfr. all.
n. 7), secondo la normativa allora vigente di cui alla L. 689/1981 che, nel caso di notifica a mezzo posta, rinvia alle modalità di cui alla L. 890/1982. Verificato l'omesso versamento degli importi richiesti con l'invito e con l'atto di irrogazione sanzioni, procedeva con iscrizione a ruolo n. 2021/000461, di cui alla cartella di pagamento oggetto dell'odierna impugnazione.
La parte ricorrente depositava memorie illustrative e repliche. Depositava documentazione varia relativa a rottamazione di alcuni ruoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari: perimetro del giudizio e riparto tra agente della riscossione ed enti impositori
. È dirimente richiamare l'ordinanza del 26.05.2025, che – preso atto delle censure su atti presupposti riferibili a diversi creditori – ha ordinato la chiamata in causa degli enti impositori (AE, Comune, TAR, CTP), così da concentrare il contraddittorio sulle questioni di legittimità degli atti impositivi e non solo sui vizi propri della cartella.
2.2. In linea con la costante distinzione tra vizi propri dell'atto di riscossione (cartella, intimazione)
e vizi degli atti impositivi (accertamenti/liquidazioni), l'Agente della riscossione risponde dei primi, mentre le contestazioni sugli atti prodromici vanno rivolte ai creditori. Il Comune di Palermo ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle censure dirette ai vizi della cartella, sottolineando la natura interna del ruolo,mentre il TAR ha posto questione di inoppugnabilità dell'invito al pagamento del contributo unificato, ritualmente notificato nel 2021.
Ciò premesso, si osserva:
1) I profili formali della cartella (firma, PEC mittente, motivazione, interessi) sono scrutinabili nei confronti di AD;
2)la legittimità/efficacia degli atti prodromici delle singole poste sono scrutinabili nei confronti degli enti creditori (AE – bollo 2015; Comune – IMU e spese giudiziali;
TAR – contributo unificato;
MEF/CGT – ove pertinente in cartella), tenendo conto dell'onere probatorio allegato da ciascuna parte.
2. Sui vizi formali dedotti contro la cartella: firma e PEC mittente
2.1. Sulla pretesa necessità della sottoscrizione della cartella. Il motivo è infondato. Come dettagliato da AD, la cartella di pagamento è atto predisposto su modello ministeriale e la normativa di riferimento, tra cui D.M. 3 settembre 1999, n. 321, non prevede la sottoscrizione quale requisito di validità; rileva la riferibilità dell'atto all'ente. Tale impostazione è conforme al diritto vivente richiamato dalla stessa AD
(Cass. nn. 7800/2020, 8081/2020) e alla ratio, anche costituzionale, di sufficiente individuabilità dell'autorità emanante
2.2. Sulla validità della PEC mittente non iscritta in INI-PEC/REGINDE. E' infondato il rilievo secondo cui la notificazione PEC della cartella sarebbe nulla per provenienza da indirizzo non presente nei registri pubblici. La giurisprudenza valorizza il criterio della riconducibilità istituzionale dell'indirizzo PEC all'ente notificante, escludendo la necessità di un vincolo formale per il mittente;
viene qui richiamata, tra le altre,
Cass. 6015/2023 . È decisivo il profilo funzionale: l'indirizzo utilizzato insiste nel dominio istituzionale pec. agenziariscossione.gov.it, idoneo a garantire la certezza della provenienza dell'atto e a non comprimere il diritto di difesa, posto che il ricorrente ha effettivamente ricevuto l'atto e proposto opposizione tempestiva.
2.3. Sulla motivazione della cartella e sui calcoli degli interessi. Il ricorrente lamenta la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, reputando la cartella carente di motivazione. AD replica che la cartella richiama i ruoli e riporta la tabella degli interessi per ciascuna partita, modalità ritenuta sufficiente dalla giurisprudenza (richiamo in atti a Cass. 38116/2022). Il Collegio condivide quanto sostenuto da AD. Quando la cartella segue ad un atto impositivo che ha già determinato il quantum, l'obbligo di motivazione è soddisfatto dal rinvio all'atto presupposto e dall'indicazione numerica degli importi aggiornati, ferma la possibilità per il contribuente di richiedere accesso per gli ulteriori dettagli.
3.Sulla prescrizione/decadenza in generale e sui regimi emergenziali. Il ricorrente ha opposto in via generale prescrizione/decadenza; AD e gli enti creditori ne hanno eccepito l'insussistenza, richiamando, per i carichi nel periodo emergenziale, la sospensione/proroga dei termini (tra cui l'art. 4 D.L. 41/2021, come illustrato da AD e, specificamente per il bollo 2015, dall'AE–DP Palermo). Nello scrutinio delle singole poste (infra ) si da atto della tempestività della pretesa, anche tenendo conto della sospensione 08.03.2020–
31.08.2021 (541 giorni) specificamente computata dall'AE–DP Palermo per l'iscrizione/ notifica della cartella
17.11.2022
4. Sulla tassa automobilistica 2015 (Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Palermo)
. L'AE–DP Palermo documenta che il processo verbale di liquidazione per l'anno 2015 è stato regolarmente notificato mediante servizio postale, con perfezionamento per compiuta giacenza il 22.10.2018; dunque entro il termine triennale previsto dall'art. 5 D.L. 953/1982; il ruolo n. 151/21 risulta consegnato ad AD il 25.02.2021; la cartella è stata notificata il 17.11.2022, nei termini, tenuto conto della sospensione 08.03.2020–
31.08.2021. Il ricorrente eccepisce che la notifica del PV sarebbe invalida per mancanza della CAD
(raccomandata informativa) richiesta in caso di irreperibilità relativa;
tuttavia non contrappone documentazione idonea a sovvertire la prova dell'Ufficio circa il perfezionamento del procedimento notificatorio e non dimostra un concreto pregiudizio difensivo tale da travolgere l'efficacia interruttiva della notifica. In ogni caso, la tempestiva formazione del ruolo e la notifica della cartella, anche per effetto della sospensione emergenziale come puntualmente computata dall'AE–DP, rendono non maturata la prescrizione.
5. Sulla IMU 2013–2017 (Comune di Palermo) Il ricorrente denuncia la mancata/not valida notifica degli avvisi IMU (asserito utilizzo dell'art. 140 c.p.c. senza CAD e senza avviso di ricevimento della raccomandata informativa), invocando plurimi precedenti di legittimità; il Comune eccepisce che le doglianze rivolte ai vizi della cartella sono impropriamente indirizzate all'ente impositore e ribadisce la natura interna del ruolo, oltre a contestare nel merito la genericità delle allegazioni. . Il Collegio osserva che, anche a voler ritenere ammissibile la deduzione del vizio derivato in cartella (ex art. 19, co. 3, d.lgs. 546/1992), è onere del contribuente allegare e provare la mancanza o l'invalidità della notifica degli atti presupposti in modo concreto e specifico, non essendo sufficiente il mero richiamo a principi giurisprudenziali in tema di CAD. Nella specie, le censure non si confrontano con atti e relate specifiche prodotte nel fascicolo dell'ente, né indicano in modo puntuale quali annualità e quali documenti sarebbero viziati e in che termini probatori (spesso limitandosi ad affermazioni generiche e a riportare massime senza correlazione agli atti prodotti) . In difetto di allegazione individualizzata dei vizi e di prova controfattuale idonea a superare la presunzione di legittimità degli atti impositivi, la censura non è accoglibile.
6. Sulla posta “Spese giudiziali” (Comune/giurisdizione tributaria)
. Il ricorrente lamenta per tale posta un difetto di titolo (mancata produzione della sentenza e del passaggio in giudicato) e difetto di motivazione (semplice richiamo in cartella). Il Comune oppone che le doglianze sono generiche e che la cartella rinvia a ruoli e atti presupposti . Il Collegio rileva che le contestazioni, per come formulate, non superano la soglia di specificità richiesta: esse non identificano puntualmente il titolo mancante (numero e data sentenza, oggetto, rapporto con la cartella), né danno conto di istanze di accesso rimaste inevase;
mentre l'atto di riscossione reca gli estremi di ruolo e la quantificazione, con possibilità per il contribuente di richiedere l'esibizione del titolo in sede amministrativa o processuale.
7. Sul contributo unificato TAR (TAR Sicilia – Palermo)
Il TAR ha depositato atto di costituzione con il quale ha dedotto l'inammissibilità della censura, avendo notificato al ricorrente Invito al pagamento prot. 00135/2021 in data 22.01.2021, non impugnato: la relativa obbligazione è dunque definitiva. Il ricorrente ha opposto che, per altra posizione (RG 642/2020), avrebbe versato il contributo in rottamazione-quater, eccependo una compensazione e deducendo un doppio incasso
(lui e il coniuge coobbligato), ma la tesi difensiva non è idonea a scalfire la definitività del titolo relativo al diverso RG 122/2021 (qui in discussione). L'asserita compensazione con versamenti afferenti altra cartella/ altro RG non può essere opposta, in difetto di puntuale istanza accolta dall'ente creditore e, soprattutto, in presenza di un invito al pagamento ritualmente notificato e non impugnato, che cristallizza la pretesa.
7. Sul Contributo unificato di pertinenza del MEF. la Segreteria ha dimostrato la rituale notifica degli atti prodromici ( invito prot. n. 3160 del 7/10/2019 e avviso irrogazione sanzioni prot. n. 366 del 27/01/2020), con l'effetto della cristallizzazione della pretesa impositiva. per € 60,00 più spese come comprovato dalle ricevute di accettazione e avvenuta consegna delle PEC indirizzate al difensore domiciliatario, indicato nel ricorso n. R.G.R. 2571/2019. Dissonante ed inconferente con le memorie presentate - oltrechè caotica e confusa -è la documentazione relativa a la definizione agevolata di taluni carichi esattoriali.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti costituite, che liquida come segue:
- in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione: € 1.200,00 oltre rimborso forfetario, CPA e IVA
- in favore di Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Palermo: € 400,00;
- in favore di Comune di Palermo: € 900,00;
- in favore di TAR Sicilia – Palermo: € 500,00.
-in favore del MEF Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Palermo :€ 300,00-
Così deciso in Palermo 24.11.25
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
DEMONTIS SERGIO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1406/2023 depositato il 13/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Giustizia Amministrativa Tar Sicilia - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210077304961000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi di ricorso, nelle proprie memorie e chiede l'accoglimento dello stesso.
Le parti resistenti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Premessa in fatto.
1.1. Con ricorso notificato via PEC in data 24.11.2022, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato dinanzi alla CGT di Primo Grado di Palermo la cartella di pagamento n. 29620210077304961000, notificata via PEC
17.11.2022, per l'importo complessivo di € 13.271,09, emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione
(AD) su incarico di plurimi enti (Agenzia delle Entrate;
Comune di Palermo;
TAR Sicilia – Palermo;
Commissione tributaria) e recante, tra l'altro, poste relative a tassa automobilistica 2015, IMU 2013–2017, spese giudiziali, contributi giudiziari .
1.2. Il ricorrente ha dedotto: (i) nullità per mancanza di firma della cartella;
(ii) invalidità della notifica perché proveniente da PEC non risultante nei registri pubblici;
(iii) mancata notifica degli atti prodromici
(accertamenti/liquidazioni) per tutte le poste;
(iv) difetto di motivazione e mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi;
(v) prescrizione/decadenza; (vi) incertezza dell'ente impositore.
1.3. Si è costituita AD, resistendo al ricorso e deducendo: l'insussistenza del requisito della sottoscrizione della cartella;
la validità della PEC mittente anche se non presente in INI-PEC; la sufficienza motivazionale della cartella con richiamo ai ruoli;
la non imputabilità ad AD dei vizi degli atti impositivi;
l'assenza di prescrizione anche per effetto dei regimi di sospensione COVID.
1.4. Con ordinanza interlocutoria del 26.05.2025, questa Corte ha onerato AD di chiamare in causa gli enti creditori (Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Palermo;
Comune di Palermo;
TAR Sicilia –
Palermo; Commissione Tributaria Provinciale) e ha rinviato all'udienza del 24.11.2025.
1.5. In esecuzione dell'ordinanza si sono costituiti:
TAR Sicilia – Palermo, che ha eccepito l'inammissibilità delle censure sul contributo unificato per mancata impugnazione del previo Invito al pagamento prot. 00135/2021 ritualmente notificato il 22.01.2021 e non opposto.
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Palermo, limitatamente alla posta tassa automobilistica
2015, che ha provato la notifica del processo verbale di liquidazione con perfezionamento per compiuta giacenza il 22.10.2018 e ha illustrato la sospensione emergenziale 08.03.2020–31.08.2021 ai fini della tempestività della successiva cartella PEC 17.11.2022.
Comune di Palermo, che ha eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione passiva rispetto a vizi propri della cartella (atto di riscossione di competenza AD) ed ha ribadito l'inammissibilità delle censure rivolte al ruolo quale atto interno.
Il ricorrente ha depositato memorie (04.11.2024 e memoria per l'udienza del 24.11.2025) insistendo su: (a)
IMU (invalidità notifiche ex art. 140 c.p.c. per assenza CAD/A.R. informativa); (b) tassa auto 2015 (mancata
CAD sull'asserito PV notificato per posta); (c) spese giudiziali (mancanza titolo e passaggio in giudicato;
difetto di motivazione); (d) TAR – contributo unificato (eccepita compensazione con pagamento effettuato su altra cartella per RG 642/2020 tramite rottamazione-quater, con dedotta duplicazione d'incasso); (e) MEF/
CGT (riconosciuto dovuto € 30,00 di contributo CGT, contestata sanzione € 70,81 per notifica a familiare senza CAD ex art. 7 L. 890/1982).
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Palermo - in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Ufficio di Segreteria della
Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Palermo eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente ai motivi dedotti da controparte riguardanti l'atto opposto non riferibili alle attività di propria competenza, ma a quella dell'agente incaricato della riscossione, successive alla consegna del ruolo. Mentre, per quanto riguarda le lamentate irregolarità riguardanti la notifica degli atti prodromici, conferma la legittimità del proprio operato. Riassume la vicenda.
All'esito di controllo formale ai fini dell'accertamento del c.u.t. dovuto per un precedente ricorso iscritto al n. R.G.R. 2571/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (all. n.
2), la Segreteria emetteva i seguenti atti:
invito prot. n. 3160 del 7/10/2019 (All. n. 3), per € 30,00 più spese;
avviso irrogazione sanzioni prot. n. 366 del 27/01/2020 per € 60,00 più spese (All. n. 4), Tali atti sono stati regolarmente notificati all'odierno ricorrente, come comprovato dalle ricevute di accettazione e avvenuta consegna, che allega in copia, relative all'invito alla regolarizzazione del pagamento del c.u.t. (all. nn. 5 e
6 ), notificato in data 7/10/2019 , all'indirizzo PEC del difensore domiciliatario, indicato nel ricorso n. R.G.R.
2571/2019 (cfr. all. n. 2, pag. 5), l'Avv. Difensore_2 In mancanza di pagamento di detto avviso, questo Ufficio provvedeva, quindi, a emettere successivo avviso di irrogazione sanzioni, notificato in data 31/01/2020
a mezzo raccomandata A/R, presso l'indirizzo del ricorrente, come provato da ricevuta che allega (cfr. all.
n. 7), secondo la normativa allora vigente di cui alla L. 689/1981 che, nel caso di notifica a mezzo posta, rinvia alle modalità di cui alla L. 890/1982. Verificato l'omesso versamento degli importi richiesti con l'invito e con l'atto di irrogazione sanzioni, procedeva con iscrizione a ruolo n. 2021/000461, di cui alla cartella di pagamento oggetto dell'odierna impugnazione.
La parte ricorrente depositava memorie illustrative e repliche. Depositava documentazione varia relativa a rottamazione di alcuni ruoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari: perimetro del giudizio e riparto tra agente della riscossione ed enti impositori
. È dirimente richiamare l'ordinanza del 26.05.2025, che – preso atto delle censure su atti presupposti riferibili a diversi creditori – ha ordinato la chiamata in causa degli enti impositori (AE, Comune, TAR, CTP), così da concentrare il contraddittorio sulle questioni di legittimità degli atti impositivi e non solo sui vizi propri della cartella.
2.2. In linea con la costante distinzione tra vizi propri dell'atto di riscossione (cartella, intimazione)
e vizi degli atti impositivi (accertamenti/liquidazioni), l'Agente della riscossione risponde dei primi, mentre le contestazioni sugli atti prodromici vanno rivolte ai creditori. Il Comune di Palermo ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle censure dirette ai vizi della cartella, sottolineando la natura interna del ruolo,mentre il TAR ha posto questione di inoppugnabilità dell'invito al pagamento del contributo unificato, ritualmente notificato nel 2021.
Ciò premesso, si osserva:
1) I profili formali della cartella (firma, PEC mittente, motivazione, interessi) sono scrutinabili nei confronti di AD;
2)la legittimità/efficacia degli atti prodromici delle singole poste sono scrutinabili nei confronti degli enti creditori (AE – bollo 2015; Comune – IMU e spese giudiziali;
TAR – contributo unificato;
MEF/CGT – ove pertinente in cartella), tenendo conto dell'onere probatorio allegato da ciascuna parte.
2. Sui vizi formali dedotti contro la cartella: firma e PEC mittente
2.1. Sulla pretesa necessità della sottoscrizione della cartella. Il motivo è infondato. Come dettagliato da AD, la cartella di pagamento è atto predisposto su modello ministeriale e la normativa di riferimento, tra cui D.M. 3 settembre 1999, n. 321, non prevede la sottoscrizione quale requisito di validità; rileva la riferibilità dell'atto all'ente. Tale impostazione è conforme al diritto vivente richiamato dalla stessa AD
(Cass. nn. 7800/2020, 8081/2020) e alla ratio, anche costituzionale, di sufficiente individuabilità dell'autorità emanante
2.2. Sulla validità della PEC mittente non iscritta in INI-PEC/REGINDE. E' infondato il rilievo secondo cui la notificazione PEC della cartella sarebbe nulla per provenienza da indirizzo non presente nei registri pubblici. La giurisprudenza valorizza il criterio della riconducibilità istituzionale dell'indirizzo PEC all'ente notificante, escludendo la necessità di un vincolo formale per il mittente;
viene qui richiamata, tra le altre,
Cass. 6015/2023 . È decisivo il profilo funzionale: l'indirizzo utilizzato insiste nel dominio istituzionale pec. agenziariscossione.gov.it, idoneo a garantire la certezza della provenienza dell'atto e a non comprimere il diritto di difesa, posto che il ricorrente ha effettivamente ricevuto l'atto e proposto opposizione tempestiva.
2.3. Sulla motivazione della cartella e sui calcoli degli interessi. Il ricorrente lamenta la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, reputando la cartella carente di motivazione. AD replica che la cartella richiama i ruoli e riporta la tabella degli interessi per ciascuna partita, modalità ritenuta sufficiente dalla giurisprudenza (richiamo in atti a Cass. 38116/2022). Il Collegio condivide quanto sostenuto da AD. Quando la cartella segue ad un atto impositivo che ha già determinato il quantum, l'obbligo di motivazione è soddisfatto dal rinvio all'atto presupposto e dall'indicazione numerica degli importi aggiornati, ferma la possibilità per il contribuente di richiedere accesso per gli ulteriori dettagli.
3.Sulla prescrizione/decadenza in generale e sui regimi emergenziali. Il ricorrente ha opposto in via generale prescrizione/decadenza; AD e gli enti creditori ne hanno eccepito l'insussistenza, richiamando, per i carichi nel periodo emergenziale, la sospensione/proroga dei termini (tra cui l'art. 4 D.L. 41/2021, come illustrato da AD e, specificamente per il bollo 2015, dall'AE–DP Palermo). Nello scrutinio delle singole poste (infra ) si da atto della tempestività della pretesa, anche tenendo conto della sospensione 08.03.2020–
31.08.2021 (541 giorni) specificamente computata dall'AE–DP Palermo per l'iscrizione/ notifica della cartella
17.11.2022
4. Sulla tassa automobilistica 2015 (Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Palermo)
. L'AE–DP Palermo documenta che il processo verbale di liquidazione per l'anno 2015 è stato regolarmente notificato mediante servizio postale, con perfezionamento per compiuta giacenza il 22.10.2018; dunque entro il termine triennale previsto dall'art. 5 D.L. 953/1982; il ruolo n. 151/21 risulta consegnato ad AD il 25.02.2021; la cartella è stata notificata il 17.11.2022, nei termini, tenuto conto della sospensione 08.03.2020–
31.08.2021. Il ricorrente eccepisce che la notifica del PV sarebbe invalida per mancanza della CAD
(raccomandata informativa) richiesta in caso di irreperibilità relativa;
tuttavia non contrappone documentazione idonea a sovvertire la prova dell'Ufficio circa il perfezionamento del procedimento notificatorio e non dimostra un concreto pregiudizio difensivo tale da travolgere l'efficacia interruttiva della notifica. In ogni caso, la tempestiva formazione del ruolo e la notifica della cartella, anche per effetto della sospensione emergenziale come puntualmente computata dall'AE–DP, rendono non maturata la prescrizione.
5. Sulla IMU 2013–2017 (Comune di Palermo) Il ricorrente denuncia la mancata/not valida notifica degli avvisi IMU (asserito utilizzo dell'art. 140 c.p.c. senza CAD e senza avviso di ricevimento della raccomandata informativa), invocando plurimi precedenti di legittimità; il Comune eccepisce che le doglianze rivolte ai vizi della cartella sono impropriamente indirizzate all'ente impositore e ribadisce la natura interna del ruolo, oltre a contestare nel merito la genericità delle allegazioni. . Il Collegio osserva che, anche a voler ritenere ammissibile la deduzione del vizio derivato in cartella (ex art. 19, co. 3, d.lgs. 546/1992), è onere del contribuente allegare e provare la mancanza o l'invalidità della notifica degli atti presupposti in modo concreto e specifico, non essendo sufficiente il mero richiamo a principi giurisprudenziali in tema di CAD. Nella specie, le censure non si confrontano con atti e relate specifiche prodotte nel fascicolo dell'ente, né indicano in modo puntuale quali annualità e quali documenti sarebbero viziati e in che termini probatori (spesso limitandosi ad affermazioni generiche e a riportare massime senza correlazione agli atti prodotti) . In difetto di allegazione individualizzata dei vizi e di prova controfattuale idonea a superare la presunzione di legittimità degli atti impositivi, la censura non è accoglibile.
6. Sulla posta “Spese giudiziali” (Comune/giurisdizione tributaria)
. Il ricorrente lamenta per tale posta un difetto di titolo (mancata produzione della sentenza e del passaggio in giudicato) e difetto di motivazione (semplice richiamo in cartella). Il Comune oppone che le doglianze sono generiche e che la cartella rinvia a ruoli e atti presupposti . Il Collegio rileva che le contestazioni, per come formulate, non superano la soglia di specificità richiesta: esse non identificano puntualmente il titolo mancante (numero e data sentenza, oggetto, rapporto con la cartella), né danno conto di istanze di accesso rimaste inevase;
mentre l'atto di riscossione reca gli estremi di ruolo e la quantificazione, con possibilità per il contribuente di richiedere l'esibizione del titolo in sede amministrativa o processuale.
7. Sul contributo unificato TAR (TAR Sicilia – Palermo)
Il TAR ha depositato atto di costituzione con il quale ha dedotto l'inammissibilità della censura, avendo notificato al ricorrente Invito al pagamento prot. 00135/2021 in data 22.01.2021, non impugnato: la relativa obbligazione è dunque definitiva. Il ricorrente ha opposto che, per altra posizione (RG 642/2020), avrebbe versato il contributo in rottamazione-quater, eccependo una compensazione e deducendo un doppio incasso
(lui e il coniuge coobbligato), ma la tesi difensiva non è idonea a scalfire la definitività del titolo relativo al diverso RG 122/2021 (qui in discussione). L'asserita compensazione con versamenti afferenti altra cartella/ altro RG non può essere opposta, in difetto di puntuale istanza accolta dall'ente creditore e, soprattutto, in presenza di un invito al pagamento ritualmente notificato e non impugnato, che cristallizza la pretesa.
7. Sul Contributo unificato di pertinenza del MEF. la Segreteria ha dimostrato la rituale notifica degli atti prodromici ( invito prot. n. 3160 del 7/10/2019 e avviso irrogazione sanzioni prot. n. 366 del 27/01/2020), con l'effetto della cristallizzazione della pretesa impositiva. per € 60,00 più spese come comprovato dalle ricevute di accettazione e avvenuta consegna delle PEC indirizzate al difensore domiciliatario, indicato nel ricorso n. R.G.R. 2571/2019. Dissonante ed inconferente con le memorie presentate - oltrechè caotica e confusa -è la documentazione relativa a la definizione agevolata di taluni carichi esattoriali.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti costituite, che liquida come segue:
- in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione: € 1.200,00 oltre rimborso forfetario, CPA e IVA
- in favore di Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Palermo: € 400,00;
- in favore di Comune di Palermo: € 900,00;
- in favore di TAR Sicilia – Palermo: € 500,00.
-in favore del MEF Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Palermo :€ 300,00-
Così deciso in Palermo 24.11.25
Il Relatore Il Presidente