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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/09/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2108/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
87, CF: ), C.F._1
e
, nata a [...] l'[...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. AR D'Orsa, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate l'8/9/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/4/2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile a Palermo il 14/2/2013, in costanza del quale è nata la figlia AR (il 21/5/2013), e di essersi separati consensualmente in forza del decreto di omologa n. 8774/2022 del
30/12/2022, emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 12120/2022
R.G., hanno chiesto lo scioglimento dello stesso.
Scaduto il termine perentorio del 10/9/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il
1 deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato di voler divorziare congiuntamente alle condizioni della separazione riportate in ricorso ed integrate con note del 7/5/2025 e, segnatamente:
“- Disporre l'affido condiviso della minore con domicilio prevalente presso l'abitazione paterna, del sig. Parte_1
- I coniugi prestano il consenso reciproco al rilascio del passaporto e del documento d'identità valido anche per l'espatrio per sé stessi e per la figlia minore;
- La madre, avrà diritto di frequentazione con la minore nel fine settimana e in Controparte_1 modo alternato, dalle ore 14 del venerdì alle ore 20.00 del sabato, o dalle ore 9.00 del sabato alle ore
20:00 della domenica, nonché durante le vacanze estive per dieci consecutivi nei mesi di luglio e agosto, da concordare preventivamente;
- Le festività di Natale (24 e 25 dicembre), Santo EF e DA (31 dicembre e 1 gennaio) e
Pasqua (Domenica di Pasqua e Pasquetta) e le altre feste civili, verranno trascorse in modo alternato con entrambi i genitori, salve modifiche concordate anche per le vie brevi;
- Ciascun genitore ha obbligo di comunicare il proprio recapito telefonico e/o la propria residenza, mettendo sempre a conoscenza l'altro coniuge in ordine agli eventuali spostamenti in altre località quando ha con sé i minori;
- Ciascun genitore quando ha con sé la figlia provvederà ad informare l'altro nel caso di malattia della minore o nel caso in cui il predetto genitore dovesse allontanarsi, anche per brevi periodi vacanza;
-
Ogni decisione relativa all'educazione, istruzione e salute della figlia (scuola, sport, tempo libero) verrà presa di comune accordo tra i genitori;
- Il sig. si obbliga al mantenimento diretto della figlia minore;
Pt_1
- La sig.ra si obbliga a contribuire al mantenimento della figlia minore Controparte_2 [...]
corrispondendo una somma pari a euro 150,00 entro il giorno cinque del mese al sig. Persona_1
Parte_1
- Le spese straordinarie, scolastiche e sanitarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del
50%, secondo il Protocollo del Tribunale di Palermo;
- La signora inuncia a qualsiasi forma di mantenimento per la stessa”. CP_1
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito civile a Palermo il 14/2/2013;
2 • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale definito con decreto di omologa n. 8774/2022 del 30/12/2022, emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 12120/2022 R.G.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 14/2/2013 da
, nato a [...] il [...], e nata a [...], il Parte_1 Controparte_1
1°/1/1990, iscritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2013 al n. 2, parte I, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 15 settembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2108/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
87, CF: ), C.F._1
e
, nata a [...] l'[...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. AR D'Orsa, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate l'8/9/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/4/2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile a Palermo il 14/2/2013, in costanza del quale è nata la figlia AR (il 21/5/2013), e di essersi separati consensualmente in forza del decreto di omologa n. 8774/2022 del
30/12/2022, emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 12120/2022
R.G., hanno chiesto lo scioglimento dello stesso.
Scaduto il termine perentorio del 10/9/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il
1 deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato di voler divorziare congiuntamente alle condizioni della separazione riportate in ricorso ed integrate con note del 7/5/2025 e, segnatamente:
“- Disporre l'affido condiviso della minore con domicilio prevalente presso l'abitazione paterna, del sig. Parte_1
- I coniugi prestano il consenso reciproco al rilascio del passaporto e del documento d'identità valido anche per l'espatrio per sé stessi e per la figlia minore;
- La madre, avrà diritto di frequentazione con la minore nel fine settimana e in Controparte_1 modo alternato, dalle ore 14 del venerdì alle ore 20.00 del sabato, o dalle ore 9.00 del sabato alle ore
20:00 della domenica, nonché durante le vacanze estive per dieci consecutivi nei mesi di luglio e agosto, da concordare preventivamente;
- Le festività di Natale (24 e 25 dicembre), Santo EF e DA (31 dicembre e 1 gennaio) e
Pasqua (Domenica di Pasqua e Pasquetta) e le altre feste civili, verranno trascorse in modo alternato con entrambi i genitori, salve modifiche concordate anche per le vie brevi;
- Ciascun genitore ha obbligo di comunicare il proprio recapito telefonico e/o la propria residenza, mettendo sempre a conoscenza l'altro coniuge in ordine agli eventuali spostamenti in altre località quando ha con sé i minori;
- Ciascun genitore quando ha con sé la figlia provvederà ad informare l'altro nel caso di malattia della minore o nel caso in cui il predetto genitore dovesse allontanarsi, anche per brevi periodi vacanza;
-
Ogni decisione relativa all'educazione, istruzione e salute della figlia (scuola, sport, tempo libero) verrà presa di comune accordo tra i genitori;
- Il sig. si obbliga al mantenimento diretto della figlia minore;
Pt_1
- La sig.ra si obbliga a contribuire al mantenimento della figlia minore Controparte_2 [...]
corrispondendo una somma pari a euro 150,00 entro il giorno cinque del mese al sig. Persona_1
Parte_1
- Le spese straordinarie, scolastiche e sanitarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del
50%, secondo il Protocollo del Tribunale di Palermo;
- La signora inuncia a qualsiasi forma di mantenimento per la stessa”. CP_1
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito civile a Palermo il 14/2/2013;
2 • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale definito con decreto di omologa n. 8774/2022 del 30/12/2022, emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 12120/2022 R.G.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 14/2/2013 da
, nato a [...] il [...], e nata a [...], il Parte_1 Controparte_1
1°/1/1990, iscritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2013 al n. 2, parte I, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 15 settembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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