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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/12/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott.ssa Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 912/2025 proposta in via congiunta da
(C.F: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Conti;
e
(C.F: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Conti;
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Fiumicino (RM) alla Via delle Salpe n. 1 1 di proprietà della sig.ra madre della sig.ra Parte_2 Parte_1 resterà assegnata con quanto in essa contenut a mentre il sig.
[...] CP_1 che se ne è già allontanato, provvederà al prelievo dei propri effetti personali entro 30 giorni dalla sottoscrizione del ricorso;
3) La sig.ra continuerà a farsi carico in via esclusiva della Parte_1 corresponsione in favore della genitrice, proprietaria dell'immobile di via delle Salpe, della Parte_2 somma di € 400,00 a titolo di contri mmortamento del mutuo attualmente pendente sull'immobile e con ultima rata prevista per il 2031; 4) il figlio minore sarà affidato Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, nell'ottica di preservare il suo diritto a e un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e con i rispettivi rami familiari, il suo diritto a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e sarà collocato presso la dimora materna con possibilità per il padre, soggetto ad impegnativi turni di lavoro, di vederlo e tenerlo con sé tutte le settimane nei giorni di martedi, giovedi e sabato dalle ore 15 alle ore 18,30, in ogni caso tenendo conto delle richieste del minore sulla frequentazione del papà che possano ampliare tali modalità di visita, cui la sig.ra sin da ora dichiara di essere assolutamente favorevole. In ogni caso la residenza del Pt_1 minore sarà mantenuta presso la dimora materna di Fiumicino alla Via delle Salpe n. 11. Sulle festività -
, salvo diversi accordi tra i genitori, trascorrerà le festività natalizie seguendo la Persona_2 turnazione ordinaria nei giorni di chiusura scolastica e, quanto alle feste calendarizzate, trascorrerà - il giorno del 24.12 ed il pranzo del 25.12 con un genitore, con precedenza per la mamma nell'anno 2025; a partire dalle ore 16.00 del 25.12 ed il giorno 26.12 con l'altro genitore, alternando gli anni a seguire;
- il giorno del 31.12 con un genitore, dando precedenza per l'anno 2025 al padre ed il giorno del 1.1 a partire dalle ore 11.00 con l'altro. - il 6.01 trascorrerà la festività dell'epifania ad anni alterni tra i genitori, Per_1 con precedenza per quella 2026 e. Nei giorni sopra indicati sarà sempre il genitore che dovrà provvedere al prelievo del minore a recarsi presso l'abitazione dell'altro, favorendo in tal modo una concreta alternanza. - Pasquali Quanto alle festività Pasquali il figlio minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con uno ed il giorno dl Lunedì dell'Angelo con l'altro che avrà onere di prelevare il minore dalla dimora del genitore con cui avrà trascorso la Pasqua entro le ore 9.00, salvo diverso accordo tra i genitori. - Giorni di festa calendarizzati. Per tutti gli altri giorni di festa calendarizzati (es. 25.4, 1.5, 2.6, 15.8, 1.11,8.12) i genitori concordano nel prevedere una alternanza tra loro, salvo diversi accordi. Qualora il giorno di Ferragosto sia compreso nell'uno o nell'altro periodo di ferie convenuto tra i genitori questo andrà escluso dall'alternanza. - Compleanno dei genitori e dei nonni materni e paterni, festa della mamma e del papà Quanto ai compleanni dei genitori, dei nonni materni e paterni, nonché alla festa della mamma e del papà trascorrerà tali giornate, a prescindere dalla spettanza, con l'uno o l'altro Per_1 genitore al fine di favorire la condivisione della festa ed il consolidamento dei legami familiari. - Compleanno del minore , per esplicita volontà dei genitori, trascorrerà il giorno del proprio Per_1 compleanno festeggiando in modo unitario con la mamma ed il papà, affinché siano presenti non solo entrambi i genitori ma anche i rispettivi rami familiari. In caso di sopraggiunto disaccordo o in caso di impossibilità oggettiva di effettuare un unico festeggiamento, la giornata verrà suddivisa equamente tra la mamma ed il papà in modo tale che possa festeggiare con entrambi i genitori condividendo Per_1 almeno il pranzo o la cena. - Sulle vacanze estive In estate il sig. potrà vedere e tenere con CP_1 sé per 2 settimane anche non consecutive. I genitori darsi comunicazione del Per_1 rispettivo piano ferie entro e non oltre il 30.4 di ciascun anno ovvero entro 1 settimana dalla comunicazione aziendale se i termini di comunicazione sono diversi. In ogni caso i genitori stabiliscono che sarà garantita sempre almeno una telefonata giornaliera all'altro. 5) Il sig. corrisponderà CP_1 entro il giorno 15 di ciascun mese la somma di € 400,00 a titolo di contri tenimento del figlio minore , oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Per_1 Civitavecchia;
egno Unico (o eventuale successive modifiche dello stesso) verrà percepito al 100% dalla sig.ra per espressa previsione tra genitori;
7) Ciascun coniuge Parte_1 provvederà al prop ndo entrambi economicamente autosufficienti.
Rimette la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio come da separata ordinanza
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 28.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott.ssa Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 912/2025 proposta in via congiunta da
(C.F: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Conti;
e
(C.F: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Conti;
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Fiumicino (RM) alla Via delle Salpe n. 1 1 di proprietà della sig.ra madre della sig.ra Parte_2 Parte_1 resterà assegnata con quanto in essa contenut a mentre il sig.
[...] CP_1 che se ne è già allontanato, provvederà al prelievo dei propri effetti personali entro 30 giorni dalla sottoscrizione del ricorso;
3) La sig.ra continuerà a farsi carico in via esclusiva della Parte_1 corresponsione in favore della genitrice, proprietaria dell'immobile di via delle Salpe, della Parte_2 somma di € 400,00 a titolo di contri mmortamento del mutuo attualmente pendente sull'immobile e con ultima rata prevista per il 2031; 4) il figlio minore sarà affidato Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, nell'ottica di preservare il suo diritto a e un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e con i rispettivi rami familiari, il suo diritto a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e sarà collocato presso la dimora materna con possibilità per il padre, soggetto ad impegnativi turni di lavoro, di vederlo e tenerlo con sé tutte le settimane nei giorni di martedi, giovedi e sabato dalle ore 15 alle ore 18,30, in ogni caso tenendo conto delle richieste del minore sulla frequentazione del papà che possano ampliare tali modalità di visita, cui la sig.ra sin da ora dichiara di essere assolutamente favorevole. In ogni caso la residenza del Pt_1 minore sarà mantenuta presso la dimora materna di Fiumicino alla Via delle Salpe n. 11. Sulle festività -
, salvo diversi accordi tra i genitori, trascorrerà le festività natalizie seguendo la Persona_2 turnazione ordinaria nei giorni di chiusura scolastica e, quanto alle feste calendarizzate, trascorrerà - il giorno del 24.12 ed il pranzo del 25.12 con un genitore, con precedenza per la mamma nell'anno 2025; a partire dalle ore 16.00 del 25.12 ed il giorno 26.12 con l'altro genitore, alternando gli anni a seguire;
- il giorno del 31.12 con un genitore, dando precedenza per l'anno 2025 al padre ed il giorno del 1.1 a partire dalle ore 11.00 con l'altro. - il 6.01 trascorrerà la festività dell'epifania ad anni alterni tra i genitori, Per_1 con precedenza per quella 2026 e. Nei giorni sopra indicati sarà sempre il genitore che dovrà provvedere al prelievo del minore a recarsi presso l'abitazione dell'altro, favorendo in tal modo una concreta alternanza. - Pasquali Quanto alle festività Pasquali il figlio minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con uno ed il giorno dl Lunedì dell'Angelo con l'altro che avrà onere di prelevare il minore dalla dimora del genitore con cui avrà trascorso la Pasqua entro le ore 9.00, salvo diverso accordo tra i genitori. - Giorni di festa calendarizzati. Per tutti gli altri giorni di festa calendarizzati (es. 25.4, 1.5, 2.6, 15.8, 1.11,8.12) i genitori concordano nel prevedere una alternanza tra loro, salvo diversi accordi. Qualora il giorno di Ferragosto sia compreso nell'uno o nell'altro periodo di ferie convenuto tra i genitori questo andrà escluso dall'alternanza. - Compleanno dei genitori e dei nonni materni e paterni, festa della mamma e del papà Quanto ai compleanni dei genitori, dei nonni materni e paterni, nonché alla festa della mamma e del papà trascorrerà tali giornate, a prescindere dalla spettanza, con l'uno o l'altro Per_1 genitore al fine di favorire la condivisione della festa ed il consolidamento dei legami familiari. - Compleanno del minore , per esplicita volontà dei genitori, trascorrerà il giorno del proprio Per_1 compleanno festeggiando in modo unitario con la mamma ed il papà, affinché siano presenti non solo entrambi i genitori ma anche i rispettivi rami familiari. In caso di sopraggiunto disaccordo o in caso di impossibilità oggettiva di effettuare un unico festeggiamento, la giornata verrà suddivisa equamente tra la mamma ed il papà in modo tale che possa festeggiare con entrambi i genitori condividendo Per_1 almeno il pranzo o la cena. - Sulle vacanze estive In estate il sig. potrà vedere e tenere con CP_1 sé per 2 settimane anche non consecutive. I genitori darsi comunicazione del Per_1 rispettivo piano ferie entro e non oltre il 30.4 di ciascun anno ovvero entro 1 settimana dalla comunicazione aziendale se i termini di comunicazione sono diversi. In ogni caso i genitori stabiliscono che sarà garantita sempre almeno una telefonata giornaliera all'altro. 5) Il sig. corrisponderà CP_1 entro il giorno 15 di ciascun mese la somma di € 400,00 a titolo di contri tenimento del figlio minore , oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Per_1 Civitavecchia;
egno Unico (o eventuale successive modifiche dello stesso) verrà percepito al 100% dalla sig.ra per espressa previsione tra genitori;
7) Ciascun coniuge Parte_1 provvederà al prop ndo entrambi economicamente autosufficienti.
Rimette la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio come da separata ordinanza
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 28.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone