TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9986/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/09/2024 da
(C.f. ) nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...] – cittadino italiano
Titolo di studio: laurea, Professione: educatore e
(C.f. ) nata a [...], il [...] e CP_1 C.F._2 residente a [...] – cittadina italiana
Titolo di studio: laurea, Professione: impiegata entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto Lonati e Silvia Lombardo presso il cui Studio in
Bareggio, via don Carlo Riva 5/a, sono elettivamente domiciliati anche telematicamente i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Mercato San Severino (SA) il 2.9.1989 (anno 1989 atto n. 99 reg., parte 2 serie A)
pagina 1 di 5 con atto in data 04.12.1996 rep. 61445 a rogito della dott.ssa Notaio in Milano i coniugi Persona_1 hanno scelto il regime della separazione dei beni;
con i seguenti figli:
- (n. a Rho MI il 15.05.1994) economicamente Persona_2 autosufficiente, cittadino italiano;
- (n. a Rho MI il 24.08.1996) economicamente autosufficiente, Per_3 cittadino italiano;
- (n. a Rho MI il 04.07.1998) che vive con la madre, studente Per_4 universitario non economicamente autosufficiente, cittadino italiano;
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/09/2024 -ove entrambi hanno dichiarato di rinunciare reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione ex art. 473 bis 51 III cpc- ed integrato in data 15.1.2025 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
Dare atto che il figlio maggiorenne ma non autonomo economicamente, continuerà a vivere Per_4 con la madre ed il fratello , nell'alloggio- già casa coniugale -di proprietà esclusiva della Per_3 sig.ra In proposito, quanto arreda e correda detto appartamento deve intendersi assegnato CP_1 in via esclusiva alla moglie, mentre il marito, in esecuzione degli accordi verbali presi con il coniuge, ha già asportato i propri effetti personali.
Dandosi atto dell'avvenuto prelievo degli effetti personali, i coniugi si danno sin d'ora atto altresì che nulla hanno più reciprocamente a pretendere l'un dall'altro in merito alla casa coniugale e a quanto l'arreda e correda.
A titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non autonomo Per_4 economicamente, il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di €
600,00 (seicento/00), per 12 mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
I coniugi concorreranno altresì in ragione del 50% ciascuno alle spese extra assegno del figlio Per_4 individuate come da protocollo del Tribunale di Milano, con le modalità ivi prescritte e da aversi qui integralmente riportate, per tali intendendosi, in via esemplificativa e non esaustiva, quelle di seguito indicate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e pagina 2 di 5 universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo;
d) dotazione informatica (pc/ tablet); e) assicurazione scolastica;
f) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; c) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intenda procedere a una delle spese straordinarie da concordare dovrà rivolgere all'altro genitore una richiesta scritta, anche via
WhatsApp o email;
richiesta che l'altro genitore, ove dissenta, dovrà riscontrare motivando per iscritto la propria contrarietà, nell'immediatezza e, comunque, entro un massimo di 3 giorni, decorsi i quali, in assenza di riscontro, l'effettuazione della spesa si intenderà acconsentita. Il genitore anticipatario di qualsivoglia delle spese straordinarie dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto (a mezzo di raccomandata ovvero di e-mail con prova di avvenuta ricezione ovvero di messaggio WhatsApp con prova di doppia spunta azzurra di avvenuta lettura) entro il termine di 15 giorni. Il rimborso della quota di spesa di sua spettanza da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro i 10 giorni successivi alla ricezione della detta richiesta.
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di natura economica.
Danno altresì atto di avere già precedentemente definito ogni rapporto e dipendenza, e di avere in particolare concordato e regolato col versamento una tantum – ad integrazione delle somme già mensilmente sborsate - di Euro 3.000,00 (tremila/oo) da parte del padre alla madre ogni rivendicato arretrato quale contributo al mantenimento di ” Per_4
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. pagina 3 di 5 Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi (C.f. Parte_1
) e (C.f. ) che hanno C.F._1 CP_1 C.F._2 contratto matrimonio nel Comune di Mercato San Severino (SA), matrimonio concordatario, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N.99, Parte 2, Serie A,
Anno 1989;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MERCATO SAN SEVERINO (SA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 22.1.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5