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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/03/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2314/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2314/2022 promossa da:
(C.F. ), e per essa Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. SANTERINI RAFFAELE,
[...]
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
ANTONGIOVANNI SABRINA e dell'avv. ROSI MAVI
APPELLATA avverso la sentenza n. 1131/2022 emessa dal Tribunale di LUCCA pubblicata il
23/11/2022
CONCLUSIONI
In data 24.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 1 di 14 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per le ragioni, titoli e causali sopra esposte ed ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta, accertata la fondatezza dei motivi di impugnazione addotti dall'appellante con il presente gravame: A) in accoglimento di apposita istanza ex art. 283 c.p.c. all'uopo spiegata dall'appellante, disporre l'immediata sospensione della provvisoria esecutività ex lege dell'impugnata Sentenza n. 1131/2022; Rep. n. 2611/2022, pubblicata dal Tribunale di Lucca in persona del Giudice dott. Michele Fornaciari in data 23 novembre 2022 ex art. 281 sexies c.p.c., con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
B) nel merito, riformare e/o annullare l'impugnata Sentenza n. 1131/2022; Rep. n. 2611/2022, pubblicata dal Tribunale di Lucca in persona del Giudice dott. Michele Fornaciari in data 23 novembre 2022 ex art. 281 sexies c.p.c., e conseguentemente confermare in ogni sua parte e capo il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1103/2021 pubblicato il 13 luglio 2021 dal Tribunale di Lucca e notificato il 02 agosto 2021, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
C) in subordine, e sempre previa riforma e/o annullamento dell'impugnata Sentenza n. 1131/2022; Rep. n. 2611/2022, pubblicata dal Tribunale di Lucca in persona del Giudice dott. Michele Fornaciari in data 23 novembre 2022 ex art. 281 sexies c.p.c., condannare la sig.ra a dare e pagare ad la somma capitale di € 96.185,62=, CP_1 Parte_1 re e/o minore che ccertata in corso di causa, sempre oltre interessi di mora dal 25 luglio 2018 al saldo al tasso contrattuale e comunque in misura non superiore ai limiti di cui alla L. n. 108/96 e ss, nonché spese della procedura monitoria e successive occorrende;
D) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali, maggiorati del rimb. forf. 15%, CAP 4%, IVA 22% come per legge, del giudizio di primo grado e del presente giudizio di secondo grado, nonché di ogni altra spese ed esborso connesso e consequenziale anche già sopportato.
Per la parte appellata:
“Piaccia all' Ill.ma Corte d' Appello Adita In via preliminare
1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto Nel merito ed in subordine
2) Respingere l'Appello poiché comunque infondato.
3) Accogliere lo spiegato appello incidentale e per l' effetto riformare la sentenza di primo grado la dove afferma che la cessionaria non è onerata di dimostrare l' inclusione del credito all' interno del perimetro della cessione e per l' effetto dichiarare che e/o (già Parte_1 Parte_2 [...] anno el cr Controparte_2 eguentemente accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva revocando il Decreto Ingiuntivo opposto.
4) Accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado ovvero, previa revoca del Decreto Ingiuntivo opposto:
pagina 2 di 14 a) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della convenuta opposta ora appellante. b) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità parziale del contratto di mutuo, in riferimento al tasso di interesse applicato e/o per la violazione dei canoni di trasparenza e determinatezza di cui all' art. 117 comma 4 TUB, 1284 c.c. e per l' effetto ricalcolare il dare-avere tra le parti al tasso legale vigente al momento del pagamento di ciascuna rata imputando l' eccedenza a capitale e/o interessi al tasso legale per le rate ancora a scadere o in subordine quantificare la divergenza tra quanto pagato in virtù del tasso dichiarato in contratto e quello effettivamente applicato al piano d'ammortamento imputando detta eccedenza alle quote capitali e/o interessi al tasso legale per rate ancora a scadere previa comunque in ogni caso rimessioni in termini ex. art. 1186 c.c. c) Accertare e dichiarare la violazione dell' obbligo di correttezza e buona fede della convenuta opposta e per l' effetto ricalcolare il dare-avere tra le parti al tasso legale vigente al momento del pagamento di ciascuna rata imputando l' eccedenza a capitale e/o interessi al tasso legale per le rate ancora a scadere o in subordine quantificare la divergenza tra quanto pagato in virtù del tasso dichiarato in contratto e quello effettivamente applicato al piano d'ammortamento imputando detta eccedenza alle quote capitali e/o interessi al tasso legale per rate ancora a scadere previa comunque in ogni caso rimessioni in termini ex. art. 1186 c.c. d) Accertare e dichiarare la violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede della convenuta opposta e per l' effetto ricalcolare il dare-avere tra le parti secondo il regime finanziario dell' interesse semplice al momento del pagamento di ciascuna rata imputando l' eccedenza versata a capitale e/o interessi per le rate ancora a scadere da calcolarsi secondo il regime finanziario dell' interesse semplice previa comunque in ogni caso rimessioni in termini ex. art. 1186 c.c. In ogni caso Con vittoria di spese diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Su ricorso di il Tribunale di Lucca ingiungeva ad Parte_1 Parte_3 il pagamento della somma di € 96.185,62, oltre accessori, relativa al
[...] residuo dovuto per un mutuo a suo tempo contratto con Banco BP.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la debitrice, la quale contestava la legittimazione attiva della ricorrente, l'indeterminatezza delle condizioni economiche del contratto nonché la mancata corrispondenza tra il tasso indicato e pagina 3 di 14 quello applicato. L'opponente deduceva altresì che la condotta di controparte aveva violato i canoni di correttezza e buona fede e che la decadenza dal beneficio del termine era illegittima.
Costituendosi, sosteneva la propria legittimazione processuale Parte_1
e sostanziale ed insisteva sulla debenza di quanto richiesto con ricorso monitorio.
La causa veniva posta in decisione con istruttoria solo documentale.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 1131/2022 pubblicata il 23/11/2022 il Tribunale di LUCCA così statuiva:
“Il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo opposto e respinge la domanda di;
Parte_1 condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, che liquida in €
10.000,00 per compenso del difensore ed € 455,80 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge”.
Nello specifico, il giudice riteneva assorbente l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di parte opposta, rilevando l'insufficienza della documentazione prodotta a dimostrare l'avvenuta cessione del credito da Banco
BP ad . Accoglieva quindi l'opposizione, revocando il decreto Parte_1 ingiuntivo.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE o APPELLANTE PRINCIPALE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello (di seguito anche APPELLATA o CP_1
APPELLANTE INCIDENTALE) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
pagina 4 di 14 1) vizio di omessa e/o erronea motivazione su punti decisivi della controversia, nonché omessa e/o erronea motivazione e valutazione di fatti e documenti di causa, con violazione degli artt. 115, 116 e 2697 cod. civ.
2) vizio di omessa e/o erronea motivazione con violazione degli artt. 92 e DM
55/2014 come modificato dal DM 13 agosto 2022 n. 147.
Oltre a ciò, parte appellante riproponeva le domande non accolte in primo grado a causa dell'accoglimento dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, Parte_3 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata.
Proponeva altresì appello incidentale condizionato, riproponendo la questione della mancata dimostrazione da parte di della inclusione del credito Parte_1 de quo nella operazione di cessione in blocco dei crediti di Banco BP.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del
24.10.2024 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
1. Verranno esaminati in uno il primo motivo di appello principale e l'unico motivo di appello incidentale condizionato, in quanto relativi al medesimo argomento.
In primo grado, parte convenuta opposta aveva contestato la legittimazione di controparte, negando sia l'esistenza (e la prova) dell'avvenuta cessione del pagina 5 di 14 credito, sia la legittimità e correttezza della comunicazione della cessione mediante la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il giudice di primo grado ha accolto l'eccezione della convenuta opposta sul primo presupposto, rigettando invece il secondo, che viene oggi riproposto con l'appello incidentale condizionato.
L'appellante principale contesta la decisione del giudice in primo grado, deducendo di avere prodotto il contratto di cessione, benché nella forma della sola accettazione mediante risposta, che riproduce il testo del contratto conforme a quello inviato dalla proponente. Tale produzione includeva l'elenco numerico delle posizioni cedute (doc.ti da L a P). evidenzia altresì di aver Parte_1 prodotto anche la comunicazione alla di avvenuta cessione del credito da CP_1 parte di banco BP (doc. Q).
L'appellante incidentale, oltre ad insistere per il rigetto dell'appello principale, contesta la decisione di rigetto dell'eccezione di inopponibilità della cessione per mancata menzione del credito nel contratto.
Il primo motivo di appello principale merita accoglimento.
Ai fini della prova della cessione del credito risulta senz'altro sufficiente la dichiarazione resa sul punto dalla cedente Banco BP, inviata alla CP_1 personalmente. Oltre a ciò, non va dimenticato che anche la pubblicazione in G.U. ha una efficacia probatoria quanto all'avvenuta cessione: “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla
pagina 6 di 14 stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. (Cass. Civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023; conf., Sez. 1, Ord. 31188 del
29/12/2017).
Il Collegio è a conoscenza del fatto che vi sia giurisprudenza di orientamento apparentemente di segno contrario, es. Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del
22/06/2023: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”. In realtà, a ben vedere, entrambi gli orientamenti rimandano ad una valutazione complessiva delle circostanze rilevanti.
Nel presente caso, il fatto che la cessione del credito sia confermata da entrambe le parti del contratto appare sufficiente a costituire la prova del rapporto.
E' stata, altresì, fornita la prova che la posizione della è rientrata nella CP_1 cessione in blocco, dal momento che risultano sia le indicazioni numeriche complessive, sia soprattutto la comunicazione specifica di cessione del credito da
NC BP alla stessa , che peraltro renderebbe superflua, ai CP_1 fini dell'art. 1264 c.c., la comunicazione mediante Gazzetta Ufficiale.
Deve, quindi, essere accolto il primo motivo di appello principale e, per contro, rigettato l'unico motivo di appello incidentale condizionato.
2. Il secondo motivo di appello principale, relativo alla condanna alle spese in primo grado che viene giudicata dall'appellante principale non conforme ai parametri è assorbito dalla riformulazione delle spese in grado di appello anche per il primo grado (v. infra).
pagina 7 di 14 3. L'accoglimento del primo motivo di appello obbliga a considerare le domande non accolte dal giudice di prime cure, nella misura in cui vengono riproposte in sede di appello.
Le questioni non esaminate in primo grado e riproposte in appello verranno suddivise, per maggiore chiarezza, in relazione alle deduzioni presentate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e cioè:
1. indeterminatezza delle condizioni economiche del contratto: mancata indicazione del regime finanziario di calcolo utilizzato per il calcolo della rata e del piano d'ammortamento e quindi per quantificare la quota interessi di ciascuna rata, mancata corrispondenza tra il tasso indicato in contratto e quello risultante dal piano di ammortamento;
2. Violazione art. 1375, 1175 e 1195 c.c. applicazione del regime finanziario di calcolo più oneroso con dolo e sorpresa del creditore nei confronti della parte mutuataria consumatore;
3. Illegittima decadenza dal beneficio del termine ex. art. 1186 c.c.
3.1. Sotto il primo profilo, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attuale parte appellata ha contestato la mancata indicazione del regime finanziario CP_1 di calcolo utilizzato per il calcolo della rata e del piano di ammortamento. Sulla scorta di tale assunto e sulla base di una perizia di parte, l'opponente ha chiesto di dichiarare la nullità del contratto di mutuo, con conseguente applicazione del saggio di interesse legale ex art. 1284 c.c. o il saggio di cui all'art. 117 TUB.
Inoltre, la ha lamentato la mancata rispondenza di quanto pattuito rispetto CP_1
a quanto definito nel piano di ammortamento allegato (questione aggiunta in sede di memoria 183 n.1).
Con riferimento a tali doglianze, ha dedotto che il tasso di interesse è Parte_1 ben definito, essendo parti al tasso Euribor trimestrale su base 365, che alla data di stipula del contratto corrispondeva al 4,416%, aumentato di 4,5 punti percentuali.
pagina 8 di 14 Viene, altresì, evidenziato che al contratto di mutuo è stato allegato il piano di ammortamento, sottoscritto anche dalla parte mutuataria (all. d).
Quanto alla lamentata applicazione di un tasso di mutuo più elevato rispetto a quello pattuito e/o alla mancata corrispondenza tra il tasso dichiarato e quello applicato nel piano di ammortamento, l'appellante principale contesta che la CP_1 abbia fornito la prova delle circostanze dedotte. Al contrario, poi, il contratto di mutuo individuerebbe la modalità del rimborso, e cioè il metodo di ammortamento progressivo alla francese, il quale non determinerebbe di per sé effetti anatocistici.
Puntualizza al riguardo l'appellata di non aver mai lamentato la presenza di anatocismo, ma solo la mancata indicazione del regime finanziario, se semplice o composto, da cui discenderebbero due calcoli alternativi (come prospettato nella perizia di parte).
La domanda formulata dall'appellante principale merita Parte_1 accoglimento. pagina 9 di 14 In primo luogo, quanto alla indeterminatezza, non si rinvengono carenze particolari. Non solo le condizioni di ammortamento sono descritte all'art. 6 del contratto di mutuo, ma viene allegato (all. “D”) anche il piano di ammortamento, che fuga qualsiasi dubbio al riguardo. Né riveste rilievo alcuno la mancata indicazione del regime finanziario, essendo chiaramente indicata la modalità di ammortamento, “alla francese”. Sul punto la Corte di Cassazione ha infatti già chiarito che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Sez. U, Sentenza n. 15130 del 29/05/2024). Tali principi, per quanto espressi in materia di mutui a tasso fisso, ben possono essere estesi a quelli a tasso variabile, avendo valenza generale.
Per di più, nel caso in esame le modalità concrete di capitalizzazione ben potevano essere desunte dal piano di ammortamento allegato al contratto, e sottoscritto dalla mutuataria, che indicava lo sviluppo delle varie rate in funzione del tasso di interesse previsto alla data della stipula.
In secondo luogo, quanto alla mancata corrispondenza tra il piano di ammortamento pattuito e quello nel concreto adottato, occorre premettere che l'onere di fornire la prova di tale circostanza gravava sulla trattandosi di una CP_1 eccezione in senso stretto. Tale prova non è stata però compiutamente fornita, apparendo generica anche la semplice allegazione dei fatti. Al riguardo, infatti, la perizia di parte prodotta sembra totalmente ignorare che era stato prodotto un piano di ammortamento che descriveva, rata per rata, il regime e i costi, salvo lo scostamento per l'indicizzazione in derivazione di quanto indicato nel contratto.
pagina 10 di 14 Vengono proposti, infatti, solo astratti calcoli per determinare quale sarebbe l'ammontare delle somme da restituire in caso di interesse semplice ed interesse composto, senza confrontarsi con le previsioni contrattuali, e tanto meno con il piano di ammortamento sottoscritto dalla mutuataria.
Si tratta pertanto di indicazioni che non consentono l'esame dell'eccezione formulata, in quanto scisse dalla fattispecie di cui si discute.
Inoltre, a ben vedere, non è mai stata lamentata la mancata corrispondenza tra il tasso pattuito e quello applicato, ma solo tra il tasso pattuito e quello descritto nel piano di ammortamento, e cioè una incoerenza interna tra il contratto di mutuo e un suo allegato. Ma non è stato evidenziato in cosa consisterebbe questa deviazione.
La questione è dunque infondata.
3.2. La seconda censura che viene riproposta in sede di appello riguarda la violazione dei canoni di correttezza e buona fede.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la aveva lamentato la CP_1
“violazione art. 1375, 1175 e 1195 c.c., applicazione del regime finanziario di calcolo più oneroso con dolo e sorpresa del creditore nei confronti della parte mutuataria consumatore”.
Nella sostanza, quindi, la condotta che è stata imputata all'istituto di credito, ovvero “le differenze in termini di somme versate dalla parte mutuataria tra i due regimi di calcolo ammortamento ad Euro 11.028,35 che sono state indebitamente incassate dalla convenuta”, viene ricondotta anche alla violazione dei principi di buona fede.
La contestazione è però rimasta generica. Difatti in sede di opposizione a decreto ingiuntivo la parte opponente si era limitata ad una generica allegazione del comportamento scorretto, corredata da una disamina giurisprudenziale e dottrinaria, ma priva di qualsiasi argomentazione del perché e come si sarebbe manifestata la condotta in malafede nel caso presente.
pagina 11 di 14 Tale generica allegazione impedisce quindi l'accoglimento dell'eccezione.
3.3. L'ultima questione riproposta in sede di appello riguarda l'illegittimità della decadenza dal beneficio del termine.
A tale doglianza, proposta in primo grado solo con il periodo (“Alla luce delle norme citate e dei ricalcoli la decadenza dal beneficio del termine è quindi totalmente illegittima ed anche per tali motivi il Decreto Ingiuntivo dovrà essere revocato”) l'appellante replica che l'automatica decadenza del Parte_1 beneficio del termine era prevista nel contratto e che comunque BP non aveva applicato tale più rigida previsione, avendo inviato una lettera di messa in mora ed una ulteriore richiesta di rientro dall'esposizione sette mesi dopo.
La signora replica che, in conseguenza della nullità della clausola relativa CP_1 all'interesse già precedentemente dedotta, deve ritenersi nulla e priva di efficacia la decadenza dal beneficio del termine ex artt. 40 TUB e 1186 c.c.
L'eccezione sollevata dall'opponente in primo grado non può trovare accoglimento.
Il comportamento della banca risulta pienamente conforme alla disciplina codicistica, avendo la stessa assegnato un congruo termine per l'adempimento, pacificamente non rispettato, in un momento in cui non si poteva ritenere che la mutuataria fosse adempiente.
Né può sostenersi che al momento dell'invio della messa in mora la non CP_1 fosse inadempiente per effetto delle denunciate criticità relative alla pattuizione degli interessi. Per un verso, infatti, tali criticità non sono state confermate nel presente giudizio;
per altro verso, esse al più potevano investire l'obbligazione relativa agli interessi, ma non certo anche quella di restituzione del capitale, pacificamente inadempiuta.
4. All'accoglimento delle domande non accolte in primo grado, non potendo rivivere il decreto ingiuntivo revocato in primo grado, consegue la condanna della pagina 12 di 14 al pagamento della somma dedotta nel decreto ingiuntivo (euro 96.185,62) CP_1 oltre alle spese e interessi come indicati nel decreto ingiuntivo.
5. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa le spese processuali di Parte_1 entrambi i gradi del giudizio e del procedimento monitorio devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del CP_1
D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Al rigetto dell'appello incidentale consegue la necessità per la di CP_1 corrispondere il contributo unificato in misura doppia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da e per essa da nei Parte_1 Parte_2 confronti di avverso la sentenza n. 1131/2022 emessa dal CP_1
Tribunale di LUCCA e pubblicata il 23/11/2022, così provvede:
1. Accoglie il primo motivo di appello, dichiarando assorbito il secondo;
2. In totale riforma della sentenza impugnata, condanna a CP_1 pagare ad la somma di euro 96.185,62, oltre interessi Parte_1
e spese come indicati nel decreto ingiuntivo impugnato;
3. Condanna l'appellata e appellante incidentale a rifondere CP_1
a le spese del procedimento monitorio, che liquida in Parte_1 complessivi € 2.242, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, quelle del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro
4.217,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi pagina 13 di 14 euro 4.997,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. Dichiara tenuta a corrispondere il contributo unificato in CP_1 misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 24.12.2012.
Firenze, camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2314/2022 promossa da:
(C.F. ), e per essa Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. SANTERINI RAFFAELE,
[...]
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
ANTONGIOVANNI SABRINA e dell'avv. ROSI MAVI
APPELLATA avverso la sentenza n. 1131/2022 emessa dal Tribunale di LUCCA pubblicata il
23/11/2022
CONCLUSIONI
In data 24.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 1 di 14 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per le ragioni, titoli e causali sopra esposte ed ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta, accertata la fondatezza dei motivi di impugnazione addotti dall'appellante con il presente gravame: A) in accoglimento di apposita istanza ex art. 283 c.p.c. all'uopo spiegata dall'appellante, disporre l'immediata sospensione della provvisoria esecutività ex lege dell'impugnata Sentenza n. 1131/2022; Rep. n. 2611/2022, pubblicata dal Tribunale di Lucca in persona del Giudice dott. Michele Fornaciari in data 23 novembre 2022 ex art. 281 sexies c.p.c., con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
B) nel merito, riformare e/o annullare l'impugnata Sentenza n. 1131/2022; Rep. n. 2611/2022, pubblicata dal Tribunale di Lucca in persona del Giudice dott. Michele Fornaciari in data 23 novembre 2022 ex art. 281 sexies c.p.c., e conseguentemente confermare in ogni sua parte e capo il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1103/2021 pubblicato il 13 luglio 2021 dal Tribunale di Lucca e notificato il 02 agosto 2021, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
C) in subordine, e sempre previa riforma e/o annullamento dell'impugnata Sentenza n. 1131/2022; Rep. n. 2611/2022, pubblicata dal Tribunale di Lucca in persona del Giudice dott. Michele Fornaciari in data 23 novembre 2022 ex art. 281 sexies c.p.c., condannare la sig.ra a dare e pagare ad la somma capitale di € 96.185,62=, CP_1 Parte_1 re e/o minore che ccertata in corso di causa, sempre oltre interessi di mora dal 25 luglio 2018 al saldo al tasso contrattuale e comunque in misura non superiore ai limiti di cui alla L. n. 108/96 e ss, nonché spese della procedura monitoria e successive occorrende;
D) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali, maggiorati del rimb. forf. 15%, CAP 4%, IVA 22% come per legge, del giudizio di primo grado e del presente giudizio di secondo grado, nonché di ogni altra spese ed esborso connesso e consequenziale anche già sopportato.
Per la parte appellata:
“Piaccia all' Ill.ma Corte d' Appello Adita In via preliminare
1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto Nel merito ed in subordine
2) Respingere l'Appello poiché comunque infondato.
3) Accogliere lo spiegato appello incidentale e per l' effetto riformare la sentenza di primo grado la dove afferma che la cessionaria non è onerata di dimostrare l' inclusione del credito all' interno del perimetro della cessione e per l' effetto dichiarare che e/o (già Parte_1 Parte_2 [...] anno el cr Controparte_2 eguentemente accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva revocando il Decreto Ingiuntivo opposto.
4) Accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado ovvero, previa revoca del Decreto Ingiuntivo opposto:
pagina 2 di 14 a) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della convenuta opposta ora appellante. b) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità parziale del contratto di mutuo, in riferimento al tasso di interesse applicato e/o per la violazione dei canoni di trasparenza e determinatezza di cui all' art. 117 comma 4 TUB, 1284 c.c. e per l' effetto ricalcolare il dare-avere tra le parti al tasso legale vigente al momento del pagamento di ciascuna rata imputando l' eccedenza a capitale e/o interessi al tasso legale per le rate ancora a scadere o in subordine quantificare la divergenza tra quanto pagato in virtù del tasso dichiarato in contratto e quello effettivamente applicato al piano d'ammortamento imputando detta eccedenza alle quote capitali e/o interessi al tasso legale per rate ancora a scadere previa comunque in ogni caso rimessioni in termini ex. art. 1186 c.c. c) Accertare e dichiarare la violazione dell' obbligo di correttezza e buona fede della convenuta opposta e per l' effetto ricalcolare il dare-avere tra le parti al tasso legale vigente al momento del pagamento di ciascuna rata imputando l' eccedenza a capitale e/o interessi al tasso legale per le rate ancora a scadere o in subordine quantificare la divergenza tra quanto pagato in virtù del tasso dichiarato in contratto e quello effettivamente applicato al piano d'ammortamento imputando detta eccedenza alle quote capitali e/o interessi al tasso legale per rate ancora a scadere previa comunque in ogni caso rimessioni in termini ex. art. 1186 c.c. d) Accertare e dichiarare la violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede della convenuta opposta e per l' effetto ricalcolare il dare-avere tra le parti secondo il regime finanziario dell' interesse semplice al momento del pagamento di ciascuna rata imputando l' eccedenza versata a capitale e/o interessi per le rate ancora a scadere da calcolarsi secondo il regime finanziario dell' interesse semplice previa comunque in ogni caso rimessioni in termini ex. art. 1186 c.c. In ogni caso Con vittoria di spese diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Su ricorso di il Tribunale di Lucca ingiungeva ad Parte_1 Parte_3 il pagamento della somma di € 96.185,62, oltre accessori, relativa al
[...] residuo dovuto per un mutuo a suo tempo contratto con Banco BP.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la debitrice, la quale contestava la legittimazione attiva della ricorrente, l'indeterminatezza delle condizioni economiche del contratto nonché la mancata corrispondenza tra il tasso indicato e pagina 3 di 14 quello applicato. L'opponente deduceva altresì che la condotta di controparte aveva violato i canoni di correttezza e buona fede e che la decadenza dal beneficio del termine era illegittima.
Costituendosi, sosteneva la propria legittimazione processuale Parte_1
e sostanziale ed insisteva sulla debenza di quanto richiesto con ricorso monitorio.
La causa veniva posta in decisione con istruttoria solo documentale.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 1131/2022 pubblicata il 23/11/2022 il Tribunale di LUCCA così statuiva:
“Il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo opposto e respinge la domanda di;
Parte_1 condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, che liquida in €
10.000,00 per compenso del difensore ed € 455,80 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge”.
Nello specifico, il giudice riteneva assorbente l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di parte opposta, rilevando l'insufficienza della documentazione prodotta a dimostrare l'avvenuta cessione del credito da Banco
BP ad . Accoglieva quindi l'opposizione, revocando il decreto Parte_1 ingiuntivo.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE o APPELLANTE PRINCIPALE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello (di seguito anche APPELLATA o CP_1
APPELLANTE INCIDENTALE) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
pagina 4 di 14 1) vizio di omessa e/o erronea motivazione su punti decisivi della controversia, nonché omessa e/o erronea motivazione e valutazione di fatti e documenti di causa, con violazione degli artt. 115, 116 e 2697 cod. civ.
2) vizio di omessa e/o erronea motivazione con violazione degli artt. 92 e DM
55/2014 come modificato dal DM 13 agosto 2022 n. 147.
Oltre a ciò, parte appellante riproponeva le domande non accolte in primo grado a causa dell'accoglimento dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, Parte_3 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata.
Proponeva altresì appello incidentale condizionato, riproponendo la questione della mancata dimostrazione da parte di della inclusione del credito Parte_1 de quo nella operazione di cessione in blocco dei crediti di Banco BP.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del
24.10.2024 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
1. Verranno esaminati in uno il primo motivo di appello principale e l'unico motivo di appello incidentale condizionato, in quanto relativi al medesimo argomento.
In primo grado, parte convenuta opposta aveva contestato la legittimazione di controparte, negando sia l'esistenza (e la prova) dell'avvenuta cessione del pagina 5 di 14 credito, sia la legittimità e correttezza della comunicazione della cessione mediante la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il giudice di primo grado ha accolto l'eccezione della convenuta opposta sul primo presupposto, rigettando invece il secondo, che viene oggi riproposto con l'appello incidentale condizionato.
L'appellante principale contesta la decisione del giudice in primo grado, deducendo di avere prodotto il contratto di cessione, benché nella forma della sola accettazione mediante risposta, che riproduce il testo del contratto conforme a quello inviato dalla proponente. Tale produzione includeva l'elenco numerico delle posizioni cedute (doc.ti da L a P). evidenzia altresì di aver Parte_1 prodotto anche la comunicazione alla di avvenuta cessione del credito da CP_1 parte di banco BP (doc. Q).
L'appellante incidentale, oltre ad insistere per il rigetto dell'appello principale, contesta la decisione di rigetto dell'eccezione di inopponibilità della cessione per mancata menzione del credito nel contratto.
Il primo motivo di appello principale merita accoglimento.
Ai fini della prova della cessione del credito risulta senz'altro sufficiente la dichiarazione resa sul punto dalla cedente Banco BP, inviata alla CP_1 personalmente. Oltre a ciò, non va dimenticato che anche la pubblicazione in G.U. ha una efficacia probatoria quanto all'avvenuta cessione: “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla
pagina 6 di 14 stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. (Cass. Civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023; conf., Sez. 1, Ord. 31188 del
29/12/2017).
Il Collegio è a conoscenza del fatto che vi sia giurisprudenza di orientamento apparentemente di segno contrario, es. Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del
22/06/2023: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”. In realtà, a ben vedere, entrambi gli orientamenti rimandano ad una valutazione complessiva delle circostanze rilevanti.
Nel presente caso, il fatto che la cessione del credito sia confermata da entrambe le parti del contratto appare sufficiente a costituire la prova del rapporto.
E' stata, altresì, fornita la prova che la posizione della è rientrata nella CP_1 cessione in blocco, dal momento che risultano sia le indicazioni numeriche complessive, sia soprattutto la comunicazione specifica di cessione del credito da
NC BP alla stessa , che peraltro renderebbe superflua, ai CP_1 fini dell'art. 1264 c.c., la comunicazione mediante Gazzetta Ufficiale.
Deve, quindi, essere accolto il primo motivo di appello principale e, per contro, rigettato l'unico motivo di appello incidentale condizionato.
2. Il secondo motivo di appello principale, relativo alla condanna alle spese in primo grado che viene giudicata dall'appellante principale non conforme ai parametri è assorbito dalla riformulazione delle spese in grado di appello anche per il primo grado (v. infra).
pagina 7 di 14 3. L'accoglimento del primo motivo di appello obbliga a considerare le domande non accolte dal giudice di prime cure, nella misura in cui vengono riproposte in sede di appello.
Le questioni non esaminate in primo grado e riproposte in appello verranno suddivise, per maggiore chiarezza, in relazione alle deduzioni presentate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e cioè:
1. indeterminatezza delle condizioni economiche del contratto: mancata indicazione del regime finanziario di calcolo utilizzato per il calcolo della rata e del piano d'ammortamento e quindi per quantificare la quota interessi di ciascuna rata, mancata corrispondenza tra il tasso indicato in contratto e quello risultante dal piano di ammortamento;
2. Violazione art. 1375, 1175 e 1195 c.c. applicazione del regime finanziario di calcolo più oneroso con dolo e sorpresa del creditore nei confronti della parte mutuataria consumatore;
3. Illegittima decadenza dal beneficio del termine ex. art. 1186 c.c.
3.1. Sotto il primo profilo, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attuale parte appellata ha contestato la mancata indicazione del regime finanziario CP_1 di calcolo utilizzato per il calcolo della rata e del piano di ammortamento. Sulla scorta di tale assunto e sulla base di una perizia di parte, l'opponente ha chiesto di dichiarare la nullità del contratto di mutuo, con conseguente applicazione del saggio di interesse legale ex art. 1284 c.c. o il saggio di cui all'art. 117 TUB.
Inoltre, la ha lamentato la mancata rispondenza di quanto pattuito rispetto CP_1
a quanto definito nel piano di ammortamento allegato (questione aggiunta in sede di memoria 183 n.1).
Con riferimento a tali doglianze, ha dedotto che il tasso di interesse è Parte_1 ben definito, essendo parti al tasso Euribor trimestrale su base 365, che alla data di stipula del contratto corrispondeva al 4,416%, aumentato di 4,5 punti percentuali.
pagina 8 di 14 Viene, altresì, evidenziato che al contratto di mutuo è stato allegato il piano di ammortamento, sottoscritto anche dalla parte mutuataria (all. d).
Quanto alla lamentata applicazione di un tasso di mutuo più elevato rispetto a quello pattuito e/o alla mancata corrispondenza tra il tasso dichiarato e quello applicato nel piano di ammortamento, l'appellante principale contesta che la CP_1 abbia fornito la prova delle circostanze dedotte. Al contrario, poi, il contratto di mutuo individuerebbe la modalità del rimborso, e cioè il metodo di ammortamento progressivo alla francese, il quale non determinerebbe di per sé effetti anatocistici.
Puntualizza al riguardo l'appellata di non aver mai lamentato la presenza di anatocismo, ma solo la mancata indicazione del regime finanziario, se semplice o composto, da cui discenderebbero due calcoli alternativi (come prospettato nella perizia di parte).
La domanda formulata dall'appellante principale merita Parte_1 accoglimento. pagina 9 di 14 In primo luogo, quanto alla indeterminatezza, non si rinvengono carenze particolari. Non solo le condizioni di ammortamento sono descritte all'art. 6 del contratto di mutuo, ma viene allegato (all. “D”) anche il piano di ammortamento, che fuga qualsiasi dubbio al riguardo. Né riveste rilievo alcuno la mancata indicazione del regime finanziario, essendo chiaramente indicata la modalità di ammortamento, “alla francese”. Sul punto la Corte di Cassazione ha infatti già chiarito che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Sez. U, Sentenza n. 15130 del 29/05/2024). Tali principi, per quanto espressi in materia di mutui a tasso fisso, ben possono essere estesi a quelli a tasso variabile, avendo valenza generale.
Per di più, nel caso in esame le modalità concrete di capitalizzazione ben potevano essere desunte dal piano di ammortamento allegato al contratto, e sottoscritto dalla mutuataria, che indicava lo sviluppo delle varie rate in funzione del tasso di interesse previsto alla data della stipula.
In secondo luogo, quanto alla mancata corrispondenza tra il piano di ammortamento pattuito e quello nel concreto adottato, occorre premettere che l'onere di fornire la prova di tale circostanza gravava sulla trattandosi di una CP_1 eccezione in senso stretto. Tale prova non è stata però compiutamente fornita, apparendo generica anche la semplice allegazione dei fatti. Al riguardo, infatti, la perizia di parte prodotta sembra totalmente ignorare che era stato prodotto un piano di ammortamento che descriveva, rata per rata, il regime e i costi, salvo lo scostamento per l'indicizzazione in derivazione di quanto indicato nel contratto.
pagina 10 di 14 Vengono proposti, infatti, solo astratti calcoli per determinare quale sarebbe l'ammontare delle somme da restituire in caso di interesse semplice ed interesse composto, senza confrontarsi con le previsioni contrattuali, e tanto meno con il piano di ammortamento sottoscritto dalla mutuataria.
Si tratta pertanto di indicazioni che non consentono l'esame dell'eccezione formulata, in quanto scisse dalla fattispecie di cui si discute.
Inoltre, a ben vedere, non è mai stata lamentata la mancata corrispondenza tra il tasso pattuito e quello applicato, ma solo tra il tasso pattuito e quello descritto nel piano di ammortamento, e cioè una incoerenza interna tra il contratto di mutuo e un suo allegato. Ma non è stato evidenziato in cosa consisterebbe questa deviazione.
La questione è dunque infondata.
3.2. La seconda censura che viene riproposta in sede di appello riguarda la violazione dei canoni di correttezza e buona fede.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la aveva lamentato la CP_1
“violazione art. 1375, 1175 e 1195 c.c., applicazione del regime finanziario di calcolo più oneroso con dolo e sorpresa del creditore nei confronti della parte mutuataria consumatore”.
Nella sostanza, quindi, la condotta che è stata imputata all'istituto di credito, ovvero “le differenze in termini di somme versate dalla parte mutuataria tra i due regimi di calcolo ammortamento ad Euro 11.028,35 che sono state indebitamente incassate dalla convenuta”, viene ricondotta anche alla violazione dei principi di buona fede.
La contestazione è però rimasta generica. Difatti in sede di opposizione a decreto ingiuntivo la parte opponente si era limitata ad una generica allegazione del comportamento scorretto, corredata da una disamina giurisprudenziale e dottrinaria, ma priva di qualsiasi argomentazione del perché e come si sarebbe manifestata la condotta in malafede nel caso presente.
pagina 11 di 14 Tale generica allegazione impedisce quindi l'accoglimento dell'eccezione.
3.3. L'ultima questione riproposta in sede di appello riguarda l'illegittimità della decadenza dal beneficio del termine.
A tale doglianza, proposta in primo grado solo con il periodo (“Alla luce delle norme citate e dei ricalcoli la decadenza dal beneficio del termine è quindi totalmente illegittima ed anche per tali motivi il Decreto Ingiuntivo dovrà essere revocato”) l'appellante replica che l'automatica decadenza del Parte_1 beneficio del termine era prevista nel contratto e che comunque BP non aveva applicato tale più rigida previsione, avendo inviato una lettera di messa in mora ed una ulteriore richiesta di rientro dall'esposizione sette mesi dopo.
La signora replica che, in conseguenza della nullità della clausola relativa CP_1 all'interesse già precedentemente dedotta, deve ritenersi nulla e priva di efficacia la decadenza dal beneficio del termine ex artt. 40 TUB e 1186 c.c.
L'eccezione sollevata dall'opponente in primo grado non può trovare accoglimento.
Il comportamento della banca risulta pienamente conforme alla disciplina codicistica, avendo la stessa assegnato un congruo termine per l'adempimento, pacificamente non rispettato, in un momento in cui non si poteva ritenere che la mutuataria fosse adempiente.
Né può sostenersi che al momento dell'invio della messa in mora la non CP_1 fosse inadempiente per effetto delle denunciate criticità relative alla pattuizione degli interessi. Per un verso, infatti, tali criticità non sono state confermate nel presente giudizio;
per altro verso, esse al più potevano investire l'obbligazione relativa agli interessi, ma non certo anche quella di restituzione del capitale, pacificamente inadempiuta.
4. All'accoglimento delle domande non accolte in primo grado, non potendo rivivere il decreto ingiuntivo revocato in primo grado, consegue la condanna della pagina 12 di 14 al pagamento della somma dedotta nel decreto ingiuntivo (euro 96.185,62) CP_1 oltre alle spese e interessi come indicati nel decreto ingiuntivo.
5. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa le spese processuali di Parte_1 entrambi i gradi del giudizio e del procedimento monitorio devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del CP_1
D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Al rigetto dell'appello incidentale consegue la necessità per la di CP_1 corrispondere il contributo unificato in misura doppia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da e per essa da nei Parte_1 Parte_2 confronti di avverso la sentenza n. 1131/2022 emessa dal CP_1
Tribunale di LUCCA e pubblicata il 23/11/2022, così provvede:
1. Accoglie il primo motivo di appello, dichiarando assorbito il secondo;
2. In totale riforma della sentenza impugnata, condanna a CP_1 pagare ad la somma di euro 96.185,62, oltre interessi Parte_1
e spese come indicati nel decreto ingiuntivo impugnato;
3. Condanna l'appellata e appellante incidentale a rifondere CP_1
a le spese del procedimento monitorio, che liquida in Parte_1 complessivi € 2.242, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, quelle del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro
4.217,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi pagina 13 di 14 euro 4.997,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. Dichiara tenuta a corrispondere il contributo unificato in CP_1 misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 24.12.2012.
Firenze, camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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